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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/11/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 924/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
, , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv.ti Antonio Ioffredo e Fabio Internicola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pozzuoli, via Serapide n. 11
ATTORE nei confronti di
B in persona Controparte_1 CP_2 dell'Amministratore p.t. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tito Controparte_3
Angelini n.18, presso lo studio dell'avv. Raffaello Daniele che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nei confronti di in persona del l.r.p.t. sig. , rappresentata e difesa, Controparte_4 CP_5 dall'Avv. Anna Di Meo ed elettivamente domiciliata in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n.6, presso lo studio del difensore
CONVENUTO
avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni come da verbale di udienza del 25.9.2025.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_4
[...
, hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
e la , onde sentir accogliere le seguenti Controparte_6 Controparte_4 conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato tra l' e la per indeterminatezza dell'oggetto ai Controparte_1 Controparte_4 sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c. e, per gli effetti dell'art. 2033 c.c. condannarsi alla Controparte_4 restituzione della prestazione ricevuta e quindi alla restituzione in favore degli attori della somma di
Euro 5.472,92 oltre interessi dal giorno del pagamento, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuto giusto ed equo riconoscere all'esito della istruttori”.
Si è costituito in giudizio, l' contestando la domanda attorea e Controparte_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare inammissibile, infondata la domanda attrice e, comunque, rigettarla perchè infondata in fatto e diritto. Vinte le spese di lite con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio anche la , chiedendo di: “rigettare le domande proposte poiché CP_4 infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopraesposti;
condannare gli attori ai sensi dell'art. 96
c.p.c. -con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta, infine, alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Parte attrice ha agito per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto stipulato tra l' , dall'allora amministratore e a di Controparte_1 CP_5 Controparte_4 cui sarebbe socio unico lo stesso , in quanto tale contratto sarebbe nullo per CP_5 indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 c.c. 1325 c.c. e 1346 c.c., considerato che dalla fattura n. 1/2019 del 25.6.2019 risulterebbe che la avrebbe percepito la somma di € CP_4
5.427,92 dagli esordi del rapporto e fino al giugno 2019, sicchè gli attori hanno chiesto la restituzione della detta somma o di quella a loro spettante in virtù delle quote millesimali di loro pertinenza.
Gli attori hanno, poi, eccepito il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore dell' per mancanza di autorizzazione assembleare con conseguente pronuncia di Controparte_1 inammissibilità della costituzione. pagina 2 di 5 A tale eccezione, l' ha risposto che la controversia per cui è causa rientrerebbe tra Controparte_1 quelle concernenti le parti comuni dell'edificio per cui l'art. 1131 c.c. comma 2 stabilisce che l'amministratore può essere convenuto in giudizio senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare.
In realtà va, invece, ritenuto che l'oggetto della lite non afferisce alle parti comuni dell'edificio, trattandosi di un giudizio instaurato dagli attori al fine di far valere la nullità del contratto di manutenzione e pulizia concluso tra il condominio e la con conseguente ripetizione di CP_4 quanto indebitamente pagato e ciò a prescindere dalla circostanza per cui il contratto di cui si chiede l'accertamento della nullità avesse ad oggetto (anche) la pulizia e la manutenzione delle parti comuni, atteso che la causa in questione non è volta alla disciplina dell'uso delle cose comuni e alla fruizione di servizi nell'interesse comune ma, specificatamente, alla validità, efficacia e regolarità del contratto concluso tra l' e la Controparte_1 CP_4
Ne deriva, pertanto, che la costituzione in giudizio dell'amministratore non rientrava nelle sue attribuzioni senza esorbitare dai suoi poteri, conformemente agli articoli 1131, commi 2 e 3, c.c. e necessitava, invece, di approvazione assembleare.
Va, peraltro, rilevato che dal verbale di assemblea del 13.3.2022 parrebbe rilevarsi che i condomini abbiano ratificato l'affidamento al procuratore costituito con riferimento al presente giudizio (pag. 3 del verbale depositato da parte convenuta in data 16.9.2025, allorquando si afferma che tutti i presenti per persona o per delega, ad eccezione di , e i suoi rappresentati, votano per CP_5 CP_7
l'affidamento [dell'incarico]), sicchè deve ritenersi che, ancorchè non espressamente ratificato, nel confermare l'assemblea l'affidamento dell'incarico al procuratore dell' , il presupposto Controparte_1 logico sia la ratifica dell'operato sino a quel momento compiuto dall'amministratore di condominio con riferimento alla costituzione in giudizio nella causa n.r.g. 924/2019.
Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione sollevata da parte attrice.
Venendo, quindi, al merito della vicenda, va evidenziato che parte attrice sostiene la nullità del contratto concluso tra e , sulla base del quale è stata emessa la fattura Controparte_1 CP_4
n. 1/2019 relativa al periodo dal 30.06.2014 al 31.12.2018, per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stabilita la misura del corrispettivo dovuto a titolo di “opere di manutenzione”, né il criterio sulla scorta del quale stabilire l'entità quantitativa della prestazione e non essendo determinate le prestazioni che la era tenuta ad eseguire nei confronti del . CP_4 CP_8
Orbene, quanto alla prestazione gravante sulla va evidenziato che l'oggetto CP_4 dell'accordo è chiaramente determinato nell'art.1 nel quale viene precisato: “La Società CP_4
si impegna a prestare servizio di assistenza di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria
[...]
pagina 3 di 5 presso L' Fabbricati A,B, e C di Castel del Giudice (IS) 86080- Controparte_1
Isernia”.
Quanto, invece alla prestazione gravante sul Condominio e, quindi, sull'eccezione di indeterminatezza del corrispettivo che l' avrebbe dovuto corrispondere alla va Controparte_1 CP_4 evidenziato che con la sentenza n. 485/2021 resa dal Tribunale di Isernia nella causa n.r.g. 455/2018, il
Tribunale ha affermato che con la deliberazione del 8 luglio 2018, il ha sostituito le CP_8 deliberazioni impugnate (ossia quelle del 10.5.2014, del 17.5.2015 e del 18.2.2017) approvando gli stessi bilanci (relativi agli anni 2014 – 2018) già oggetto di deliberazioni di assemblee viziate per l'omessa convocazione dei proprietari.
Stessa affermazione è contenuta, peraltro, anche nella sentenza n. 431/2021 resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 521/2018.
Nonostante parte attrice lamenti che nei consuntivi allegati alle delibere 10.05.2014, 17.05.2015 e
18.02.2017 (dichiarati nulli dal giudice nella causa n. 455/2018) “la controprestazione dell' , non è stata determinata, essendo la stessa risultata, negli anni, progressivamente Controparte_1 crescente e stabilita ad assoluta discrezione della di cui amministratore è il sig. Controparte_4
che allo stesso tempo – come detto – rivestiva anche la carica di amministratore CP_5 dell' ”, va tuttavia evidenziato che la circostanza per cui la deliberazione del 8.7.2018 Controparte_1 abbia sostituito le deliberazioni impugnate e approvato i bilanci relativi agli anni 2014- 2018, rende, di fatto determinato e certo l'entità del corrispettivo riconosciuto in favore della per i CP_4 servizi di pulizia e manutenzione ordinaria.
A ciò si aggiunga che il contratto concluso tra l' e la deve qualificarsi Controparte_1 CP_4 in termini di appalto di servizi, per cui opera la previsione contemplata nell'art. 1657 c.c., secondo cui
“Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”. Detti usi, ben possono essere individuate nelle somme corrisposte anteriormente al 2014 alle ditte impegnate nella pulizia e nella manutenzione del convenuto. CP_8
Né deriva, pertanto, che l'assenza della determinazione del corrispettivo e dei criteri per individuarlo non comporterebbe in ogni caso la nullità del contratto de quo, qualora il corrispettivo possa essere determinato in base alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero rimesso alla determinazione del giudice.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta integralmente le domande svolte da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
[... ;
- Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_4 delle spese di lite in favore di l' A), B) e C) che Controparte_1 CP_6 si quantificano in € 2.540,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di e la , che si quantificano in € Controparte_4
2.540,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Isernia, lì 6.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 924/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2025, promossa da
, , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dagli avv.ti Antonio Ioffredo e Fabio Internicola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pozzuoli, via Serapide n. 11
ATTORE nei confronti di
B in persona Controparte_1 CP_2 dell'Amministratore p.t. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tito Controparte_3
Angelini n.18, presso lo studio dell'avv. Raffaello Daniele che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nei confronti di in persona del l.r.p.t. sig. , rappresentata e difesa, Controparte_4 CP_5 dall'Avv. Anna Di Meo ed elettivamente domiciliata in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n.6, presso lo studio del difensore
CONVENUTO
avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni come da verbale di udienza del 25.9.2025.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_4
[...
, hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
e la , onde sentir accogliere le seguenti Controparte_6 Controparte_4 conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato tra l' e la per indeterminatezza dell'oggetto ai Controparte_1 Controparte_4 sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c. e, per gli effetti dell'art. 2033 c.c. condannarsi alla Controparte_4 restituzione della prestazione ricevuta e quindi alla restituzione in favore degli attori della somma di
Euro 5.472,92 oltre interessi dal giorno del pagamento, ovvero alla diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuto giusto ed equo riconoscere all'esito della istruttori”.
Si è costituito in giudizio, l' contestando la domanda attorea e Controparte_1 chiedendo di: “accertare e dichiarare inammissibile, infondata la domanda attrice e, comunque, rigettarla perchè infondata in fatto e diritto. Vinte le spese di lite con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio anche la , chiedendo di: “rigettare le domande proposte poiché CP_4 infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopraesposti;
condannare gli attori ai sensi dell'art. 96
c.p.c. -con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta, infine, alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Parte attrice ha agito per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto stipulato tra l' , dall'allora amministratore e a di Controparte_1 CP_5 Controparte_4 cui sarebbe socio unico lo stesso , in quanto tale contratto sarebbe nullo per CP_5 indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 c.c. 1325 c.c. e 1346 c.c., considerato che dalla fattura n. 1/2019 del 25.6.2019 risulterebbe che la avrebbe percepito la somma di € CP_4
5.427,92 dagli esordi del rapporto e fino al giugno 2019, sicchè gli attori hanno chiesto la restituzione della detta somma o di quella a loro spettante in virtù delle quote millesimali di loro pertinenza.
Gli attori hanno, poi, eccepito il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore dell' per mancanza di autorizzazione assembleare con conseguente pronuncia di Controparte_1 inammissibilità della costituzione. pagina 2 di 5 A tale eccezione, l' ha risposto che la controversia per cui è causa rientrerebbe tra Controparte_1 quelle concernenti le parti comuni dell'edificio per cui l'art. 1131 c.c. comma 2 stabilisce che l'amministratore può essere convenuto in giudizio senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare.
In realtà va, invece, ritenuto che l'oggetto della lite non afferisce alle parti comuni dell'edificio, trattandosi di un giudizio instaurato dagli attori al fine di far valere la nullità del contratto di manutenzione e pulizia concluso tra il condominio e la con conseguente ripetizione di CP_4 quanto indebitamente pagato e ciò a prescindere dalla circostanza per cui il contratto di cui si chiede l'accertamento della nullità avesse ad oggetto (anche) la pulizia e la manutenzione delle parti comuni, atteso che la causa in questione non è volta alla disciplina dell'uso delle cose comuni e alla fruizione di servizi nell'interesse comune ma, specificatamente, alla validità, efficacia e regolarità del contratto concluso tra l' e la Controparte_1 CP_4
Ne deriva, pertanto, che la costituzione in giudizio dell'amministratore non rientrava nelle sue attribuzioni senza esorbitare dai suoi poteri, conformemente agli articoli 1131, commi 2 e 3, c.c. e necessitava, invece, di approvazione assembleare.
Va, peraltro, rilevato che dal verbale di assemblea del 13.3.2022 parrebbe rilevarsi che i condomini abbiano ratificato l'affidamento al procuratore costituito con riferimento al presente giudizio (pag. 3 del verbale depositato da parte convenuta in data 16.9.2025, allorquando si afferma che tutti i presenti per persona o per delega, ad eccezione di , e i suoi rappresentati, votano per CP_5 CP_7
l'affidamento [dell'incarico]), sicchè deve ritenersi che, ancorchè non espressamente ratificato, nel confermare l'assemblea l'affidamento dell'incarico al procuratore dell' , il presupposto Controparte_1 logico sia la ratifica dell'operato sino a quel momento compiuto dall'amministratore di condominio con riferimento alla costituzione in giudizio nella causa n.r.g. 924/2019.
Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione sollevata da parte attrice.
Venendo, quindi, al merito della vicenda, va evidenziato che parte attrice sostiene la nullità del contratto concluso tra e , sulla base del quale è stata emessa la fattura Controparte_1 CP_4
n. 1/2019 relativa al periodo dal 30.06.2014 al 31.12.2018, per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stabilita la misura del corrispettivo dovuto a titolo di “opere di manutenzione”, né il criterio sulla scorta del quale stabilire l'entità quantitativa della prestazione e non essendo determinate le prestazioni che la era tenuta ad eseguire nei confronti del . CP_4 CP_8
Orbene, quanto alla prestazione gravante sulla va evidenziato che l'oggetto CP_4 dell'accordo è chiaramente determinato nell'art.1 nel quale viene precisato: “La Società CP_4
si impegna a prestare servizio di assistenza di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria
[...]
pagina 3 di 5 presso L' Fabbricati A,B, e C di Castel del Giudice (IS) 86080- Controparte_1
Isernia”.
Quanto, invece alla prestazione gravante sul Condominio e, quindi, sull'eccezione di indeterminatezza del corrispettivo che l' avrebbe dovuto corrispondere alla va Controparte_1 CP_4 evidenziato che con la sentenza n. 485/2021 resa dal Tribunale di Isernia nella causa n.r.g. 455/2018, il
Tribunale ha affermato che con la deliberazione del 8 luglio 2018, il ha sostituito le CP_8 deliberazioni impugnate (ossia quelle del 10.5.2014, del 17.5.2015 e del 18.2.2017) approvando gli stessi bilanci (relativi agli anni 2014 – 2018) già oggetto di deliberazioni di assemblee viziate per l'omessa convocazione dei proprietari.
Stessa affermazione è contenuta, peraltro, anche nella sentenza n. 431/2021 resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 521/2018.
Nonostante parte attrice lamenti che nei consuntivi allegati alle delibere 10.05.2014, 17.05.2015 e
18.02.2017 (dichiarati nulli dal giudice nella causa n. 455/2018) “la controprestazione dell' , non è stata determinata, essendo la stessa risultata, negli anni, progressivamente Controparte_1 crescente e stabilita ad assoluta discrezione della di cui amministratore è il sig. Controparte_4
che allo stesso tempo – come detto – rivestiva anche la carica di amministratore CP_5 dell' ”, va tuttavia evidenziato che la circostanza per cui la deliberazione del 8.7.2018 Controparte_1 abbia sostituito le deliberazioni impugnate e approvato i bilanci relativi agli anni 2014- 2018, rende, di fatto determinato e certo l'entità del corrispettivo riconosciuto in favore della per i CP_4 servizi di pulizia e manutenzione ordinaria.
A ciò si aggiunga che il contratto concluso tra l' e la deve qualificarsi Controparte_1 CP_4 in termini di appalto di servizi, per cui opera la previsione contemplata nell'art. 1657 c.c., secondo cui
“Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”. Detti usi, ben possono essere individuate nelle somme corrisposte anteriormente al 2014 alle ditte impegnate nella pulizia e nella manutenzione del convenuto. CP_8
Né deriva, pertanto, che l'assenza della determinazione del corrispettivo e dei criteri per individuarlo non comporterebbe in ogni caso la nullità del contratto de quo, qualora il corrispettivo possa essere determinato in base alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero rimesso alla determinazione del giudice.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta integralmente le domande svolte da e Parte_1 Parte_2 Parte_4
[... ;
- Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_4 delle spese di lite in favore di l' A), B) e C) che Controparte_1 CP_6 si quantificano in € 2.540,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di e la , che si quantificano in € Controparte_4
2.540,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Isernia, lì 6.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5