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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2267/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10222/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2469/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 23 maggio 2025 al Comune di Acerra la sig.ra Ricorrente_1 medesimo, impugna l'avviso di accertamento n.8 notificato il 25 marzo 2025 avente per oggetto la TARI per le annualità dal 2019 al 2023 per complessivi €.741,00.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita la duplicazione della pretesa e l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte del coobbligato sig. Nominativo_1 al quale è stato notificato l'avviso di accertamento n.7 nel quale è compreso, oltre ad altre unità immobiliari, anche gli immobili indicati nell'accertamento n.8.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione ai difensori avvocato Difensore_1 ed avvocato Difensore_2 dichiaratisi antistatari.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
In data 03 ottobre 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Acerra sostenendo la legittimità della pretesa.
In particolare eccepisce che l'avviso di accertamento n. 8 del 22/01/2025 costituisce atto autonomo e distinto rispetto all'avviso n. 7 del 2025 notificato al sig. Nominativo_1, configurandosi come legittimo esercizio del potere accertativo nei confronti di ciascun coobbligato solidale. Precisa inoltre che con l'avviso n. 7 viene richiesta in pagamento la TARI per l'immobile (pagata da Nominativo_1), invece con l'avviso n. 8 viene richiesta la TARI per i box pertinenziali, in comproprietà della ricorrente.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita la duplicazione della pretesa e l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte del coobbligato sig. Nominativo_1
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento n. 8 impugnato in questa sede ha per oggetto quattro distinte unità immobiliari site in Acerra alla Indirizzo_1 riportate in catasto al foglio 42, num.545 subb. 1,2,3 e 4 tutte in categoria C/02.
Tali unità immobiliari sono già riportate nell'avviso di accertamento n.7 notificate al coobbligato sig. Nominativo_1
. Ebbene la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento del tributo effettuato dal sig. Nominativo_1
(allegato n.3 della produzione della ricorrente) pertanto nel rispetto di quanto previsto dall'art.1292 c.c. il pagamento effettuato dal sig. Nominativo_1 in data 27 gennaio 2025 ha liberato la ricorrente sig.ra Ricorrente_1 dall'adempimento della medesima obbligazione tributaria.
Il ricorso è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del fatto che il pagamento effettuato dal coobbligato è antecedente di circa due mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Acerra al pagamento delle spese di lite che liquida in €.300,00 oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione ai difensori avvocato Difensore_1 ed avvocato Difensore_2 dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10222/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2469/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 23 maggio 2025 al Comune di Acerra la sig.ra Ricorrente_1 medesimo, impugna l'avviso di accertamento n.8 notificato il 25 marzo 2025 avente per oggetto la TARI per le annualità dal 2019 al 2023 per complessivi €.741,00.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita la duplicazione della pretesa e l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte del coobbligato sig. Nominativo_1 al quale è stato notificato l'avviso di accertamento n.7 nel quale è compreso, oltre ad altre unità immobiliari, anche gli immobili indicati nell'accertamento n.8.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione ai difensori avvocato Difensore_1 ed avvocato Difensore_2 dichiaratisi antistatari.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
In data 03 ottobre 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Acerra sostenendo la legittimità della pretesa.
In particolare eccepisce che l'avviso di accertamento n. 8 del 22/01/2025 costituisce atto autonomo e distinto rispetto all'avviso n. 7 del 2025 notificato al sig. Nominativo_1, configurandosi come legittimo esercizio del potere accertativo nei confronti di ciascun coobbligato solidale. Precisa inoltre che con l'avviso n. 7 viene richiesta in pagamento la TARI per l'immobile (pagata da Nominativo_1), invece con l'avviso n. 8 viene richiesta la TARI per i box pertinenziali, in comproprietà della ricorrente.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita la duplicazione della pretesa e l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte del coobbligato sig. Nominativo_1
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento n. 8 impugnato in questa sede ha per oggetto quattro distinte unità immobiliari site in Acerra alla Indirizzo_1 riportate in catasto al foglio 42, num.545 subb. 1,2,3 e 4 tutte in categoria C/02.
Tali unità immobiliari sono già riportate nell'avviso di accertamento n.7 notificate al coobbligato sig. Nominativo_1
. Ebbene la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento del tributo effettuato dal sig. Nominativo_1
(allegato n.3 della produzione della ricorrente) pertanto nel rispetto di quanto previsto dall'art.1292 c.c. il pagamento effettuato dal sig. Nominativo_1 in data 27 gennaio 2025 ha liberato la ricorrente sig.ra Ricorrente_1 dall'adempimento della medesima obbligazione tributaria.
Il ricorso è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del fatto che il pagamento effettuato dal coobbligato è antecedente di circa due mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Acerra al pagamento delle spese di lite che liquida in €.300,00 oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione ai difensori avvocato Difensore_1 ed avvocato Difensore_2 dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice