CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 67 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 12.06.2024
da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato generale alle liti depositato in atti, dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti di Trieste
- appellante -
contro
rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti posto in calce Controparte_1
alla memoria di costituzione in appello, dagli Avv.ti Flaviano De Tina e Margherita
Della Picca di Udine
- appellato -
Oggetto della causa: opposizione avvisi di addebito (riforma sentenza Tribunale di
Udine n. 125/2024 depositata in data 29.04.2024). * * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 24 ottobre 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 125/2024 del Tribunale di Udine,
rigettare il ricorso;
spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria
del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
In via principale di merito dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso in appello e per l'effetto confermarsi, con
esclusione di quanto stabilito in punto liquidazione spese di lite, la sentenza n.
125/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il 29/4/2024; in ogni caso, accogliersi
integralmente le domande formulate con il ricorso in opposizione alle ordinanze
ingiunzione. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
In via subordinata di merito atteso l'accesso alla rottamazione ter e quater e
l'estinzione delle sanzioni amministrative, dichiararsi che nulla è dovuto dal resistente appellato all'istituto appellante e conseguentemente rigettarsi l'appello e
confermarsi, con esclusione di quanto stabilito in punto liquidazione spese di lite, la
sentenza n. 125/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il 29/4/2024; in ogni caso
accogliersi integralmente le domande formulate con il ricorso in opposizione alle
ordinanze ingiunzione. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse
In via ulteriormente subordinata in riforma della sentenza n. 125/2024 del Tribunale
di Udine pubblicata il 29/4/2024 rideterminare le sanzioni amministrative nell'
importo minimo stabilito dalla legge. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
In via incidentale in riforma della sentenza n. 125/2024 del Tribunale di Udine
pubblicata il 29/4/2024, che per il resto andrà confermata, condannarsi l'Istituto
Pag.2 previdenziale a rifondere integralmente alla resistente appellante le spese di lite sia
del 1° che del 2° grado di giudizio.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 6 giugno 2022 avanti il Tribunale di Udine, CP_1
proponeva opposizione avverso due ordinanze ingiunzioni (n. 01-000329092
[...]
e n. 01-000106496, entrambe notificate il 7.5.2022), con le quali l' gli aveva Pt_1
irrogato rispettivamente sanzioni di Euro 19.506,60 e di Euro 18.006,60 per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo 2015-2016. Il
ricorrente deduceva di non aver avuto conoscenza del secondo accertamento, non avendone ricevuto né l'atto né l'avviso di deposito. Quanto al primo accertamento,
documentava di aver comunicato all' , con PEC dell'11.8.2017, che le omissioni Pt_1
contributive erano già oggetto di rateizzazione concordata con . Ciò CP_2
premesso, eccepiva: la genericità della motivazione delle ordinanze Controparte_1
ingiunzioni; la tardività della contestazione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981,
essendo gli accertamenti intervenuti oltre 90 giorni da quando l'Ente aveva piena conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito; l'insussistenza dell'illecito amministrativo anche in ragione dell'adesione alla c.d. rottamazione ter;
l'illegittimità
costituzionale del sistema punitivo introdotto dal D.Lgs. 8/2016; il difetto dell'elemento psicologico.
Si costituiva in giudizio l sostenendo la legittimità delle ordinanze impugnate e Pt_1
replicando che: i provvedimenti erano sufficientemente motivati mediante il richiamo ai pregressi atti di accertamento;
il termine ex art. 14 L. 689/1981 non era applicabile alla speciale procedura ex art. 2 co.
1-bis L. 638/1983; le condizioni economiche del datore erano irrilevanti trattandosi di omesso versamento di quote a carico dei lavoratori;
l'adesione alla rottamazione ter non era provata né rilevante;
la disciplina non presentava profili di illegittimità costituzionale. In corso di causa, l' Pt_1
procedeva a rettificare e ridurre sensibilmente le sanzioni amministrative in
Pag.3 applicazione dell'art. 23 D.L. 48/2023, convertito con L. 85/2023.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 125/2024 pubblicata il 29.4.2024, accoglieva l'opposizione annullando le ordinanze ingiunzioni, ritenendo fondata l'eccezione di tardività della contestazione e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , censurando Pt_1
l'interpretazione delle norme applicabili fornita dal primo giudice. Si è costituito in appello il chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale CP_1
sulla compensazione delle spese.
La sentenza del Tribunale di Udine che ha accolto l'opposizione, ha richiamato il principio della "ragione più liquida" e quindi preso in esame e argomentato sulla base dell'eccezione di tardività della contestazione ex art. 14 L.
689/1981 ritenendola assorbente e pregiudiziale.
Il giudice di prime cure ha quindi affrontato anzitutto il rapporto tra la disciplina generale della L. 689/1981 e quella speciale del D.Lgs. 08/2016, respingendo la tesi dell' secondo cui l'art. 14 L. 689/1981 non sarebbe applicabile alle violazioni Pt_1
depenalizzate. Il Tribunale ha osservato che se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicabilità delle norme della L. 689/1981,
l'art. 6 D.Lgs. 8/2016 (che opera un rinvio generale alla L. 689/1981) risulterebbe sostanzialmente abrogato. Il Tribunale ha poi rilevato che la dedotta specialità della disciplina ex art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale ma non sul piano procedimentale, non occupandosi tale norma delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo. Per questi aspetti, ha concluso il Tribunale, è inevitabile fare riferimento alla disciplina generale della L.
689/1981. Tale interpretazione trova conferma, secondo il primo giudice, nello stesso testo dell'art. 2 comma 1-bis che, nell'escludere la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda con l'art. 14
L. 689/1981, confermando l'assenza di incompatibilità tra le due discipline.
Quanto all'individuazione del dies a quo, il Tribunale ha rilevato che nel caso di
Pag.4 specie, il termine non può essere anteriore al 06.02.2016 (data di entrata in vigore del
D.Lgs. 8/2016) e, poiché l' ha accertato le infrazioni mediante la sola verifica Pt_1
dei propri archivi senza necessità di ulteriori indagini, ha fatto decorrere il termine dal 06.02.2016 per le omissioni del 2015 e dal 16.01.2017 per quelle del 2016,
essendo l'Ente già in possesso di tutti gli elementi attraverso il flusso UNIEMENS e il modello F24.
Quanto alla recente modifica introdotta dall'art. 23 D.L. 48/2023 che ha stabilito un nuovo termine più lungo, il Tribunale ha correttamente rilevato che tale norma si applica solo dal 1° gennaio 2023 ed è espressamente prevista "in deroga all'art. 14
L. 689/1981", confermando quindi implicitamente l'applicabilità di quest'ultimo per il periodo precedente.
Con l'atto di appello l censura la sentenza per due profili fondamentali: Pt_1
a) l'appellante sostiene che l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 è norma speciale e quindi prevalente sull'art. 14 L. 689/1981. In particolare, evidenzia che l'art. 9, pur ricalcando le previsioni dell'art. 14, non prevede l'estinzione dell'obbligazione come conseguenza del mancato rispetto del termine rendendo ciò palese la volontà del legislatore che ha volutamente escluso tale effetto per le violazioni depenalizzate.
b) l' contesta l'estensione analogica dell'art. 14 L. 689/1981 in quanto si tratta di Pt_1
norma che prevede un termine di decadenza e le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
L'appello è infondato e va respinto.
La questione centrale sottoposta all'esame della Corte attiene all'applicabilità
del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 alle violazioni depenalizzate dal D.Lgs. 8/2016, nonché alla natura e decorrenza di tale termine. Sul punto è
recentemente intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n. 7768/2025, ha definitivamente chiarito come il termine in questione abbia natura decadenziale e si applichi anche alle violazioni depenalizzate, dovendosi tale interpretazione ricavare dai principi costituzionali di legalità (art. 23 Cost.), diritto di difesa (art. 24 Cost.) e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Non può quindi essere condivisa la tesi
Pag.5 dell' appellante secondo cui l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 costituirebbe norma speciale Pt_1
prevalente sull'art. 14 L. 689/1981. Come chiarito infatti dalla Cassazione la specialità della disciplina contenuta nel D.Lgs. 8/2016 è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale ma non sul piano procedimentale. L'art. 2 comma 1-bis D.L.
463/1983 non si occupa infatti delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, per le quali è inevitabile fare riferimento alla disciplina generale della L. 689/1981. Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella recente modifica normativa introdotta dall'art. 23 D.L. 48/2023, che ha stabilito un nuovo e più lungo termine per la notifica degli estremi dell'illecito, precisando espressamente che la nuova disciplina opera "in deroga all'art. 14 L. 689/1981" e si applica solo ai periodi dal 1° gennaio 2023. Il legislatore ha così implicitamente confermato l'applicabilità dell'art. 14 per il periodo precedente.
Quanto alla decorrenza del termine nel caso di specie, deve richiamarsi il principio affermato dalla Cassazione con sentenza n. 8075/2025, secondo cui il dies a quo
coincide con il momento in cui l'amministrazione ha avuto oggettiva possibilità di conoscere la violazione attraverso i propri sistemi informativi. Nel caso in esame,
come correttamente rilevato già dal primo giudice, l' aveva tutti gli elementi per Pt_1
procedere alla contestazione attraverso il flusso telematico UNIEMENS e il modello
F24, senza necessità di ulteriori indagini. Il termine decorre quindi dal 6 febbraio
2016 per le omissioni del 2015 e dal 16 gennaio 2017 per quelle del 2016. Ne
consegue che le contestazioni effettuate dall' con gli atti del 22.9.2017 e del Pt_1
17.5.2017 sono intervenute tardivamente, ben oltre il termine decadenziale di 90
giorni. Infine, l'onere di provare il rispetto del termine grava sull'autorità
amministrativa che intende esercitare il potere sanzionatorio, prova che nel caso di specie non è stata fornita dall' . Pt_1
La tardività della contestazione, trattandosi di termine perentorio, comporta l'illegittimità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, correttamente annullati dal
Tribunale.
Quanto all'appello incidentale proposto dal Sig. esso è parimenti CP_1
Pag.6 infondato. Non si può infatti che convenire con il Giudice di primo grado quando rileva e pone alla base della decisione sulle spese, la circostanza che il tema del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 alle violazioni depenalizzate dal
D.Lgs. 8/2016, nonché alla natura e decorrenza di tale termine, è stato lungamente dibattuto e risolto, almeno giurisprudenzialmente, solo con la recentissima sentenza della Suprema Corte, già sopra richiamata (n. 7768/2025). Un tanto appare sufficiente per confermare sul punto la sentenza del Tribunale di Udine e conseguentemente tener conto della reiezione dell'appello incidentale al momento della liquidazione,
con il dispositivo, delle spese di lite riferite al grado di appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide: respinge l'appello principale proposto dall' Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 125/2024 pubblicata in data
[...]
09.04.2024 nonché l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
medesima sentenza;
compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna parte appellante a rifondere all'appellato i residui due terzi che liquida, nella quota, in Euro
4.000,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
da atto della ricorrenza a carico di entrambe le parti appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Trieste, 24.10.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.7 Pag.8