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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5407/2023 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “letto
l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 4.11.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio fino alle ore 09.30 del giorno 14.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 5407/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., dopo l'ordinanza n. 26322/2023 del
19.09.2023, emessa dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,
TRA
, (C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p. t., il liquidatore Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Alfonso Fiordellisi (C.F. ; C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Procuratore Speciale autorizzato giusta CP_2
procura speciale dell'11 marzo 2023 a ministero del Notaio Persona_1
(Rep. n. 50144/15086), registrata in Modena il 13 marzo 2023 al n.
5903 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Fabio Preziosi (C.F.
) e FE AN (C.F. C.F._2
); C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: indennità agente in attività finanziaria.
pag. 2/27 Conclusioni: per l'attrice: “-accogliere il presente appello, riformando parzialmente la sentenza n. 10747/2016, emessa dal Tribunale di Napoli il 24/09/2016 e depositata il 04/10/2016, nel giudizio R.G. 25156/2009, non notificata, con la quale il detto Tribunale, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: “rigetta la domanda;
condanna
l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in euro 100.00 per esborsi ed euro 27.696,40 per competenze di giudizio …; - per l'effetto dell'accoglimento del presente appello accogliere le domande che qui di seguito si riportano, individuando, sotto il profilo soggettivo, l'esatta attuale denominazione sociale della banca convenuta:
- accertare e dichiarare che la ha espletato in favore Parte_1
dapprima della poi della incorporante Controparte_3
Incorporata a sua volta nella Controparte_4 [...]
, oggi Controparte_5 CP_1
l'attività di agente finanziario;
- in conseguenza della declaratoria
[...]
di cui innanzi accertare e dichiarare che la ha esercitato il Parte_1
diritto di recesso dai contratti/convenzioni stipulati con la
[...]
incorporata nella Controparte_4 Controparte_6
, oggi e per l'effetto dichiarare lo
[...] Controparte_1
scioglimento, e/o la risoluzione, di ogni rapporto contrattuale in essere con detta banca a titolo di agenzia in attività finanziaria;
- in conseguenza della declaratoria di cui innanzi di accoglimento della domanda che precede, condannare la (già Controparte_1 [...]
, già Controparte_6 CP_4
pag. 3/27 già , al pagamento in Controparte_4 Controparte_3
favore della società appellante delle Parte_1
provvigioni maturate, nella misura ridotta e come dall'ultimo elaborato peritale del CTU, pari ad € 288.599,77 .. di cui € 210.837,16 per provvigioni su prestiti erogati fino al 12.06.2004 ed € 77.762.61 per provvigioni su prestiti erogati dal 12.06.2004, nonché dell'indennità di fine rapporto pari ad € 43.338,37.., il tutto oltre interessi come per legge, ovvero nella diversa misura, per i titoli e le causali di cui sopra, che codesta ecc.ma Corte vorrà determinare anche eventualmente in via equitativa;
In ogni caso
X) condannare l'appellata al pagamento: -delle spese Controparte_1
e compensi del presente secondo grado di giudizio;
- delle spese e compensi del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G.
17070/2022) definito con sentenza 26322/2023 del 12/09/2023; -delle spese e compensi del primo giudizio di appello (R.G. 6181/2016) definito con sentenza n. 1863/2022 del 03/05/2022; - delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio (R.G. 25156/2009) definito con sentenza
n.10747/2016 del 04/10/2016. Con l'aggiunta, in tutte le statuizioni suindicate, delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa nelle misure di legge. Con condanna dell'appellata al pagamento CP_1
integrale dei compensi del CTU, preg.mo dr. per i suoi Persona_2
elaborati peritali nella misura che sarà definita da codesta ecc.ma Corte
..”;
per la convenuta: “1) Rigettare l'appello avverso la sentenza n.
10747/2016 del Tribunale di Napoli;
2) Condannare l'appellante al
pag. 4/27 pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 16.09.2009, la società Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_4
(incorporata, successivamente, nella Controparte_6
odierna dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Controparte_1
esponendo di aver svolto, per conto e talvolta in nome, della
[...]
, attività di mediazione creditizia nonché, quale agente CP_4
in attività finanziaria, attività consistita nella conclusione di una serie di convenzioni con enti e ministeri, finalizzate alla concessione a dipendenti degli stessi di forme di finanziamento da realizzarsi mediante “delega di pagamento”. Deduceva, inoltre, la che la Pt_1
sin dalle prime battute del rapporto contrattuale in oggetto, non CP_4
rispettava gli impegni contrattuali assunti e le generali norme di correttezza e buona fede, tenendo un comportamento ostativo rispetto alle attività da essa svolte in esecuzione delle convenzioni stipulate, arrecandole così gravi danni. Specificatamente, sosteneva che la CP_4
non provvedeva alla pubblicizzazione del prodotto finanziario “delega di pagamento” attraverso i propri canali pubblicitari, sia cartacei che telematici, non attivava corsi per istruire il personale dipendente delle proprie filiali, non rispettava l'obbligo di vendita del prodotto in esame presso i propri sportelli, non aggiornava tempestivamente la modulistica necessaria per il perfezionamento delle richieste di pag. 5/27 finanziamento, così provocando, con tale condotta, a seguito del blocco della sua attività e delle conseguenti perdite, il recesso di essa istante, esercitato ai sensi dell'art. 16 della scrittura privata del 28.12.2005.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice domandava quanto segue: “A) con riguardo all'attività di mediazione creditizia 1) accertare e dichiarare che la ha esercitato il diritto di recesso dai Parte_1
contratti/convenzioni stipulati con la da Controparte_4
ultimo da quella del 28.12.2005, per l'effetto dichiarare lo scioglimento,
e/o la risoluzione, di ogni rapporto contrattuale in essere con detta banca a titolo di mediazione creditizia;
2) accertare e dichiarare le inadempienze in cui è incorsa dalla con Controparte_4
riguardo ai contratti/convenzioni stipulati con la da ultimo da Pt_1
quella del 28.12.2005, quali illustrate nel corpo del presente atto;
3) per effetto dell'accoglimento della domande che precedono, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_4
subendi dalla nella misura di € 5.000.000,00, ovvero nella Parte_1
diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
B) con riguardo all'attività di agenzia 4) accertare e dichiarare che la Parte_1
ha espletato in favore della anche
[...] CP_4 Controparte_4
l'attività di agente in attività finanziaria, ai sensi del D.M. 13 dicembre
2001, n. 485; 5) accertare e dichiarare che la ha esercitato il Parte_1
diritto di recesso dai contratti/convenzioni stipulati con la CP_4
da ultimo da quella del 28.12.2005, e per l'effetto Controparte_4
dichiarare lo scioglimento, e/o la risoluzione, di ogni rapporto
pag. 6/27 contrattuale in essere con detta banca a titolo di agenzia in attività finanziaria;
6) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono sub 4 e sub 5, condannare la al Controparte_4
pagamento in favore dell'attrice delle provvigioni maturate pari ad €
1.217.065,83, oltre interessi come per legge, nonché dell'indennità di fine rapporto pari ad € 571.916,11, oltre interessi come per legge, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche eventualmente in via equitativa;
7) condannare la Controparte_4
al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta resistendo alle domande.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito mediante escussione di testi, il Tribunale, con sentenza n. 10747/2016, rigettava la domanda attorea, condannando la l pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per quanto ancora rileva ai fini in esame, il Giudice di primo grado rilevava che l'attrice non aveva provato l'attività di agente, in quanto le prestazioni da essa resa andavano ricondotte alla fattispecie del mediatore, tale essendo colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.
Al riguardo, il Giudice valorizzava le deposizioni dei testi, da cui emergeva che l'attrice non aveva alcun potere di stipula dei contratti.
Del resto, evidenziava il Giudice, anche la teste , Testimone_1
indotta da riferiva che il socio della stessa, si recava Pt_1 Pt_2
pag. 7/27 presso le sedi dei vari enti unitamente al preposto della banca, per la firma finale delle convenzioni.
Inoltre, secondo il Giudice, dalla scrittura privata del 28.12.2005, intercorsa tra le parti, emergeva la carenza del vincolo di esclusiva, essendo lo stesso stato previsto solo a carico della banca, potendo, quindi, l'attrice svolgere la sua attività anche per conto di terzi.
Mancando la stabilità, propria del rapporto di agenzia, la pretesa creditoria azionata al riguardo dalla ndava rigettata. Pt_1
§ 2.
Con atto notificato il 19.12.2016, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, invocandone la riforma per: 1) violazione degli artt. 1742 e ss. c.c. con riferimento al mancato riconoscimento del rapporto di agenzia;
2) mancato riconoscimento dei gravi inadempimenti contrattuali della banca;
3) omessa e/o carente motivazione, nonché erronea valutazione delle prove;
4) omessa nomina del CTU.
Anche in grado di appello si costituiva la banca, resistendo, per quanto di ragione, al gravame.
All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello, con sentenza n. 1863/2022 del 3.05.2022, dichiarava l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., del primo motivo d'appello, ritenendo che lo stesso consistesse in una critica immotivata della decisione impugnata, e rilevava, invece, l'infondatezza dei restanti motivi, confermando la pag. 8/27 sentenza di primo grado e condannando la al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
§ 3.
Avverso questa sentenza, la con atto notificato alla Parte_1 CP_1
il 27.06.2022, proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un
[...]
unico motivo, al fine di ottenere l'annullamento del solo capo che aveva dichiarato inammissibile il primo motivo d'appello, concernente, come detto, l'impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui era stata respinta la domanda di pagamento delle indennità di agente.
Resisteva con controricorso la Controparte_1
La S.C., con ordinanza n. 26322/2023 pubblicata in data 12.09.2023, accoglieva il motivo, e, per l'effetto, annullava la sentenza di appello, limitatamente al capo di essa con cui era stato dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, rinviando la causa dinanzi a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
§ 4.
Con atto proposto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato in data 7.12.2023, la Parte_1
riassumeva il giudizio, chiedendo che venisse accolto il primo motivo di appello.
Si costituiva esistendo alla domanda. Controparte_1
Con ordinanza del 3.05.2024 questa Corte disponeva l'espletamento di una CTU contabile finalizzata a descrivere le attività poste in essere pag. 9/27 dalla e ad eventualmente quantificare il credito reclamato Pt_1
dall'attrice.
Successivamente la Corte demandava al consulente di operare conteggi alternativi, al fine di tenere conto delle contrastanti richieste delle parti e per poter disporre di un compiuto quadro istruttorio in sede decisoria.
Depositato, in data 13.10.2025, dal CTU l'elaborato finale, scaduti i termini accordati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dalla Corte.
§ 5.
La S.C., nell'ordinanza dinanzi indicata, osservava che “La ricorrente
(…) limita la impugnazione in cassazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame, in quanto resa “in palese violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nella misura in cui non ha valutato la specificità del motivo di appello”.
Secondo la Cassazione tale motivo doveva ritenersi fondato in quanto
“La Corte d'appello, che pure ha ampiamente richiamato numerosi precedenti di questa Corte e in particolare la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017, ha erroneamente inteso i requisiti dettati dall'art.
342 c.p.c. come se l'ammissibilità del motivo fosse subordinata a un giudizio prima facie di fondatezza del medesimo. Ad avviso della Corte
d'appello, infatti, “la censura si risolve in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si concretizzerebbe nel non avere
pag. 10/27 riconosciuto il rapporto di agenzia invocato dalla l'appellante, Pt_1
tuttavia, non offre argomentazioni idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, [..] l'appellante richiama
l'esistenza di una documentazione, la quale, tuttavia, nulla prova per confutare i basamenti motivazionali della decisione di primo grado e lo stesso dicasi per le deposizioni testimoniali riportate”. Il giudice
d'appello ha così frainteso l'insegnamento di questa Corte, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass., sez. un., n. 27199/2017, sopra ricordata, nonché Cass., sez. un., n.
36481/2022). L'ampio e articolato primo motivo di gravame (riportato alle pagg.
9-15 dell'atto di appello) rispondeva quindi a quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c. e doveva essere considerato ammissibile.”.
§ 6.
Venendo al merito deve, preliminarmente, rilevarsi che, nella specie, si verte in un'ipotesi di giudizio di rinvio cd. “restitutorio” o “improprio”,
pag. 11/27 che ricorre quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio a quo si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia e, in generale, per un errore che abbia precluso al giudice d'appello l'esame del merito della causa, di talché questi non abbia avuto modo di esprimere alcun convincimento sulla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17780 del 22/11/2003).
Pertanto, nel caso in esame, a questa Corte è affidato il compito di esaminare il primo motivo di appello, originariamente formulato dalla avverso il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva, come Pt_1
dinanzi detto, respinto la domanda di pagamento delle indennità afferenti alla pretesa attività di agente dalla stessa svolta.
Sul punto, giova rilevare che, con il motivo di appello oggetto del presente giudizio di rinvio, la nel censurare il rigetto della Pt_1
domanda, osservava come il Tribunale avesse erroneamente interpretato ed applicato le norme del codice civile in tema di agenzia, oltre che malamente apprezzato il contenuto della documentazione prodotta e l'esito delle deposizioni testimoniali.
In particolare, riguardo alle prove documentali, l'istante assumeva che la prova del conferimento dell'incarico di agente poteva trarsi, anzitutto, dalla scrittura, intercorsa tra Pt_1 Controparte_4
in data 18/10/2000, con la quale si conveniva che: “la è Pt_1
delegata a promuovere la concessione a favore del nostro Istituto di convenzioni con Enti e Ministeri ecc…”.
pag. 12/27 Analogamente, a conforto delle proprie ragioni, l'istante invocava il tenore della scrittura del 14/01/2002, nella quale si prevedeva che “..
«la banca conferisce mandato esclusivo alla per la Parte_1
promozione in nome e per conto della mandante di “Prestiti Personali” contro delegazione di pagamento…sulla base delle convenzioni che la mandante e/o la mandataria andranno a stipulare con gli enti di cui all'art.1 della stessa scrittura per la concessione dei prestiti in questione»…”.
Ciò posto, l'istante assumeva che” .. tale attività di collocamento, intesa come “raccolta di ordini previa istruttoria ed inoltro alla banca”, è tipica dell'agente in attività finanziaria, secondo quanto stabilito dall'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia.
E quindi sulla base delle succitate scritture che la a sottoscritto, Pt_1
in nome proprio e per conto della banca, le molteplici convenzioni, tutte agli atti e depositati come da indici vistati dalla Cancelleria per gli interi volumi 1° e 2°.
Ciò è certamente riconducibile all'esercizio delle attività di agenzie finanziarie previste dall'art. 106 comma 1 del testo unico bancario (D.M.
13 dicembre 2001, n. 485, emanato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 25 settembre 1999, n. 374).
Dall'analisi dei richiamati documenti, infatti, emergono tutti gli elementi caratterizzanti un rapporto di agenzia, secondo i dettami normativi nonché secondo il costante orientamento giurisprudenziale, vale a dire sia gli elementi essenziali di tale contratto (art. 1742 c.c.) sia l'elemento
pag. 13/27 naturale del medesimo (art. 1743 c.c.), tra la e la Banca, la Parte_1
quale, a mezzo di accordi scritti, “conferisce mandato esclusivo alla per la promozione di prestiti personali a personale dipendente Pt_1
…”, con potere di firma, come dal patto di cui al primo periodo della scrittura del 18/10/2000 (documento 4 sub. 3a volume I - parte prima -
Fascicolo di I grado) in relazione alle “…convenzioni stipulate dalla
, tramite la o direttamente dalla stessa in CP_4 Parte_1 Parte_1
favore della , con gli Enti delegati…”. CP_4
Ad avviso dell'appellante, quindi, nelle dette scritture, erano convenute la zona di attività agenziale di la stabilità del rapporto Pt_1
agenziale, l'autonomia di organizzazione dell'agente, l'elemento rischio, gravante sull'agente.
Del resto, il diritto di esclusiva, la cui mancanza il primo Giudice aveva valorizzato per escludere la possibilità di ricondurre il rapporto alla fattispecie dell'agenzia, configurava non un elemento essenziale, ma naturale del contratto, potendo essere derogato dalle parti.
In ogni caso, l'istante sosteneva che il diritto di esclusiva era previsto in tutte le scritture private, tra e , sia Pt_1 Controparte_4
pure a solo favore della banca.
Peraltro, i testi avevano confermato il vincolo di esclusiva, riferendo che la dal sorgere del rapporto con la , Pt_1 Controparte_4
aveva interrotto ogni altra collaborazione con ulteriori istituti di credito.
pag. 14/27 Per altro verso, il Giudice aveva omesso di valorizzare la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della essendo stato CP_4
il mezzo di prova assunto tramite le dichiarazioni rese, non dal rappresentante della bensì da un suo procuratore speciale. CP_4
Del resto, il Giudice aveva anche palesemente travisato le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati, dal momento che “l'attività di agenzia posta in essere da e di cui si discute, ha riguardo alle diverse Pt_1
convenzioni stipulate – e firmate – dalla in nome e per conto Pt_1
della con i diversi Enti e Ministeri, e tutte Controparte_4
depositate agli atti” e non, invece, alle “singole richieste di finanziamento, che ciascun cliente, vale a dire lavoratore dipendente presso i suddetti Enti e Ministeri, faceva pervenire alla – proprio Pt_1
in virtù della convenzione in essere – e tramite essa alla CP_4
”.
[...]
Al riguardo, sosteneva che i testimoni, le cui deposizioni il primo
Giudice aveva valorizzato, si erano riferiti alle singole richieste di finanziamento e non già alle singole convenzioni stipulate a monte dalla su incarico e autorizzazione della . Pt_1 CP_4 CP_4
§ 7.
Ciò premesso, il motivo è infondato.
Giova, in termini generali, premettere, in relazione all'onere probatorio gravante, nella specie, sull'appellante, che, per consolidata giurisprudenza, “La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il
pag. 15/27 cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (cfr. Cass. civ. Sez. L - , Ordinanza n. 23345 del 29/08/2024; Sez. L, Sentenza n.
10821 del 17/05/2011” La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto
(che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti”).
Inoltre, con specifico riguardo alla figura dell'agente in attività finanziaria, posta a fondamento della pretesa in esame, merita rammentare che “L'ordinamento giuridico italiano distingue nettamente la figura dell'agente in attività finanziaria da quella del mediatore creditizio. Gli agenti in attività finanziaria (persone fisiche o giuridiche) promuovono e concludono contratti per la concessione di finanziamenti
o per la prestazione di servizi a pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o poste italiane;
essi svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al
pag. 16/27 medesimo gruppo;
il loro mandato è, quindi, un mandato esclusivo in linea di principio, pur potendo essi assumere fino a due ulteriori mandati per offrire ai clienti una gamma di prodotti e servizi completa, qualora il primo intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi. I mediatori creditizi (costituiti esclusivamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa) mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
(agendo quindi in posizione di terzietà). Si tratta di due figure reciprocamente incompatibili e ciò vale anche per i rispettivi collaboratori. Ciò si ricava dalle disposizioni del TUB che non solo sanciscono l'esclusività reciproca di queste attività ma da un lato vietano espressamente agli agenti in attività finanziaria di svolgere attività di mediazione creditizia e di esercitare, anche per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia;
dall'altro, precludono ai mediatori creditizi di essere legati ad alcuna delle parti che essi mettono in relazione” (cfr.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/02/2018, n.1334).
§ 8.
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve escludersi che l'appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Ed invero, come emerge chiaramente dal tenore del motivo di appello, quale dinanzi riportato, nella specie, la on ha dedotto di avere Pt_1
provveduto a concludere, in qualità di agente, singoli contratti di pag. 17/27 finanziamento con i dipendenti dei vari enti, ma ha sostenuto che la sua attività era consistita nel procedere, in esecuzione delle varie scritture private concluse con la a stipulare Controparte_4
convenzioni con enti e Ministeri, al fine di agevolare, poi, le richieste di erogazione dei finanziamenti nella forma della delega di pagamento da attuarsi con trattenuta mensile sugli stipendi.
Del resto, l'attrice si era espressa, in tal senso, anche nell'atto di citazione, avendo ivi sostenuto di avere concluso convenzioni con diversi enti e Ministeri, quale mandataria della Controparte_4
(cfr. atto di citazione 19, 20, 21).
E', invece, del tutto mancata, sia in primo grado che in appello, la specifica indicazione dei singoli contratti di prestito che la Banca concludeva con terzi per il tramite dell'opera dell'agente, attività questa che, come dinanzi, chiarito, rappresenta la prestazione tipica dell'agente finanziario.
Conferma di quanto appena detto si trae anche dall'ulteriore passaggio dell'atto di citazione, nel quale l'attrice, al fine di determinare il proprio compenso, faceva riferimento al montante di tutte le convenzioni stipulate dalla er conto della Banca dal 2000 al 2007 (cfr. pag. Pt_1
23 dell'atto introduttivo).
Peraltro, anche gli esiti della disposta CTU corroborano quanto dinanzi rilevato.
Infatti, l'ausiliare, in risposta al quesito n. 1, vertente sulla descrizione dell'attività svolta dall'attrice, premetteva che “Con scrittura privata del
pag. 18/27 18.10.2000, la conferiva alla società Controparte_3 Pt_1
mandato esclusivo per la “promozione di prestiti personali a personale dipendente dietro delega di pagamento”, attività da esercitarsi nelle
Regioni e Basilicata nonché nella città di Roma (art.1). CP_4
Oggetto dell'attività prevista in contratto risulta, in particolare, la promozione presso Enti Pubblici, da parte della e per conto della Pt_1
Banca, di una particolare forma di prestito personale a rimborso rateale
- destinata a lavoratori dipendenti - con trattenuta dagli emolumenti mensili a seguito di apposita “delegazione di pagamento” rilasciata ai datori di lavoro (amministrazioni pubbliche) e da questi accettata (art.2
e art.1 Appendice n.2).
Le parti concordavano che i prestiti in discorso potessero essere concessi da un minimo di lire 6.000.000 sino ad un massimo di lire 30.000.000
(art.3 Appendice n.2) e con una durata compresa tra 12 e 60 mesi (art.5
Appendice n.2).
La si impegnava a fornire alla banca tutta la documentazione Pt_1
necessaria per le attività di istruttoria propedeutica alla concessione dei finanziamenti in discorso (art.3).
A fronte dell'attività svolta dalla la banca si impegnava a Pt_1
corrisponderle “una provvigione una-tantum del 3% calcolata sull'effettivo ammontare del prestito” (art.4), provvigione che la banca avrebbe versato entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura emessa dalla (art.5).”. Pt_1
pag. 19/27 Posto quanto precede, il CTU affermava, poi, che “In esecuzione del contratto del 18.10.2000, risultano stipulate le seguenti n.23 convenzioni”, intercorse con enti e Ministeri, che l'ausiliare indicava analiticamente nel suo elaborato.
Analoghe considerazioni il CTU svolgeva rispetto alle successive scritture, intercorse tra l'odierna appellante e la appellata, CP_4
risalenti al 14.01.2002, 08.04.2003, 21.09.2004, 06.12.2004,
28.12.2005.
Conclusivamente, il CTU chiariva che “..a fronte degli atti negoziali sottoscritti dalle parti in data 18.10.2000, 14.01.2002, 08.04.2003,
21.09.2004, 06.12.2004 e 28.12.2005 .. risultano stipulate n.60 convenzioni con enti pubblici e privati mediante le quali questi ultimi si impegnavano ad operare le ritenute sulle retribuzioni mensili dei propri dipendenti che avessero, a tal fine, rilasciato apposita delega alla
[...]
(ex ). Come emerge dai CP_4 Controparte_3
tabulati allegati al fascicolo di 1° grado della con i numeri 73 e 74 Pt_1
(riprodotti dallo scrivente e acclusi alla presente relazione all'allegato
n.4), a fronte delle suddette convenzioni risultano sottoscritti – a decorrere dall'01.12.2000 e sino al 31.12.2006 – n.904 prestiti presso le filiali della (ex )” (cfr. Controparte_4 CP_4 Controparte_3
CTU pag. 28).
Le risultanze della CTU confermano il mancato assolvimento dell'onere probatorio, avendo l'attrice documentato unicamente la stipula, per suo tramite, di convenzioni, tra la mandante e i terzi (i vari enti e
Ministeri indicati dai CTU), ma essendo risultata carente la pag. 20/27 dimostrazione dell'effettiva conclusione, per effetto del suo intervento, dei singoli contratti di finanziamento.
Del resto, a tal fine, non può ritenersi sufficiente il deposito di meri tabulati, quali sono appunto quelli prodotti in atti dalla ma Pt_1
sarebbe stato necessario depositare i vari contratti di prestito, da cui poter evincere l'attività di agente svolta dalla medesima.
Peraltro, che la stipula dei contratti di prestito non sia avvenuta tramite la era, in effetti, attestato dallo stesso CTU, il quale, Pt_1
come detto, precisava che tali contratti venivano conclusi presso le filiali della banca.
In tal senso, inoltre, milita anche il tenore dell'atto di citazione, nella parte in cui l'attrice, al fine di giustificare la domanda di risarcimento dei danni per il preteso inadempimento della banca rispetto al rapporto di mediazione creditizia – capo di domanda che il Tribunale rigettava con statuizione coperta da giudicato – lamentava che la banca non aveva pubblicizzato in maniera adeguata il prodotto finanziario in questione, né aveva rispettato l'obbligo di vendita di tale prodotto presso i propri sportelli.
Infine, anche gli esiti dell'istruttoria orale confermano quanto sin qui evidenziato, avendo, per ammissione della stessa appellante, i testi riferito che le singole richieste di finanziamento non venivano concluse direttamente dalla ma sempre dalla banca, e che, quindi, la Pt_1
prestazione svolta dalla prima era consistita nel favorire la conclusione pag. 21/27 delle convenzioni con gli enti ed i Ministeri (cfr. atto di appello pagina
13).
Ed invero, il teste all'udienza del 25.01.2011 riferiva: Testimone_2
“…la faceva tutto in nome e per conto della Banca con ciò Pt_1
intendendo che ci occupavamo di convenzioni con i Ministeri i provveditorati allo studio con i Comuni, Asl, università, forze armate ed anche polizia penitenziaria…”.
La teste , dipendente escussa all'udienza del Testimone_1 Pt_1
25.01.2011, dichiarava: “le convenzioni di cui ho parlato erano stipulate con enti pubblici terzi e Ministeri, per cui il sig. ed anche io, per Pt_2
quella parte concernente il rinnovo delle convenzioni medesime, ci occupavamo in particolare, io avevo contatti telefonici, mentre il sig.
si recava personalmente presso le sedi degli enti unitamente al Pt_2
preposto della per la firma finale della convenzione (..omissis..) i CP_4
contatti per le convenzioni erano tenuti dalla che si occupava di Pt_1
tutta la gestazione dei modelli contrattuali e quando la stipula si palesava matura il andava con il preposto della Pt_2 CP_4
(…omissis..) era la banca a doversi occupare della verifica dei protesti o comunque della solvibilità dei soggetti beneficiari”.
In senso conforme, il teste indotto dalla Testimone_3
banca, dichiarava che la “.. si occupava di raccogliere tutta la Pt_1
documentazione relativa al finanziamento, la , Controparte_4
infatti, non aveva contatti diretti con i terzi clienti ai quali erogava finanziamenti o prestiti dacché tali terzi erano in contatto con la Pt_1
che provvedeva anche ad autenticare le firme e ad istruire la pratica. La pag. 22/27 modulistica veniva consegnata dalla alla e dopo che essa CP_4 Pt_1
era stata riempita con i dati utili riconsegnata alla e dopo le CP_4
verifiche della banca se vi erano tutte le condizioni di trasparenza erogava il prestito o la delega di pagamento, e tanto posso riferire in quanto gli enti pubblici inviavano alla banca direttamente il danaro al fine delle trattenute mensili per rimborso del prestito erogato, una volta che la pratica era istruita la provvedeva ad inviare un assegno CP_4
circolare a che, dopo averlo a sua volta consegnato al dipendente, Pt_1
accusava alla banca ricezione”.
Dalle richiamate risultanze, emerge, quindi, che, nella specie,
l'appellante, oltre a favorire la conclusione o in alcuni casi a concludere, per conto della banca, convenzioni con enti al fine di agevolare le richieste, da parte dei dipendenti di tali soggetti, pubblici o provati, di prestiti personali nella forma della delega di pagamento, curava la raccolta dei dati, la compilazione dei moduli e la relativa trasmissione alla banca, che, poi, perfezionava la pratica con l'erogazione del finanziamento.
Appare, allora, corretta la decisione impugnata, dovendosi ritenere che l'attività svolta dalla non sia riconducibile a quella dell'agente Pt_1
finanziario, ma, piuttosto, alla figura del mediatore, essendosi, in sostanza, risolta nel mettere in contatto i terzi, dipendenti dei suddetti enti, con l'istituto di credito per agevolare l'erogazione dei prestiti.
D'altra parte, considerato che, per quanto dinanzi detto, le due attività
– di mediatore creditizio e di agente finanziario – sono tra di loro incompatibili, il fatto stesso che, in primo grado, l'attrice abbia pag. 23/27 lamentato l'inadempimento da parte della banca al rapporto di mediazione, rende, di per sé, infondata la domanda basata sul dedotto rapporto di agenzia. Ciò a maggior ragione se si considera che, secondo la prospettazione offerta dall'attrice, la fonte di tali due rapporti
(mediazione ed agenzia) erano pur sempre le medesime scritture private, dinanzi richiamate, con le quali la banca le aveva conferito il mandato di stipulare convenzioni con enti e Ministeri (cfr. conclusioni dell'atto di citazione, in cui si chiedeva volersi dichiarare, come presupposto di entrambe le domande svolte, vale a dire di quella di risarcimento dei danni, da preteso inadempimento della mediazione, e di quella di pagamento dell'indennità di agente, legittimo il recesso esercitato dalla in relazione alle scritture private stipulate Pt_1
dalla stessa con la banca, da ultimo da quella datata 28.12.2005).
Quindi, tenuto conto dell'incompatibilità, per legge, delle suddette attività di mediatore creditizio e di agente, non è fondatamente sostenibile che la stessa scrittura privata consenta di inquadrare l'attività del mandatario, al contempo, nell'una e nell'altra fattispecie negoziale.
Il motivo di appello, che la con l'atto di citazione in Pt_1
riassunzione ha nuovamente sottoposto all'esame di questa Corte, deve, quindi, essere rigettato.
§ 9.
Venendo al governo delle spese processuali, premesso che questa
Corte deve liquidare anche quelle della fase di legittimità e che la pag. 24/27 statuizione al riguardo da rendere deve tenere conto dell'esito complessivo della causa, si osserva che, considerata la ritenuta infondatezza del suddetto motivo di appello, le stesse debbano seguire la soccombenza della Pt_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, applicando, secondo il criterio del disputatum, tenuto conto della specificazione della domanda come operata dall'appellante dopo il deposito della
CTU, da ultimo nelle note di trattazione scritta depositate in data
8.11.2025, lo scaglione, relativo alle cause da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con riconoscimento per tutte le fasi dei compensi medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto, vanno poste a definitivo ed esclusivo carico dell'appellante.
Al rigetto del motivo di appello, oggetto della domanda di riassunzione, segue la conferma della sentenza n. 1863/2022 del 3.05.2022, resa da questa Corte, anche in relazione al capo sulle spese processuali in essa contenuto.
pag. 25/27 Alcuna attestazione circa la sussistenza dei presupposti, previsti dall'art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, deve essere resa, avendo a tanto già provveduto la sentenza n. 1863/2022 di questa Corte.
P.Q.M.
definendo il giudizio di rinvio introdotto dalla Parte_1
, con atto di citazione in riassunzione notificato in data
[...]
7.12.2023, così provvede:
a) rigetta il primo motivo di appello formulato dalla Parte_1
avverso la sentenza della Corte di Appello di
[...]
Napoli n. 1863/2022 e, per l'effetto, conferma tale sentenza anche in relazione al capo sulle spese processuali;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
della delle spese processuali che liquida, Controparte_1
quanto al giudizio di legittimità, in euro 10.773,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, quanto al giudizio di rinvio, in euro 20.119,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone a definitivo ed esclusivo carico della Parte_1
le spese di CTU come liquidate con separato
[...]
decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 26/27 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/27
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5407/2023 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “letto
l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino al 4.11.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali e del termine perentorio fino alle ore 09.30 del giorno 14.11.2025, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ed eventuali brevi repliche alle avverse conclusionali”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile iscritto al n. 5407/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., dopo l'ordinanza n. 26322/2023 del
19.09.2023, emessa dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,
TRA
, (C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p. t., il liquidatore Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Alfonso Fiordellisi (C.F. ; C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Procuratore Speciale autorizzato giusta CP_2
procura speciale dell'11 marzo 2023 a ministero del Notaio Persona_1
(Rep. n. 50144/15086), registrata in Modena il 13 marzo 2023 al n.
5903 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Fabio Preziosi (C.F.
) e FE AN (C.F. C.F._2
); C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: indennità agente in attività finanziaria.
pag. 2/27 Conclusioni: per l'attrice: “-accogliere il presente appello, riformando parzialmente la sentenza n. 10747/2016, emessa dal Tribunale di Napoli il 24/09/2016 e depositata il 04/10/2016, nel giudizio R.G. 25156/2009, non notificata, con la quale il detto Tribunale, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: “rigetta la domanda;
condanna
l'attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano in euro 100.00 per esborsi ed euro 27.696,40 per competenze di giudizio …; - per l'effetto dell'accoglimento del presente appello accogliere le domande che qui di seguito si riportano, individuando, sotto il profilo soggettivo, l'esatta attuale denominazione sociale della banca convenuta:
- accertare e dichiarare che la ha espletato in favore Parte_1
dapprima della poi della incorporante Controparte_3
Incorporata a sua volta nella Controparte_4 [...]
, oggi Controparte_5 CP_1
l'attività di agente finanziario;
- in conseguenza della declaratoria
[...]
di cui innanzi accertare e dichiarare che la ha esercitato il Parte_1
diritto di recesso dai contratti/convenzioni stipulati con la
[...]
incorporata nella Controparte_4 Controparte_6
, oggi e per l'effetto dichiarare lo
[...] Controparte_1
scioglimento, e/o la risoluzione, di ogni rapporto contrattuale in essere con detta banca a titolo di agenzia in attività finanziaria;
- in conseguenza della declaratoria di cui innanzi di accoglimento della domanda che precede, condannare la (già Controparte_1 [...]
, già Controparte_6 CP_4
pag. 3/27 già , al pagamento in Controparte_4 Controparte_3
favore della società appellante delle Parte_1
provvigioni maturate, nella misura ridotta e come dall'ultimo elaborato peritale del CTU, pari ad € 288.599,77 .. di cui € 210.837,16 per provvigioni su prestiti erogati fino al 12.06.2004 ed € 77.762.61 per provvigioni su prestiti erogati dal 12.06.2004, nonché dell'indennità di fine rapporto pari ad € 43.338,37.., il tutto oltre interessi come per legge, ovvero nella diversa misura, per i titoli e le causali di cui sopra, che codesta ecc.ma Corte vorrà determinare anche eventualmente in via equitativa;
In ogni caso
X) condannare l'appellata al pagamento: -delle spese Controparte_1
e compensi del presente secondo grado di giudizio;
- delle spese e compensi del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G.
17070/2022) definito con sentenza 26322/2023 del 12/09/2023; -delle spese e compensi del primo giudizio di appello (R.G. 6181/2016) definito con sentenza n. 1863/2022 del 03/05/2022; - delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio (R.G. 25156/2009) definito con sentenza
n.10747/2016 del 04/10/2016. Con l'aggiunta, in tutte le statuizioni suindicate, delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa nelle misure di legge. Con condanna dell'appellata al pagamento CP_1
integrale dei compensi del CTU, preg.mo dr. per i suoi Persona_2
elaborati peritali nella misura che sarà definita da codesta ecc.ma Corte
..”;
per la convenuta: “1) Rigettare l'appello avverso la sentenza n.
10747/2016 del Tribunale di Napoli;
2) Condannare l'appellante al
pag. 4/27 pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 16.09.2009, la società Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_4
(incorporata, successivamente, nella Controparte_6
odierna dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...] Controparte_1
esponendo di aver svolto, per conto e talvolta in nome, della
[...]
, attività di mediazione creditizia nonché, quale agente CP_4
in attività finanziaria, attività consistita nella conclusione di una serie di convenzioni con enti e ministeri, finalizzate alla concessione a dipendenti degli stessi di forme di finanziamento da realizzarsi mediante “delega di pagamento”. Deduceva, inoltre, la che la Pt_1
sin dalle prime battute del rapporto contrattuale in oggetto, non CP_4
rispettava gli impegni contrattuali assunti e le generali norme di correttezza e buona fede, tenendo un comportamento ostativo rispetto alle attività da essa svolte in esecuzione delle convenzioni stipulate, arrecandole così gravi danni. Specificatamente, sosteneva che la CP_4
non provvedeva alla pubblicizzazione del prodotto finanziario “delega di pagamento” attraverso i propri canali pubblicitari, sia cartacei che telematici, non attivava corsi per istruire il personale dipendente delle proprie filiali, non rispettava l'obbligo di vendita del prodotto in esame presso i propri sportelli, non aggiornava tempestivamente la modulistica necessaria per il perfezionamento delle richieste di pag. 5/27 finanziamento, così provocando, con tale condotta, a seguito del blocco della sua attività e delle conseguenti perdite, il recesso di essa istante, esercitato ai sensi dell'art. 16 della scrittura privata del 28.12.2005.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice domandava quanto segue: “A) con riguardo all'attività di mediazione creditizia 1) accertare e dichiarare che la ha esercitato il diritto di recesso dai Parte_1
contratti/convenzioni stipulati con la da Controparte_4
ultimo da quella del 28.12.2005, per l'effetto dichiarare lo scioglimento,
e/o la risoluzione, di ogni rapporto contrattuale in essere con detta banca a titolo di mediazione creditizia;
2) accertare e dichiarare le inadempienze in cui è incorsa dalla con Controparte_4
riguardo ai contratti/convenzioni stipulati con la da ultimo da Pt_1
quella del 28.12.2005, quali illustrate nel corpo del presente atto;
3) per effetto dell'accoglimento della domande che precedono, condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_4
subendi dalla nella misura di € 5.000.000,00, ovvero nella Parte_1
diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
B) con riguardo all'attività di agenzia 4) accertare e dichiarare che la Parte_1
ha espletato in favore della anche
[...] CP_4 Controparte_4
l'attività di agente in attività finanziaria, ai sensi del D.M. 13 dicembre
2001, n. 485; 5) accertare e dichiarare che la ha esercitato il Parte_1
diritto di recesso dai contratti/convenzioni stipulati con la CP_4
da ultimo da quella del 28.12.2005, e per l'effetto Controparte_4
dichiarare lo scioglimento, e/o la risoluzione, di ogni rapporto
pag. 6/27 contrattuale in essere con detta banca a titolo di agenzia in attività finanziaria;
6) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono sub 4 e sub 5, condannare la al Controparte_4
pagamento in favore dell'attrice delle provvigioni maturate pari ad €
1.217.065,83, oltre interessi come per legge, nonché dell'indennità di fine rapporto pari ad € 571.916,11, oltre interessi come per legge, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, anche eventualmente in via equitativa;
7) condannare la Controparte_4
al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta resistendo alle domande.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito mediante escussione di testi, il Tribunale, con sentenza n. 10747/2016, rigettava la domanda attorea, condannando la l pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per quanto ancora rileva ai fini in esame, il Giudice di primo grado rilevava che l'attrice non aveva provato l'attività di agente, in quanto le prestazioni da essa resa andavano ricondotte alla fattispecie del mediatore, tale essendo colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.
Al riguardo, il Giudice valorizzava le deposizioni dei testi, da cui emergeva che l'attrice non aveva alcun potere di stipula dei contratti.
Del resto, evidenziava il Giudice, anche la teste , Testimone_1
indotta da riferiva che il socio della stessa, si recava Pt_1 Pt_2
pag. 7/27 presso le sedi dei vari enti unitamente al preposto della banca, per la firma finale delle convenzioni.
Inoltre, secondo il Giudice, dalla scrittura privata del 28.12.2005, intercorsa tra le parti, emergeva la carenza del vincolo di esclusiva, essendo lo stesso stato previsto solo a carico della banca, potendo, quindi, l'attrice svolgere la sua attività anche per conto di terzi.
Mancando la stabilità, propria del rapporto di agenzia, la pretesa creditoria azionata al riguardo dalla ndava rigettata. Pt_1
§ 2.
Con atto notificato il 19.12.2016, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, invocandone la riforma per: 1) violazione degli artt. 1742 e ss. c.c. con riferimento al mancato riconoscimento del rapporto di agenzia;
2) mancato riconoscimento dei gravi inadempimenti contrattuali della banca;
3) omessa e/o carente motivazione, nonché erronea valutazione delle prove;
4) omessa nomina del CTU.
Anche in grado di appello si costituiva la banca, resistendo, per quanto di ragione, al gravame.
All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello, con sentenza n. 1863/2022 del 3.05.2022, dichiarava l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., del primo motivo d'appello, ritenendo che lo stesso consistesse in una critica immotivata della decisione impugnata, e rilevava, invece, l'infondatezza dei restanti motivi, confermando la pag. 8/27 sentenza di primo grado e condannando la al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
§ 3.
Avverso questa sentenza, la con atto notificato alla Parte_1 CP_1
il 27.06.2022, proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un
[...]
unico motivo, al fine di ottenere l'annullamento del solo capo che aveva dichiarato inammissibile il primo motivo d'appello, concernente, come detto, l'impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui era stata respinta la domanda di pagamento delle indennità di agente.
Resisteva con controricorso la Controparte_1
La S.C., con ordinanza n. 26322/2023 pubblicata in data 12.09.2023, accoglieva il motivo, e, per l'effetto, annullava la sentenza di appello, limitatamente al capo di essa con cui era stato dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, rinviando la causa dinanzi a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
§ 4.
Con atto proposto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato in data 7.12.2023, la Parte_1
riassumeva il giudizio, chiedendo che venisse accolto il primo motivo di appello.
Si costituiva esistendo alla domanda. Controparte_1
Con ordinanza del 3.05.2024 questa Corte disponeva l'espletamento di una CTU contabile finalizzata a descrivere le attività poste in essere pag. 9/27 dalla e ad eventualmente quantificare il credito reclamato Pt_1
dall'attrice.
Successivamente la Corte demandava al consulente di operare conteggi alternativi, al fine di tenere conto delle contrastanti richieste delle parti e per poter disporre di un compiuto quadro istruttorio in sede decisoria.
Depositato, in data 13.10.2025, dal CTU l'elaborato finale, scaduti i termini accordati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dalla Corte.
§ 5.
La S.C., nell'ordinanza dinanzi indicata, osservava che “La ricorrente
(…) limita la impugnazione in cassazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di gravame, in quanto resa “in palese violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nella misura in cui non ha valutato la specificità del motivo di appello”.
Secondo la Cassazione tale motivo doveva ritenersi fondato in quanto
“La Corte d'appello, che pure ha ampiamente richiamato numerosi precedenti di questa Corte e in particolare la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017, ha erroneamente inteso i requisiti dettati dall'art.
342 c.p.c. come se l'ammissibilità del motivo fosse subordinata a un giudizio prima facie di fondatezza del medesimo. Ad avviso della Corte
d'appello, infatti, “la censura si risolve in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si concretizzerebbe nel non avere
pag. 10/27 riconosciuto il rapporto di agenzia invocato dalla l'appellante, Pt_1
tuttavia, non offre argomentazioni idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, [..] l'appellante richiama
l'esistenza di una documentazione, la quale, tuttavia, nulla prova per confutare i basamenti motivazionali della decisione di primo grado e lo stesso dicasi per le deposizioni testimoniali riportate”. Il giudice
d'appello ha così frainteso l'insegnamento di questa Corte, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass., sez. un., n. 27199/2017, sopra ricordata, nonché Cass., sez. un., n.
36481/2022). L'ampio e articolato primo motivo di gravame (riportato alle pagg.
9-15 dell'atto di appello) rispondeva quindi a quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c. e doveva essere considerato ammissibile.”.
§ 6.
Venendo al merito deve, preliminarmente, rilevarsi che, nella specie, si verte in un'ipotesi di giudizio di rinvio cd. “restitutorio” o “improprio”,
pag. 11/27 che ricorre quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio a quo si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia e, in generale, per un errore che abbia precluso al giudice d'appello l'esame del merito della causa, di talché questi non abbia avuto modo di esprimere alcun convincimento sulla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 17780 del 22/11/2003).
Pertanto, nel caso in esame, a questa Corte è affidato il compito di esaminare il primo motivo di appello, originariamente formulato dalla avverso il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva, come Pt_1
dinanzi detto, respinto la domanda di pagamento delle indennità afferenti alla pretesa attività di agente dalla stessa svolta.
Sul punto, giova rilevare che, con il motivo di appello oggetto del presente giudizio di rinvio, la nel censurare il rigetto della Pt_1
domanda, osservava come il Tribunale avesse erroneamente interpretato ed applicato le norme del codice civile in tema di agenzia, oltre che malamente apprezzato il contenuto della documentazione prodotta e l'esito delle deposizioni testimoniali.
In particolare, riguardo alle prove documentali, l'istante assumeva che la prova del conferimento dell'incarico di agente poteva trarsi, anzitutto, dalla scrittura, intercorsa tra Pt_1 Controparte_4
in data 18/10/2000, con la quale si conveniva che: “la è Pt_1
delegata a promuovere la concessione a favore del nostro Istituto di convenzioni con Enti e Ministeri ecc…”.
pag. 12/27 Analogamente, a conforto delle proprie ragioni, l'istante invocava il tenore della scrittura del 14/01/2002, nella quale si prevedeva che “..
«la banca conferisce mandato esclusivo alla per la Parte_1
promozione in nome e per conto della mandante di “Prestiti Personali” contro delegazione di pagamento…sulla base delle convenzioni che la mandante e/o la mandataria andranno a stipulare con gli enti di cui all'art.1 della stessa scrittura per la concessione dei prestiti in questione»…”.
Ciò posto, l'istante assumeva che” .. tale attività di collocamento, intesa come “raccolta di ordini previa istruttoria ed inoltro alla banca”, è tipica dell'agente in attività finanziaria, secondo quanto stabilito dall'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia.
E quindi sulla base delle succitate scritture che la a sottoscritto, Pt_1
in nome proprio e per conto della banca, le molteplici convenzioni, tutte agli atti e depositati come da indici vistati dalla Cancelleria per gli interi volumi 1° e 2°.
Ciò è certamente riconducibile all'esercizio delle attività di agenzie finanziarie previste dall'art. 106 comma 1 del testo unico bancario (D.M.
13 dicembre 2001, n. 485, emanato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 25 settembre 1999, n. 374).
Dall'analisi dei richiamati documenti, infatti, emergono tutti gli elementi caratterizzanti un rapporto di agenzia, secondo i dettami normativi nonché secondo il costante orientamento giurisprudenziale, vale a dire sia gli elementi essenziali di tale contratto (art. 1742 c.c.) sia l'elemento
pag. 13/27 naturale del medesimo (art. 1743 c.c.), tra la e la Banca, la Parte_1
quale, a mezzo di accordi scritti, “conferisce mandato esclusivo alla per la promozione di prestiti personali a personale dipendente Pt_1
…”, con potere di firma, come dal patto di cui al primo periodo della scrittura del 18/10/2000 (documento 4 sub. 3a volume I - parte prima -
Fascicolo di I grado) in relazione alle “…convenzioni stipulate dalla
, tramite la o direttamente dalla stessa in CP_4 Parte_1 Parte_1
favore della , con gli Enti delegati…”. CP_4
Ad avviso dell'appellante, quindi, nelle dette scritture, erano convenute la zona di attività agenziale di la stabilità del rapporto Pt_1
agenziale, l'autonomia di organizzazione dell'agente, l'elemento rischio, gravante sull'agente.
Del resto, il diritto di esclusiva, la cui mancanza il primo Giudice aveva valorizzato per escludere la possibilità di ricondurre il rapporto alla fattispecie dell'agenzia, configurava non un elemento essenziale, ma naturale del contratto, potendo essere derogato dalle parti.
In ogni caso, l'istante sosteneva che il diritto di esclusiva era previsto in tutte le scritture private, tra e , sia Pt_1 Controparte_4
pure a solo favore della banca.
Peraltro, i testi avevano confermato il vincolo di esclusiva, riferendo che la dal sorgere del rapporto con la , Pt_1 Controparte_4
aveva interrotto ogni altra collaborazione con ulteriori istituti di credito.
pag. 14/27 Per altro verso, il Giudice aveva omesso di valorizzare la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della essendo stato CP_4
il mezzo di prova assunto tramite le dichiarazioni rese, non dal rappresentante della bensì da un suo procuratore speciale. CP_4
Del resto, il Giudice aveva anche palesemente travisato le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati, dal momento che “l'attività di agenzia posta in essere da e di cui si discute, ha riguardo alle diverse Pt_1
convenzioni stipulate – e firmate – dalla in nome e per conto Pt_1
della con i diversi Enti e Ministeri, e tutte Controparte_4
depositate agli atti” e non, invece, alle “singole richieste di finanziamento, che ciascun cliente, vale a dire lavoratore dipendente presso i suddetti Enti e Ministeri, faceva pervenire alla – proprio Pt_1
in virtù della convenzione in essere – e tramite essa alla CP_4
”.
[...]
Al riguardo, sosteneva che i testimoni, le cui deposizioni il primo
Giudice aveva valorizzato, si erano riferiti alle singole richieste di finanziamento e non già alle singole convenzioni stipulate a monte dalla su incarico e autorizzazione della . Pt_1 CP_4 CP_4
§ 7.
Ciò premesso, il motivo è infondato.
Giova, in termini generali, premettere, in relazione all'onere probatorio gravante, nella specie, sull'appellante, che, per consolidata giurisprudenza, “La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il
pag. 15/27 cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (cfr. Cass. civ. Sez. L - , Ordinanza n. 23345 del 29/08/2024; Sez. L, Sentenza n.
10821 del 17/05/2011” La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto
(che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti”).
Inoltre, con specifico riguardo alla figura dell'agente in attività finanziaria, posta a fondamento della pretesa in esame, merita rammentare che “L'ordinamento giuridico italiano distingue nettamente la figura dell'agente in attività finanziaria da quella del mediatore creditizio. Gli agenti in attività finanziaria (persone fisiche o giuridiche) promuovono e concludono contratti per la concessione di finanziamenti
o per la prestazione di servizi a pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o poste italiane;
essi svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al
pag. 16/27 medesimo gruppo;
il loro mandato è, quindi, un mandato esclusivo in linea di principio, pur potendo essi assumere fino a due ulteriori mandati per offrire ai clienti una gamma di prodotti e servizi completa, qualora il primo intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi. I mediatori creditizi (costituiti esclusivamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa) mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
(agendo quindi in posizione di terzietà). Si tratta di due figure reciprocamente incompatibili e ciò vale anche per i rispettivi collaboratori. Ciò si ricava dalle disposizioni del TUB che non solo sanciscono l'esclusività reciproca di queste attività ma da un lato vietano espressamente agli agenti in attività finanziaria di svolgere attività di mediazione creditizia e di esercitare, anche per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia;
dall'altro, precludono ai mediatori creditizi di essere legati ad alcuna delle parti che essi mettono in relazione” (cfr.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/02/2018, n.1334).
§ 8.
Facendo applicazione dei richiamati principi, deve escludersi che l'appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Ed invero, come emerge chiaramente dal tenore del motivo di appello, quale dinanzi riportato, nella specie, la on ha dedotto di avere Pt_1
provveduto a concludere, in qualità di agente, singoli contratti di pag. 17/27 finanziamento con i dipendenti dei vari enti, ma ha sostenuto che la sua attività era consistita nel procedere, in esecuzione delle varie scritture private concluse con la a stipulare Controparte_4
convenzioni con enti e Ministeri, al fine di agevolare, poi, le richieste di erogazione dei finanziamenti nella forma della delega di pagamento da attuarsi con trattenuta mensile sugli stipendi.
Del resto, l'attrice si era espressa, in tal senso, anche nell'atto di citazione, avendo ivi sostenuto di avere concluso convenzioni con diversi enti e Ministeri, quale mandataria della Controparte_4
(cfr. atto di citazione 19, 20, 21).
E', invece, del tutto mancata, sia in primo grado che in appello, la specifica indicazione dei singoli contratti di prestito che la Banca concludeva con terzi per il tramite dell'opera dell'agente, attività questa che, come dinanzi, chiarito, rappresenta la prestazione tipica dell'agente finanziario.
Conferma di quanto appena detto si trae anche dall'ulteriore passaggio dell'atto di citazione, nel quale l'attrice, al fine di determinare il proprio compenso, faceva riferimento al montante di tutte le convenzioni stipulate dalla er conto della Banca dal 2000 al 2007 (cfr. pag. Pt_1
23 dell'atto introduttivo).
Peraltro, anche gli esiti della disposta CTU corroborano quanto dinanzi rilevato.
Infatti, l'ausiliare, in risposta al quesito n. 1, vertente sulla descrizione dell'attività svolta dall'attrice, premetteva che “Con scrittura privata del
pag. 18/27 18.10.2000, la conferiva alla società Controparte_3 Pt_1
mandato esclusivo per la “promozione di prestiti personali a personale dipendente dietro delega di pagamento”, attività da esercitarsi nelle
Regioni e Basilicata nonché nella città di Roma (art.1). CP_4
Oggetto dell'attività prevista in contratto risulta, in particolare, la promozione presso Enti Pubblici, da parte della e per conto della Pt_1
Banca, di una particolare forma di prestito personale a rimborso rateale
- destinata a lavoratori dipendenti - con trattenuta dagli emolumenti mensili a seguito di apposita “delegazione di pagamento” rilasciata ai datori di lavoro (amministrazioni pubbliche) e da questi accettata (art.2
e art.1 Appendice n.2).
Le parti concordavano che i prestiti in discorso potessero essere concessi da un minimo di lire 6.000.000 sino ad un massimo di lire 30.000.000
(art.3 Appendice n.2) e con una durata compresa tra 12 e 60 mesi (art.5
Appendice n.2).
La si impegnava a fornire alla banca tutta la documentazione Pt_1
necessaria per le attività di istruttoria propedeutica alla concessione dei finanziamenti in discorso (art.3).
A fronte dell'attività svolta dalla la banca si impegnava a Pt_1
corrisponderle “una provvigione una-tantum del 3% calcolata sull'effettivo ammontare del prestito” (art.4), provvigione che la banca avrebbe versato entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura emessa dalla (art.5).”. Pt_1
pag. 19/27 Posto quanto precede, il CTU affermava, poi, che “In esecuzione del contratto del 18.10.2000, risultano stipulate le seguenti n.23 convenzioni”, intercorse con enti e Ministeri, che l'ausiliare indicava analiticamente nel suo elaborato.
Analoghe considerazioni il CTU svolgeva rispetto alle successive scritture, intercorse tra l'odierna appellante e la appellata, CP_4
risalenti al 14.01.2002, 08.04.2003, 21.09.2004, 06.12.2004,
28.12.2005.
Conclusivamente, il CTU chiariva che “..a fronte degli atti negoziali sottoscritti dalle parti in data 18.10.2000, 14.01.2002, 08.04.2003,
21.09.2004, 06.12.2004 e 28.12.2005 .. risultano stipulate n.60 convenzioni con enti pubblici e privati mediante le quali questi ultimi si impegnavano ad operare le ritenute sulle retribuzioni mensili dei propri dipendenti che avessero, a tal fine, rilasciato apposita delega alla
[...]
(ex ). Come emerge dai CP_4 Controparte_3
tabulati allegati al fascicolo di 1° grado della con i numeri 73 e 74 Pt_1
(riprodotti dallo scrivente e acclusi alla presente relazione all'allegato
n.4), a fronte delle suddette convenzioni risultano sottoscritti – a decorrere dall'01.12.2000 e sino al 31.12.2006 – n.904 prestiti presso le filiali della (ex )” (cfr. Controparte_4 CP_4 Controparte_3
CTU pag. 28).
Le risultanze della CTU confermano il mancato assolvimento dell'onere probatorio, avendo l'attrice documentato unicamente la stipula, per suo tramite, di convenzioni, tra la mandante e i terzi (i vari enti e
Ministeri indicati dai CTU), ma essendo risultata carente la pag. 20/27 dimostrazione dell'effettiva conclusione, per effetto del suo intervento, dei singoli contratti di finanziamento.
Del resto, a tal fine, non può ritenersi sufficiente il deposito di meri tabulati, quali sono appunto quelli prodotti in atti dalla ma Pt_1
sarebbe stato necessario depositare i vari contratti di prestito, da cui poter evincere l'attività di agente svolta dalla medesima.
Peraltro, che la stipula dei contratti di prestito non sia avvenuta tramite la era, in effetti, attestato dallo stesso CTU, il quale, Pt_1
come detto, precisava che tali contratti venivano conclusi presso le filiali della banca.
In tal senso, inoltre, milita anche il tenore dell'atto di citazione, nella parte in cui l'attrice, al fine di giustificare la domanda di risarcimento dei danni per il preteso inadempimento della banca rispetto al rapporto di mediazione creditizia – capo di domanda che il Tribunale rigettava con statuizione coperta da giudicato – lamentava che la banca non aveva pubblicizzato in maniera adeguata il prodotto finanziario in questione, né aveva rispettato l'obbligo di vendita di tale prodotto presso i propri sportelli.
Infine, anche gli esiti dell'istruttoria orale confermano quanto sin qui evidenziato, avendo, per ammissione della stessa appellante, i testi riferito che le singole richieste di finanziamento non venivano concluse direttamente dalla ma sempre dalla banca, e che, quindi, la Pt_1
prestazione svolta dalla prima era consistita nel favorire la conclusione pag. 21/27 delle convenzioni con gli enti ed i Ministeri (cfr. atto di appello pagina
13).
Ed invero, il teste all'udienza del 25.01.2011 riferiva: Testimone_2
“…la faceva tutto in nome e per conto della Banca con ciò Pt_1
intendendo che ci occupavamo di convenzioni con i Ministeri i provveditorati allo studio con i Comuni, Asl, università, forze armate ed anche polizia penitenziaria…”.
La teste , dipendente escussa all'udienza del Testimone_1 Pt_1
25.01.2011, dichiarava: “le convenzioni di cui ho parlato erano stipulate con enti pubblici terzi e Ministeri, per cui il sig. ed anche io, per Pt_2
quella parte concernente il rinnovo delle convenzioni medesime, ci occupavamo in particolare, io avevo contatti telefonici, mentre il sig.
si recava personalmente presso le sedi degli enti unitamente al Pt_2
preposto della per la firma finale della convenzione (..omissis..) i CP_4
contatti per le convenzioni erano tenuti dalla che si occupava di Pt_1
tutta la gestazione dei modelli contrattuali e quando la stipula si palesava matura il andava con il preposto della Pt_2 CP_4
(…omissis..) era la banca a doversi occupare della verifica dei protesti o comunque della solvibilità dei soggetti beneficiari”.
In senso conforme, il teste indotto dalla Testimone_3
banca, dichiarava che la “.. si occupava di raccogliere tutta la Pt_1
documentazione relativa al finanziamento, la , Controparte_4
infatti, non aveva contatti diretti con i terzi clienti ai quali erogava finanziamenti o prestiti dacché tali terzi erano in contatto con la Pt_1
che provvedeva anche ad autenticare le firme e ad istruire la pratica. La pag. 22/27 modulistica veniva consegnata dalla alla e dopo che essa CP_4 Pt_1
era stata riempita con i dati utili riconsegnata alla e dopo le CP_4
verifiche della banca se vi erano tutte le condizioni di trasparenza erogava il prestito o la delega di pagamento, e tanto posso riferire in quanto gli enti pubblici inviavano alla banca direttamente il danaro al fine delle trattenute mensili per rimborso del prestito erogato, una volta che la pratica era istruita la provvedeva ad inviare un assegno CP_4
circolare a che, dopo averlo a sua volta consegnato al dipendente, Pt_1
accusava alla banca ricezione”.
Dalle richiamate risultanze, emerge, quindi, che, nella specie,
l'appellante, oltre a favorire la conclusione o in alcuni casi a concludere, per conto della banca, convenzioni con enti al fine di agevolare le richieste, da parte dei dipendenti di tali soggetti, pubblici o provati, di prestiti personali nella forma della delega di pagamento, curava la raccolta dei dati, la compilazione dei moduli e la relativa trasmissione alla banca, che, poi, perfezionava la pratica con l'erogazione del finanziamento.
Appare, allora, corretta la decisione impugnata, dovendosi ritenere che l'attività svolta dalla non sia riconducibile a quella dell'agente Pt_1
finanziario, ma, piuttosto, alla figura del mediatore, essendosi, in sostanza, risolta nel mettere in contatto i terzi, dipendenti dei suddetti enti, con l'istituto di credito per agevolare l'erogazione dei prestiti.
D'altra parte, considerato che, per quanto dinanzi detto, le due attività
– di mediatore creditizio e di agente finanziario – sono tra di loro incompatibili, il fatto stesso che, in primo grado, l'attrice abbia pag. 23/27 lamentato l'inadempimento da parte della banca al rapporto di mediazione, rende, di per sé, infondata la domanda basata sul dedotto rapporto di agenzia. Ciò a maggior ragione se si considera che, secondo la prospettazione offerta dall'attrice, la fonte di tali due rapporti
(mediazione ed agenzia) erano pur sempre le medesime scritture private, dinanzi richiamate, con le quali la banca le aveva conferito il mandato di stipulare convenzioni con enti e Ministeri (cfr. conclusioni dell'atto di citazione, in cui si chiedeva volersi dichiarare, come presupposto di entrambe le domande svolte, vale a dire di quella di risarcimento dei danni, da preteso inadempimento della mediazione, e di quella di pagamento dell'indennità di agente, legittimo il recesso esercitato dalla in relazione alle scritture private stipulate Pt_1
dalla stessa con la banca, da ultimo da quella datata 28.12.2005).
Quindi, tenuto conto dell'incompatibilità, per legge, delle suddette attività di mediatore creditizio e di agente, non è fondatamente sostenibile che la stessa scrittura privata consenta di inquadrare l'attività del mandatario, al contempo, nell'una e nell'altra fattispecie negoziale.
Il motivo di appello, che la con l'atto di citazione in Pt_1
riassunzione ha nuovamente sottoposto all'esame di questa Corte, deve, quindi, essere rigettato.
§ 9.
Venendo al governo delle spese processuali, premesso che questa
Corte deve liquidare anche quelle della fase di legittimità e che la pag. 24/27 statuizione al riguardo da rendere deve tenere conto dell'esito complessivo della causa, si osserva che, considerata la ritenuta infondatezza del suddetto motivo di appello, le stesse debbano seguire la soccombenza della Pt_1
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, applicando, secondo il criterio del disputatum, tenuto conto della specificazione della domanda come operata dall'appellante dopo il deposito della
CTU, da ultimo nelle note di trattazione scritta depositate in data
8.11.2025, lo scaglione, relativo alle cause da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con riconoscimento per tutte le fasi dei compensi medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto, vanno poste a definitivo ed esclusivo carico dell'appellante.
Al rigetto del motivo di appello, oggetto della domanda di riassunzione, segue la conferma della sentenza n. 1863/2022 del 3.05.2022, resa da questa Corte, anche in relazione al capo sulle spese processuali in essa contenuto.
pag. 25/27 Alcuna attestazione circa la sussistenza dei presupposti, previsti dall'art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, deve essere resa, avendo a tanto già provveduto la sentenza n. 1863/2022 di questa Corte.
P.Q.M.
definendo il giudizio di rinvio introdotto dalla Parte_1
, con atto di citazione in riassunzione notificato in data
[...]
7.12.2023, così provvede:
a) rigetta il primo motivo di appello formulato dalla Parte_1
avverso la sentenza della Corte di Appello di
[...]
Napoli n. 1863/2022 e, per l'effetto, conferma tale sentenza anche in relazione al capo sulle spese processuali;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
della delle spese processuali che liquida, Controparte_1
quanto al giudizio di legittimità, in euro 10.773,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, quanto al giudizio di rinvio, in euro 20.119,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone a definitivo ed esclusivo carico della Parte_1
le spese di CTU come liquidate con separato
[...]
decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 26/27 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/27