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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2931 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Amoruso Maria GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2931 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Novara via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Novara viale Ferrucci n. 18, presso lo studio dell'avv. SENZACQUA STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 23/06/2012 tra i Sigg. Parte_1
e , registrato negli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 50, Parte II, Serie A, dell'Anno
[...] Controparte_1 2012, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Disporre l'affido condiviso del figlio , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa presso la residenza della madre in Novara, via Adriatico n. 27; Disporre che il padre, salvo migliore e diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente Per_1 calendario su base settimanale: I° settimana: lunedì e martedì: mamma;
mercoledì e giovedì: papà; venerdì, sabato e domenica: mamma.
II° settimana: lunedì e martedì: papà; mercoledì e giovedì: mamma;
venerdì, sabato e domenica: papà. Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da suddividersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, da concordare entro il 31/05 di ciascun anno. Ad anni alterni le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, i ponti e ogni altra festività. Disporre a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio, pari ad Euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese alla madre, con adeguamento Istat annuale;
le spese di carattere straordinario occorrenti per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
i ricorrenti concordano che per le predette spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
Dare atto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
Dare atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
Dare atto che la quota di proprietà della casa coniugale sita in Novara Strada Privata Foscolo n. 1 facente capo alla sig.ra è già stata trasferita al sig. in forza dell'accordo di separazione e che pertanto Parte_1 Controparte_1 nulla viene disposto in punto assegnazione della stessa.
Dare atto che i ricorrenti hanno definito i loro rapporti economici e patrimoniali. I ricorrenti si rilasciano assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio e acconsentono l'iscrizione sugli stessi del figlio. La sig.ra perderà il cognome aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Spese compensate tra Pt_1 CP_1 le parti”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Novara in data 23/06/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 50, parte II, serie A Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (07/01/2015) ancora minorenne;
Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 23/06/2012 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 50, Parte II, Serie A, anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Amoruso Maria GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2931 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Novara via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Novara viale Ferrucci n. 18, presso lo studio dell'avv. SENZACQUA STEFANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 23/06/2012 tra i Sigg. Parte_1
e , registrato negli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 50, Parte II, Serie A, dell'Anno
[...] Controparte_1 2012, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Disporre l'affido condiviso del figlio , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa presso la residenza della madre in Novara, via Adriatico n. 27; Disporre che il padre, salvo migliore e diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente Per_1 calendario su base settimanale: I° settimana: lunedì e martedì: mamma;
mercoledì e giovedì: papà; venerdì, sabato e domenica: mamma.
II° settimana: lunedì e martedì: papà; mercoledì e giovedì: mamma;
venerdì, sabato e domenica: papà. Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da suddividersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, da concordare entro il 31/05 di ciascun anno. Ad anni alterni le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, i ponti e ogni altra festività. Disporre a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio, pari ad Euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese alla madre, con adeguamento Istat annuale;
le spese di carattere straordinario occorrenti per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
i ricorrenti concordano che per le predette spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
Dare atto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
Dare atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
Dare atto che la quota di proprietà della casa coniugale sita in Novara Strada Privata Foscolo n. 1 facente capo alla sig.ra è già stata trasferita al sig. in forza dell'accordo di separazione e che pertanto Parte_1 Controparte_1 nulla viene disposto in punto assegnazione della stessa.
Dare atto che i ricorrenti hanno definito i loro rapporti economici e patrimoniali. I ricorrenti si rilasciano assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio e acconsentono l'iscrizione sugli stessi del figlio. La sig.ra perderà il cognome aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Spese compensate tra Pt_1 CP_1 le parti”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Novara in data 23/06/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 50, parte II, serie A Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (07/01/2015) ancora minorenne;
Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un decreto di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
Pag. 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 23/06/2012 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 50, Parte II, Serie A, anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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