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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/11/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 211/2021 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa RL NS, in data 2 novembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
rappresentato e difeso, nella presente procedura, dall'avv. Anna Mallozzi, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso, ed elettivamente domiciliato in 56022 Castelfranco di Sotto (PI), alla Via Calatafimi 17/B; RICORRENTE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che CP_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Baccelli e Gianluca Zwingauer ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, al Viale Mazzini n. 40, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
RESISTENTE e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.2.2021 e ritualmente notificato, il lavoratore ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir accogliere le conclusioni di CP_1 merito che di seguito si trascrivono: “In via principale Previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 01/02/2020, in ragione delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente nel periodo per cui è causa, mansioni inquadrabili quale operatore di vendita di 2° categoria impiegato d'ordine dal C.C.N.L. Commercio, da applicarsi anche ex Art. 36 Cost., A) Dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il licenziamento intimato il 10/08/2020 per le causali di cui in normativa con conseguente condanna della società al pagamento del CP_1 risarcimento del danno pari all'indennità nella misura massima prevista dalla Legge in considerazione della durata del rapporto e della tutela obbligatoria applicabile al caso concreto essendo stato adibito il lavoratore a sede secondaria con meno di 15 dipendenti;
B) Condannare la società a CP_1 corrispondere ex Art. 2118 c.c. la dovuta indennità in sostituzione del preavviso pari a 60 gg. così come dispone il C.C.N.L. Commercio 30 Luglio 2019 richiamato, Art. 19 protocollo addetto alle vendite, da calcolarsi pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ovvero alla retribuzione di fatto e per tale €. 11.400,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
C) Condannare la datrice di lavoro al pagamento del TFR quantificato in €. 86.183,33 o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia o che emergerà in istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
D) Condannare la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive delle ferie non pagate, permessi non retribuiti e straordinari non corrisposti come in narrativa evidenziato e sviluppate nella relazione del Consulente del Lavoro allegata agli atti quale Doc. 73 da considerarsi parte integrante o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o emergente dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata e di Merito Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda volta ad accertare la natura subordinata del rapporto inter partes, previo accertamento dell'insussistenza della giusta causa di recesso invocata ex adverso nella missiva del 10/08/2020, condannare per i motivi di cui in normativa, a corrispondere al ricorrente: a) l'indennità CP_1 per il mancato preavviso quantificabile in €. 25.507,44 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia b) l'indennità connessa alla cessazione del rapporto di cui all'Art. 1751 c.c. come quantificabile dal Contratto Collettivo Agenti Settore Commercio Art. 13 e quanto ad €. 31.428,50 per l'Indennità Suppletiva di clientela, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia quanto ad €. 21.136,67 per l'Indennità Meritocratica o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia c) Accertare dovuta l'indennità incasso pari al 2% sulle somme incassate negli ultimi 5 anni per i motivi di cui in normativa e condannare la al pagamento della somma che emergerà dall'istruttoria o ritenuta di CP_1 giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. come per legge”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: in tesi, respingere il ricorso in quanto infondato;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento, da parte di dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 10 CP_1 Pt_1 AEC, pari ad € 9.750,00 e/o alla somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta, a tale titolo, della somma di € 9.750,00 salvo diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che, a causa delle negligenze di cui ai punti 2.1) e 2.2) della sezione riconvenzionale della memoria difensiva, ha diritto al pagamento, a titolo CP_1 risarcitorio, da parte di della somma di € 7.450,00 o del diverso importo, maggiore o minore che Pt_1 emergerà in corso di causa o sarà ritenuto di giustizia;
condannare, pertanto, a pagare alla Pt_1 CP_1
a tale titolo, una somma pari ad € 7.450,00 o al diverso importo, maggiore o minore che emergerà in
[...] corso di causa o sarà ritenuto di giustizia;
in via riconvenzionale subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte in via principale dal ricorrente, accertare e dichiarare che, dalla illegittima mancata partecipazione di ai corsi di formazione è derivato un danno, in capo ad Pt_1 CP_1
pari ad € 15.555,00 o al diverso importo, maggiore o minore che emergerà in corso di causa o sarà
[...] ritenuto di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese forfettario ex D.M. n. 55/14.
3. Il ricorrente si è costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito di respingere, perché infondate anche nel quantum, le domande riconvenzionali di parte avversa.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale sfogata e la CTU contabile disposta e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 2 novembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene, per quanto concerne, intanto, il ricorso introduttivo, che le domande in esso svolte siano fondate nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debbano trovare accoglimento.
6. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene provato che:
- tra le parti sia intercorso dal 1.2.2000 al 7.8.2020 un unico ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- il ricorrente abbia in concreto svolto mansioni riconducibili al livello IV (quarto) del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi pro tempore vigente (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: … 7. commesso alla vendita al pubblico;
…);
- il ricorrente abbia lavorato per otto ore al giorno dal lunedì al sabato (48 h settimanali);
- il ricorrente abbia fruito di due settimane di ferie all'anno (intendendo ogni settimana pari a 6 giorni lavorativi);
- il ricorrente abbia percepito in costanza di rapporto i compensi risultanti dalle fatture sub docc. da n. 75 a n. 95 di parte ricorrente;
- debba applicarsi nel caso di specie il principio dell'assorbimento, in forza del quale, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'ipotizzata natura subordinata del rapporto, deve operarsi un raffronto, stante la differente qualificazione delle voci di compenso, fra l'importo complessivo in concreto corrisposto al lavoratore e il dovuto (v., fra le molte, Cass.
3.1.2017 n. 46, Cass.
7.2.2013 n. 2937 Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i suddetti minimi retributivi;
- non operi, invece, l'assorbimento del trattamento di fine rapporto con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro, dovendo, pertanto, l'importo dovuto a titolo di T.F.R. essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva sopra indicata o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente percepito dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro;
- sia illegittimo il recesso unilaterale della convenuta dal rapporto per giusta causa del 7.8.2020, con conseguente spettanza al ricorrente della tutela risarcitoria ex l. n. 604/66;
- il ricorrente abbia diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ex C.C.N.L.
7. Il ricorrente a fondamento delle conclusioni di merito rassegnate ha dedotto, in sintesi e per quel Pt_1 che rileva ai fini del decidere, quanto segue:
- di aver iniziato la sua attività lavorativa il 1° febbraio 2000 e di aver sempre svolto le sue prestazioni lavorative sotto il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società convenuta con la mansione di addetto alle vendite, dal 1° febbraio 2000 al 2017, presso la sede della concessionaria in Firenze al Viale A. Guidoni n. 93/S, e dal 2018 presso la sede secondaria in Scandicci (FI) alla Via Pantin n. 1 (ove lavorava unitamente, dapprima, ad altri due addetti, e, poi, a uno soltanto);
- presso quest'ultima sede il ricorrente doveva anche aprire e chiudere gli uffici e per tale mansione era dotato di chiavi di accesso;
- il contratto di agenzia di cui al doc. 2 fasc. ric. serviva soltanto a regolarizzare formalmente la presenza del lavoratore nei locali della datrice di lavoro, in quanto il ricorrente era inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale, era soggetto alle direttive e al potere disciplinare datoriale della società, non aveva alcun rischio d'impresa, né, alcuna autonomia decisionale nell'organizzare il proprio lavoro;
- il ricorrente non svolgeva alcuna attività di promozione presso i clienti esterni, né, procacciava affari per la mandante in zone determinate, ma prestava esclusivamente le sue energie lavorative all'interno delle sedi cui era addetto per accompagnare e assistere gli avventori nella scelta del veicolo da acquistare, “come un normale “addetto alle vendite” (commesso).” (pag. 4);
- i clienti che tramite e-mail chiedevano un appuntamento erano distribuiti dalle addette al Back Office ai vari addetti alle vendite: il ricorrente, pertanto, trovava la mattina sul programma “Action” (introdotto nel 2018) gli appuntamenti che aveva nella giornata.
- il ricorrente una volta raccolto l'interesse del cliente, rappresentava il prezzo e lo sconto che la
[...]CP_
pubblicizzava sul sito (www.ford.it) ai quali doveva attenersi per disposizione anche della datrice di lavoro.
- se il cliente intendeva permutare il suo vecchio veicolo con quello scelto nella concessionaria, il ricorrente chiedeva indicazioni al responsabile delle valutazioni dell'usato, indicato dalla datrice di lavoro quale superiore gerarchico in questo settore;
- terminate le trattative, aveva la mansione di redigere il contratto la cui bozza era fornita dalla Pt_1 datrice di lavoro (doc. 7 fasc. ric.) e che, compilato in tutte le parti richieste, veniva sottoscritto per dal Dirigente al quale il ricorrente lo consegnava;
CP_1
- doveva sempre rappresentare alla società, da ultimo tramite il programma “Action” l'esito Pt_1 dell'incontro e, se non era stato concluso il contratto, periodicamente veniva comunicato tramite il programma, il compito di richiamare il cliente;
- aveva, altresì, il compito di predisporre la domanda di finanziamento per conto della società e Pt_1 in favore del cliente (doc. 10 fasc. ric.), gestito come sopra descritto: la pratica di finanziamento veniva approvata e liquidata dalla società FO Credit;
- al ricorrente era affidata dalla datrice di lavoro anche la gestione dei contatti di finanziamento con la finanziaria, nell'ambito della quale la datrice di lavoro indicava al ricorrente i funzionari con i quali dover interagire e che rispondevano dalla sede della FO Credit di Roma;
- il ricorrente era stato obbligato dalla società a partecipare a corsi di formazione sulla gestione dei finanziamenti, che erano stati pagati dalla stessa società (doc. 8 fasc. ric.); CP_1
- il ricorrente chiedeva gli acconti che dovevano essere versati sui conti della società, tramite bonifico o assegno bancario. Quest'ultimo veniva consegnato all'ufficio amministrativo;
- il contratto predisposto dal ricorrente veniva consegnato all'ufficio vendite;
- al momento dell'arrivo del veicolo acquistato, il ricorrente doveva accelerare la pratica relativa alla targa per consegnare il mezzo al cliente;
- il saldo del prezzo doveva essere acquisito dal ricorrente prima della consegna del veicolo;
- qualora il saldo fosse regolato con il finanziamento, il ricorrente doveva monitorare e sollecitare affinché, al momento della consegna del veicolo, la concessionaria avesse già ricevuto il saldo prezzo (dopo l'installazione del programma “Action” i solleciti a chiedere i saldi arrivavano per e-mail sul computer del ricorrente, anziché tramite telefono);
- presso la succursale di Scandicci alla Via Pantin n. 1 (dal 01.01.2018) il ricorrente doveva anche aprire e chiudere l'unità locale, inviare tramite corriere interno ogni giorno il plico con la documentazione amministrativa raccolta (contratti di vendita, contratti di finanziamento, posta ordinaria etc.); occuparsi di sovraintendere alla pulizia dei locali (docc. 11 e 12 fasc. ric.);
- con il sistema “Action” venivano date anche ai lavoratori addetti alla sede secondaria tutte le direttive di lavoro, la lista di chiamate da effettuare, i solleciti per ricontattare i clienti e tutte le istruzioni;
- in conclusione, il ricorrente, oltre all'attività di addetto alle vendite, alle incombenze amministrative relative alla compilazione del contratto, alla gestione di contratti di finanziamento, di consegna dell'auto e di espletamento delle pratiche di immatricolazione, era addetto anche a rispondere al telefono, fornendo tutte le informazioni che l'utente chiedeva e smistando le telefonate agli uffici competenti;
- tutte le suddette mansioni erano svolte all'interno dell'azienda con rispetto di orari prestabiliti dal datore di lavoro al quale tutti i dipendenti, compreso lo dovevano attenersi;
Pt_1
- il ricorrente doveva presentarsi in azienda dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 e almeno una domenica al mese seguendo il medesimo orario;
- la domenica era considerato orario straordinario, indicato come OW “Open Weekend” nei prospetti economici;
- lo straordinario della domenica (9:00-13:00/15:30-19:30) era retribuito mediante la corresponsione di una tantum di euro 200,00;
- l'orario doveva essere rispettato dal ricorrente e, qualora lo stesso ritardasse l'ingresso anche di pochi minuti, era soggetto a richiamo orale, così come era soggetto a richiamo orale se si assentava senza autorizzazione;
- il ricorrente usufruiva di due settimane di ferie in base al calendario che veniva comunicato a tutti i lavoratori (doc. 15 fasc. ric.) secondo le loro indicazioni;
- dal 2018 il ricorrente indicava come tutti gli altri lavoratori, tramite il programma “Action”, il periodo di due settimane di cui intendeva usufruire e la società distribuiva le ferie secondo le esigenze aziendali;
- il ricorrente poteva usufruire, fino a quando è stato trasferito a Scandicci, di una mezza giornata di permesso nella settimana successiva al weekend lavorato;
- in caso di assenza per malattia, il ricorrente non percepiva alcun compenso;
- al lavoratore era assegnato un ufficio completo di tutte le dotazioni (pc con accesso al software aziendale, utenza telefonica, materiale di cancelleria etc.) e gli era attribuito un numero interno (doc. 16 fasc. ric.);
- tutte le spese dell'ufficio dell'unità locale erano sopportate dalla datrice di lavoro;
- all'interno della sede secondaria al ricorrente non era assegnato un posto di lavoro fisso ma usufruiva di tutte le postazioni disponibili, così come dei computer e di quant'altro necessitava per svolgere l'attività lavorativa;
- il ricorrente percepiva un fisso mensile inizialmente di € 1.500,00, successivamente ridotto unilateralmente nel 2010 a € 1.000,00 mensili;
- il compenso, composto da una parte fissa e da una con premi e penali legati alle vendite, era indicato simulatamente nelle fatture come costituito solo da provvigioni (doc. 17 fasc. ric.);
- inviava una circolare interna (che veniva aggiornata periodicamente), con la quale indicava ai CP_1 lavoratori addetti alle vendite i bonus e/o le penali come dettagliatamente descritte nell'atto introduttivo (performance contratti, premio budget, premio stock, premio malus – inevaso a terra -, performance FCE) (v. docc. 31-32-34 fasc. ric.);
- il raggiungimento dei premi e il pagamento delle penali non dipendevano dall'organizzazione del lavoro del ricorrente e/o dalle visite presso i clienti che in genere un agente programma, in quanto il ricorrente non aveva autonomia nel procacciare ordini e clienti fuori dal salone, ma dipendevano esclusivamente dalla casuale possibilità di ricevere e seguire gli avventori che entravano nella concessionaria o che gli erano stati assegnati in agenda con il programma “Action”, e di concludere con questi i contratti in nome e per conto di CP_1
- tutte le ore lavorative erano pagate secondo un calcolo che sommava compenso fisso, premi indicati come performance, bonus, o semplicemente premi, e sottraeva le penali indicate come malus o sanzioni;
- gli straordinari non erano computati, ad esclusione della domenica che era pagata come straordinario con euro 200,00 euro sotto la sigla “O.W.”; il lavoro eseguito oltre 40 ore settimanali non era retribuito;
- il ricorrente era soggetto alle direttive della per lo svolgimento delle sue mansioni senza CP_1 alcuna autonomia decisionale relativamente all'organizzazione del lavoro in termini di tempo, luogo o modalità;
- il ricorrente era sottoposto al potere disciplinare della società CP_1
- in data 07.08.2020 comunicava che il ricorrente era ritenuto inadempiente rispetto al contratto CP_1 di agenzia con conseguente diritto di recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. (doc. 62): “Abbiamo rilevato che, a seguito dell'invito formulato con la comunicazione a data 05/06/2020 …, a presentarsi presso la sede della società al fine di riprendere l'attività, lei non ha in effetti dato sfogo ad alcuna attività inviando una serie di certificati di malattia, non dovuti né richiesti, …”; - con pec del 25.08.2020 veniva impugnato dal ricorrente il licenziamento, e, in ipotesi, il recesso (doc. 63).
8. La società convenuta, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, ribadendo la genuinità del rapporto di agenzia inter partes.
9. Giova preliminarmente ribadire, in diritto, che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali, spettando, infatti, al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. In particolare, per consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. n. 26138/2024), ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (v., fra le tante, Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Ancora, il giudice di legittimità ha affermato la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del collaboratore con quella del committente, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso committente, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. In altri termini, secondo un costante orientamento della Suprema Corte, quanto allo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 24154/2019 e ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme). 10. Con particolare riguardo alla distinzione fra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte (v., fra le altre, Cass. n. 4884/2018) ha avuto modo di chiarire che “
5. Secondo l'indirizzo pacifico di questa Corte, l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta, (cfr. Cass., n. 9696 del 2009; Cass., n. 9060 del 2004).
6. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).
7. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).
8. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. Non è infatti logicamente plausibile, nelle fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
9. Si è anche precisato, con orientamento costante, che al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti;
ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista;
e pertanto in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, (cfr. Corte Cost. n. 76 del 2015; Cass., n. 7024 del 2015; Cass., n. 22289 del 2014; Cass., n. 13858 del 2009; Cass., n. 3200 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999). 10. La Corte d'appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria (e non decisiva) ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e del discrimine tra gli stessi. Ha, in particolare, individuato ed analizzato i seguenti elementi: la sottoposizione della lavoratrice, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell'attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società; l'assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo alla lavoratrice;
la gestione contabile dell'attività di quest'ultima ad opera dell'ufficio amministrativo della società che predisponeva le fatture per il pagamento delle provvigioni. Ha proceduto ad una valutazione complessiva degli stessi verificandone la concordanza e l'idoneità ad integrare una valida prova presuntiva. …”.
11. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, ritiene il giudicante che l'istruttoria espletata abbia rivelato, in via diretta, la soggezione del ricorrente al potere direttivo, di controllo e disciplinare della convenuta ma, in ogni caso, anche la sussistenza di una pluralità di CP_1 circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, idonee, nel loro complesso, a dimostrare, quantomeno in via presuntiva, l'effettiva natura subordinata dell'attività lavorativa continuativamente espletata da Pt_1 in favore di a far data dal febbraio 2000 all'agosto 2020. CP_1
12. In particolare, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia dimostrato, nel suo complesso, la sussistenza, nel caso di specie, di svariati indici presuntivi della natura subordinata del rapporto, quali la lunga durata del rapporto (oltre 20 anni) e la continuità dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente in favore della convenuta1, l'osservanza di un orario fisso e prestabilito dall'azienda, la fruizione di ferie nel periodo autorizzato dall'azienda, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale dell'impresa convenuta, la percezione mensile di un compenso composto da una parte fissa, l'espletamento dell'attività lavorativa all'interno dei locali aziendali (salvo infrequenti visite a carrozzerie, officine etc.) e presso la sede tempo per tempo stabilita dall'azienda, l'utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro forniti dalla società resistente, la mancanza di assunzione a proprio carico da parte del lavoratore delle spese di gestione dell'attività, l'assenza di una qualsiasi forma, sia pure minima, di organizzazione dell'impresa e di assunzione di rischio. 13. Nel caso di specie, infatti, in data 26.1.2000, con decorrenza dal 1.2.2000, le parti hanno sottoscritto un contratto di agenzia avente a oggetto la promozione della conclusione di contratti di vendita delle autovetture di produzione FO (con clausola di esclusiva) nella zona in cui operava la Controparte_3
Circa l'“Assunzione ordini”, le parti hanno ivi pattuito che l'agente avrebbe raccolto gli ordini
[...] con la clausola “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”, mentre, quanto alle provvigioni, ivi si legge che per tutti gli affari eseguiti per il tramite dell'agente e andati a buon fine per avvenuto incasso, l'odierno ricorrente avrebbe percepito il compenso (asseritamente) specificato “più sotto” e che tale compenso avrebbe compreso la provvigione, operazioni di incasso e qualunque altra prestazione accessoria inerente direttamente o indirettamente il mandato conferitogli, incluse spese telefoniche, postali, telegrafiche, trasferimenti in zona con mezzo proprio (doc. 2 fasc. ric.).
14. Deve, allora, in primo luogo, rilevarsi che, invero, in detto contratto non viene affatto specificato l'ammontare del compenso e nemmeno vengono indicati i criteri di determinazione dello stesso.
15. A fronte di ciò, l'odierna convenuta ha prodotto in giudizio solo un piano provvigionale dell'ottobre 2016 e “PIANI PROVVIGIONALI AGGIORNATI-FINANZIAMENTI-NUOVO ” del maggio 2020 Pt_2 (doc. 1).
16. Ciò detto in merito al contenuto del contratto stipulato inter partes e passando, quindi, ad esaminare le risultanze della prova testimoniale sfogata sull'effettivo contenuto e sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel periodo di causa, deve rilevarsi che il teste , Testimone_1 rispetto al quale non sono emerse circostanze che ne denotino un interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio o, che altrimenti ne mettano in dubbio l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Io sono stato dipendente di dal 2000 al 2019 come addetto alle pulizie. Io facevo CP_1 le pulizie in più sedi dell'azienda, e cioè in viale Guidoni, a Scandicci, in viale Giannotti e in via Chiari. Io lavoravo lunedì, mercoledì e venerdì nel viale Guidoni, martedì, giovedì e sabato nel viale Giannotti. Di lunedì, mercoledì e venerdì lavoravo anche nelle altre sedi che ho menzionato. In viale Guidoni e in viale Giannotti lavoravo dalle 9 alle 11, in via Chiari lavoravo dalle 11.00 alle 13.30. A Scandicci lavoravo solo due giorni dalle 11 alle 13. Nel 2019 mi sono dimesso per esigenze familiari. Non ho controversie in corso o definite con Ho conosciuto il ricorrente presso la sede di Viale Guidoni, più o meno CP_1 quando ho iniziato io;
in seguito ha lavorato anche presso la sede di Scandicci ma non ricordo da Pt_1 quando. C'era un salone anche in Via della Cupola dove lavoravo solo il sabato;
questo salone fu aperto in un momento successivo, non ricordo quando. Io mentre facevo le pulizie vedevo lavorare come Pt_1 venditore di automobili; lo affermo perché vedevo che incontrava i clienti e mostrava loro le macchine. Non l'ho visto fare altro. Ho sempre visto al lavoro nelle sedi che ho specificato prima quando io Pt_1 facevo le pulizie;
non mi è mai capitato di non trovarcelo.”.
17. Il teste rispetto al quale, parimenti, non sono emersi elementi che ne denotino un interesse, Testimone_2 anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che, comunque, ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Sono imprenditore nel settore auto, e sono Controparte_4 Controparte_5 le mie imprese. Io avevo un salone in Via Pantin n. 1 proprio accanto al salone di Il mio salone CP_1 è stato aperto nel 2012 o nel 2013; il salone di c'era già. Con c'era solo un rapporto di CP_1 Pt_1 amicizia e collaborazione, per cui, siccome io ero un generalista, se un mio cliente era interessato a un modello FO, andavo da a farmi fare un preventivo; inoltre, ci scambiavamo informazioni
Pt_1 commerciali. Ho visto da sempre nel salone di Via Pantin insieme a e Io vedevo
Pt_1 Per_1 CP_6 sempre lì presente, la mattina arrivava abbastanza presto, attorno alle 8.30. Io aprivo alle 9.00.
Pt_1 Veniva a prendere un caffè da me. Dopo di che vedevo costantemente all'interno del salone. Mi
Pt_1 sembra che il salone di chiudesse alle 13 e riaprisse alle 15. Più o meno sia il salone di CP_1 CP_1 sia il mio chiudevano alle 19, salvo trattenersi oltre in presenza di clienti. era sicuramente presente
Pt_1 da lunedì a venerdì; inoltre, in alternanza con gli altri venditori del salone, vedevo anche di sabato
Pt_1
o di domenica. Preciso che passavo di lì anche di domenica perché abito vicino. Dal lockdown del 2020 per la pandemia da Covid 19 la sede di Via Pantin non ha più riaperto. Non so dire sulle altre sedi. I due saloni sono sullo stesso lato, sono adiacenti.”. 18. Ancora, il teste , anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_3 interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che in altro modo ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Sono un commerciale nel settore degli escavatori e del movimento terra. Ho una mia impresa denominata SG s.r.l.s. dal 2020. In precedenza sono stato agente di commercio dal 2013 al 2020 nel settore auto e veicoli commerciali. Ho avuto a che fare con dal 2013 al CP_1 2016, nel senso che svolgevo l'attività di venditore di veicoli commerciali. Avevo con un rapporto CP_1 contrattuale di agenzia. Non ho né ho avuto controversie con né vanto crediti residui. Conosco CP_1 dal 2013. Io e facevamo lo stesso lavoro, io vendevo veicoli commerciali e lui vendeva auto; Pt_1 Pt_1 io lavoravo a Scandicci in via Pisana mentre lavorava prima in Viale Guidoni e poi in una sede di Pt_1 Scandicci che però non era quella in cui lavoravo io. Per telefono ci sentivamo quotidianamente e poi quando egli fu trasferito a Scandicci io andavo spesso da lui di persona per motivi di lavoro, commerciali. Quando il cliente entrava nel salone, noi spiegavamo le caratteristiche del mezzo, facevamo un preventivo, cercavamo di portare in fondo la vendita e se la vendita andava in porto se il cliente sceglieva il pagamento diretto incassavamo il prezzo, mentre se il cliente optava per richiedere un finanziamento facevamo il preventivo del finanziamento, chiedevamo i documenti e inserivamo la pratica in un apposito programma sul computer per l'esame della fattibilità del finanziamento. In caso di permuta io e Pt_1 ci occupavamo di vedere la macchina data in permuta e attribuirle un valore per determinare la differenza che il cliente avrebbe dovuto pagare. Compilavamo noi il contratto di vendita del veicolo su un modello prestampato. Questo sistema di lavoro ci era stato indicato dall'amministrazione dell'azienda. Durante la giornata lavorativa eravamo in contatto per telefono o per email con i titolari o con che era il direttore/responsabile vendite. Io poi spesso mi recavo in Viale Guidoni. Facevamo Pt_3 di regola una riunione al mese con tutti i venditori e con i responsabili sull'andamento delle vendite, sui programmi di vendite, insomma sull'attività commerciale. Quando incassavamo il prezzo dal cliente lo portavamo in amministrazione. Noi ci preoccupavamo che il veicolo fosse pronto per la data di consegna fissata, ma le auto di regola venivano consegnate in un'area apposita in zona Osmannoro. In caso di finanziamento dovevamo verificare prima di procedere alla consegna del mezzo che la richiesta fosse stata accolta e che l'azienda avesse ricevuto dalla finanziaria il pagamento dell'importo, queste informazioni le verificavamo mediante l'apposito programma sul computer, lo stesso nel quale inserivamo la pratica. Sempre ci aveva spiegato come procedere in caso di finanziamento, quello CP_1 era uno dei tanti programmi che avevamo per lavorare. Noi dovevamo produrre all'ufficio di CP_1 che si occupava di immatricolare i veicoli i documenti occorrenti, l'autocertificazione sottoscritta dal cliente, i documenti del cliente, la visura camerale in caso di acquirente avente forma societaria. Sia io che avevamo un ufficio con telefono avente un numero interno e rispondevamo alle telefonate; Pt_1 nelle telefonate ci chiedevano informazioni sulle caratteristiche e sui prezzi dei veicoli, sulle pratiche di finanziamento, sull'arrivo dei veicoli etc. Se poi capitavano delle domande su questioni alle quali non sapevamo rispondere inoltravamo la telefonata ad altri uffici dell'azienda. Potevamo indossare qualunque tipo di vestiario ma avevamo un cartellino con scritto FO e il nostro nome e cognome. Io e avevamo ciascuno con noi un altro collega che svolgeva la nostra stessa attività. Non mi è mai Pt_1 capitato di vedere altro personale dell'azienda che indossasse un qualche tipo di divisa o specifica tipologia di abito. Mi pare che all'epoca fossimo circa 10-15 venditori in tutto. Non mi è mai capitato di assentarmi per malattia. lavorava internamente alle sedi che ho indicato sopra.”. Pt_1 19. Inoltre, il teste anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_4 interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che diversamente ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato per dal marzo 2016 al 30 aprile 2019. Ero CP_1 agente di commercio. Quando mi sono dimesso, io avevo delle provvigioni che non mi erano state pagate e pertanto ho sottoscritto con l'azienda un verbale di conciliazione in sede sindacale con riguardo alle provvigioni e a una parte piccola del TFR dell'Enasarco. Il verbale risale al giugno o al luglio di questo anno. Ho lavorato presso la sede di Scandicci in Via Pratese. Ho conosciuto quando sono entrato Pt_1 in all'epoca lavorava in Viale Guidoni. Quando la sede dell'azienda in Viale Guidoni è CP_1 Pt_1 stata trasferita in Via della Cupola, nel dicembre 2016 o 2017, è stato trasferito a Scandicci presso Pt_1 la sede di Via Pantin. Le due sedi nelle quali lavoravamo a Scandicci saranno state distanti circa due chilometri. Io mi occupavo di veicoli commerciali e di autovetture, per cui capitava che ci sentissimo Pt_1 per inviarci i rispettivi clienti. Quando c'era la necessità mi capitava di recarmi nella sede di Viale Guidoni e in quella di Via Pantin. Oltre a in Via Pantin lavoravano come venditori anche e Pt_1 Tes_5
. Posso dire che di regola la clientela si presenta direttamente in salone e la accoglie il Testimone_6 venditore disponibile;
poi per aumentare la clientela facevamo anche delle ricerche di mercato e allora poteva capitare che a telefono ottenessimo un appuntamento con un potenziale cliente che poi quindi veniva ricevuto dal venditore con cui aveva parlato. Pur non trascorrendo con l'intera giornata Pt_1 lavorativa, posso dire che quando andavo di persona da lui o la chiamavo al numero interno lo trovavo sempre presso la sede nella quale lavorava. Io principalmente stavo in sede ma occupandomi di veicoli commerciali mi recavo anche presso le aziende per proporre veicoli commerciali. Non so dire se si Pt_1 recasse al di fuori dei locali aziendali per ricercare e contattare potenziali clienti. Posso dire che mi è capitato, sia, di portare i documenti relativi alle vendite e alle immatricolazioni presso la sede centrale all'Osmannoro, sia, di portarli in via Pantin dove poi qualcuno organizzava la consegna alla sede centrale tramite fattorino. Non lavorando lì, non so dire se dovesse anche aprire e chiudere la sede, quanto Pt_1 a me posso dire che io avevo le chiavi della sede dove lavoravo. Sia io che abbiamo partecipato a Pt_1 corsi formativi in materia finanziaria e di marketing indicati dall'azienda; si tratta di corsi che ci erano necessari per apprendere le nozioni che ci servivano, per esempio, per curare le pratiche di finanziamento. Quando mi capitava di andare in via Pantin vedevo all'interno di un ufficio con Pt_1 una porta a vetri dotato di scrivania, computer e varia strumentazione da ufficio. Non so riferire in dettaglio quali fossero gli accordi tra e l'azienda in merito ai suoi compensi;
posso dire che in Pt_1 generale percepivamo delle provvigioni sui veicoli venduti, sui finanziamenti conclusi etc. Per quanto mi riguarda percepivo una somma fissa mensile e poi una serie di provvigioni stabilite in diversa misura che maturavano al verificarsi di determinate condizioni (se, per esempio, i veicoli erano in stock o non in stock), comunque legate alla immatricolazione dei veicoli. Direi che, parlando con il ricorrente, emergeva che gli accordi erano più o meno gli stessi2 ma non so riferire in dettaglio come fossero regolate le provvigioni di in quanto io vendevo veicoli commerciali e non ho mai esaminate le fatture che egli Pt_1 emetteva all'azienda. Per quanto mi riguarda, da un certo momento in poi se non raggiungevo certi obiettivi mi veniva applicata a titolo di penale una decurtazione delle provvigioni; parlando con gli altri venditori, mi pareva di capire che anche agli altri l'azienda applicasse questa penale. Per quanto mi riguarda, posso dire che mi sono arrivate delle email nelle quali l'azienda mi comunicava modifiche dalla stessa apportate alle mie provvigioni senza averle concordate con me;
allo stesso modo anche le penali sono state introdotte unilateralmente dall'azienda. Parlando con il ricorrente ci dicevamo che non ci sembrava corretto questo modo di procedere dell'azienda, ma non so dire se abbia fatto Pt_1 all'azienda contestazioni o altro. Io richiedevo e ricevevo dall'azienda un elenco dei veicoli immatricolati e il conteggio delle provvigioni e sulla base di esso emettevo la fattura. Confermo che se non compilavamo correttamente alcuni documenti per immatricolazioni o finanziamenti, c'era il rischio che l'azienda ci addebitasse delle spese. Non ho mai ricevuto degli addebiti di spese per aver commesso degli errori nella compilazione di documenti, di non so dire. era inizialmente ispettore , Pt_1 Parte_4 CP_2 poi è divenuto responsabile dei venditori poco prima che venissi via io. era sempre in Persona_2 azienda, era con lui che facevamo le riunioni circa gli obiettivi di vendita etc. era la Testimone_7 responsabile dell'amministrazione, con la quale ci relazionavamo per le fatture. Noi venditori ci scambiavamo email con per gli aspetti amministrativi e con per gli aspetti commerciali. Tes_7 Pt_3 si occupava degli ordini dei veicoli;
si occupava della vendita dell'usato; Pratesi era CP_7 CP_8 il responsabile delle consegne in Viale Ferrarini. Nell'ambito del nostro lavoro io e ci Pt_1 relazionavamo anche con queste tre persone. Di solito, in via Pantin mi trattenevo qualche minuto, poi mi è capitato di trattenermi anche magari per un'ora quando dovevo mostrare un'auto a clienti, per esempio, parenti, che volevano acquistare l'auto tramite me. Non so dire quale specifica persona si occupasse di organizzare il trasferimento dei documenti alla sede centrale da Via Pantin mediante fattorino.”. 20. Il teste , anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un interesse, anche Testimone_8 solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che, ad ogni modo, ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha riferito quanto segue: “… Sono agente di commercio nel settore degli autobus. Ho lavorato in dal CP_1 2002 al 2004 e poi dal 2011 per circa dieci mesi. In entrambi i periodi sono stato agente di commercio per le auto e i veicoli commerciali. I rapporti di agenzia sono terminati per volontà di entrambe le parti. Non ho mai avuto alcun tipo di contenzioso con l'azienda né ho avanzato rivendicazioni. Ho lavorato in viale Guidoni e poi nel 2011 a Scandicci in Via Pisana. Ho conosciuto in Viale Guidoni e con lui Pt_1 ho instaurato rapporti amichevoli che perdurano ancora oggi. Successivamente al 2011 mi è capitato di passare dalla sede di Scandicci in Via Pantin e prima dalla sede di Viale Guidoni per salutare e Pt_1 in una di queste occasioni egli mi mostrò il funzionamento del programma Action che io non ho mai utilizzato in Autosas. Il programma indicava il l'elenco degli appuntamenti giornalieri suddivisi per orario e per argomento, le date e gli orari delle riunioni di lavoro. Questo è quello che a me risulta sulla funzionalità del programma. mi disse che per accedere al programma serviva una password. Pt_1 Pt_1 mi spiegò che gli appuntamenti venivano prefissati ed egli li trovava la mattina elencati nel programma. Mi pare che il trasferimento di in Via Pantin risalga al 2017/2018, lavorava con . Mi Pt_1 Tes_5 è capitato di essere presente presso la sede di Via Pantin quando chiamava l'addetto alle pulizie Pt_1 per indicargli a quale orario presentarsi;
non mi pare di aver mai visto la persona incaricata delle pulizie. Io negli anni sono passato a trovare il ricorrente di regola una volta a settimana, soprattutto nel fine settimana, anche la domenica, di solito la mattina circa tra le 10 e le 11. Ricordo che il programma Action in sostanza consentiva di visualizzare la programmazione dell'attività lavorativa giornaliera. Confermo che il programma consentiva anche al venditore di comunicare all'azienda informazioni sull'attività svolta nella giornata, per esempio ricordo che in una occasione in cui saremmo usciti per un caffè Pt_1 annotò che si sarebbe assentato un'oretta. Già da quando io lavoravo in Autosas i venditori dovevano mettersi d'accordo tra loro e con la direzione per stabilire in quale periodo andare in ferie; non è detto che la richiesta di ferie che il venditore avanza venga accolta, qualora, per esempio, ciò significhi lasciare sguarnito l'ufficio; inoltre, è capitato che il ricorrente mi abbia detto di non poter venire con me in un certo posto perché non avevano accolto la sua richiesta di ferie. Il programma Action era utilizzato anche per inoltrare richieste di ferie e permessi. Il ricorrente presso la sede di Via Pantin lavorava in media due domeniche al mese. Anche quando io ero in chi lavorava la domenica aveva una CP_1 mezza giornata libera durante la settimana, questa regola è stata mantenuta anche successivamente. A quanto mi ha detto il ricorrente, il suo compenso fisso ammontava a € 1500,00, nel 2011 ci abbassarono a tutti quanti la parte fissa di € 500,00. Io non gradii questa riduzione e feci le mie scelte. … lavorava Pt_1 solo ed esclusivamente all'interno delle sedi dell'azienda; so che poi aveva qualche officina autorizzata che gli passava qualche nominativo di potenziali clienti da contattare per farli venire poi in ufficio. Di solito teneva telefonicamente i contatti con le officine, in base alla mia esperienza personale posso Pt_1 dire, infatti, che era raro che andassimo in officina, anche perché in officina non c'erano le vetture da mostrare. … Voglio precisare che le comunicazione con l'azienda, oltre che con il programma Action, avvenivano anche tramite email.”.
21. Infine, il teste anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_9 interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che in altro modo ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha riferito quanto segue: “… Sono benzinaio. Non ho mai lavorato per Sono cliente CP_1 dell'azienda convenuta dal 2008/2009 circa. Ho acquistato delle auto. La prima auto l'ho acquistata circa nel 2008, la seconda circa nel 2018 e la terza nel 2021. Si è trattato di tre auto modello FO Fiesta. Quando ho acquistato la prima auto, sentendo la pubblicità, mi sono presentato spontaneamente presso il salone posto in Viale Guidoni. Mi presentai senza appuntamento. Fui accolto dal commesso che era lì in quel momento, si trattava di Ricordo che sull'abito aveva una targhetta identificativa con Parte_1 il nome. Mi ricordo che c'erano altre persone a lavorare che, però, erano impegnate. Mi sembra di ricordare che mi accolse direttamente lui. Io entrai per visionare la macchina in esposizione. Quel giorno stesso avviai una trattativa con il sig. che fu anche lunga. Nel corso della trattativa, infatti, quando
Pt_1 io chiedevo l'applicazione di condizioni di miglior favore, come uno sconto, ricordo che egli doveva telefonare per avere il consenso, non so l'identità della persona a cui telefonava, penso si trattasse dei suoi superiori. Chiesi qualche optional e anche per essi ricordo che richiese l'approvazione
Pt_1 telefonica. Pagai in contanti. Il contratto fu predisposto in quella occasione ma fu approvato due o tre giorni dopo. mi indicò il luogo dove sarei dovuto andare a ritirare la macchina. Io non ebbi a che
Pt_1 fare con persone diverse dal sig. Negli anni successivi mi è capitato di passare, sempre dal salone
Pt_1 di Viale Guidoni, per parlare a di qualche problema capitato alla macchina, a volte lo trovavo e a
Pt_1 volte no. In queste occasioni mi ha indirizzato verso l'assistenza. In occasione del secondo acquisto
Pt_1 io mi recai nel medesimo salone cercando e mi fu detto che era stato spostato a Scandicci. Di
Pt_1 conseguenza, mi presentai di mia iniziativa a Scandicci;
mi ricordo che dovetti attendere perché era impegnato;
feci quindi con un'altra trattativa con le medesime modalità che ho sopra descritto.
Pt_1 L'unica differenza è che dovetti richiedere un finanziamento a FO Credit;
fu a predisporre tutta
Pt_1 la documentazione necessaria e anche in questo caso sia il contratto di vendita che il finanziamento necessitarono dell'approvazione. Quando mi è capitato di non trovare in salone ricordo che a volte
Pt_1 mi è stato detto dal personale lì presente che era a un corso; io cercavo in quanto mi ero trovato
Pt_1 bene con lui. Mi è capitato di chiamare l e di farmi passare a telefono dal centralino;
io CP_1 Pt_1 non ho mai avuto un recapito telefonico diretto di chiamavo il centralino; mi è capitato di
Pt_1 chiedere a di incontrarci fuori dal salone aziendale ma egli mi diceva che non gli era consentito
Pt_1 e che dovevo andare io nel salone. Confermo che sulla targhetta c'era scritto anche SC CP_1 che durante la trattativa ha effettuato le telefonate di cui ho detto in mia presenza. Ricordo che in
Pt_1 queste telefonate, per quello che io potevo sentire, chiedeva all'interlocutore se poteva applicarmi le condizioni che io chiedevo.”.
22. Pertanto, ad avviso del giudicante, non vi è dubbio che da tali deposizioni, rivelatesi puntuali, circostanziate, in sé coerenti, tra loro concordanti e rese da testi indotti da parte ricorrente ma (almeno per quanto emerso in giudizio) indifferenti, emerga in modo univoco quantomeno la sussistenza dei plurimi indici presuntivi della subordinazione sopra indicati, ossia di una pluralità di elementi di fatto idonei, per precisione e concordanza, a integrare, nel loro insieme, una valida prova, almeno presuntiva, della subordinazione. 23. Per quanto concerne, invece, i testi indotti dalla società resistente ed escussi in ordine all'effettivo contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata da in Pt_1 favore di ossia ed deve CP_1 Testimone_10 Testimone_11 Persona_3 Persona_4 darsi atto che essi, contrariamente ai testi di parte ricorrente di cui sopra, hanno confermato in modo 3 “… Sono agente di commercio. La mia ditta mandante è dal febbraio 1994. Ho come riferimento lo CP_1 store di Via della Cupola ma posso utilizzare anche le altre sedi aziendali. Ho conosciuto per ragioni Pt_1 lavorative;
anch'egli è stato agente per abbiamo lavorato assieme per circa 20 anni. La nostra attività di CP_1 agenti consisteva, in primo luogo, nella ricerca di clienti, sia, tramite contatti personali, sia, tramite segnalatori, come, ad esempio, officine, amici che fanno il nostro nome a persone interessate ad acquistare una FO. Posso dire che come me, o, accoglieva i clienti all'interno dei saloni, o, usciva sul territorio per incontrare i suoi Pt_1 segnalatori. Mi ricordo che veniva spesso chiamato dalla autocarrozzeria La Barriera. Come me, nei saloni Pt_1 riceveva, sia, i clienti che lì si presentavano senza alcun appuntamento per visionare le macchine esposte, Pt_1 sia, quelli con i quali aveva preso un appuntamento. Lo affermo perché magari in salone mi capitava che mi dicesse che stava aspettando un cliente inviatogli da un suo segnalatore. Aggiungo che ci davamo consigli sulla conduzione delle trattative. Io posso dire che nell'arco di una settimana vedevo uscire dal salone di Viale Guidoni circa Pt_1
2-3 volte per andare, mi immagino, a incontrare i suoi segnalatori, anche se non riferiva a me ciò che faceva. Al tempo di mi capitava di lavorare nei fine settimana;
spesso nel fine settimana venivano organizzati eventi a Pt_1 livello nazionale (open weekend); in occasione di questi eventi per mia spontanea decisione mi presentavo in salone, in quanto punto di richiamo della clientela in base alla pubblicità, confidando nel fatto che avrei potuto sviluppare maggiori contatti. Ero libero di presentarmi o meno. Non so dire se a l'azienda abbia mai richiesto di essere Pt_1 presente in occasione di tali eventi;
io non ho mai avuto notizia del fatto che l'azienda abbia imposto a qualche agente di essere presente a tali eventi. Io ho preso parte a dei corsi generali di FO sulle tecniche di vendita ma a parte questo sono sempre stato libero di scegliere quali tecniche di vendita utilizzare e come rapportarmi con i clienti. Non so dire se l'azienda abbia mai impartito a istruzioni e direttive su tecniche di vendita e modalità Pt_1 di rapportarsi con i clienti. Gli sconti massimi che potevamo applicare erano quelli pubblicati mensilmente dalla casa madre;
entro questo limite massimo eravamo noi agenti che nell'ambito della trattativa dovevamo cercare di concludere la vendita applicando il minor sconto possibile. La regola che ci era stata data era di attenersi allo sconto stabilito dalla casa madre. Non ho notizia del fatto che abbia impartito agli agenti, quanto alla CP_1 scontistica, disposizioni ulteriori o diverse da questa. Mi è capitato di essere presente mentre conduceva Pt_1 delle trattative con i clienti, anche nel momento in cui trattava dello sconto da applicare. Io sono agente anche di una società assicuratrice esterna ad ma di cui conosceva l'esistenza e, pertanto, assieme al veicolo, CP_1 CP_1 cercavo di vendere anche polizze per furto, incendio, atti vandalici etc., con l'autorizzazione di Dalla CP_1 vendita di queste polizze non traeva alcun guadagno;
solo io ci guadagnavo. So che anche svolgeva CP_1 Pt_1 questa attività promozionale relative alle polizze assicurative;
mi sembra che l'assicurazione si chiamasse Pt_5 ma non sono sicuro. Io avevo un mandato diretto dalla compagnia assicurativa alla quale fatturavo mensilmente le provvigioni. Confermo che anche aveva un mandato diretto da compagnia assicurativa esterna ad Pt_1 CP_1 e che fatturava direttamente alla compagnia le provvigioni maturate. Ho personalmente visto le fatture emesse da alla compagnia assicuratrice. Al tempo di FO vendeva polizze assicurative di tramite Pt_1 Pt_1 CP_9 ma solo nell'ambito dei contratti di finanziamento sottoscritti dal cliente con FO Credit. Le polizze FO CP_1 non erano cioè vendibili separatamente da un contratto di finanziamento.Né io né né altri agenti avevamo Pt_1 una divisa da lavoro o un dress code da osservare;
non ci veniva data alcuna indicazione in proposito. In salone indossavamo, se volevamo, una targhetta con nome, cognome e la scritta serviva per facilitare la CP_1 riconoscibilità dell'agente da parte di clienti mai visti e conosciuti.”. 4 “… Sono agente di commercio per da ottobre 2004. Io e avevamo entrambi la postazione CP_1 Pt_1 con scrivania, telefono e computer in Viale Guidoni e, quindi, ci incontravamo lì; io sono arrivato in Viale Guidoni nel 2010 e ci siamo rimasti fino al 2017. aveva quali segnalatori la carrozzeria La Barriera, il rivenditore
Pt_1 Dream, l'officina autorizzata FO Pelli, questi sono i nomi che ricordo. Mi è capitato a volte di accompagnarlo da La Barriera, da Pelli. Questi soggetti avevano come riferimento in caso di loro clienti interessati ad
Pt_1 acquistare una FO o una Mazda. In base alle conversazioni che avevamo tra noi sul lavoro, posso dire che
Pt_1 usciva per recarsi da questi segnalatori circa un paio di volte a settimana, fermo restando che anche io uscivo dal salone per lavoro e non mi informava ovviamente ogni volta su dove fosse diretto. Una volta che il
Pt_1 segnalatore ha segnalato all'agente il nome di un potenziale cliente, l'agente lo contatta e fissa un appuntamento, o, presso il rivenditore o carrozziere o presso il salone;
e a quel punto inizia la vera e propria trattativa. Per quello che mi riguarda posso dire che se prendo un appuntamento cerco di essere presente all'orario fissato;
se poi sono impegnato il cliente viene accolto da colleghi o da altro personale ma la trattiva la conduce l'agente che ha preso l'appuntamento anche perché in genere a quel punto è già stata avviata. Questo modo di procedere veniva seguito anche da lo affermo perché appunto parlavamo tra noi, a volte anche in presenza di segnalatori che venivano
Pt_1 a trovarci in salone. Io e vendevamo a soggetti privati. Mi è capitato di essere presente in salone mentre
Pt_1 arrivavano clienti che mi dicevano di cercare In Viale Guidoni se entrava un cliente senza appuntamento lo
Pt_1 riceveva chi di noi era presente e in quel momento libero;
non c'era un criterio prestabilito per decidere chi accogliesse e avviasse la trattativa con un cliente senza appuntamento. Noi quando intavoliamo una trattativa col cliente utilizziamo un programma che elabora un preventivo per la vettura del tipo scelto dal cliente, che è un programma FO;
e poi abbiamo un gestionale per verificare se sono disponibili vetture del tipo di quella scelta dal cliente;
e ancora abbiamo un programma che calcola l'eventuale rata del finanziamento. Questi programmi erano installati sui computer che io e avevamo in Viale Guidoni.”. Pt_1 5 “… Faccio l'agente per dal 1992. Conosco io principalmente lavoravo presso la sede di CP_1 Pt_1 Scandicci, ma all'occorrenza mi recavo anche presso le sedi di Firenze Nord e Firenze Sud per ricevere dei clienti. Ogni tanto, quindi, vedevo presso la sede di Firenze Nord. Mi capitava circa una volta la settimana di recarmi
Pt_1 presso la sede di Firenze Nord. Quando mi recavo a Firenze Nord a volte incontravo in salone e altre volte
Pt_1 no. Affermo che così come gli altri agenti non era tenuto a osservare un orario di lavoro fisso e
Pt_1 predeterminato;
egli regolava la propria giornata lavorativa in base agli appuntamenti con i clienti;
a me è per esempio capitato di non recarmi proprio in salone. Il salone poteva anche rimanere chiuso se nessun agente vi si recava;
è successo anche nei fine settimana. Dal 2018 al 2020 ha lavorato a Scandicci assieme a me.
Pt_1 Quanto ho prima riferito vale anche per questo periodo. L'agente matura la provvigione alla consegna della vettura al cliente dopo il pagamento e l'immatricolazione. Il programma Action per quello che ricordo è stato messo in funzione nel 2019. Il salone di Firenze Nord (ossia prima Viale Guidoni e poi Via della Cupola) era sempre aperto in quanto in esso vi erano gli uffici amministrativi e vi erano delle dipendenti addette all'accoglienza dei clienti.”. 6 “… Sono impiegata presso dal 1.2.96. Mi occupo del back office, parte commerciale. Da quando il CP_1 venditore fa il contratto seguo i vari adempimenti fino alla consegna al cliente. Lavoro presso la sede di Via Chiari n.
3. Dal 1996 al 2015 ho lavorato presso la sede di Viale Guidoni, poi ho fatto un periodo in amministrazione in Via Bisenzio e, infine, forse nel 2017, ci siamo trasferiti in Via Chiari. Attualmente lavoro in uno spazio comune con altre 12 colleghe;
in viale Guidoni avevo la mia postazione di lavoro in un ufficio con un'altra collega;
in via Bisenzio dividevo lo spazio di lavoro con le stesse colleghe di adesso. Ho conosciuto il ricorrente quando è venuto a lavorare in azienda, io c'ero già. Potrebbe trattarsi del 2000, ma non sono sicura. Io a settembre-ottobre del 2000 sono andata in astensione per maternità, sono rientrata a febbraio-marzo circa dell'anno successivo. In seguito sono stata assente da giugno a dicembre 2005 circa per una seconda gravidanza. Non ho avuto altri periodi di assenza prolungata dal servizio. in azienda faceva il venditore, ossia vendeva macchine a persone di sua Pt_1 conoscenza o a persone entrate casualmente nel salone a cui il venditore libero forniva la propria consulenza. In azienda non c'è mai stato un servizio che si occupasse di fissare appuntamenti ai venditori. Il venditore fissava direttamente per proprio conto appuntamenti con persone di sua conoscenza. Quando un cliente entra nel salone senza avere un appuntamento con un venditore, viene accolto da uno dei venditori liberi;
non c'è un criterio stabilito dall'azienda per decidere chi fra più venditori disponibili in quel momento accolga il cliente;
può scegliere anche il cliente stesso;
non so se i venditori si mettano d'accordo tra loro su chi riceve il cliente. Se il cliente è stato segnalato al venditore da soggetti terzi, come, ad esempio, un'officina, io trovo la relativa annotazione sul contratto, non so se perché anche il segnalatore riceve una provvigione o se perché ha piacere di consegnare il veicolo presso la propria officina. In base a questo affermo che i venditori posso ricercare i clienti recandosi fuori dai locali aziendali. Mi sembra di ricordare che il ricorrente avesse contatti con l'officina La Barriera e con CP_ l'officina Pelli o Il ricorrente ha lavorato per tanti anni in viale Guidoni per poi andare presso la sede di Scandicci. In viale Guidoni a disposizione dei venditori c'erano una postazione di lavoro nell'ufficio davanti al mio, e poi quattro in fondo al salone. Io affermo che tali postazioni di lavoro non erano specificamente assegnate ai singoli venditori, ma era normale che ciascun venditore rimanesse a lavorare presso la postazione nella quale aveva magari appoggiato i propri oggetti. Aggiungo che sui PC era installato il medesimo software utilizzato per fare i preventivi, a cui ciascun venditore accedeva con password personale e, quindi, in caso di mal funzionamento di un PC, il venditore poteva spostarsi presso una diversa postazione. A partire, mi sembra dal 2015, c'era, sia, per i venditori, sia, per il personale amministrativo una targhetta da attaccare con una clip ma non era obbligatorio indossarla;
io, per esempio, non la indossavo. Né personale amministrativo né venditori avevano una divisa aziendale. Il salone era aperto dal lunedì al sabato. I venditori non avevano un orario di lavoro prestabilito da osservare, potevano entrare e uscire dal salone a loro discrezione. Al mattino, per esempio, potevo aprire io che avevo le chiavi. In viale Guidoni, inoltre, era presente il direttore vendite che era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Quando la FO effettuava degli open weekend per il lancio di nuovi prodotti, li faceva di sabato e di domenica ed è chiaro che un bravo venditore deve essere presente in quei weekend perché può instaurare vari contatti che possono trasformarsi in vendite nelle settimane successive. Non so dire come il ricorrente dovesse comportarsi per fruire di periodi di riposo. Posso dire che in generale i bravi venditori tendono a concentrare le vacanze in agosto, quando la clientela è minore. L'azienda non effettuava chiusure estive per ferie. Il venditore ha a disposizione delle griglie di sconti per ogni singolo modello consigliate da;
il venditore non può CP_2 effettuare sconti maggiori di quelli previsti dalle griglie, al più potrà regalare un pieno di benzina per chiudere la trattativa. Nell'ambito della trattativa, se necessario a chiuderla, il venditore, in autonomia, può concedere, senza sostanzialmente integrale le circostanze di fatto allegate dalla parte convenuta a sostegno della rivendicata genuinità del rapporto di agenzia inter partes.
24. Orbene, a giudizio del Tribunale, alle deposizioni rese dai testi indotti da parte resistente deve essere riconosciuto un grado di attendibilità e credibilità decisamente inferiore a quello che può attribuirsi alle testimonianze rilasciate dai suddetti testi indotti dal ricorrente e risultati, come già detto, indifferenti all'esito del presente giudizio.
25. Non solo, infatti, deve, in tal senso, in primo luogo, evidenziarsi che i tre suddetti testi, alla data della deposizione, erano legati alla società convenuta da pluriennali rapporti di lavoro ancora in essere, in relazione ai quali è del tutto plausibile, alla luce dell'id quod plerumque accidit, che temessero di subire, in caso di dichiarazioni sfavorevoli alla preponente, ripercussioni pregiudizievoli;
ma deve, altresì, rilevarsi che le loro deposizioni sono risultate, alla stregua della logica e della comune esperienza, anche scarsamente convincenti sotto più profili, oltre che variamente contraddette dai documenti in atti.
26. A tale riguardo, può, infatti, ad esempio, osservarsi che:
- premesso che per stessa allegazione della resistente, in che, come detto, è una concessionaria per CP_1 la vendita di veicoli a marchio FO, l'attività di vendita dei veicoli FO e dei prodotti finanziari FO Credit è svolta esclusivamente da agenti (nessun lavoratore subordinato svolge le mansioni di venditore), appare del tutto inverosimile che i venditori potessero arbitrariamente decidere se, quando e per quanto tempo recarsi presso l'autosalone, posto che, qualora nessuno di loro, per una o più giornate, si fosse presentato in showroom, gli avventori “walk in” non vi avrebbero trovato nessun venditore con cui interloquire e, presso le sedi senza accoglienza, avrebbero addirittura trovato chiuso lo store, con conseguente possibile perdita di occasioni di vendita per l'azienda, all'evidenza interessata, invece, alla luce della documentazione in atti, a realizzare le più elevate performance di vendita possibili;
- più in generale, proprio perché l'attività di vendita è svolta soltanto da agenti, appare di una certa evidenza come, se ciascuno dei venditori fosse stato libero di decidere a propria discrezione se, quando e per quanto tempo lavorare, non avrebbe di certo potuto essere garantito l'ordinario e continuativo esercizio dell'attività d'impresa, sostanziandosi quest'ultima proprio nell'attività di vendita;
- dal doc. 11 di parte ricorrente risulta che con e-mail del 1° maggio 2020 comunicava Testimone_7 a tutto il personale (“everyone”) che per evitare assembramenti, a decorrere dal 4 maggio, i 5 minuti di ritardo tollerato, sarebbero stati elevati a 15, sia all'entrata la mattina che al rientro dalla pausa pranzo;
- la riferita assenza per i venditori di un orario di lavoro (presso l'autosalone di assegnazione) fisso e predeterminato dall'azienda, è smentita anche dal doc. 157 di parte ricorrente che indica, con riguardo alla sede di Via Pantin, per i mesi di agosto e settembre 2019, i giorni di ferie e quelli di presenza di e Pt_1 del collega nonché i giorni di chiusura;
Per_1
- appare poco plausibile che si recasse personalmente presso le officine con cui era in contatto Pt_1 (“segnalatori”), addirittura, più volte la settimana, considerato, da un lato, che per ottenere la segnalazione
necessità di autorizzazione, benefici aggiuntivi, come, ad esempio, la c.d. lunga protezione. Il contratto viene sottoscritto dal cliente con il venditore;
il contratto deve poi essere approvato dal direttore vendite e poi passato a me per la registrazione e i successivi adempimenti fino all'immatricolazione. Mi ricordo che i venditori potevano proporre anche prodotti assicurativi, ma non ho specifica conoscenza di questo argomento. Quando eravamo in viale Guidoni il direttore vendite si chiamava Preciso che in viale Guidoni il mio ufficio era Persona_5 davanti all'ingresso e che il cliente, se quando entrava non trovava nessuno, si rivolgeva a me. Confermo che anche il ricorrente si recava presso le officine; lo dichiaro in quanto era prassi comune che i venditori, quando uscivano, nel passare davanti a me mi dicessero che uscivano e dove andavano;
voglio precisa che fra noi e i venditori c'era un rapporto, un legame creatosi nel lavorare insieme. Confermo che generalmente occupava Pt_1 la seconda postazione ma ribadisco che se la postazione era occupata poteva andare ad occupare un'altra postazione. Non credo che sulla targhetta ci fosse scritto mi pare solo il nominativo della persona. Come CP_1 ho già detto, io avevo un orario fisso dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e poi, dopo la seconda maternità, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 e, quindi, confermo che vedevo i venditori, compreso il ricorrente, entrare e uscire liberamente, in orari diversi. SC che nessuno dei venditori e, quindi, neppure il ricorrente, aveva un orario fisso da osservare, lo avevamo solo noi dipendenti. Non so se il ricorrente avesse le chiavi del salone, non so se conoscesse il codice dell'allarme, ma sicuramente non apriva al mattino, al mattino aprivo quasi sempre io. Non ho mai sentito qualcuno dell'azienda imporre ai venditori di presenziare la domenica agli open weekend ma non ho nemmeno mai visto qualche venditore non essere presente, essendo tutti bravi venditori, compreso il ricorrente. Non credo che il venditore sottoscriva il contratto per l'azienda. Io non ero presente né il sabato né la domenica agli open weekend.”. 7 Generica e, perciò, tamquam non esset, è la contestazione di parte convenuta che si è limitata ad affermare “Si disconosce e si contesta il doc. 15 di controparte, del tutto privo di rilevanza probatoria;
”. dei nominativi di potenziali clienti era certamente più comodo e rapido contattarle telefonicamente;
dall'altro, che presso di esse non poteva mostrare e illustrare al potenziale acquirente, quand'anche lì presente, i vari veicoli a marchio FO in vendita, come, invece, accadeva presso lo store, presso il quale soltanto, del resto, si trovavano gli strumenti e i mezzi di lavoro (pc e software etc.) a ciò necessari;
- a maggior ragione, è scarsamente credibile che, quando la FO indiceva, di sabato e di domenica, degli open weekend per il lancio di nuovi prodotti, i venditori potessero liberamente decidere se presentarsi o meno presso gli autosaloni della convenuta, con il conseguente rischio per la concessionaria, odierna resistente, di vanificare, nel caso nessuno venditore fosse stato presente al lavoro, l'iniziativa commerciale di quella casa madre che, come dedotto dalla stessa convenuta, addirittura, le applicava delle penali per l'assenza dei venditori ai corsi di formazione dalla stessa organizzati;
- l'affermazione secondo cui agli agenti sarebbe stata concessa la disponibilità di fruire, senza alcuna esclusiva, di desk e computer appositamente installati presso ciascuno degli showroom utilizzati per l'esposizione di veicoli commercializzati dalla resistente, risulta contraddetta anche dal doc. 3 di parte ricorrente (genericamente contestato dalla convenuta), dal quale, infatti, emerge che il nominativo di Pt_1 è associato (assieme a quello del teste e di solo al salone di Via Pantin, con Per_1 Testimone_6 indicazione del recapito telefonico mobile e fisso.
27. Tutto ciò osservato in merito alla prova orale sfogata, deve, poi, evidenziarsi che è pacifico, in quanto allegato dalla stessa convenuta, che il software fornito dalla FO contenente il configuratore delle vetture (preventivatore), indispensabile per fornire all'avventore informazioni essenziali in termini di costi ed effettiva disponibilità del mezzo, fosse installato solo sui computer presenti all'interno degli autosaloni di (allo stesso modo degli CP_1 ulteriori programmi informatici utilizzati dai venditori). E, del resto, né, dai documenti agli atti del giudizio, né, dalla prova testimoniale è sfogata è emerso in alcun modo che disponesse di una, sia pur embrionale, struttura Pt_1 imprenditoriale autonomamente organizzata.
28. Deve, poi, sottolinearsi che l'assunto della resistente secondo cui il compenso di così come quello degli Pt_1 altri venditori (si ribadisce che la convenuta non deduce l'esistenza di differenze fra il trattamento economico di e quello degli altri componenti del team di venditori) sarebbe sempre stato proporzionato alle vendite Pt_1 effettuate, è stata decisamente smentita dalle sopra trascritte dichiarazioni dei testi indotti dal ricorrente e sulla cui attendibilità e credibilità già si è detto, posto che da esse è emerso che i venditori percepivano un somma fissa mensile, rispetto alla quale, dunque, non erano esposti ad alcun rischio di impresa.
29. Inoltre, deve rilevarsi che le numerose e-mail inviate da a e prodotte da parte Testimone_7 Pt_1 ricorrente sub docc. da 18 a 30-bis, confermano che la prestazione lavorativa resa dal ricorrente nella giornata di domenica, in occasione degli open weekend (indicati con la sigla OW), gli era retribuita con la corresponsione della somma forfettaria di € 200,00, che veniva inserita nell'imponibile della fattura.
30. I documenti prodotti da parte ricorrente comprovano, inoltre, in modo univoco, così, altresì, corroborando la credibilità e l'attendibilità dei testi indotti dall'attore anche su tale punto, che l'odierna resistente, non solo, era solita modificare unilateralmente, anche in peius, il piano provvigionale dei venditori (relativo alla parte variabile del compenso in quanto dipendente da premi e detrazioni), ma, addirittura, applicava penali (decurtazioni) al fine di sanzionare (con un evidente esercizio, quindi, del potere disciplinare proprio del datore di lavoro), ad esempio, errori commessi nella predisposizione/collazione dei documenti occorrenti per l'immatricolazione dei veicoli, piuttosto che il mancato raggiungimento di determinati obiettivi di vendita, ossia la realizzazione di performance inferiori a determinate percentuali indicate dall'azienda (si vedano, in particolare, i docc. da 34 a 37 fasc. ric., nei quali si legge, ad esempio, che in varie e-mail del 2018 indirizzate al team di venditori, Testimone_7 comunica loro che ogni settimana riceveranno l'inevaso a terra e che se lo targheranno entro 10 giorni lavorativi avranno una provvigione di € 25 a macchina, mentre, in caso contrario, subiranno una decurtazione di € 25 a macchina;
che su ogni contratto incompleto che arriva in amministrazione “si giocheranno la provvigione”; che, nonostante l'argomento sia stato ripetutamente trattato anche in apposite riunioni, i venditori continuano a portare i contratti a immatricolare carenti dei documenti necessari e che, pertanto, a fronte di questo modo di lavorare “senza un minimo di testa, di professionalità …”, all'azienda non resta altro che modificare il piano provvigionale dei venditori basandolo sul loro inevaso a terra).
31. Con riguardo alla effettiva integrazione sistematica del ricorrente nell'organizzazione aziendale, può richiamarsi anche il doc. 4-bis fasc. ric., consistente in una e-mail del gennaio 2019 con la quale (quadro) Persona_2 comunica al team dei venditori la variazione operativa nel reparto Dealer Service, costituita dall'ingresso di due nuovi Team Leader per il distretto 2.
32. L'assenza di rischio d'impresa in capo al ricorrente è, poi, confermata anche dal doc. 8 fasc. ric., consistente in una e-mail del 18 marzo 2010 indirizzata da ai venditori di e nella quale la predetta Testimone_7 CP_1 comunica ai venditori che essi, per motivi fiscali, devono fatturare a loro stessi le spese sostenute per la Tes_7 partecipazione ai corsi di formazione (vitto, alloggio, pedaggio etc.), aggiungendo l'importo delle spese all'imponibile della fattura e allegando a essa anche la documentazione relativa, e che in questo modo saranno rimborsati. 33. Ma, per quanto occorrer possa, l'etero-direzione della prestazione lavorativa del ricorrente emerge, invero, anche dal doc. 1 della stessa parte resistente: - dalla e-mail del 25.5.2020 di , Sales Manager, ai venditori Parte_4 emerge, infatti, ancora una volta, l'unilaterale modifica del piano provvigionale (“Per poter garantire un piano provvigionale soddisfacente lo abbiamo reso accessibile quando si superano le 10 pratiche al mese …”); - dalla e- mail del 25.5.2020 di ai venditori emergono l'ordine (“dovrete farli”) impartito loro di effettuare Persona_2 tutte le nuove vendite di modelli TDCI con Deutsche Bank;
l'ordine (“dovrete”) ai venditori di proporre sempre AIB nella rateizzazione quando rinnovano o finanziano;
l'ordine ai venditori, quando rinnovano e/o ritirano l'usato, di attenersi a valori bassissimi (il minimo indispensabile per chiudere) e di dare al cliente un unico valore, con la specifica disposizione di dire al cliente che il valore “grazie alle promozioni in corso è pari a …”; - l'ordine di essere molto bassi su C-Max ed Ecosport;
- il rimprovero ai venditori per la compilazione in modo non professionale delle “schede USATO”, ivi definite inaccettabili.
34. Ad avviso del giudicante, infatti, dal complesso delle e-mail prodotte sub doc. 1 emerge come non si tratti di istruzioni generali di massima inerenti allo svolgimento di un incarico promozionale (v. art. 1746 c.c.), ma dell'esercizio di un potere conformativo della prestazione lavorativa nei suoi aspetti intrinseci, mediante la comunicazione di disposizioni estremamente specifiche e vincolanti (v. giurisprudenza di legittimità sopra citata).
35. Al contrario, del tutto irrilevante, ai fini della prova della genuinità del rapporto di agenzia, è la circostanza che promuovesse per conto di AIB All Insurance Broker s.r.l. prodotti assicurativi, dal momento che, a Pt_1 prescindere da qualunque ulteriore possibile considerazione, è sufficiente osservare che, come è noto, l'elemento della mancanza di esclusività non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione lavorativa (v., fra le tante, Cass. n. 26466/2024).
36. Così, dunque, accertata la effettiva natura subordinata del rapporto inter partes, ritiene il giudicante, alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta, che le mansioni in concreto espletate dal ricorrente siano riconducibili, per contenuto e modalità di svolgimento (addetto alla vendita di autoveicoli e prodotti finanziari, all'esecuzione di attività di carattere amministrativo connesse/collegate alle vendite concluse – redazione su moduli prestampati dei contratti di vendita e delle richieste di finanziamento, raccolta dei documenti occorrenti all'immatricolazione etc., nonché a rispondere alle telefonate che giungevano al fisso della sua postazione di lavoro, fornendo all'interlocutore le informazioni del caso o smistando la telefonata all'ufficio/settore aziendale competente) al livello IV del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, …”), che annovera fra i profili professionali appartenenti a tale livello quelli del commesso alla vendita al pubblico, del contabile d'ordine, dell'addetto all'amministrazione, dell'addetto a mansioni d'ordine di segreteria etc.
37. Premesso che la stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo ha allegato che “Il ricorrente … esclusivamente prestava la sua energia lavorativa all'interno delle sedi per accompagnare ed assistere gli avventori nelle scelte degli acquisti come un normale “addetto alle vendite” (commesso).”, la correttezza del predetto inquadramento è confermata anche dalla circostanza che il C.C.N.L. applicabile al rapporto inquadra al superiore livello III l'
“addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato”, atteso che nel caso di specie è la stessa parte ricorrente ad aver allegato che “Se il cliente intendeva permutare il suo vecchio veicolo con quello scelto Pt_1 nella concessionaria, il ricorrente chiedeva indicazioni al responsabile delle valutazioni dell'usato, indicato dalla datrice di lavoro quale superiore gerarchico in questo settore.”, dal che si evince univocamente che secondo Pt_1 la stessa prospettazione attorea, non godeva di autonomia e discrezionalità nel valutare l'usato.
38. Né le mansioni del ricorrente sono certamente riconducibili al livello III (“A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:…”), o, addirittura, al II (“Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: …”), in ragione del fatto che presso la sede di Via Pantin egli aveva le chiavi dell'autosalone (presso tale showroom il ricorrente ha lavorato, dapprima, con altri due venditori come lui e, poi, con uno soltanto), o del fatto (quand'anche provato) che inviava tramite corriere interno ogni giorno il plico con la documentazione amministrativa raccolta (quanto al sovrintendere alle pulizie dei locali, il fatto che il teste abbia riferito di essere stato presente in Tes_8 alcune occasioni nelle quali ha telefonato all'addetto per comunicargli a che ora presentarsi, non dimostra Pt_1 che la relativa decisione fosse stata assunta da . Pt_1
39. L'accertata natura subordinata del rapporto assorbe tutte le domande svolte da parte attrice in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta genuinità del rapporto di agenzia formalizzato inter partes.
40. Quanto all'interruzione del rapporto, giova, in primo luogo, rammentare che, in base alla disciplina normativa applicabile ratione temporis (art. 26 d.lgs. 151/2015), le dimissioni devono essere comunicate dal dipendente, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. È, pertanto, irrilevante, quand'anche provata, la dedotta circostanza che “Il sig. in Pt_1 data 7.5.2020, si è presentato presso la sede di Via della Cupola, chiedendo di conferire con i sig.ri Tes_7 e e, nel corso del medesimo, ha comunicato ai suoi interlocutori (rispettivamente
[...] Persona_2 amministratrice e Direttore commerciale di la propria volontà, maturata durante il lockdown, di CP_1 interrompere, per ragioni personali, il rapporto con la esponente.”. Per le medesime ragioni è irrilevante lo scambio di e-mail fra le parti di cui ai docc. 5, 6, 7 fasc. res. Ne discende, altresì, che non vengono esaminate, in quanto superflue, le testimonianze assunte al riguardo all'udienza del 6.4.2023. 41. Ciò posto, deve, invece, attribuirsi natura ontologicamente disciplinare al recesso datoriale dal rapporto del 7.8.2020 (doc. 62 fasc. ric.), essendo stato intimato dalla odierna convenuta per asserito inadempimento (integrante giusta causa) di rispetto al contratto di agenzia (al ricorrente viene ivi addebitato di aver omesso di svolgere Pt_1 l'attività di promozione richiesta dal contratto di agenzia, nonostante la comunicazione del 5.6.2020 con la quale l'azienda lo aveva invitato a presentarsi presso la sede per riprendere l'attività). 42. Ne discende che è dirimente e assorbente rilevare l'illegittimità del predetto licenziamento (in tali termini deve, infatti, essere riqualificato il recesso unilaterale di dal rapporto) in conseguenza della violazione dell'art. 7 CP_1 l. n. 300/70, che, come è noto, dispone che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. … In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.”. 42. In ragione della accertata data di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (1.2.2000) e della sussistenza nel caso di specie (per stessa allegazione di parte ricorrente) dei requisiti dimensionali propri della c.d. tutela obbligatoria, applicati alla fattispecie concreta i criteri di quantificazione di cui all'art. 8 l. n. 604/66, a cominciare dalla ultraventennale durata del rapporto, parte convenuta deve essere condannata a pagare a una somma pari, in sorte capitale lorda, a n. 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. (si fa presente, per quanto occorrer possa, che parte attrice in ricorso ha formulato al riguardo domanda di condanna generica e che, comunque, l'ammontare della retribuzione globale di fatto è determinabile sulla base dei dati retributivi contenuti nell'elaborato del CTU del 18.9.2025 e nei relativi allegati). 43. Per quanto concerne le domande spiegate in via riconvenzionale dalla resistente, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, determina l'assorbimento di tutte le domande presupponenti il rigetto della domanda di riqualificazione giuridica del rapporto di agenzia in termini di subordinazione, ossia quelle aventi a oggetto il pagamento dell'indennità sostituiva del preavviso previsto dall'art. 10 dell'A.E.C. e il risarcimento dei danni asseritamente “causati dal sig. in conseguenza della negligenza Pt_1 che questi ha avuto nella esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia.” (non vengono, quindi, esaminate, in quanto superflue, le testimonianze assunte in proposito all'udienza del 6.4.2023).
44. Deve, invece, essere esaminata nel merito la domanda riconvenzionale proposta in subordine dalla resistente per la denegata ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto e avente a oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la mancata partecipazione dell'agente ai corsi di formazione.
45. A giudizio del Tribunale, la domanda è infondata e va respinta.
46. La società resistente ha dedotto che: - “Il programma training FO Academy era considerato, oltretutto, dalla committente FO, di fondamentale importanza per una adeguata e corretta formazione della rete vendita delle sue concessionarie, al punto da prevedere specifiche penalizzazioni economiche ai danni delle Concessionarie (tra cui
per la mancata puntuale partecipazione ai corsi di formazione.”, ma che “ non ha mai “imputato” CP_1 CP_1 agli agenti il costo delle penalizzazioni subite negli anni da parte di FO per la mancata partecipazione ai corsi di formazione dei propri venditori, proprio perché questi non erano obbligati a parteciparvi (e di fatti poteva accadere che non partecipassero).”; - “… risulta che il sig. dall'inizio del lockdown nel marzo del 2020, abbia smesso
Pt_1 di partecipare ai corsi di formazione e-learning …”; - “in particolare, il sig. non ha mai partecipato al corso
Pt_1 lanciato in data 16 marzo 2020, avente ad oggetto la nuova Kuga Plug-In.”, di talché “Proprio a causa della mancata partecipazione dello FO ha addebitato ad a titolo di penale, l'importo di € 12.750,00
Pt_1 CP_1 oltre Iva per complessivi € 15.555,00 …”. Ha prodotto a sostegno della domanda i docc. 19, 20, 21. 47. Orbene, a parere del giudicante, è dirimente rilevare: - quanto al doc. 19, che dal dettaglio contenuto all'interno della e-mail di a e a risulta unicamente che il corso e- Parte_4 Testimone_7 Persona_2 learning “Presentazione in 5 passi” lanciato il 14.2.2020 è stato completato con successo da - quanto al doc.
Pt_1 20, che in essa si fa riferimento a non meglio specificate e identificate ripetute assenze di nell'anno 2020, ma
Pt_1 nel presente giudizio la resistente è stata in grado di allegare in modo specifico solo l'assenza al corso lanciato in data 16 marzo 2020, avente ad oggetto la nuova Kuga Plug-In; - quanto al doc. 21, che trattasi di fattura priva di numero e non quietanzata e nella quale si fa generico riferimento ad “Addebito programma training FO Academy
– I semestre 2020”, senza che, quindi, se ne possa in alcun modo ricavare la prova (tantomeno certa) che l'addebito sia causalmente connesso (per giunta in via esclusiva) all'assenza (peraltro non dimostrata, come si è detto) di Pt_1 al suddetto corso lanciato il 16 marzo 2020. 48. Disposta8, dunque, ed eseguita CTU contabile, dalla relazione tecnica del CTU incaricato, dott.ssa
[...]
, depositata il 18.9.2025, emerge che: Per_6
- il totale dei compensi percepiti dal ricorrente ammonta a € 796.023,22, come da fatture in atti;
- le spettanze maturate dal ricorrente ex ammontano complessivamente in sorte capitale lorda CP_11 a € 536.949,00, a titolo di retribuzioni ordinarie mensili, festività non godute, indennità una tantum previste dal contratto collettivo per gli anni 2004, 2005 e 2008, 13ma, 14ma, ferie non godute, permessi non goduti, lavoro straordinario;
- l'importo complessivo in concreto corrisposto al ricorrente è, quindi, maggiore del dovuto ex C.C.N.L.;
- il F.I.R.R. è pari a € 16.775,50;
- applicando la formula prevista per il calcolo del trattamento di fine rapporto all'ammontare complessivo degli importi percepiti (in quanto superiori alla retribuzione prevista dal C.C.N.L., cosicché non risultano pertinenti le osservazioni di parte convenuta circa i criteri di determinazione della base di calcolo del T.F.R. fissati dalla disciplina pattizia collettiva applicabile al rapporto), il T.F.R., cui non deve applicarsi il principio dell'assorbimento, risulta pari a € 66.837,70;
- detratto il F.I.R.R., la somma capitale lorda spettante al ricorrente a titolo di T.F.R. è pari a € 50.062,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- l'indennità sostitutiva del preavviso ammonta a € 3.529,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. (sulla cui cumulabilità con la tutela c.d. obbligatoria v., fra le altre, Cass. n. 13380/2006).
49. Le conclusioni così raggiunte dal CTU all'esito del contraddittorio con i CT delle parti, alle cui osservazioni, nella parte in cui non le ha recepite, ha replicato sulla base di argomentazioni condivisibili in quanto corrette sotto il profilo tecnico-contabile, puntuali, esaurienti e prive di vizi logici, vanno, quindi, condivise e poste a base della presente pronuncia.
50. In particolare, il Tribunale evidenzia che, come già correttamente ritenuto dal CTU, ancorché, come sopra spiegato, nel contesto del (simulato) rapporto di agenzia il ricorrente abbia percepito un compenso in parte fisso e in parte variabile, costituita quest'ultima da provvigioni (premi) sulle vendite, tale trattamento economico non può essere automaticamente applicato al rapporto di lavoro subordinato (non vi è alcuna prova che, se fosse stato Pt_1
- anche formalmente - assunto come dipendente, la società datrice gli avrebbe corrisposto, oltre alla dovuta 8 “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi in sorte capitale lorda, le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, a titolo di retribuzione tabellare, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie e permessi non goduti, T.F.R., rispetto al percepito, ipotizzando a tal fine che:
- tra le parti sia intercorso dal 1.2.2000 al 7.8.2020 un unico ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- il ricorrente abbia in concreto svolto mansioni riconducibili al livello 4° (quarto) del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi pro tempore vigente (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: … 7. commesso alla vendita al pubblico;
…);
- il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno per 8 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- il ricorrente abbia fruito di due settimane di ferie all'anno (intendendo ogni settimana pari a 6 giorni lavorativi);
- il ricorrente abbia percepito i compensi risultanti dalle fatture sub docc. da n. 75 a n. 95 di parte ricorrente;
- debba applicarsi nel caso di specie il principio dell'assorbimento, in forza del quale, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'ipotizzata natura subordinata del rapporto, deve operarsi un raffronto, stante la differente qualificazione delle voci di compenso, fra l'importo complessivo in concreto corrisposto al lavoratore e il dovuto (v., fra le molte, Cass.
3.1.2017 n. 46, Cass.
7.2.2013 n. 2937 Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i suddetti minimi retributivi;
- non operi, invece, l'assorbimento del trattamento di fine rapporto con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro, dovendo, pertanto, l'importo dovuto a titolo di T.F.R. essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva sopra indicata o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente percepito dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Quantifichi separatamente il CTU, sempre in sorte capitale lorda, l'eventuale ammontare dell'indennità sostituiva del preavviso e la relativa eventuale incidenza sulle altre voci retributive, nonché l'eventuale ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto.”; retribuzione tabellare ex C.C.N.L., anche delle provvigioni, né, che esse sarebbero state determinate nello stesso modo), cosicché, da un lato, le provvigioni erogate in concreto al ricorrente in costanza di rapporto rilevano a titolo di percepito da detrarre;
dall'altro, non vi è luogo alla determinazione di provvigioni spettanti al ricorrente nell'ambito del rapporto così come riqualificato (gli importi variabili già percepiti dal ricorrente per l'intero periodo di attività non devono, quindi, essere inclusi nella “retribuzione normale”).
51. Per mera completezza, si osserva che il Tribunale ha ritenuto, per le ragioni sopra illustrate, di dover inquadrare il ricorrente ex livello IV del suddetto C.C.N.L. e non quale operatore di vendita di 2° categoria di cui al “Protocollo per gli operatori di vendita” allegato al C.C.N.L. e che, in ogni caso, la retribuzione dell'operatore di vendita non deve necessariamente essere in parte costituita da provvigioni (“Se l'operatore di vendita è retribuito anche con provvigione sugli affari, quest'ultima gli sarà erogata esclusivamente sugli affari andati a buon fine …”).
52. deve, quindi, essere condannata a versare a per differenze retributive rispetto al CP_1 Parte_1 percepito dal 1.2.2000 al 7.8.2020, in sorte capitale lorda, € 50.062,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di T.F.R. ed € 3.529,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
53. Ogni ulteriore questione controversa, di rito, di merito o istruttoria, è assorbita.
54. Visti gli esiti del giudizio, si ritiene di dover condannare parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo (significativamente inferiore al petitum) per il quale il ricorso ha trovato accoglimento e all'attività difensiva concretamente svolta.
55. Per le medesime ragioni, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulla parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara che tra e è intercorso, dal 1.2.2000 al 7.8.2020, un Parte_1 CP_1 ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto all'inquadramento nel livello quarto del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi pro tempore vigente;
- per l'effetto, condanna a corrispondere a per differenze retributive CP_1 Parte_1 rispetto al percepito nel suddetto periodo, in sorte capitale lorda, € 50.062,20=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di T.F.R. ed € 3.529,33=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla convenuta al ricorrente in data 7.8.2020 e, per l'effetto, condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 indennità risarcitoria, una somma pari a n. 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 8 l. n. 604/66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- respinge ogni ulteriore e diversa domanda delle due parti;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 9.500,00= per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di le spese di CTU contabile, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Firenze, 2 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RL NS 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come infra si argomenterà, dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che tra l'1.2.2000 e il 7.8.2020, si è Pt_1 occupato, in via, se non proprio esclusiva, quantomeno largamente prevalente, di vendere autoveicoli e prodotti finanziari all'interno degli autosaloni della convenuta cui tempo per tempo è stato assegnato, nonché di eseguire una serie di ulteriori attività di natura amministrativa, connesse/collegate alle vendite concluse, oltre che di rispondere alle telefonate che pervenivano al numero fisso dell'ufficio, fornendo all'interlocutore le informazioni del caso o trasferendo la chiamata al settore/ufficio aziendale competente. 2 Si evidenzia che la società resistente ha negato rispetto alla totalità dei componenti del team dei venditori l'erogazione di un compenso fisso mensile, deducendo che tutti i venditori (e non solo quindi) percepivano Pt_1 solo provvigioni dipendenti dalle vendite che riuscivano a portare a termine.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa RL NS, in data 2 novembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 211 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
rappresentato e difeso, nella presente procedura, dall'avv. Anna Mallozzi, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso, ed elettivamente domiciliato in 56022 Castelfranco di Sotto (PI), alla Via Calatafimi 17/B; RICORRENTE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che CP_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Baccelli e Gianluca Zwingauer ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, al Viale Mazzini n. 40, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
RESISTENTE e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.2.2021 e ritualmente notificato, il lavoratore ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir accogliere le conclusioni di CP_1 merito che di seguito si trascrivono: “In via principale Previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 01/02/2020, in ragione delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente nel periodo per cui è causa, mansioni inquadrabili quale operatore di vendita di 2° categoria impiegato d'ordine dal C.C.N.L. Commercio, da applicarsi anche ex Art. 36 Cost., A) Dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il licenziamento intimato il 10/08/2020 per le causali di cui in normativa con conseguente condanna della società al pagamento del CP_1 risarcimento del danno pari all'indennità nella misura massima prevista dalla Legge in considerazione della durata del rapporto e della tutela obbligatoria applicabile al caso concreto essendo stato adibito il lavoratore a sede secondaria con meno di 15 dipendenti;
B) Condannare la società a CP_1 corrispondere ex Art. 2118 c.c. la dovuta indennità in sostituzione del preavviso pari a 60 gg. così come dispone il C.C.N.L. Commercio 30 Luglio 2019 richiamato, Art. 19 protocollo addetto alle vendite, da calcolarsi pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ovvero alla retribuzione di fatto e per tale €. 11.400,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
C) Condannare la datrice di lavoro al pagamento del TFR quantificato in €. 86.183,33 o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia o che emergerà in istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
D) Condannare la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive delle ferie non pagate, permessi non retribuiti e straordinari non corrisposti come in narrativa evidenziato e sviluppate nella relazione del Consulente del Lavoro allegata agli atti quale Doc. 73 da considerarsi parte integrante o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o emergente dall'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata e di Merito Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda volta ad accertare la natura subordinata del rapporto inter partes, previo accertamento dell'insussistenza della giusta causa di recesso invocata ex adverso nella missiva del 10/08/2020, condannare per i motivi di cui in normativa, a corrispondere al ricorrente: a) l'indennità CP_1 per il mancato preavviso quantificabile in €. 25.507,44 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia b) l'indennità connessa alla cessazione del rapporto di cui all'Art. 1751 c.c. come quantificabile dal Contratto Collettivo Agenti Settore Commercio Art. 13 e quanto ad €. 31.428,50 per l'Indennità Suppletiva di clientela, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia quanto ad €. 21.136,67 per l'Indennità Meritocratica o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia c) Accertare dovuta l'indennità incasso pari al 2% sulle somme incassate negli ultimi 5 anni per i motivi di cui in normativa e condannare la al pagamento della somma che emergerà dall'istruttoria o ritenuta di CP_1 giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. come per legge”.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: in tesi, respingere il ricorso in quanto infondato;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento, da parte di dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 10 CP_1 Pt_1 AEC, pari ad € 9.750,00 e/o alla somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta, a tale titolo, della somma di € 9.750,00 salvo diversa somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che, a causa delle negligenze di cui ai punti 2.1) e 2.2) della sezione riconvenzionale della memoria difensiva, ha diritto al pagamento, a titolo CP_1 risarcitorio, da parte di della somma di € 7.450,00 o del diverso importo, maggiore o minore che Pt_1 emergerà in corso di causa o sarà ritenuto di giustizia;
condannare, pertanto, a pagare alla Pt_1 CP_1
a tale titolo, una somma pari ad € 7.450,00 o al diverso importo, maggiore o minore che emergerà in
[...] corso di causa o sarà ritenuto di giustizia;
in via riconvenzionale subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte in via principale dal ricorrente, accertare e dichiarare che, dalla illegittima mancata partecipazione di ai corsi di formazione è derivato un danno, in capo ad Pt_1 CP_1
pari ad € 15.555,00 o al diverso importo, maggiore o minore che emergerà in corso di causa o sarà
[...] ritenuto di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese forfettario ex D.M. n. 55/14.
3. Il ricorrente si è costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito di respingere, perché infondate anche nel quantum, le domande riconvenzionali di parte avversa.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale sfogata e la CTU contabile disposta e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 2 novembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene, per quanto concerne, intanto, il ricorso introduttivo, che le domande in esso svolte siano fondate nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debbano trovare accoglimento.
6. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene provato che:
- tra le parti sia intercorso dal 1.2.2000 al 7.8.2020 un unico ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- il ricorrente abbia in concreto svolto mansioni riconducibili al livello IV (quarto) del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi pro tempore vigente (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè: … 7. commesso alla vendita al pubblico;
…);
- il ricorrente abbia lavorato per otto ore al giorno dal lunedì al sabato (48 h settimanali);
- il ricorrente abbia fruito di due settimane di ferie all'anno (intendendo ogni settimana pari a 6 giorni lavorativi);
- il ricorrente abbia percepito in costanza di rapporto i compensi risultanti dalle fatture sub docc. da n. 75 a n. 95 di parte ricorrente;
- debba applicarsi nel caso di specie il principio dell'assorbimento, in forza del quale, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'ipotizzata natura subordinata del rapporto, deve operarsi un raffronto, stante la differente qualificazione delle voci di compenso, fra l'importo complessivo in concreto corrisposto al lavoratore e il dovuto (v., fra le molte, Cass.
3.1.2017 n. 46, Cass.
7.2.2013 n. 2937 Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i suddetti minimi retributivi;
- non operi, invece, l'assorbimento del trattamento di fine rapporto con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro, dovendo, pertanto, l'importo dovuto a titolo di T.F.R. essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva sopra indicata o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente percepito dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro;
- sia illegittimo il recesso unilaterale della convenuta dal rapporto per giusta causa del 7.8.2020, con conseguente spettanza al ricorrente della tutela risarcitoria ex l. n. 604/66;
- il ricorrente abbia diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ex C.C.N.L.
7. Il ricorrente a fondamento delle conclusioni di merito rassegnate ha dedotto, in sintesi e per quel Pt_1 che rileva ai fini del decidere, quanto segue:
- di aver iniziato la sua attività lavorativa il 1° febbraio 2000 e di aver sempre svolto le sue prestazioni lavorative sotto il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società convenuta con la mansione di addetto alle vendite, dal 1° febbraio 2000 al 2017, presso la sede della concessionaria in Firenze al Viale A. Guidoni n. 93/S, e dal 2018 presso la sede secondaria in Scandicci (FI) alla Via Pantin n. 1 (ove lavorava unitamente, dapprima, ad altri due addetti, e, poi, a uno soltanto);
- presso quest'ultima sede il ricorrente doveva anche aprire e chiudere gli uffici e per tale mansione era dotato di chiavi di accesso;
- il contratto di agenzia di cui al doc. 2 fasc. ric. serviva soltanto a regolarizzare formalmente la presenza del lavoratore nei locali della datrice di lavoro, in quanto il ricorrente era inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale, era soggetto alle direttive e al potere disciplinare datoriale della società, non aveva alcun rischio d'impresa, né, alcuna autonomia decisionale nell'organizzare il proprio lavoro;
- il ricorrente non svolgeva alcuna attività di promozione presso i clienti esterni, né, procacciava affari per la mandante in zone determinate, ma prestava esclusivamente le sue energie lavorative all'interno delle sedi cui era addetto per accompagnare e assistere gli avventori nella scelta del veicolo da acquistare, “come un normale “addetto alle vendite” (commesso).” (pag. 4);
- i clienti che tramite e-mail chiedevano un appuntamento erano distribuiti dalle addette al Back Office ai vari addetti alle vendite: il ricorrente, pertanto, trovava la mattina sul programma “Action” (introdotto nel 2018) gli appuntamenti che aveva nella giornata.
- il ricorrente una volta raccolto l'interesse del cliente, rappresentava il prezzo e lo sconto che la
[...]CP_
pubblicizzava sul sito (www.ford.it) ai quali doveva attenersi per disposizione anche della datrice di lavoro.
- se il cliente intendeva permutare il suo vecchio veicolo con quello scelto nella concessionaria, il ricorrente chiedeva indicazioni al responsabile delle valutazioni dell'usato, indicato dalla datrice di lavoro quale superiore gerarchico in questo settore;
- terminate le trattative, aveva la mansione di redigere il contratto la cui bozza era fornita dalla Pt_1 datrice di lavoro (doc. 7 fasc. ric.) e che, compilato in tutte le parti richieste, veniva sottoscritto per dal Dirigente al quale il ricorrente lo consegnava;
CP_1
- doveva sempre rappresentare alla società, da ultimo tramite il programma “Action” l'esito Pt_1 dell'incontro e, se non era stato concluso il contratto, periodicamente veniva comunicato tramite il programma, il compito di richiamare il cliente;
- aveva, altresì, il compito di predisporre la domanda di finanziamento per conto della società e Pt_1 in favore del cliente (doc. 10 fasc. ric.), gestito come sopra descritto: la pratica di finanziamento veniva approvata e liquidata dalla società FO Credit;
- al ricorrente era affidata dalla datrice di lavoro anche la gestione dei contatti di finanziamento con la finanziaria, nell'ambito della quale la datrice di lavoro indicava al ricorrente i funzionari con i quali dover interagire e che rispondevano dalla sede della FO Credit di Roma;
- il ricorrente era stato obbligato dalla società a partecipare a corsi di formazione sulla gestione dei finanziamenti, che erano stati pagati dalla stessa società (doc. 8 fasc. ric.); CP_1
- il ricorrente chiedeva gli acconti che dovevano essere versati sui conti della società, tramite bonifico o assegno bancario. Quest'ultimo veniva consegnato all'ufficio amministrativo;
- il contratto predisposto dal ricorrente veniva consegnato all'ufficio vendite;
- al momento dell'arrivo del veicolo acquistato, il ricorrente doveva accelerare la pratica relativa alla targa per consegnare il mezzo al cliente;
- il saldo del prezzo doveva essere acquisito dal ricorrente prima della consegna del veicolo;
- qualora il saldo fosse regolato con il finanziamento, il ricorrente doveva monitorare e sollecitare affinché, al momento della consegna del veicolo, la concessionaria avesse già ricevuto il saldo prezzo (dopo l'installazione del programma “Action” i solleciti a chiedere i saldi arrivavano per e-mail sul computer del ricorrente, anziché tramite telefono);
- presso la succursale di Scandicci alla Via Pantin n. 1 (dal 01.01.2018) il ricorrente doveva anche aprire e chiudere l'unità locale, inviare tramite corriere interno ogni giorno il plico con la documentazione amministrativa raccolta (contratti di vendita, contratti di finanziamento, posta ordinaria etc.); occuparsi di sovraintendere alla pulizia dei locali (docc. 11 e 12 fasc. ric.);
- con il sistema “Action” venivano date anche ai lavoratori addetti alla sede secondaria tutte le direttive di lavoro, la lista di chiamate da effettuare, i solleciti per ricontattare i clienti e tutte le istruzioni;
- in conclusione, il ricorrente, oltre all'attività di addetto alle vendite, alle incombenze amministrative relative alla compilazione del contratto, alla gestione di contratti di finanziamento, di consegna dell'auto e di espletamento delle pratiche di immatricolazione, era addetto anche a rispondere al telefono, fornendo tutte le informazioni che l'utente chiedeva e smistando le telefonate agli uffici competenti;
- tutte le suddette mansioni erano svolte all'interno dell'azienda con rispetto di orari prestabiliti dal datore di lavoro al quale tutti i dipendenti, compreso lo dovevano attenersi;
Pt_1
- il ricorrente doveva presentarsi in azienda dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 e almeno una domenica al mese seguendo il medesimo orario;
- la domenica era considerato orario straordinario, indicato come OW “Open Weekend” nei prospetti economici;
- lo straordinario della domenica (9:00-13:00/15:30-19:30) era retribuito mediante la corresponsione di una tantum di euro 200,00;
- l'orario doveva essere rispettato dal ricorrente e, qualora lo stesso ritardasse l'ingresso anche di pochi minuti, era soggetto a richiamo orale, così come era soggetto a richiamo orale se si assentava senza autorizzazione;
- il ricorrente usufruiva di due settimane di ferie in base al calendario che veniva comunicato a tutti i lavoratori (doc. 15 fasc. ric.) secondo le loro indicazioni;
- dal 2018 il ricorrente indicava come tutti gli altri lavoratori, tramite il programma “Action”, il periodo di due settimane di cui intendeva usufruire e la società distribuiva le ferie secondo le esigenze aziendali;
- il ricorrente poteva usufruire, fino a quando è stato trasferito a Scandicci, di una mezza giornata di permesso nella settimana successiva al weekend lavorato;
- in caso di assenza per malattia, il ricorrente non percepiva alcun compenso;
- al lavoratore era assegnato un ufficio completo di tutte le dotazioni (pc con accesso al software aziendale, utenza telefonica, materiale di cancelleria etc.) e gli era attribuito un numero interno (doc. 16 fasc. ric.);
- tutte le spese dell'ufficio dell'unità locale erano sopportate dalla datrice di lavoro;
- all'interno della sede secondaria al ricorrente non era assegnato un posto di lavoro fisso ma usufruiva di tutte le postazioni disponibili, così come dei computer e di quant'altro necessitava per svolgere l'attività lavorativa;
- il ricorrente percepiva un fisso mensile inizialmente di € 1.500,00, successivamente ridotto unilateralmente nel 2010 a € 1.000,00 mensili;
- il compenso, composto da una parte fissa e da una con premi e penali legati alle vendite, era indicato simulatamente nelle fatture come costituito solo da provvigioni (doc. 17 fasc. ric.);
- inviava una circolare interna (che veniva aggiornata periodicamente), con la quale indicava ai CP_1 lavoratori addetti alle vendite i bonus e/o le penali come dettagliatamente descritte nell'atto introduttivo (performance contratti, premio budget, premio stock, premio malus – inevaso a terra -, performance FCE) (v. docc. 31-32-34 fasc. ric.);
- il raggiungimento dei premi e il pagamento delle penali non dipendevano dall'organizzazione del lavoro del ricorrente e/o dalle visite presso i clienti che in genere un agente programma, in quanto il ricorrente non aveva autonomia nel procacciare ordini e clienti fuori dal salone, ma dipendevano esclusivamente dalla casuale possibilità di ricevere e seguire gli avventori che entravano nella concessionaria o che gli erano stati assegnati in agenda con il programma “Action”, e di concludere con questi i contratti in nome e per conto di CP_1
- tutte le ore lavorative erano pagate secondo un calcolo che sommava compenso fisso, premi indicati come performance, bonus, o semplicemente premi, e sottraeva le penali indicate come malus o sanzioni;
- gli straordinari non erano computati, ad esclusione della domenica che era pagata come straordinario con euro 200,00 euro sotto la sigla “O.W.”; il lavoro eseguito oltre 40 ore settimanali non era retribuito;
- il ricorrente era soggetto alle direttive della per lo svolgimento delle sue mansioni senza CP_1 alcuna autonomia decisionale relativamente all'organizzazione del lavoro in termini di tempo, luogo o modalità;
- il ricorrente era sottoposto al potere disciplinare della società CP_1
- in data 07.08.2020 comunicava che il ricorrente era ritenuto inadempiente rispetto al contratto CP_1 di agenzia con conseguente diritto di recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. (doc. 62): “Abbiamo rilevato che, a seguito dell'invito formulato con la comunicazione a data 05/06/2020 …, a presentarsi presso la sede della società al fine di riprendere l'attività, lei non ha in effetti dato sfogo ad alcuna attività inviando una serie di certificati di malattia, non dovuti né richiesti, …”; - con pec del 25.08.2020 veniva impugnato dal ricorrente il licenziamento, e, in ipotesi, il recesso (doc. 63).
8. La società convenuta, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, ribadendo la genuinità del rapporto di agenzia inter partes.
9. Giova preliminarmente ribadire, in diritto, che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali, spettando, infatti, al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. In particolare, per consolidata giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Cass. n. 26138/2024), ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (v., fra le tante, Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Ancora, il giudice di legittimità ha affermato la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del collaboratore con quella del committente, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso committente, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. In altri termini, secondo un costante orientamento della Suprema Corte, quanto allo schema normativo di cui all'articolo 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 24154/2019 e ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme). 10. Con particolare riguardo alla distinzione fra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte (v., fra le altre, Cass. n. 4884/2018) ha avuto modo di chiarire che “
5. Secondo l'indirizzo pacifico di questa Corte, l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta, (cfr. Cass., n. 9696 del 2009; Cass., n. 9060 del 2004).
6. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).
7. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).
8. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. Non è infatti logicamente plausibile, nelle fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
9. Si è anche precisato, con orientamento costante, che al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti;
ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista;
e pertanto in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, (cfr. Corte Cost. n. 76 del 2015; Cass., n. 7024 del 2015; Cass., n. 22289 del 2014; Cass., n. 13858 del 2009; Cass., n. 3200 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999). 10. La Corte d'appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria (e non decisiva) ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e del discrimine tra gli stessi. Ha, in particolare, individuato ed analizzato i seguenti elementi: la sottoposizione della lavoratrice, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell'attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società; l'assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo alla lavoratrice;
la gestione contabile dell'attività di quest'ultima ad opera dell'ufficio amministrativo della società che predisponeva le fatture per il pagamento delle provvigioni. Ha proceduto ad una valutazione complessiva degli stessi verificandone la concordanza e l'idoneità ad integrare una valida prova presuntiva. …”.
11. Applicati, allora, tali consolidati principi di diritto alla fattispecie concreta, ritiene il giudicante che l'istruttoria espletata abbia rivelato, in via diretta, la soggezione del ricorrente al potere direttivo, di controllo e disciplinare della convenuta ma, in ogni caso, anche la sussistenza di una pluralità di CP_1 circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, idonee, nel loro complesso, a dimostrare, quantomeno in via presuntiva, l'effettiva natura subordinata dell'attività lavorativa continuativamente espletata da Pt_1 in favore di a far data dal febbraio 2000 all'agosto 2020. CP_1
12. In particolare, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia dimostrato, nel suo complesso, la sussistenza, nel caso di specie, di svariati indici presuntivi della natura subordinata del rapporto, quali la lunga durata del rapporto (oltre 20 anni) e la continuità dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente in favore della convenuta1, l'osservanza di un orario fisso e prestabilito dall'azienda, la fruizione di ferie nel periodo autorizzato dall'azienda, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale dell'impresa convenuta, la percezione mensile di un compenso composto da una parte fissa, l'espletamento dell'attività lavorativa all'interno dei locali aziendali (salvo infrequenti visite a carrozzerie, officine etc.) e presso la sede tempo per tempo stabilita dall'azienda, l'utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro forniti dalla società resistente, la mancanza di assunzione a proprio carico da parte del lavoratore delle spese di gestione dell'attività, l'assenza di una qualsiasi forma, sia pure minima, di organizzazione dell'impresa e di assunzione di rischio. 13. Nel caso di specie, infatti, in data 26.1.2000, con decorrenza dal 1.2.2000, le parti hanno sottoscritto un contratto di agenzia avente a oggetto la promozione della conclusione di contratti di vendita delle autovetture di produzione FO (con clausola di esclusiva) nella zona in cui operava la Controparte_3
Circa l'“Assunzione ordini”, le parti hanno ivi pattuito che l'agente avrebbe raccolto gli ordini
[...] con la clausola “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”, mentre, quanto alle provvigioni, ivi si legge che per tutti gli affari eseguiti per il tramite dell'agente e andati a buon fine per avvenuto incasso, l'odierno ricorrente avrebbe percepito il compenso (asseritamente) specificato “più sotto” e che tale compenso avrebbe compreso la provvigione, operazioni di incasso e qualunque altra prestazione accessoria inerente direttamente o indirettamente il mandato conferitogli, incluse spese telefoniche, postali, telegrafiche, trasferimenti in zona con mezzo proprio (doc. 2 fasc. ric.).
14. Deve, allora, in primo luogo, rilevarsi che, invero, in detto contratto non viene affatto specificato l'ammontare del compenso e nemmeno vengono indicati i criteri di determinazione dello stesso.
15. A fronte di ciò, l'odierna convenuta ha prodotto in giudizio solo un piano provvigionale dell'ottobre 2016 e “PIANI PROVVIGIONALI AGGIORNATI-FINANZIAMENTI-NUOVO ” del maggio 2020 Pt_2 (doc. 1).
16. Ciò detto in merito al contenuto del contratto stipulato inter partes e passando, quindi, ad esaminare le risultanze della prova testimoniale sfogata sull'effettivo contenuto e sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel periodo di causa, deve rilevarsi che il teste , Testimone_1 rispetto al quale non sono emerse circostanze che ne denotino un interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio o, che altrimenti ne mettano in dubbio l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Io sono stato dipendente di dal 2000 al 2019 come addetto alle pulizie. Io facevo CP_1 le pulizie in più sedi dell'azienda, e cioè in viale Guidoni, a Scandicci, in viale Giannotti e in via Chiari. Io lavoravo lunedì, mercoledì e venerdì nel viale Guidoni, martedì, giovedì e sabato nel viale Giannotti. Di lunedì, mercoledì e venerdì lavoravo anche nelle altre sedi che ho menzionato. In viale Guidoni e in viale Giannotti lavoravo dalle 9 alle 11, in via Chiari lavoravo dalle 11.00 alle 13.30. A Scandicci lavoravo solo due giorni dalle 11 alle 13. Nel 2019 mi sono dimesso per esigenze familiari. Non ho controversie in corso o definite con Ho conosciuto il ricorrente presso la sede di Viale Guidoni, più o meno CP_1 quando ho iniziato io;
in seguito ha lavorato anche presso la sede di Scandicci ma non ricordo da Pt_1 quando. C'era un salone anche in Via della Cupola dove lavoravo solo il sabato;
questo salone fu aperto in un momento successivo, non ricordo quando. Io mentre facevo le pulizie vedevo lavorare come Pt_1 venditore di automobili; lo affermo perché vedevo che incontrava i clienti e mostrava loro le macchine. Non l'ho visto fare altro. Ho sempre visto al lavoro nelle sedi che ho specificato prima quando io Pt_1 facevo le pulizie;
non mi è mai capitato di non trovarcelo.”.
17. Il teste rispetto al quale, parimenti, non sono emersi elementi che ne denotino un interesse, Testimone_2 anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che, comunque, ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Sono imprenditore nel settore auto, e sono Controparte_4 Controparte_5 le mie imprese. Io avevo un salone in Via Pantin n. 1 proprio accanto al salone di Il mio salone CP_1 è stato aperto nel 2012 o nel 2013; il salone di c'era già. Con c'era solo un rapporto di CP_1 Pt_1 amicizia e collaborazione, per cui, siccome io ero un generalista, se un mio cliente era interessato a un modello FO, andavo da a farmi fare un preventivo; inoltre, ci scambiavamo informazioni
Pt_1 commerciali. Ho visto da sempre nel salone di Via Pantin insieme a e Io vedevo
Pt_1 Per_1 CP_6 sempre lì presente, la mattina arrivava abbastanza presto, attorno alle 8.30. Io aprivo alle 9.00.
Pt_1 Veniva a prendere un caffè da me. Dopo di che vedevo costantemente all'interno del salone. Mi
Pt_1 sembra che il salone di chiudesse alle 13 e riaprisse alle 15. Più o meno sia il salone di CP_1 CP_1 sia il mio chiudevano alle 19, salvo trattenersi oltre in presenza di clienti. era sicuramente presente
Pt_1 da lunedì a venerdì; inoltre, in alternanza con gli altri venditori del salone, vedevo anche di sabato
Pt_1
o di domenica. Preciso che passavo di lì anche di domenica perché abito vicino. Dal lockdown del 2020 per la pandemia da Covid 19 la sede di Via Pantin non ha più riaperto. Non so dire sulle altre sedi. I due saloni sono sullo stesso lato, sono adiacenti.”. 18. Ancora, il teste , anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_3 interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che in altro modo ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Sono un commerciale nel settore degli escavatori e del movimento terra. Ho una mia impresa denominata SG s.r.l.s. dal 2020. In precedenza sono stato agente di commercio dal 2013 al 2020 nel settore auto e veicoli commerciali. Ho avuto a che fare con dal 2013 al CP_1 2016, nel senso che svolgevo l'attività di venditore di veicoli commerciali. Avevo con un rapporto CP_1 contrattuale di agenzia. Non ho né ho avuto controversie con né vanto crediti residui. Conosco CP_1 dal 2013. Io e facevamo lo stesso lavoro, io vendevo veicoli commerciali e lui vendeva auto; Pt_1 Pt_1 io lavoravo a Scandicci in via Pisana mentre lavorava prima in Viale Guidoni e poi in una sede di Pt_1 Scandicci che però non era quella in cui lavoravo io. Per telefono ci sentivamo quotidianamente e poi quando egli fu trasferito a Scandicci io andavo spesso da lui di persona per motivi di lavoro, commerciali. Quando il cliente entrava nel salone, noi spiegavamo le caratteristiche del mezzo, facevamo un preventivo, cercavamo di portare in fondo la vendita e se la vendita andava in porto se il cliente sceglieva il pagamento diretto incassavamo il prezzo, mentre se il cliente optava per richiedere un finanziamento facevamo il preventivo del finanziamento, chiedevamo i documenti e inserivamo la pratica in un apposito programma sul computer per l'esame della fattibilità del finanziamento. In caso di permuta io e Pt_1 ci occupavamo di vedere la macchina data in permuta e attribuirle un valore per determinare la differenza che il cliente avrebbe dovuto pagare. Compilavamo noi il contratto di vendita del veicolo su un modello prestampato. Questo sistema di lavoro ci era stato indicato dall'amministrazione dell'azienda. Durante la giornata lavorativa eravamo in contatto per telefono o per email con i titolari o con che era il direttore/responsabile vendite. Io poi spesso mi recavo in Viale Guidoni. Facevamo Pt_3 di regola una riunione al mese con tutti i venditori e con i responsabili sull'andamento delle vendite, sui programmi di vendite, insomma sull'attività commerciale. Quando incassavamo il prezzo dal cliente lo portavamo in amministrazione. Noi ci preoccupavamo che il veicolo fosse pronto per la data di consegna fissata, ma le auto di regola venivano consegnate in un'area apposita in zona Osmannoro. In caso di finanziamento dovevamo verificare prima di procedere alla consegna del mezzo che la richiesta fosse stata accolta e che l'azienda avesse ricevuto dalla finanziaria il pagamento dell'importo, queste informazioni le verificavamo mediante l'apposito programma sul computer, lo stesso nel quale inserivamo la pratica. Sempre ci aveva spiegato come procedere in caso di finanziamento, quello CP_1 era uno dei tanti programmi che avevamo per lavorare. Noi dovevamo produrre all'ufficio di CP_1 che si occupava di immatricolare i veicoli i documenti occorrenti, l'autocertificazione sottoscritta dal cliente, i documenti del cliente, la visura camerale in caso di acquirente avente forma societaria. Sia io che avevamo un ufficio con telefono avente un numero interno e rispondevamo alle telefonate; Pt_1 nelle telefonate ci chiedevano informazioni sulle caratteristiche e sui prezzi dei veicoli, sulle pratiche di finanziamento, sull'arrivo dei veicoli etc. Se poi capitavano delle domande su questioni alle quali non sapevamo rispondere inoltravamo la telefonata ad altri uffici dell'azienda. Potevamo indossare qualunque tipo di vestiario ma avevamo un cartellino con scritto FO e il nostro nome e cognome. Io e avevamo ciascuno con noi un altro collega che svolgeva la nostra stessa attività. Non mi è mai Pt_1 capitato di vedere altro personale dell'azienda che indossasse un qualche tipo di divisa o specifica tipologia di abito. Mi pare che all'epoca fossimo circa 10-15 venditori in tutto. Non mi è mai capitato di assentarmi per malattia. lavorava internamente alle sedi che ho indicato sopra.”. Pt_1 19. Inoltre, il teste anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_4 interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che diversamente ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato per dal marzo 2016 al 30 aprile 2019. Ero CP_1 agente di commercio. Quando mi sono dimesso, io avevo delle provvigioni che non mi erano state pagate e pertanto ho sottoscritto con l'azienda un verbale di conciliazione in sede sindacale con riguardo alle provvigioni e a una parte piccola del TFR dell'Enasarco. Il verbale risale al giugno o al luglio di questo anno. Ho lavorato presso la sede di Scandicci in Via Pratese. Ho conosciuto quando sono entrato Pt_1 in all'epoca lavorava in Viale Guidoni. Quando la sede dell'azienda in Viale Guidoni è CP_1 Pt_1 stata trasferita in Via della Cupola, nel dicembre 2016 o 2017, è stato trasferito a Scandicci presso Pt_1 la sede di Via Pantin. Le due sedi nelle quali lavoravamo a Scandicci saranno state distanti circa due chilometri. Io mi occupavo di veicoli commerciali e di autovetture, per cui capitava che ci sentissimo Pt_1 per inviarci i rispettivi clienti. Quando c'era la necessità mi capitava di recarmi nella sede di Viale Guidoni e in quella di Via Pantin. Oltre a in Via Pantin lavoravano come venditori anche e Pt_1 Tes_5
. Posso dire che di regola la clientela si presenta direttamente in salone e la accoglie il Testimone_6 venditore disponibile;
poi per aumentare la clientela facevamo anche delle ricerche di mercato e allora poteva capitare che a telefono ottenessimo un appuntamento con un potenziale cliente che poi quindi veniva ricevuto dal venditore con cui aveva parlato. Pur non trascorrendo con l'intera giornata Pt_1 lavorativa, posso dire che quando andavo di persona da lui o la chiamavo al numero interno lo trovavo sempre presso la sede nella quale lavorava. Io principalmente stavo in sede ma occupandomi di veicoli commerciali mi recavo anche presso le aziende per proporre veicoli commerciali. Non so dire se si Pt_1 recasse al di fuori dei locali aziendali per ricercare e contattare potenziali clienti. Posso dire che mi è capitato, sia, di portare i documenti relativi alle vendite e alle immatricolazioni presso la sede centrale all'Osmannoro, sia, di portarli in via Pantin dove poi qualcuno organizzava la consegna alla sede centrale tramite fattorino. Non lavorando lì, non so dire se dovesse anche aprire e chiudere la sede, quanto Pt_1 a me posso dire che io avevo le chiavi della sede dove lavoravo. Sia io che abbiamo partecipato a Pt_1 corsi formativi in materia finanziaria e di marketing indicati dall'azienda; si tratta di corsi che ci erano necessari per apprendere le nozioni che ci servivano, per esempio, per curare le pratiche di finanziamento. Quando mi capitava di andare in via Pantin vedevo all'interno di un ufficio con Pt_1 una porta a vetri dotato di scrivania, computer e varia strumentazione da ufficio. Non so riferire in dettaglio quali fossero gli accordi tra e l'azienda in merito ai suoi compensi;
posso dire che in Pt_1 generale percepivamo delle provvigioni sui veicoli venduti, sui finanziamenti conclusi etc. Per quanto mi riguarda percepivo una somma fissa mensile e poi una serie di provvigioni stabilite in diversa misura che maturavano al verificarsi di determinate condizioni (se, per esempio, i veicoli erano in stock o non in stock), comunque legate alla immatricolazione dei veicoli. Direi che, parlando con il ricorrente, emergeva che gli accordi erano più o meno gli stessi2 ma non so riferire in dettaglio come fossero regolate le provvigioni di in quanto io vendevo veicoli commerciali e non ho mai esaminate le fatture che egli Pt_1 emetteva all'azienda. Per quanto mi riguarda, da un certo momento in poi se non raggiungevo certi obiettivi mi veniva applicata a titolo di penale una decurtazione delle provvigioni; parlando con gli altri venditori, mi pareva di capire che anche agli altri l'azienda applicasse questa penale. Per quanto mi riguarda, posso dire che mi sono arrivate delle email nelle quali l'azienda mi comunicava modifiche dalla stessa apportate alle mie provvigioni senza averle concordate con me;
allo stesso modo anche le penali sono state introdotte unilateralmente dall'azienda. Parlando con il ricorrente ci dicevamo che non ci sembrava corretto questo modo di procedere dell'azienda, ma non so dire se abbia fatto Pt_1 all'azienda contestazioni o altro. Io richiedevo e ricevevo dall'azienda un elenco dei veicoli immatricolati e il conteggio delle provvigioni e sulla base di esso emettevo la fattura. Confermo che se non compilavamo correttamente alcuni documenti per immatricolazioni o finanziamenti, c'era il rischio che l'azienda ci addebitasse delle spese. Non ho mai ricevuto degli addebiti di spese per aver commesso degli errori nella compilazione di documenti, di non so dire. era inizialmente ispettore , Pt_1 Parte_4 CP_2 poi è divenuto responsabile dei venditori poco prima che venissi via io. era sempre in Persona_2 azienda, era con lui che facevamo le riunioni circa gli obiettivi di vendita etc. era la Testimone_7 responsabile dell'amministrazione, con la quale ci relazionavamo per le fatture. Noi venditori ci scambiavamo email con per gli aspetti amministrativi e con per gli aspetti commerciali. Tes_7 Pt_3 si occupava degli ordini dei veicoli;
si occupava della vendita dell'usato; Pratesi era CP_7 CP_8 il responsabile delle consegne in Viale Ferrarini. Nell'ambito del nostro lavoro io e ci Pt_1 relazionavamo anche con queste tre persone. Di solito, in via Pantin mi trattenevo qualche minuto, poi mi è capitato di trattenermi anche magari per un'ora quando dovevo mostrare un'auto a clienti, per esempio, parenti, che volevano acquistare l'auto tramite me. Non so dire quale specifica persona si occupasse di organizzare il trasferimento dei documenti alla sede centrale da Via Pantin mediante fattorino.”. 20. Il teste , anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un interesse, anche Testimone_8 solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che, ad ogni modo, ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha riferito quanto segue: “… Sono agente di commercio nel settore degli autobus. Ho lavorato in dal CP_1 2002 al 2004 e poi dal 2011 per circa dieci mesi. In entrambi i periodi sono stato agente di commercio per le auto e i veicoli commerciali. I rapporti di agenzia sono terminati per volontà di entrambe le parti. Non ho mai avuto alcun tipo di contenzioso con l'azienda né ho avanzato rivendicazioni. Ho lavorato in viale Guidoni e poi nel 2011 a Scandicci in Via Pisana. Ho conosciuto in Viale Guidoni e con lui Pt_1 ho instaurato rapporti amichevoli che perdurano ancora oggi. Successivamente al 2011 mi è capitato di passare dalla sede di Scandicci in Via Pantin e prima dalla sede di Viale Guidoni per salutare e Pt_1 in una di queste occasioni egli mi mostrò il funzionamento del programma Action che io non ho mai utilizzato in Autosas. Il programma indicava il l'elenco degli appuntamenti giornalieri suddivisi per orario e per argomento, le date e gli orari delle riunioni di lavoro. Questo è quello che a me risulta sulla funzionalità del programma. mi disse che per accedere al programma serviva una password. Pt_1 Pt_1 mi spiegò che gli appuntamenti venivano prefissati ed egli li trovava la mattina elencati nel programma. Mi pare che il trasferimento di in Via Pantin risalga al 2017/2018, lavorava con . Mi Pt_1 Tes_5 è capitato di essere presente presso la sede di Via Pantin quando chiamava l'addetto alle pulizie Pt_1 per indicargli a quale orario presentarsi;
non mi pare di aver mai visto la persona incaricata delle pulizie. Io negli anni sono passato a trovare il ricorrente di regola una volta a settimana, soprattutto nel fine settimana, anche la domenica, di solito la mattina circa tra le 10 e le 11. Ricordo che il programma Action in sostanza consentiva di visualizzare la programmazione dell'attività lavorativa giornaliera. Confermo che il programma consentiva anche al venditore di comunicare all'azienda informazioni sull'attività svolta nella giornata, per esempio ricordo che in una occasione in cui saremmo usciti per un caffè Pt_1 annotò che si sarebbe assentato un'oretta. Già da quando io lavoravo in Autosas i venditori dovevano mettersi d'accordo tra loro e con la direzione per stabilire in quale periodo andare in ferie; non è detto che la richiesta di ferie che il venditore avanza venga accolta, qualora, per esempio, ciò significhi lasciare sguarnito l'ufficio; inoltre, è capitato che il ricorrente mi abbia detto di non poter venire con me in un certo posto perché non avevano accolto la sua richiesta di ferie. Il programma Action era utilizzato anche per inoltrare richieste di ferie e permessi. Il ricorrente presso la sede di Via Pantin lavorava in media due domeniche al mese. Anche quando io ero in chi lavorava la domenica aveva una CP_1 mezza giornata libera durante la settimana, questa regola è stata mantenuta anche successivamente. A quanto mi ha detto il ricorrente, il suo compenso fisso ammontava a € 1500,00, nel 2011 ci abbassarono a tutti quanti la parte fissa di € 500,00. Io non gradii questa riduzione e feci le mie scelte. … lavorava Pt_1 solo ed esclusivamente all'interno delle sedi dell'azienda; so che poi aveva qualche officina autorizzata che gli passava qualche nominativo di potenziali clienti da contattare per farli venire poi in ufficio. Di solito teneva telefonicamente i contatti con le officine, in base alla mia esperienza personale posso Pt_1 dire, infatti, che era raro che andassimo in officina, anche perché in officina non c'erano le vetture da mostrare. … Voglio precisare che le comunicazione con l'azienda, oltre che con il programma Action, avvenivano anche tramite email.”.
21. Infine, il teste anche rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_9 interesse, anche solo di mero fatto, all'esito del giudizio, o, che in altro modo ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha riferito quanto segue: “… Sono benzinaio. Non ho mai lavorato per Sono cliente CP_1 dell'azienda convenuta dal 2008/2009 circa. Ho acquistato delle auto. La prima auto l'ho acquistata circa nel 2008, la seconda circa nel 2018 e la terza nel 2021. Si è trattato di tre auto modello FO Fiesta. Quando ho acquistato la prima auto, sentendo la pubblicità, mi sono presentato spontaneamente presso il salone posto in Viale Guidoni. Mi presentai senza appuntamento. Fui accolto dal commesso che era lì in quel momento, si trattava di Ricordo che sull'abito aveva una targhetta identificativa con Parte_1 il nome. Mi ricordo che c'erano altre persone a lavorare che, però, erano impegnate. Mi sembra di ricordare che mi accolse direttamente lui. Io entrai per visionare la macchina in esposizione. Quel giorno stesso avviai una trattativa con il sig. che fu anche lunga. Nel corso della trattativa, infatti, quando
Pt_1 io chiedevo l'applicazione di condizioni di miglior favore, come uno sconto, ricordo che egli doveva telefonare per avere il consenso, non so l'identità della persona a cui telefonava, penso si trattasse dei suoi superiori. Chiesi qualche optional e anche per essi ricordo che richiese l'approvazione
Pt_1 telefonica. Pagai in contanti. Il contratto fu predisposto in quella occasione ma fu approvato due o tre giorni dopo. mi indicò il luogo dove sarei dovuto andare a ritirare la macchina. Io non ebbi a che
Pt_1 fare con persone diverse dal sig. Negli anni successivi mi è capitato di passare, sempre dal salone
Pt_1 di Viale Guidoni, per parlare a di qualche problema capitato alla macchina, a volte lo trovavo e a
Pt_1 volte no. In queste occasioni mi ha indirizzato verso l'assistenza. In occasione del secondo acquisto
Pt_1 io mi recai nel medesimo salone cercando e mi fu detto che era stato spostato a Scandicci. Di
Pt_1 conseguenza, mi presentai di mia iniziativa a Scandicci;
mi ricordo che dovetti attendere perché era impegnato;
feci quindi con un'altra trattativa con le medesime modalità che ho sopra descritto.
Pt_1 L'unica differenza è che dovetti richiedere un finanziamento a FO Credit;
fu a predisporre tutta
Pt_1 la documentazione necessaria e anche in questo caso sia il contratto di vendita che il finanziamento necessitarono dell'approvazione. Quando mi è capitato di non trovare in salone ricordo che a volte
Pt_1 mi è stato detto dal personale lì presente che era a un corso; io cercavo in quanto mi ero trovato
Pt_1 bene con lui. Mi è capitato di chiamare l e di farmi passare a telefono dal centralino;
io CP_1 Pt_1 non ho mai avuto un recapito telefonico diretto di chiamavo il centralino; mi è capitato di
Pt_1 chiedere a di incontrarci fuori dal salone aziendale ma egli mi diceva che non gli era consentito
Pt_1 e che dovevo andare io nel salone. Confermo che sulla targhetta c'era scritto anche SC CP_1 che durante la trattativa ha effettuato le telefonate di cui ho detto in mia presenza. Ricordo che in
Pt_1 queste telefonate, per quello che io potevo sentire, chiedeva all'interlocutore se poteva applicarmi le condizioni che io chiedevo.”.
22. Pertanto, ad avviso del giudicante, non vi è dubbio che da tali deposizioni, rivelatesi puntuali, circostanziate, in sé coerenti, tra loro concordanti e rese da testi indotti da parte ricorrente ma (almeno per quanto emerso in giudizio) indifferenti, emerga in modo univoco quantomeno la sussistenza dei plurimi indici presuntivi della subordinazione sopra indicati, ossia di una pluralità di elementi di fatto idonei, per precisione e concordanza, a integrare, nel loro insieme, una valida prova, almeno presuntiva, della subordinazione. 23. Per quanto concerne, invece, i testi indotti dalla società resistente ed escussi in ordine all'effettivo contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata da in Pt_1 favore di ossia ed deve CP_1 Testimone_10 Testimone_11 Persona_3 Persona_4 darsi atto che essi, contrariamente ai testi di parte ricorrente di cui sopra, hanno confermato in modo 3 “… Sono agente di commercio. La mia ditta mandante è dal febbraio 1994. Ho come riferimento lo CP_1 store di Via della Cupola ma posso utilizzare anche le altre sedi aziendali. Ho conosciuto per ragioni Pt_1 lavorative;
anch'egli è stato agente per abbiamo lavorato assieme per circa 20 anni. La nostra attività di CP_1 agenti consisteva, in primo luogo, nella ricerca di clienti, sia, tramite contatti personali, sia, tramite segnalatori, come, ad esempio, officine, amici che fanno il nostro nome a persone interessate ad acquistare una FO. Posso dire che come me, o, accoglieva i clienti all'interno dei saloni, o, usciva sul territorio per incontrare i suoi Pt_1 segnalatori. Mi ricordo che veniva spesso chiamato dalla autocarrozzeria La Barriera. Come me, nei saloni Pt_1 riceveva, sia, i clienti che lì si presentavano senza alcun appuntamento per visionare le macchine esposte, Pt_1 sia, quelli con i quali aveva preso un appuntamento. Lo affermo perché magari in salone mi capitava che mi dicesse che stava aspettando un cliente inviatogli da un suo segnalatore. Aggiungo che ci davamo consigli sulla conduzione delle trattative. Io posso dire che nell'arco di una settimana vedevo uscire dal salone di Viale Guidoni circa Pt_1
2-3 volte per andare, mi immagino, a incontrare i suoi segnalatori, anche se non riferiva a me ciò che faceva. Al tempo di mi capitava di lavorare nei fine settimana;
spesso nel fine settimana venivano organizzati eventi a Pt_1 livello nazionale (open weekend); in occasione di questi eventi per mia spontanea decisione mi presentavo in salone, in quanto punto di richiamo della clientela in base alla pubblicità, confidando nel fatto che avrei potuto sviluppare maggiori contatti. Ero libero di presentarmi o meno. Non so dire se a l'azienda abbia mai richiesto di essere Pt_1 presente in occasione di tali eventi;
io non ho mai avuto notizia del fatto che l'azienda abbia imposto a qualche agente di essere presente a tali eventi. Io ho preso parte a dei corsi generali di FO sulle tecniche di vendita ma a parte questo sono sempre stato libero di scegliere quali tecniche di vendita utilizzare e come rapportarmi con i clienti. Non so dire se l'azienda abbia mai impartito a istruzioni e direttive su tecniche di vendita e modalità Pt_1 di rapportarsi con i clienti. Gli sconti massimi che potevamo applicare erano quelli pubblicati mensilmente dalla casa madre;
entro questo limite massimo eravamo noi agenti che nell'ambito della trattativa dovevamo cercare di concludere la vendita applicando il minor sconto possibile. La regola che ci era stata data era di attenersi allo sconto stabilito dalla casa madre. Non ho notizia del fatto che abbia impartito agli agenti, quanto alla CP_1 scontistica, disposizioni ulteriori o diverse da questa. Mi è capitato di essere presente mentre conduceva Pt_1 delle trattative con i clienti, anche nel momento in cui trattava dello sconto da applicare. Io sono agente anche di una società assicuratrice esterna ad ma di cui conosceva l'esistenza e, pertanto, assieme al veicolo, CP_1 CP_1 cercavo di vendere anche polizze per furto, incendio, atti vandalici etc., con l'autorizzazione di Dalla CP_1 vendita di queste polizze non traeva alcun guadagno;
solo io ci guadagnavo. So che anche svolgeva CP_1 Pt_1 questa attività promozionale relative alle polizze assicurative;
mi sembra che l'assicurazione si chiamasse Pt_5 ma non sono sicuro. Io avevo un mandato diretto dalla compagnia assicurativa alla quale fatturavo mensilmente le provvigioni. Confermo che anche aveva un mandato diretto da compagnia assicurativa esterna ad Pt_1 CP_1 e che fatturava direttamente alla compagnia le provvigioni maturate. Ho personalmente visto le fatture emesse da alla compagnia assicuratrice. Al tempo di FO vendeva polizze assicurative di tramite Pt_1 Pt_1 CP_9 ma solo nell'ambito dei contratti di finanziamento sottoscritti dal cliente con FO Credit. Le polizze FO CP_1 non erano cioè vendibili separatamente da un contratto di finanziamento.Né io né né altri agenti avevamo Pt_1 una divisa da lavoro o un dress code da osservare;
non ci veniva data alcuna indicazione in proposito. In salone indossavamo, se volevamo, una targhetta con nome, cognome e la scritta serviva per facilitare la CP_1 riconoscibilità dell'agente da parte di clienti mai visti e conosciuti.”. 4 “… Sono agente di commercio per da ottobre 2004. Io e avevamo entrambi la postazione CP_1 Pt_1 con scrivania, telefono e computer in Viale Guidoni e, quindi, ci incontravamo lì; io sono arrivato in Viale Guidoni nel 2010 e ci siamo rimasti fino al 2017. aveva quali segnalatori la carrozzeria La Barriera, il rivenditore
Pt_1 Dream, l'officina autorizzata FO Pelli, questi sono i nomi che ricordo. Mi è capitato a volte di accompagnarlo da La Barriera, da Pelli. Questi soggetti avevano come riferimento in caso di loro clienti interessati ad
Pt_1 acquistare una FO o una Mazda. In base alle conversazioni che avevamo tra noi sul lavoro, posso dire che
Pt_1 usciva per recarsi da questi segnalatori circa un paio di volte a settimana, fermo restando che anche io uscivo dal salone per lavoro e non mi informava ovviamente ogni volta su dove fosse diretto. Una volta che il
Pt_1 segnalatore ha segnalato all'agente il nome di un potenziale cliente, l'agente lo contatta e fissa un appuntamento, o, presso il rivenditore o carrozziere o presso il salone;
e a quel punto inizia la vera e propria trattativa. Per quello che mi riguarda posso dire che se prendo un appuntamento cerco di essere presente all'orario fissato;
se poi sono impegnato il cliente viene accolto da colleghi o da altro personale ma la trattiva la conduce l'agente che ha preso l'appuntamento anche perché in genere a quel punto è già stata avviata. Questo modo di procedere veniva seguito anche da lo affermo perché appunto parlavamo tra noi, a volte anche in presenza di segnalatori che venivano
Pt_1 a trovarci in salone. Io e vendevamo a soggetti privati. Mi è capitato di essere presente in salone mentre
Pt_1 arrivavano clienti che mi dicevano di cercare In Viale Guidoni se entrava un cliente senza appuntamento lo
Pt_1 riceveva chi di noi era presente e in quel momento libero;
non c'era un criterio prestabilito per decidere chi accogliesse e avviasse la trattativa con un cliente senza appuntamento. Noi quando intavoliamo una trattativa col cliente utilizziamo un programma che elabora un preventivo per la vettura del tipo scelto dal cliente, che è un programma FO;
e poi abbiamo un gestionale per verificare se sono disponibili vetture del tipo di quella scelta dal cliente;
e ancora abbiamo un programma che calcola l'eventuale rata del finanziamento. Questi programmi erano installati sui computer che io e avevamo in Viale Guidoni.”. Pt_1 5 “… Faccio l'agente per dal 1992. Conosco io principalmente lavoravo presso la sede di CP_1 Pt_1 Scandicci, ma all'occorrenza mi recavo anche presso le sedi di Firenze Nord e Firenze Sud per ricevere dei clienti. Ogni tanto, quindi, vedevo presso la sede di Firenze Nord. Mi capitava circa una volta la settimana di recarmi
Pt_1 presso la sede di Firenze Nord. Quando mi recavo a Firenze Nord a volte incontravo in salone e altre volte
Pt_1 no. Affermo che così come gli altri agenti non era tenuto a osservare un orario di lavoro fisso e
Pt_1 predeterminato;
egli regolava la propria giornata lavorativa in base agli appuntamenti con i clienti;
a me è per esempio capitato di non recarmi proprio in salone. Il salone poteva anche rimanere chiuso se nessun agente vi si recava;
è successo anche nei fine settimana. Dal 2018 al 2020 ha lavorato a Scandicci assieme a me.
Pt_1 Quanto ho prima riferito vale anche per questo periodo. L'agente matura la provvigione alla consegna della vettura al cliente dopo il pagamento e l'immatricolazione. Il programma Action per quello che ricordo è stato messo in funzione nel 2019. Il salone di Firenze Nord (ossia prima Viale Guidoni e poi Via della Cupola) era sempre aperto in quanto in esso vi erano gli uffici amministrativi e vi erano delle dipendenti addette all'accoglienza dei clienti.”. 6 “… Sono impiegata presso dal 1.2.96. Mi occupo del back office, parte commerciale. Da quando il CP_1 venditore fa il contratto seguo i vari adempimenti fino alla consegna al cliente. Lavoro presso la sede di Via Chiari n.
3. Dal 1996 al 2015 ho lavorato presso la sede di Viale Guidoni, poi ho fatto un periodo in amministrazione in Via Bisenzio e, infine, forse nel 2017, ci siamo trasferiti in Via Chiari. Attualmente lavoro in uno spazio comune con altre 12 colleghe;
in viale Guidoni avevo la mia postazione di lavoro in un ufficio con un'altra collega;
in via Bisenzio dividevo lo spazio di lavoro con le stesse colleghe di adesso. Ho conosciuto il ricorrente quando è venuto a lavorare in azienda, io c'ero già. Potrebbe trattarsi del 2000, ma non sono sicura. Io a settembre-ottobre del 2000 sono andata in astensione per maternità, sono rientrata a febbraio-marzo circa dell'anno successivo. In seguito sono stata assente da giugno a dicembre 2005 circa per una seconda gravidanza. Non ho avuto altri periodi di assenza prolungata dal servizio. in azienda faceva il venditore, ossia vendeva macchine a persone di sua Pt_1 conoscenza o a persone entrate casualmente nel salone a cui il venditore libero forniva la propria consulenza. In azienda non c'è mai stato un servizio che si occupasse di fissare appuntamenti ai venditori. Il venditore fissava direttamente per proprio conto appuntamenti con persone di sua conoscenza. Quando un cliente entra nel salone senza avere un appuntamento con un venditore, viene accolto da uno dei venditori liberi;
non c'è un criterio stabilito dall'azienda per decidere chi fra più venditori disponibili in quel momento accolga il cliente;
può scegliere anche il cliente stesso;
non so se i venditori si mettano d'accordo tra loro su chi riceve il cliente. Se il cliente è stato segnalato al venditore da soggetti terzi, come, ad esempio, un'officina, io trovo la relativa annotazione sul contratto, non so se perché anche il segnalatore riceve una provvigione o se perché ha piacere di consegnare il veicolo presso la propria officina. In base a questo affermo che i venditori posso ricercare i clienti recandosi fuori dai locali aziendali. Mi sembra di ricordare che il ricorrente avesse contatti con l'officina La Barriera e con CP_ l'officina Pelli o Il ricorrente ha lavorato per tanti anni in viale Guidoni per poi andare presso la sede di Scandicci. In viale Guidoni a disposizione dei venditori c'erano una postazione di lavoro nell'ufficio davanti al mio, e poi quattro in fondo al salone. Io affermo che tali postazioni di lavoro non erano specificamente assegnate ai singoli venditori, ma era normale che ciascun venditore rimanesse a lavorare presso la postazione nella quale aveva magari appoggiato i propri oggetti. Aggiungo che sui PC era installato il medesimo software utilizzato per fare i preventivi, a cui ciascun venditore accedeva con password personale e, quindi, in caso di mal funzionamento di un PC, il venditore poteva spostarsi presso una diversa postazione. A partire, mi sembra dal 2015, c'era, sia, per i venditori, sia, per il personale amministrativo una targhetta da attaccare con una clip ma non era obbligatorio indossarla;
io, per esempio, non la indossavo. Né personale amministrativo né venditori avevano una divisa aziendale. Il salone era aperto dal lunedì al sabato. I venditori non avevano un orario di lavoro prestabilito da osservare, potevano entrare e uscire dal salone a loro discrezione. Al mattino, per esempio, potevo aprire io che avevo le chiavi. In viale Guidoni, inoltre, era presente il direttore vendite che era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Quando la FO effettuava degli open weekend per il lancio di nuovi prodotti, li faceva di sabato e di domenica ed è chiaro che un bravo venditore deve essere presente in quei weekend perché può instaurare vari contatti che possono trasformarsi in vendite nelle settimane successive. Non so dire come il ricorrente dovesse comportarsi per fruire di periodi di riposo. Posso dire che in generale i bravi venditori tendono a concentrare le vacanze in agosto, quando la clientela è minore. L'azienda non effettuava chiusure estive per ferie. Il venditore ha a disposizione delle griglie di sconti per ogni singolo modello consigliate da;
il venditore non può CP_2 effettuare sconti maggiori di quelli previsti dalle griglie, al più potrà regalare un pieno di benzina per chiudere la trattativa. Nell'ambito della trattativa, se necessario a chiuderla, il venditore, in autonomia, può concedere, senza sostanzialmente integrale le circostanze di fatto allegate dalla parte convenuta a sostegno della rivendicata genuinità del rapporto di agenzia inter partes.
24. Orbene, a giudizio del Tribunale, alle deposizioni rese dai testi indotti da parte resistente deve essere riconosciuto un grado di attendibilità e credibilità decisamente inferiore a quello che può attribuirsi alle testimonianze rilasciate dai suddetti testi indotti dal ricorrente e risultati, come già detto, indifferenti all'esito del presente giudizio.
25. Non solo, infatti, deve, in tal senso, in primo luogo, evidenziarsi che i tre suddetti testi, alla data della deposizione, erano legati alla società convenuta da pluriennali rapporti di lavoro ancora in essere, in relazione ai quali è del tutto plausibile, alla luce dell'id quod plerumque accidit, che temessero di subire, in caso di dichiarazioni sfavorevoli alla preponente, ripercussioni pregiudizievoli;
ma deve, altresì, rilevarsi che le loro deposizioni sono risultate, alla stregua della logica e della comune esperienza, anche scarsamente convincenti sotto più profili, oltre che variamente contraddette dai documenti in atti.
26. A tale riguardo, può, infatti, ad esempio, osservarsi che:
- premesso che per stessa allegazione della resistente, in che, come detto, è una concessionaria per CP_1 la vendita di veicoli a marchio FO, l'attività di vendita dei veicoli FO e dei prodotti finanziari FO Credit è svolta esclusivamente da agenti (nessun lavoratore subordinato svolge le mansioni di venditore), appare del tutto inverosimile che i venditori potessero arbitrariamente decidere se, quando e per quanto tempo recarsi presso l'autosalone, posto che, qualora nessuno di loro, per una o più giornate, si fosse presentato in showroom, gli avventori “walk in” non vi avrebbero trovato nessun venditore con cui interloquire e, presso le sedi senza accoglienza, avrebbero addirittura trovato chiuso lo store, con conseguente possibile perdita di occasioni di vendita per l'azienda, all'evidenza interessata, invece, alla luce della documentazione in atti, a realizzare le più elevate performance di vendita possibili;
- più in generale, proprio perché l'attività di vendita è svolta soltanto da agenti, appare di una certa evidenza come, se ciascuno dei venditori fosse stato libero di decidere a propria discrezione se, quando e per quanto tempo lavorare, non avrebbe di certo potuto essere garantito l'ordinario e continuativo esercizio dell'attività d'impresa, sostanziandosi quest'ultima proprio nell'attività di vendita;
- dal doc. 11 di parte ricorrente risulta che con e-mail del 1° maggio 2020 comunicava Testimone_7 a tutto il personale (“everyone”) che per evitare assembramenti, a decorrere dal 4 maggio, i 5 minuti di ritardo tollerato, sarebbero stati elevati a 15, sia all'entrata la mattina che al rientro dalla pausa pranzo;
- la riferita assenza per i venditori di un orario di lavoro (presso l'autosalone di assegnazione) fisso e predeterminato dall'azienda, è smentita anche dal doc. 157 di parte ricorrente che indica, con riguardo alla sede di Via Pantin, per i mesi di agosto e settembre 2019, i giorni di ferie e quelli di presenza di e Pt_1 del collega nonché i giorni di chiusura;
Per_1
- appare poco plausibile che si recasse personalmente presso le officine con cui era in contatto Pt_1 (“segnalatori”), addirittura, più volte la settimana, considerato, da un lato, che per ottenere la segnalazione
necessità di autorizzazione, benefici aggiuntivi, come, ad esempio, la c.d. lunga protezione. Il contratto viene sottoscritto dal cliente con il venditore;
il contratto deve poi essere approvato dal direttore vendite e poi passato a me per la registrazione e i successivi adempimenti fino all'immatricolazione. Mi ricordo che i venditori potevano proporre anche prodotti assicurativi, ma non ho specifica conoscenza di questo argomento. Quando eravamo in viale Guidoni il direttore vendite si chiamava Preciso che in viale Guidoni il mio ufficio era Persona_5 davanti all'ingresso e che il cliente, se quando entrava non trovava nessuno, si rivolgeva a me. Confermo che anche il ricorrente si recava presso le officine; lo dichiaro in quanto era prassi comune che i venditori, quando uscivano, nel passare davanti a me mi dicessero che uscivano e dove andavano;
voglio precisa che fra noi e i venditori c'era un rapporto, un legame creatosi nel lavorare insieme. Confermo che generalmente occupava Pt_1 la seconda postazione ma ribadisco che se la postazione era occupata poteva andare ad occupare un'altra postazione. Non credo che sulla targhetta ci fosse scritto mi pare solo il nominativo della persona. Come CP_1 ho già detto, io avevo un orario fisso dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e poi, dopo la seconda maternità, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 e, quindi, confermo che vedevo i venditori, compreso il ricorrente, entrare e uscire liberamente, in orari diversi. SC che nessuno dei venditori e, quindi, neppure il ricorrente, aveva un orario fisso da osservare, lo avevamo solo noi dipendenti. Non so se il ricorrente avesse le chiavi del salone, non so se conoscesse il codice dell'allarme, ma sicuramente non apriva al mattino, al mattino aprivo quasi sempre io. Non ho mai sentito qualcuno dell'azienda imporre ai venditori di presenziare la domenica agli open weekend ma non ho nemmeno mai visto qualche venditore non essere presente, essendo tutti bravi venditori, compreso il ricorrente. Non credo che il venditore sottoscriva il contratto per l'azienda. Io non ero presente né il sabato né la domenica agli open weekend.”. 7 Generica e, perciò, tamquam non esset, è la contestazione di parte convenuta che si è limitata ad affermare “Si disconosce e si contesta il doc. 15 di controparte, del tutto privo di rilevanza probatoria;
”. dei nominativi di potenziali clienti era certamente più comodo e rapido contattarle telefonicamente;
dall'altro, che presso di esse non poteva mostrare e illustrare al potenziale acquirente, quand'anche lì presente, i vari veicoli a marchio FO in vendita, come, invece, accadeva presso lo store, presso il quale soltanto, del resto, si trovavano gli strumenti e i mezzi di lavoro (pc e software etc.) a ciò necessari;
- a maggior ragione, è scarsamente credibile che, quando la FO indiceva, di sabato e di domenica, degli open weekend per il lancio di nuovi prodotti, i venditori potessero liberamente decidere se presentarsi o meno presso gli autosaloni della convenuta, con il conseguente rischio per la concessionaria, odierna resistente, di vanificare, nel caso nessuno venditore fosse stato presente al lavoro, l'iniziativa commerciale di quella casa madre che, come dedotto dalla stessa convenuta, addirittura, le applicava delle penali per l'assenza dei venditori ai corsi di formazione dalla stessa organizzati;
- l'affermazione secondo cui agli agenti sarebbe stata concessa la disponibilità di fruire, senza alcuna esclusiva, di desk e computer appositamente installati presso ciascuno degli showroom utilizzati per l'esposizione di veicoli commercializzati dalla resistente, risulta contraddetta anche dal doc. 3 di parte ricorrente (genericamente contestato dalla convenuta), dal quale, infatti, emerge che il nominativo di Pt_1 è associato (assieme a quello del teste e di solo al salone di Via Pantin, con Per_1 Testimone_6 indicazione del recapito telefonico mobile e fisso.
27. Tutto ciò osservato in merito alla prova orale sfogata, deve, poi, evidenziarsi che è pacifico, in quanto allegato dalla stessa convenuta, che il software fornito dalla FO contenente il configuratore delle vetture (preventivatore), indispensabile per fornire all'avventore informazioni essenziali in termini di costi ed effettiva disponibilità del mezzo, fosse installato solo sui computer presenti all'interno degli autosaloni di (allo stesso modo degli CP_1 ulteriori programmi informatici utilizzati dai venditori). E, del resto, né, dai documenti agli atti del giudizio, né, dalla prova testimoniale è sfogata è emerso in alcun modo che disponesse di una, sia pur embrionale, struttura Pt_1 imprenditoriale autonomamente organizzata.
28. Deve, poi, sottolinearsi che l'assunto della resistente secondo cui il compenso di così come quello degli Pt_1 altri venditori (si ribadisce che la convenuta non deduce l'esistenza di differenze fra il trattamento economico di e quello degli altri componenti del team di venditori) sarebbe sempre stato proporzionato alle vendite Pt_1 effettuate, è stata decisamente smentita dalle sopra trascritte dichiarazioni dei testi indotti dal ricorrente e sulla cui attendibilità e credibilità già si è detto, posto che da esse è emerso che i venditori percepivano un somma fissa mensile, rispetto alla quale, dunque, non erano esposti ad alcun rischio di impresa.
29. Inoltre, deve rilevarsi che le numerose e-mail inviate da a e prodotte da parte Testimone_7 Pt_1 ricorrente sub docc. da 18 a 30-bis, confermano che la prestazione lavorativa resa dal ricorrente nella giornata di domenica, in occasione degli open weekend (indicati con la sigla OW), gli era retribuita con la corresponsione della somma forfettaria di € 200,00, che veniva inserita nell'imponibile della fattura.
30. I documenti prodotti da parte ricorrente comprovano, inoltre, in modo univoco, così, altresì, corroborando la credibilità e l'attendibilità dei testi indotti dall'attore anche su tale punto, che l'odierna resistente, non solo, era solita modificare unilateralmente, anche in peius, il piano provvigionale dei venditori (relativo alla parte variabile del compenso in quanto dipendente da premi e detrazioni), ma, addirittura, applicava penali (decurtazioni) al fine di sanzionare (con un evidente esercizio, quindi, del potere disciplinare proprio del datore di lavoro), ad esempio, errori commessi nella predisposizione/collazione dei documenti occorrenti per l'immatricolazione dei veicoli, piuttosto che il mancato raggiungimento di determinati obiettivi di vendita, ossia la realizzazione di performance inferiori a determinate percentuali indicate dall'azienda (si vedano, in particolare, i docc. da 34 a 37 fasc. ric., nei quali si legge, ad esempio, che in varie e-mail del 2018 indirizzate al team di venditori, Testimone_7 comunica loro che ogni settimana riceveranno l'inevaso a terra e che se lo targheranno entro 10 giorni lavorativi avranno una provvigione di € 25 a macchina, mentre, in caso contrario, subiranno una decurtazione di € 25 a macchina;
che su ogni contratto incompleto che arriva in amministrazione “si giocheranno la provvigione”; che, nonostante l'argomento sia stato ripetutamente trattato anche in apposite riunioni, i venditori continuano a portare i contratti a immatricolare carenti dei documenti necessari e che, pertanto, a fronte di questo modo di lavorare “senza un minimo di testa, di professionalità …”, all'azienda non resta altro che modificare il piano provvigionale dei venditori basandolo sul loro inevaso a terra).
31. Con riguardo alla effettiva integrazione sistematica del ricorrente nell'organizzazione aziendale, può richiamarsi anche il doc. 4-bis fasc. ric., consistente in una e-mail del gennaio 2019 con la quale (quadro) Persona_2 comunica al team dei venditori la variazione operativa nel reparto Dealer Service, costituita dall'ingresso di due nuovi Team Leader per il distretto 2.
32. L'assenza di rischio d'impresa in capo al ricorrente è, poi, confermata anche dal doc. 8 fasc. ric., consistente in una e-mail del 18 marzo 2010 indirizzata da ai venditori di e nella quale la predetta Testimone_7 CP_1 comunica ai venditori che essi, per motivi fiscali, devono fatturare a loro stessi le spese sostenute per la Tes_7 partecipazione ai corsi di formazione (vitto, alloggio, pedaggio etc.), aggiungendo l'importo delle spese all'imponibile della fattura e allegando a essa anche la documentazione relativa, e che in questo modo saranno rimborsati. 33. Ma, per quanto occorrer possa, l'etero-direzione della prestazione lavorativa del ricorrente emerge, invero, anche dal doc. 1 della stessa parte resistente: - dalla e-mail del 25.5.2020 di , Sales Manager, ai venditori Parte_4 emerge, infatti, ancora una volta, l'unilaterale modifica del piano provvigionale (“Per poter garantire un piano provvigionale soddisfacente lo abbiamo reso accessibile quando si superano le 10 pratiche al mese …”); - dalla e- mail del 25.5.2020 di ai venditori emergono l'ordine (“dovrete farli”) impartito loro di effettuare Persona_2 tutte le nuove vendite di modelli TDCI con Deutsche Bank;
l'ordine (“dovrete”) ai venditori di proporre sempre AIB nella rateizzazione quando rinnovano o finanziano;
l'ordine ai venditori, quando rinnovano e/o ritirano l'usato, di attenersi a valori bassissimi (il minimo indispensabile per chiudere) e di dare al cliente un unico valore, con la specifica disposizione di dire al cliente che il valore “grazie alle promozioni in corso è pari a …”; - l'ordine di essere molto bassi su C-Max ed Ecosport;
- il rimprovero ai venditori per la compilazione in modo non professionale delle “schede USATO”, ivi definite inaccettabili.
34. Ad avviso del giudicante, infatti, dal complesso delle e-mail prodotte sub doc. 1 emerge come non si tratti di istruzioni generali di massima inerenti allo svolgimento di un incarico promozionale (v. art. 1746 c.c.), ma dell'esercizio di un potere conformativo della prestazione lavorativa nei suoi aspetti intrinseci, mediante la comunicazione di disposizioni estremamente specifiche e vincolanti (v. giurisprudenza di legittimità sopra citata).
35. Al contrario, del tutto irrilevante, ai fini della prova della genuinità del rapporto di agenzia, è la circostanza che promuovesse per conto di AIB All Insurance Broker s.r.l. prodotti assicurativi, dal momento che, a Pt_1 prescindere da qualunque ulteriore possibile considerazione, è sufficiente osservare che, come è noto, l'elemento della mancanza di esclusività non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione lavorativa (v., fra le tante, Cass. n. 26466/2024).
36. Così, dunque, accertata la effettiva natura subordinata del rapporto inter partes, ritiene il giudicante, alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta, che le mansioni in concreto espletate dal ricorrente siano riconducibili, per contenuto e modalità di svolgimento (addetto alla vendita di autoveicoli e prodotti finanziari, all'esecuzione di attività di carattere amministrativo connesse/collegate alle vendite concluse – redazione su moduli prestampati dei contratti di vendita e delle richieste di finanziamento, raccolta dei documenti occorrenti all'immatricolazione etc., nonché a rispondere alle telefonate che giungevano al fisso della sua postazione di lavoro, fornendo all'interlocutore le informazioni del caso o smistando la telefonata all'ufficio/settore aziendale competente) al livello IV del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, …”), che annovera fra i profili professionali appartenenti a tale livello quelli del commesso alla vendita al pubblico, del contabile d'ordine, dell'addetto all'amministrazione, dell'addetto a mansioni d'ordine di segreteria etc.
37. Premesso che la stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo ha allegato che “Il ricorrente … esclusivamente prestava la sua energia lavorativa all'interno delle sedi per accompagnare ed assistere gli avventori nelle scelte degli acquisti come un normale “addetto alle vendite” (commesso).”, la correttezza del predetto inquadramento è confermata anche dalla circostanza che il C.C.N.L. applicabile al rapporto inquadra al superiore livello III l'
“addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato”, atteso che nel caso di specie è la stessa parte ricorrente ad aver allegato che “Se il cliente intendeva permutare il suo vecchio veicolo con quello scelto Pt_1 nella concessionaria, il ricorrente chiedeva indicazioni al responsabile delle valutazioni dell'usato, indicato dalla datrice di lavoro quale superiore gerarchico in questo settore.”, dal che si evince univocamente che secondo Pt_1 la stessa prospettazione attorea, non godeva di autonomia e discrezionalità nel valutare l'usato.
38. Né le mansioni del ricorrente sono certamente riconducibili al livello III (“A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:…”), o, addirittura, al II (“Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: …”), in ragione del fatto che presso la sede di Via Pantin egli aveva le chiavi dell'autosalone (presso tale showroom il ricorrente ha lavorato, dapprima, con altri due venditori come lui e, poi, con uno soltanto), o del fatto (quand'anche provato) che inviava tramite corriere interno ogni giorno il plico con la documentazione amministrativa raccolta (quanto al sovrintendere alle pulizie dei locali, il fatto che il teste abbia riferito di essere stato presente in Tes_8 alcune occasioni nelle quali ha telefonato all'addetto per comunicargli a che ora presentarsi, non dimostra Pt_1 che la relativa decisione fosse stata assunta da . Pt_1
39. L'accertata natura subordinata del rapporto assorbe tutte le domande svolte da parte attrice in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta genuinità del rapporto di agenzia formalizzato inter partes.
40. Quanto all'interruzione del rapporto, giova, in primo luogo, rammentare che, in base alla disciplina normativa applicabile ratione temporis (art. 26 d.lgs. 151/2015), le dimissioni devono essere comunicate dal dipendente, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. È, pertanto, irrilevante, quand'anche provata, la dedotta circostanza che “Il sig. in Pt_1 data 7.5.2020, si è presentato presso la sede di Via della Cupola, chiedendo di conferire con i sig.ri Tes_7 e e, nel corso del medesimo, ha comunicato ai suoi interlocutori (rispettivamente
[...] Persona_2 amministratrice e Direttore commerciale di la propria volontà, maturata durante il lockdown, di CP_1 interrompere, per ragioni personali, il rapporto con la esponente.”. Per le medesime ragioni è irrilevante lo scambio di e-mail fra le parti di cui ai docc. 5, 6, 7 fasc. res. Ne discende, altresì, che non vengono esaminate, in quanto superflue, le testimonianze assunte al riguardo all'udienza del 6.4.2023. 41. Ciò posto, deve, invece, attribuirsi natura ontologicamente disciplinare al recesso datoriale dal rapporto del 7.8.2020 (doc. 62 fasc. ric.), essendo stato intimato dalla odierna convenuta per asserito inadempimento (integrante giusta causa) di rispetto al contratto di agenzia (al ricorrente viene ivi addebitato di aver omesso di svolgere Pt_1 l'attività di promozione richiesta dal contratto di agenzia, nonostante la comunicazione del 5.6.2020 con la quale l'azienda lo aveva invitato a presentarsi presso la sede per riprendere l'attività). 42. Ne discende che è dirimente e assorbente rilevare l'illegittimità del predetto licenziamento (in tali termini deve, infatti, essere riqualificato il recesso unilaterale di dal rapporto) in conseguenza della violazione dell'art. 7 CP_1 l. n. 300/70, che, come è noto, dispone che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. … In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.”. 42. In ragione della accertata data di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (1.2.2000) e della sussistenza nel caso di specie (per stessa allegazione di parte ricorrente) dei requisiti dimensionali propri della c.d. tutela obbligatoria, applicati alla fattispecie concreta i criteri di quantificazione di cui all'art. 8 l. n. 604/66, a cominciare dalla ultraventennale durata del rapporto, parte convenuta deve essere condannata a pagare a una somma pari, in sorte capitale lorda, a n. 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. (si fa presente, per quanto occorrer possa, che parte attrice in ricorso ha formulato al riguardo domanda di condanna generica e che, comunque, l'ammontare della retribuzione globale di fatto è determinabile sulla base dei dati retributivi contenuti nell'elaborato del CTU del 18.9.2025 e nei relativi allegati). 43. Per quanto concerne le domande spiegate in via riconvenzionale dalla resistente, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, determina l'assorbimento di tutte le domande presupponenti il rigetto della domanda di riqualificazione giuridica del rapporto di agenzia in termini di subordinazione, ossia quelle aventi a oggetto il pagamento dell'indennità sostituiva del preavviso previsto dall'art. 10 dell'A.E.C. e il risarcimento dei danni asseritamente “causati dal sig. in conseguenza della negligenza Pt_1 che questi ha avuto nella esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia.” (non vengono, quindi, esaminate, in quanto superflue, le testimonianze assunte in proposito all'udienza del 6.4.2023).
44. Deve, invece, essere esaminata nel merito la domanda riconvenzionale proposta in subordine dalla resistente per la denegata ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto e avente a oggetto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la mancata partecipazione dell'agente ai corsi di formazione.
45. A giudizio del Tribunale, la domanda è infondata e va respinta.
46. La società resistente ha dedotto che: - “Il programma training FO Academy era considerato, oltretutto, dalla committente FO, di fondamentale importanza per una adeguata e corretta formazione della rete vendita delle sue concessionarie, al punto da prevedere specifiche penalizzazioni economiche ai danni delle Concessionarie (tra cui
per la mancata puntuale partecipazione ai corsi di formazione.”, ma che “ non ha mai “imputato” CP_1 CP_1 agli agenti il costo delle penalizzazioni subite negli anni da parte di FO per la mancata partecipazione ai corsi di formazione dei propri venditori, proprio perché questi non erano obbligati a parteciparvi (e di fatti poteva accadere che non partecipassero).”; - “… risulta che il sig. dall'inizio del lockdown nel marzo del 2020, abbia smesso
Pt_1 di partecipare ai corsi di formazione e-learning …”; - “in particolare, il sig. non ha mai partecipato al corso
Pt_1 lanciato in data 16 marzo 2020, avente ad oggetto la nuova Kuga Plug-In.”, di talché “Proprio a causa della mancata partecipazione dello FO ha addebitato ad a titolo di penale, l'importo di € 12.750,00
Pt_1 CP_1 oltre Iva per complessivi € 15.555,00 …”. Ha prodotto a sostegno della domanda i docc. 19, 20, 21. 47. Orbene, a parere del giudicante, è dirimente rilevare: - quanto al doc. 19, che dal dettaglio contenuto all'interno della e-mail di a e a risulta unicamente che il corso e- Parte_4 Testimone_7 Persona_2 learning “Presentazione in 5 passi” lanciato il 14.2.2020 è stato completato con successo da - quanto al doc.
Pt_1 20, che in essa si fa riferimento a non meglio specificate e identificate ripetute assenze di nell'anno 2020, ma
Pt_1 nel presente giudizio la resistente è stata in grado di allegare in modo specifico solo l'assenza al corso lanciato in data 16 marzo 2020, avente ad oggetto la nuova Kuga Plug-In; - quanto al doc. 21, che trattasi di fattura priva di numero e non quietanzata e nella quale si fa generico riferimento ad “Addebito programma training FO Academy
– I semestre 2020”, senza che, quindi, se ne possa in alcun modo ricavare la prova (tantomeno certa) che l'addebito sia causalmente connesso (per giunta in via esclusiva) all'assenza (peraltro non dimostrata, come si è detto) di Pt_1 al suddetto corso lanciato il 16 marzo 2020. 48. Disposta8, dunque, ed eseguita CTU contabile, dalla relazione tecnica del CTU incaricato, dott.ssa
[...]
, depositata il 18.9.2025, emerge che: Per_6
- il totale dei compensi percepiti dal ricorrente ammonta a € 796.023,22, come da fatture in atti;
- le spettanze maturate dal ricorrente ex ammontano complessivamente in sorte capitale lorda CP_11 a € 536.949,00, a titolo di retribuzioni ordinarie mensili, festività non godute, indennità una tantum previste dal contratto collettivo per gli anni 2004, 2005 e 2008, 13ma, 14ma, ferie non godute, permessi non goduti, lavoro straordinario;
- l'importo complessivo in concreto corrisposto al ricorrente è, quindi, maggiore del dovuto ex C.C.N.L.;
- il F.I.R.R. è pari a € 16.775,50;
- applicando la formula prevista per il calcolo del trattamento di fine rapporto all'ammontare complessivo degli importi percepiti (in quanto superiori alla retribuzione prevista dal C.C.N.L., cosicché non risultano pertinenti le osservazioni di parte convenuta circa i criteri di determinazione della base di calcolo del T.F.R. fissati dalla disciplina pattizia collettiva applicabile al rapporto), il T.F.R., cui non deve applicarsi il principio dell'assorbimento, risulta pari a € 66.837,70;
- detratto il F.I.R.R., la somma capitale lorda spettante al ricorrente a titolo di T.F.R. è pari a € 50.062,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- l'indennità sostitutiva del preavviso ammonta a € 3.529,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. (sulla cui cumulabilità con la tutela c.d. obbligatoria v., fra le altre, Cass. n. 13380/2006).
49. Le conclusioni così raggiunte dal CTU all'esito del contraddittorio con i CT delle parti, alle cui osservazioni, nella parte in cui non le ha recepite, ha replicato sulla base di argomentazioni condivisibili in quanto corrette sotto il profilo tecnico-contabile, puntuali, esaurienti e prive di vizi logici, vanno, quindi, condivise e poste a base della presente pronuncia.
50. In particolare, il Tribunale evidenzia che, come già correttamente ritenuto dal CTU, ancorché, come sopra spiegato, nel contesto del (simulato) rapporto di agenzia il ricorrente abbia percepito un compenso in parte fisso e in parte variabile, costituita quest'ultima da provvigioni (premi) sulle vendite, tale trattamento economico non può essere automaticamente applicato al rapporto di lavoro subordinato (non vi è alcuna prova che, se fosse stato Pt_1
- anche formalmente - assunto come dipendente, la società datrice gli avrebbe corrisposto, oltre alla dovuta 8 “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi in sorte capitale lorda, le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, a titolo di retribuzione tabellare, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie e permessi non goduti, T.F.R., rispetto al percepito, ipotizzando a tal fine che:
- tra le parti sia intercorso dal 1.2.2000 al 7.8.2020 un unico ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- il ricorrente abbia in concreto svolto mansioni riconducibili al livello 4° (quarto) del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi pro tempore vigente (“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: … 7. commesso alla vendita al pubblico;
…);
- il ricorrente abbia lavorato a tempo pieno per 8 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- il ricorrente abbia fruito di due settimane di ferie all'anno (intendendo ogni settimana pari a 6 giorni lavorativi);
- il ricorrente abbia percepito i compensi risultanti dalle fatture sub docc. da n. 75 a n. 95 di parte ricorrente;
- debba applicarsi nel caso di specie il principio dell'assorbimento, in forza del quale, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'ipotizzata natura subordinata del rapporto, deve operarsi un raffronto, stante la differente qualificazione delle voci di compenso, fra l'importo complessivo in concreto corrisposto al lavoratore e il dovuto (v., fra le molte, Cass.
3.1.2017 n. 46, Cass.
7.2.2013 n. 2937 Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i suddetti minimi retributivi;
- non operi, invece, l'assorbimento del trattamento di fine rapporto con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro, dovendo, pertanto, l'importo dovuto a titolo di T.F.R. essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva sopra indicata o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente percepito dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Quantifichi separatamente il CTU, sempre in sorte capitale lorda, l'eventuale ammontare dell'indennità sostituiva del preavviso e la relativa eventuale incidenza sulle altre voci retributive, nonché l'eventuale ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto.”; retribuzione tabellare ex C.C.N.L., anche delle provvigioni, né, che esse sarebbero state determinate nello stesso modo), cosicché, da un lato, le provvigioni erogate in concreto al ricorrente in costanza di rapporto rilevano a titolo di percepito da detrarre;
dall'altro, non vi è luogo alla determinazione di provvigioni spettanti al ricorrente nell'ambito del rapporto così come riqualificato (gli importi variabili già percepiti dal ricorrente per l'intero periodo di attività non devono, quindi, essere inclusi nella “retribuzione normale”).
51. Per mera completezza, si osserva che il Tribunale ha ritenuto, per le ragioni sopra illustrate, di dover inquadrare il ricorrente ex livello IV del suddetto C.C.N.L. e non quale operatore di vendita di 2° categoria di cui al “Protocollo per gli operatori di vendita” allegato al C.C.N.L. e che, in ogni caso, la retribuzione dell'operatore di vendita non deve necessariamente essere in parte costituita da provvigioni (“Se l'operatore di vendita è retribuito anche con provvigione sugli affari, quest'ultima gli sarà erogata esclusivamente sugli affari andati a buon fine …”).
52. deve, quindi, essere condannata a versare a per differenze retributive rispetto al CP_1 Parte_1 percepito dal 1.2.2000 al 7.8.2020, in sorte capitale lorda, € 50.062,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di T.F.R. ed € 3.529,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
53. Ogni ulteriore questione controversa, di rito, di merito o istruttoria, è assorbita.
54. Visti gli esiti del giudizio, si ritiene di dover condannare parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'importo (significativamente inferiore al petitum) per il quale il ricorso ha trovato accoglimento e all'attività difensiva concretamente svolta.
55. Per le medesime ragioni, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulla parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara che tra e è intercorso, dal 1.2.2000 al 7.8.2020, un Parte_1 CP_1 ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto all'inquadramento nel livello quarto del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi pro tempore vigente;
- per l'effetto, condanna a corrispondere a per differenze retributive CP_1 Parte_1 rispetto al percepito nel suddetto periodo, in sorte capitale lorda, € 50.062,20=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di T.F.R. ed € 3.529,33=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla convenuta al ricorrente in data 7.8.2020 e, per l'effetto, condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 indennità risarcitoria, una somma pari a n. 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 8 l. n. 604/66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- respinge ogni ulteriore e diversa domanda delle due parti;
- condanna a rifondere a le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 9.500,00= per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di le spese di CTU contabile, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Firenze, 2 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RL NS 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come infra si argomenterà, dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che tra l'1.2.2000 e il 7.8.2020, si è Pt_1 occupato, in via, se non proprio esclusiva, quantomeno largamente prevalente, di vendere autoveicoli e prodotti finanziari all'interno degli autosaloni della convenuta cui tempo per tempo è stato assegnato, nonché di eseguire una serie di ulteriori attività di natura amministrativa, connesse/collegate alle vendite concluse, oltre che di rispondere alle telefonate che pervenivano al numero fisso dell'ufficio, fornendo all'interlocutore le informazioni del caso o trasferendo la chiamata al settore/ufficio aziendale competente. 2 Si evidenzia che la società resistente ha negato rispetto alla totalità dei componenti del team dei venditori l'erogazione di un compenso fisso mensile, deducendo che tutti i venditori (e non solo quindi) percepivano Pt_1 solo provvigioni dipendenti dalle vendite che riuscivano a portare a termine.