Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2025, proposto da Vinciguerra Alice, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Nicosia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
- del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 31549, pubblicato in data 2 Luglio 2025, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, per la classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) per le Regioni Sicilia e Calabria, nella parte in cui alla ricorrente non è stato attribuito il corretto punteggio per i titoli posseduti;
- dei successivi decreti 33247 dell’11 luglio 2025 con cui l’USR ha rettificato la graduatoria;
- del decreto 37440 dell’1 agosto 2025 con cui l’USR ha modificato e integrato la graduatoria originariamente pubblicata per la classe di concorso dell’odierna ricorrente;
- ove occorra, del Decreto interdipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 con cui è stata indetta la procedura concorsuale nella parte in cui non prevede la pubblicazione per intero delle graduatorie; del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del merito ha determinato i posti messi a concorso per la Regione Siciliana fissando in 9 posti disponibili per la classe di concorso dell’odierna ricorrente;
- dei verbali della Commissione costituita con decreti del direttore Generale dell’USR Sicilia, prot. n. 16114 del 18 aprile 2024, prot. n. 19383 del 14 maggio 2024 e i decreti del Dirigente vicario dell’USR Sicilia, prot. n. 49608 del 21 ottobre 2024, prot. n. 50218 del 24 ottobre 2024, prot. n. 56162 del 26 novembre 2024, prot. n. 5133 del 30 gennaio 2025, prot. n. 5766 del 4 febbraio 2025 e prot. n. 23418 del 16 maggio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti i documenti e la memoria difensiva del Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dei giorni 23 ottobre e 21 novembre 2025, il Presidente, dott.ssa ER CA;
Udito alla camera di consiglio del 23 ottobre 2023 l’avvocato dello Stato C. Gallina, come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2323/2025;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso a verbale e nell’ordinanza collegiale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone:
- di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, per la classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) per le Regioni Sicilia e Calabria;
- di aver ottenuto 82 punti per la prova scritta e 98 per quella orale;
- di aver diritto a 27,5 punti per i titoli posseduti, per come riconosciuto dalla Commissione.
Lamenta che il sistema informatico in sede di formazione della graduatoria ha omesso di tenere conto dei titoli e ha riconosciuto solo il punteggio di 180, anziché quello di 207,50.
Deduce:
1) la violazione dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il vizio materiale, atteso che la graduatoria non riconosce il punteggio attribuito dalla Commissione per i titoli posseduti;
2) la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di trasparenza per omessa pubblicazione degli idonei non vincitori, atteso che i decreti impugnati non recano l’elenco completo dei candidati idonei, non vincitori (tra i quali rientra il ricorrente), ma solo l’indicazione dei vincitori.
Conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare e chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.
Si è costituita in giudizio la p.a. documentando la rettifica del punteggio per titoli assegnato alla ricorrente con l’attribuzione di 27,75 punti per i titoli posseduti e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con ordinanza collegiale n. 2323/2025, resa ai sensi dell’art. 73 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Le parti hanno depositate memorie.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile (il che preclude l’adozione di una pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere).
Invero, parte ricorrente sin dal 2 luglio 2025 aveva avuto contezza di essere stato inserito nell’elenco non graduato con l’attribuzione del punteggio di 180; aspirando al punteggio di 207,50 avrebbe dovuto presentare istanza di accesso e chiedere all’Ufficio scolastico il nominativo e l’indirizzo di altro concorrente con punteggio compreso tra 180 e 207,50 per provvedere alla notifica del ricorso, salvo poi chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami (non bastando tale istanza, contenuto in ricorso, a determinare l’ammissibilità del gravame).
Né ad avviso del Collegio rileva il fatto che le graduatorie contengono solo i nominativi dei vincitori (dal che ne è conseguito il fatto che, nonostante il riconoscimento del maggior punteggio, non è stata modificata la graduatoria di merito) perché le modalità di pubblicazione delle graduatorie, senza indicazione degli idonei non vincitori è prevista nello stesso bando e quindi il ricorrente sapeva come individuare almeno un controinteressato, cioè formulando istanza all’Ufficio scolastico (il che rende i controinteressati facilmente individuabili).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese possono compensarsi tenuto conto del rilievo ex officio della questione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2025 e 21 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ER CA, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena HA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER CA |
IL SEGRETARIO