Art. 7.
I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante.
I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalita' e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia gia' impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12.
I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante.
I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalita' e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia gia' impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12.