Articolo 1051 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1051Articolo 1078
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20 febbraio 2020
Art. 1051-bis. (( (Promozioni in particolari situazioni).)) (( 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che e' deceduto ovvero e' stato collocato in congedo per limite di eta' o per invalidita' permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianita' o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, e' comunque valutato e, previo giudizio di idoneita', e' promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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