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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 20/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
EL ADELE, AT
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3030/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047480720000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4315/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20/06/2025 tramite pec la società Ricorrente_1 Srls ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250047480720/000, emessa a suo carico dalla DP II di
Milano, per un importo complessivo di € 18.095,09. La pretesa fiscale è relativa alla decadenza della rateazione del III trimestre IVA anno 2021.
La ricorrente in relazione al pagamento del III trimestre IVA 2021 aveva chiesto e ottenuto un piano di rateazione in 20 rate con scadenza trimestrale. L'Ufficio nella cartella impugnata fa riferimento alla decadenza dalla rateazione per omesso pagamento della rata n. 03 con scadenza al 31/01/2023.
La ricorrente ribadiva che tale rata era stata regolarmente versata, come da F24 che allegava.
L'Ufficio si costituiva facendo presente che, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente ed effettuati i dovuti riscontri tramite le interrogazioni in Anagrafe Tributaria, aveva emesso in data 08/09/2025 il provvedimento di autotutela totale. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio totale da parte dell'Ufficio e della richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
EL ADELE, AT
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3030/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047480720000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4315/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20/06/2025 tramite pec la società Ricorrente_1 Srls ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250047480720/000, emessa a suo carico dalla DP II di
Milano, per un importo complessivo di € 18.095,09. La pretesa fiscale è relativa alla decadenza della rateazione del III trimestre IVA anno 2021.
La ricorrente in relazione al pagamento del III trimestre IVA 2021 aveva chiesto e ottenuto un piano di rateazione in 20 rate con scadenza trimestrale. L'Ufficio nella cartella impugnata fa riferimento alla decadenza dalla rateazione per omesso pagamento della rata n. 03 con scadenza al 31/01/2023.
La ricorrente ribadiva che tale rata era stata regolarmente versata, come da F24 che allegava.
L'Ufficio si costituiva facendo presente che, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente ed effettuati i dovuti riscontri tramite le interrogazioni in Anagrafe Tributaria, aveva emesso in data 08/09/2025 il provvedimento di autotutela totale. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuto sgravio totale da parte dell'Ufficio e della richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.