Art. 31.
Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunita' europee del 17 aprile 1972.
Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunita' europee del 17 aprile 1972.