Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2023, proposto da
LO LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Chiarella e Maria Teresa Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA SE, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Cangelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Volga Pad. 129;
IA NN AZ AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LO AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Fedele Cannerozzi e Michele Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione Dirigenziale del Servizio Amministrativo delle Risorse Umane Organizzazione e Metodi del Comune di Foggia del 29 dicembre 2022, Reg. Gen. n. 2996, Reg. Sett. n. 201, pubblicata sull’Albo Pretorio comunale il 30 dicembre 2022, recante gli esiti delle procedure comparative indette dal Comune di Foggia con D.D. n. 2048/2022 per le progressioni verticali riservate al personale dipendente ex D.L. n. 80/2021, nella parte in cui, nell’ambito della graduatoria di merito relativa al profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D/1 (Servizi vari)”, al ricorrente non sono stati attribuiti ulteriori 2,80 punti;
- della Determinazione Dirigenziale del Servizio Amministrativo delle Risorse Umane Organizzazione e Metodi del Comune di Foggia del 19 gennaio 2023, Reg. Gen. n. 95, Reg. Sett. n. 4, pubblicata sull’Albo Pretorio comunale il 20 gennaio 2023, nella parte in cui il Comune di Foggia, nonostante l’avvenuta riconvocazione delle Commissioni giudicatrici per lo svolgimento di lavori suppletivi di riesame con riferimento ad alcuni dei profili oggetto della procedura comparativa bandita con D.D. n. 2048/2022, ha confermato la graduatoria del profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D/1 (Servizi vari)” e dunque l’erroneo punteggio attribuito al ricorrente;
- della nota trasmessa con pec del 31 gennaio 2023 del Dirigente del Comune di Foggia con la quale si comunicava che la Commissione esaminatrice si era sciolta e non poteva essere riesaminata l’istanza di riesame presentata dal ricorrente;
- dei verbali nn. 1 del 27 dicembre 2022 e 2 del 12 gennaio 2023 dell’attività di valutazione espletata dalla Commissione giudicatrice con riferimento al profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D/1 (Servizi vari)”, nei limiti e per quanto di interesse del ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi gli atti di natura istruttoria e tutte le comunicazioni riguardanti la graduatoria di merito relativa al profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D/1 (Servizi vari)”, nei limiti e per quanto di interesse del ricorrente;
- dei provvedimenti, ove nelle more intervenuti, con i quali il Comune di Foggia ha deliberato l’assunzione e/o l’immissione in servizio, per il profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D/1 (Servizi vari)”, dei vincitori della procedura comparativa in questione, come individuati nella graduatoria approvata con D.D. n. 2996/2022 e confermata con D.D. n. 95/2023;
nonchè, ove occorra,
dell’Avviso interno di selezione del Servizio Amministrativo delle Risorse Umane Organizzazione e Metodi, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente il 7 dicembre 2022, nella parte di interesse del ricorrente, qualora si ritenesse che la lex specialis possa essere intrepretata nel senso di escludere l’attribuzione gli ulteriori 2,80 punti spettanti al dott. LO LL, in violazione di quanto previsto dal “Regolamento per le progressioni verticali riservate al personale dipendente”, approvato con deliberazione n. 113 del 20 ottobre 2022 della Commissione Straordinaria del Comune di Foggia;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere, nell’ambito della graduatoria per il profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D/1 (Servizi vari)”, la rettifica in melius del punteggio complessivo ad egli assegnato ovvero l’attribuzione di ulteriori 2,80 punti per i titoli posseduti e dichiarati e, quindi, la riparametrazione del punteggio finale in 26,30; con conseguente condanna del Comune di Foggia ad assegnare al ricorrente ulteriori 2,80 punti al suo attuale punteggio complessivo, con conseguente riparametrazione del punteggio definitivo e inserimento nella posizione numero uno della graduatoria finale qui impugnata, ovvero, in subordine, ad adottare ogni provvedimento che codesto Ecc.mo TAR dovesse ritenere opportuno per la tutela della posizione del ricorrente, anche ai fini della riconvocazione della Commissione esaminatrice per una valutazione suppletiva dei titoli posseduti e correttamente dichiarati dal dott. LO LL.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AG IA NN AZ il 17 marzo 2023:
per la reiezione
del ricorso principale e in via incidentale per l’impugnazione tutti gli atti concorsuali, come enumerati e riportati nel ricorso principale, nella parte in cui non riconoscono un punteggio ulteriore alla ricorrente, per titoli esibiti e non valutati, chiedendo altresì l'accertamento del diritto della dott.ssa IA NN AZ AG a ottenere, nell'ambito della graduatoria per il profilo “F) n. 3 istruttore direttivo amministrativo cat. D”, la rettifica in melius del punteggio complessivo a lei assegnato ovvero l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli posseduti, dichiarati e non valutati, quindi, la riparametrazione del punteggio finale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AR LO il 16 maggio 2023:
per l’annullamento
dei medesimi provvedimenti amministrativi per le ragioni di fatto e di diritto di cui al ricorso incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, di IA SE, di LI SI, di IA NN AZ AG e di LO AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FR EP RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente ed in rito, il ricorso principale, proposto dal dottor LO LL, ha perso la sua ragion d’essere a seguito della esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla sua difesa in data 29 agosto 2025.
Tale dichiarazione costituisce una formale presa d’atto del venir meno di qualsiasi utilità concreta ed attuale alla prosecuzione del giudizio, avendo il ricorrente conseguito, attraverso un’altra procedura selettiva interna, l’auspicata progressione di carriera, nello specifico l’inquadramento quale Funzionario Tecnico di categoria D1 con decorrenza dal 16 dicembre 2023, come attestato dalla determina dirigenziale n. 2645 del 5 dicembre 2023, e successivamente ulteriormente valorizzato con il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione.
Come è noto, l’interesse a ricorrere, quale condizione essenziale dell’azione, deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del gravame ma anche in quello della decisione, identificandosi nella concreta utilità che il provvedimento giurisdizionale potrebbe arrecare al ricorrente.
Nel caso di specie, tale utilità è palesemente cessata poiché l’eventuale accoglimento del ricorso non apporterebbe al dottor LL alcun vantaggio sostanziale aggiuntivo, avendo egli già ottenuto per altra via il medesimo bene della vita, il che impone una declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.
La medesima sorte deve necessariamente coinvolgere i ricorsi incidentali proposti dalle dottoresse AG e AR, la cui sorte processuale è strettamente e logicamente collegata a quella del ricorso principale.
La natura del ricorso incidentale, in particolare quando ha carattere oppositivo e dipendente come nel caso in esame, è quella di costituire uno strumento di difesa volto a neutralizzare gli effetti potenzialmente sfavorevoli dell’accoglimento del ricorso principale.
Una volta che quest’ultimo viene dichiarato improcedibile per carenza di interesse, viene meno il presupposto stesso dell’impugnazione incidentale, la quale perde, a sua volta, ogni ragion d’essere e diviene a sua volta improcedibile, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale, in consimili fattispecie, non permane alcuna ulteriore utilità alla decisione.
Del resto, anche considerando in via meramente ipotetica una presunta autonomia dei ricorsi incidentali, essi risulterebbero affetti da un originario e insanabile difetto di interesse.
Le ricorrenti incidentali, infatti, si sono già classificate al primo e secondo posto della graduatoria impugnata, risultando vincitrici della procedura selettiva e avendo quindi già conseguito il massimo vantaggio pratico ottenibile.
La loro richiesta di un’ulteriore rettifica in aumento del punteggio non è sorretta da un interesse concreto e meritevole di tutela giurisdizionale, configurandosi come una mera aspirazione a una soddisfazione astratta o a una correzione formale priva di effetti sostanziali sulla loro posizione già vincente.
A conferma di tale quadro, anche le altre parti in causa hanno riconosciuto la sopravvenuta inutilità della lite, con la dott.ssa IA SE che ha dichiarato la carenza di interesse in data 3 novembre 2025 e la dott.ssa LO AR che ha fatto altrettanto in data 12 novembre 2025, mentre la dott.ssa LI SI, attraverso i suoi scritti difensivi, ha comunque concluso per l’improcedibilità sostanziale di tutti i gravami.
Pertanto, il contesto processuale nel suo complesso è radicalmente mutato per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione resistente, i quali hanno determinato la perdita dell’interesse per tutti i contendenti.
La definizione del giudizio non può che avvenire attraverso la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sia del ricorso principale sia dei ricorsi incidentali.
Da ultimo, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, tenendo conto dei reciproci rapporti fra le parti, della peculiarità della vicenda in esame e dell’esito in mero rito della medesima.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON SP, Presidente
FR EP RE, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR EP RE | ON SP |
IL SEGRETARIO