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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1528/2024 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio degli avv. LOCATELLI DONATELLA e CURTAZ CARLO , elettivamente domiciliati in VIA FESTAZ, 31 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. LOCATELLI
DONATELLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate a verbale:
“voglia il Tribunale ill.mo
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti e in data 02.07.1995 a Parte_1 Parte_2
EN (AO) e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EN al n. 4, parte II, serie A, anno 1995;
pagina 1 di 5 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN
(AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396 e successive modifiche;
3. prendere atto delle condizioni sopra formulate sub B) e degli accordi intervenuti tra le parti, che di seguito si riportano:
a) i ricorrenti si obbligano a sostenere, nella misura del 50%
ciascuno, tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio
, con particolare riferimento a quelle di mediche che si Per_1
renderanno necessarie;
b) la signora si obbliga a trasferire a favore Parte_1
del signor che dichiara di accettare, avanti a Parte_2
notaio francese scelto di comune accordo tra i coniugi e entro e non oltre l'anno 2035:
per i diritti di piena proprietà sulla quota di 1/2 dell'intero:
l'alloggio sito in Francia, a Menton, in 5 Promenade Reine Astrid,
facente parte di un complesso immobiliare denominato “Résidence
Hawai”, entrostante a terreno distinto in Catasto alla Sezione AS n.
140 di 2445 mq, e precisamente del “Lot 110” posto al piano quarto,
impegnandosi a rendere tutte le dichiarazioni occorrenti secondo la normativa francese e a presentare le certificazioni richieste dalla stessa.
c) le spese dell'atto notarile di cui alla precedente lettera b)
graveranno interamente sul signor Parte_2
d) il signor si obbliga a sostenere per intero Parte_2
tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile di cui pagina 2 di 5 alla precedente lettera b), nonché a rimborsare alla signora
[...]
a sua richiesta, ogni imposta e/o tassa che la Parte_1
stessa sosterrà in relazione al predetto immobile.
4. disporre l'onere del pagamento del compenso ai legali a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
5. prendere atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata dal presente atto, è già stata definita dai signori e in separata sede e che Parte_1 Parte_2
gli stessi non avranno altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
6. prendere atto che i ricorrenti sin d'ora dichiarano, e si impegnano a rendere dichiarazione a verbale in sede di udienza avanti al Giudice del Tribunale, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, di cessazione degli effetti civili con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 gennaio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 3 di 5 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
EN il 2 luglio 1995 tra:
codice fiscale nata a Parte_1 CodiceFiscale_3
Aosta il 31.10.1969
e
, codice fiscale nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
il 12.05.1968
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di EN al n°4, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1528/2024 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio degli avv. LOCATELLI DONATELLA e CURTAZ CARLO , elettivamente domiciliati in VIA FESTAZ, 31 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. LOCATELLI
DONATELLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate a verbale:
“voglia il Tribunale ill.mo
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti e in data 02.07.1995 a Parte_1 Parte_2
EN (AO) e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EN al n. 4, parte II, serie A, anno 1995;
pagina 1 di 5 2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN
(AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396 e successive modifiche;
3. prendere atto delle condizioni sopra formulate sub B) e degli accordi intervenuti tra le parti, che di seguito si riportano:
a) i ricorrenti si obbligano a sostenere, nella misura del 50%
ciascuno, tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio
, con particolare riferimento a quelle di mediche che si Per_1
renderanno necessarie;
b) la signora si obbliga a trasferire a favore Parte_1
del signor che dichiara di accettare, avanti a Parte_2
notaio francese scelto di comune accordo tra i coniugi e entro e non oltre l'anno 2035:
per i diritti di piena proprietà sulla quota di 1/2 dell'intero:
l'alloggio sito in Francia, a Menton, in 5 Promenade Reine Astrid,
facente parte di un complesso immobiliare denominato “Résidence
Hawai”, entrostante a terreno distinto in Catasto alla Sezione AS n.
140 di 2445 mq, e precisamente del “Lot 110” posto al piano quarto,
impegnandosi a rendere tutte le dichiarazioni occorrenti secondo la normativa francese e a presentare le certificazioni richieste dalla stessa.
c) le spese dell'atto notarile di cui alla precedente lettera b)
graveranno interamente sul signor Parte_2
d) il signor si obbliga a sostenere per intero Parte_2
tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile di cui pagina 2 di 5 alla precedente lettera b), nonché a rimborsare alla signora
[...]
a sua richiesta, ogni imposta e/o tassa che la Parte_1
stessa sosterrà in relazione al predetto immobile.
4. disporre l'onere del pagamento del compenso ai legali a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
5. prendere atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata dal presente atto, è già stata definita dai signori e in separata sede e che Parte_1 Parte_2
gli stessi non avranno altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
6. prendere atto che i ricorrenti sin d'ora dichiarano, e si impegnano a rendere dichiarazione a verbale in sede di udienza avanti al Giudice del Tribunale, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, di cessazione degli effetti civili con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della comparizione i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 23 gennaio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 3 di 5 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
EN il 2 luglio 1995 tra:
codice fiscale nata a Parte_1 CodiceFiscale_3
Aosta il 31.10.1969
e
, codice fiscale nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
il 12.05.1968
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di EN al n°4, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5