Art. 1051-bis. (( (Promozioni in particolari situazioni).)) (( 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che e' deceduto ovvero e' stato collocato in congedo per limite di eta' o per invalidita' permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianita' o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, e' comunque valutato e, previo giudizio di idoneita', e' promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica. ))
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20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
Giurisprudenza • 31
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 1850Provvedimento: […] in data 20 maggio 2020, una nota con la quale chiedeva che venisse applicato, per la definizione del procedimento di avanzamento al grado di Brigadiere, l'art. 1051-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal D.Lgs. 172 del 2019 e applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2017, per espressa previsione del medesimo articolo; - con successiva nota del 21 maggio 2020 integrava la precedente istanza, […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- violazione art. 10 bis legge 241/1990·
- art. 21 quinquies legge 241/1990·
- congedo per invalidità permanente·
- disparità di trattamento·
- interpretazione normativa·
- avanzamento di grado nel settore militare·
- retroattività delle norme·
- legittimo affidamento·
- eccesso di potere·
- promozioni in particolari situazioni·
- violazione art. 1051-bis del Codice dell'Ordinamento Militare