TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello, all'esito della udienza celebrata ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
P.te difesa e rappresentata da avv S.Boldrini e G Lesca e Parte_1 ivamente domiciliata per procura in atti RICORRENTE contro sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso CP_1
. Atanasio Maurizio GRECO dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio del 22.3.2024, elettivamente Per_1 domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 09 LD di Torino CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il giudice del lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 azione pubblica dal 01/02/1978 al 31/08/2022, di essere quindi in pensione dal 1.9.2022; lamentava di non aver ancora percepito la prima rata del TFS nonostante il decorso del termine che, ai sensi della CIRCOLARE 73/2014, prevedeva la CP_1 corresponsione della prima delle rate previste, di importo pari o inferiore a € 50.000,00, decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ed entro i tre mesi successivi, e quindi entro il 30/11/2024; aveva sollecitato l' con plurime richieste e PEC in data CP_2
20/03/2025, senza ottenere riscontro. Chiedeva la condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1 si costituiva e precis e la amministrazione aveva trasmesso all' l'istanza CP_1 CP_2 arte sono a luglio 2024, che la prima rata di TFS sarebbe stata pag o giugno 2025; chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 2 La ricorrente depositando note difensive aderiva a tale domanda, dichiarando di aver ricevuto la prima rata di euro 50.000,00 come da domanda, chiedeva però che le spese fossero poste a carico di per la soccombenza virtuale CP_1
Orbene, la materia del contendere è effettivamente cessata. Considerando che solo dopo la notifica del ricorso la parte ha ricevuto quanto oggetto di domanda, appare evidente la soccombenza virtuale dell' che va quindi condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite secondo i parametri del D /25 nei valori minimi per 3 fasi processuali;
con distrazione in favore del procuratore antistario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna al pagamento delle spese di lite della ricorrente liquidate in euro CP_1
2.800,00 o essori e rimborsi di legge;
con distrazione in favore del procuratore antistario
Cuneo, 15.10.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello, all'esito della udienza celebrata ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 557/2025 promossa da:
P.te difesa e rappresentata da avv S.Boldrini e G Lesca e Parte_1 ivamente domiciliata per procura in atti RICORRENTE contro sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso CP_1
. Atanasio Maurizio GRECO dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio del 22.3.2024, elettivamente Per_1 domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 09 LD di Torino CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il giudice del lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 azione pubblica dal 01/02/1978 al 31/08/2022, di essere quindi in pensione dal 1.9.2022; lamentava di non aver ancora percepito la prima rata del TFS nonostante il decorso del termine che, ai sensi della CIRCOLARE 73/2014, prevedeva la CP_1 corresponsione della prima delle rate previste, di importo pari o inferiore a € 50.000,00, decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ed entro i tre mesi successivi, e quindi entro il 30/11/2024; aveva sollecitato l' con plurime richieste e PEC in data CP_2
20/03/2025, senza ottenere riscontro. Chiedeva la condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1 si costituiva e precis e la amministrazione aveva trasmesso all' l'istanza CP_1 CP_2 arte sono a luglio 2024, che la prima rata di TFS sarebbe stata pag o giugno 2025; chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 2 La ricorrente depositando note difensive aderiva a tale domanda, dichiarando di aver ricevuto la prima rata di euro 50.000,00 come da domanda, chiedeva però che le spese fossero poste a carico di per la soccombenza virtuale CP_1
Orbene, la materia del contendere è effettivamente cessata. Considerando che solo dopo la notifica del ricorso la parte ha ricevuto quanto oggetto di domanda, appare evidente la soccombenza virtuale dell' che va quindi condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite secondo i parametri del D /25 nei valori minimi per 3 fasi processuali;
con distrazione in favore del procuratore antistario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna al pagamento delle spese di lite della ricorrente liquidate in euro CP_1
2.800,00 o essori e rimborsi di legge;
con distrazione in favore del procuratore antistario
Cuneo, 15.10.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2