Articolo 2 della Legge 13 luglio 1967, n. 583
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13 agosto 1967
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27 novembre 1973
Art. 2. (Trattamento minimo di pensione)

A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' aumentato a lire 461.500 annue.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 ottobre 1973, n 672 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all' articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della Pensione".
Entrata in vigore il 27 novembre 1973