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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1099/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ANNA MARIA
APPELLANTE
e
, IN PERS. DEL MINISTRO E/O Controparte_1
LEGALE RAPPR. P.T. (C.F. ) P.IVA_2
APPELLATO
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Ragusa a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 2911/2021 RAC, comunicata in data 24 Giugno 2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 04/07/2025 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza dell'11/07/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna dell'11/07/2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°° Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 04/07/2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza dell'11/07/2025.
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08
(convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione e, trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, IN PERS. DEL MINISTRO E/O LEGALE RAPPR. P.T., avverso
[...]
l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Ragusa a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 2911/2021
RAC, comunicata in data 24 Giugno 2022, così provvede:
pag. 2/3 dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in data 11/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1099/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 luglio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ANNA MARIA
APPELLANTE
e
, IN PERS. DEL MINISTRO E/O Controparte_1
LEGALE RAPPR. P.T. (C.F. ) P.IVA_2
APPELLATO
In punto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Ragusa a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 2911/2021 RAC, comunicata in data 24 Giugno 2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 04/07/2025 le parti non comparivano sicché la causa veniva rinviata all'udienza dell'11/07/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna dell'11/07/2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°° Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 04/07/2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza dell'11/07/2025.
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08
(convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione e, trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, IN PERS. DEL MINISTRO E/O LEGALE RAPPR. P.T., avverso
[...]
l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Ragusa a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il n. 2911/2021
RAC, comunicata in data 24 Giugno 2022, così provvede:
pag. 2/3 dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in data 11/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3