Art. 2. (Trattamento minimo di pensione)
A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' aumentato a lire 461.500 annue.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 ottobre 1973, n 672 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della Pensione".
A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' aumentato a lire 461.500 annue.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 ottobre 1973, n 672 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della Pensione".