Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 4054/2018, riservato in decisione all'udienza collegiale del 22.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 28.2.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
Parte 1 CF C.F. 1
Elett.te dom.to in Roma, via Tacito n. 10 presso lo studio dell'Avvocato Roberto Santucci che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'appello
[I
]E CP 2 CP 3 e […] Controparte_1
Parte_2
APPELLANTI CONTUMACI
[1
]E
in persona del suo legale Controparte_4
rapp.te
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona della sua rappresentante Controparte_5 Controparte_6 ( già CP_7 negoziale in persona del suo legale rapp.te
Elett.te dom.ta in Roma, Lungotevere A. da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'Avvocato Massimo Mannocchi che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni di legge al proprio indirizzo p.e.c.
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INTERVENUTA
APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22773/2017 del Tribunale
di Roma, depositata in data 5.12.2017;
Conclusioni:
l'arch. Parte 1 come da comparsa conclusionale depositata il 15.4.2025, dichiarare il difetto di legittimazione di accogliere l'appello e dichiarare che nulla è Controparte_5
dovuto dall'appellante in relazione al conto corrente n. 5865,43 ed in subordine accertare il minor credito della banca pari ad euro
194.085,80, pari alla differenza tra l'importo di euro 385.000 per lo sconto di 28 effetti cambiari ed il saldo attivo del predetto conto corrente;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_5 come da comparsa conclusionale depositata
1'11.4.2025, dichiarare la tardività della riassunzione del giudizio e, così, la sua estinzione;
accertare la mancata integrazione del contraddittorio;
dichiarare l'appello inammissibile;
respingerlo nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
ottenne dal Tribunale di1. Controparte_4
Roma il decreto ingiuntivo di pagamento n. 173/2013, con il quale fu ingiunto ai sig. CP_1 Parte 1 quali fideiussori della
“Edilizia del Mare e del Sole s.r.l." - già dichiarata fallita - il pagamento della somma di euro 535.869,53 oltre accessori di legge in favore della banca ricorrente, di cui:
euro 156.756,23 per saldo debitore del conto corrente n.
8603/5865,43, già in essere con la predetta società;
euro 375.000 per effetti scontati dalla banca ricorrente e rimasti non onorati;
euro 4.104,30 per spese e commissioni.
Opposto il decreto ingiuntivo dai sig.ri Parte 1 in contraddittorio con la banca ed istruito il giudizio con c.t.u. contabile, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale, in motivazione: 66ha ritenuto accertato, in base alla c.t.u., un saldo favorevole" per euro 165.914,20, calcolato partendo dal saldo zero iniziale e decurtati gli interessi “superiori al tasso soglia come previsto sulla base dell'art. 117 t.u.b.";
ha ritenuto di compensare le spese processuali;
in dispositivo, ha accolto parzialmente "la domanda", revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando in solido gli opponenti al pagamento della somma di euro 535.869,53 “decurtata dell'importo accertato pari ad euro 165.914,20", oltre interessi legali, con spese compensate. I dott. CP_1 e Parte 1 hanno impugnato questa sentenza, in contraddittorio con la banca, concludendo come da ultimo ha concluso il solo arch. Parte 1 e di cui in epigrafe, affidando l'appello ai seguenti motivi:
la sentenza aveva erroneamente affermato che fossero generiche le eccezioni dei fideiussori e fondata la domanda della banca, avendo per contro i dott. Parte 1 sostenuto l'applicazione al conto corrente n. 5865,43 di anatocismo, usura, interessi ultra legali, spese e commissioni non pattuite ed essendo risultata fondata tale difesa: la c.t.u. eseguita in primo grado aveva accertato il saldo positivo di tale conto ed era stata in tal senso recepita anche dal primo Giudice;
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provato il credito della banca derivante dallo sconto di 28 cambiali, di cui viceversa non vi sarebbe stata prova: rispetto all'avvenuto deposito dei titoli in giudizio, non ne era risultata la movimentazione sul conto, né in termini di preventivo accredito per sconto, né in termini di addebito.
In ogni caso, l'importo sarebbe stato conteggiato dal c.t.u., laddove aveva concluso che il conto corrente presentava il saldo attivo di euro 165.914,20. A tutto voler concedere, il credito della banca sarebbe stato pari alla differenza tra l'importo delle cambiali ed il saldo attivo del conto e così pari ad euro 209.085,80; erroneamente il Tribunale aveva qualificato autonoma la garanzia prestata dai fideiussori, pur nella contraddittorietà delle osservazioni sul punto contenute in sentenza.
Si è costituita in giudizio
,quale Controparte_8
cessionaria del portafoglio di crediti da Controparte_4
[...] come da cessione " in blocco" pubblicata in G.U. del 66
23.12.2017, rappresentata in giudizio dalla sua rappresentante negoziale Controparte_9 ora ノ Controparte_6
[...]
La società intervenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché ex art. 342 c.p.c.; nel merito lo ha contestato, osservando che la prova dell'avvenuto sconto dei titoli si traeva dal fatto che gli stessi fossero in possesso dell' 66
esponente", poiché il relativo importo, scontato, era stato posto nella disponibilità della società correntista;
e che, d'altro canto, la doglianza dei garanti, inerente all'addebito di voci illegittime sul conto corrente, era stata dal Tribunale accolta, visto che il primo
Giudice aveva ricalcolato il dare/avere tra le parti azzerando il saldo del conto corrente.
cui l'appello è stato Controparte_4
notificato il 4.6.2018, è rimasta contumace. Con l'ordinanza depositata il 22.11.2022, il giudizio è stato interrotto a seguito del decesso dell'ing. CP 1 dichiarato nelle note degli appellanti depositate il 10.11.2022, per l'udienza del 22.11.2022, con le quali essi hanno altresì eccepito il difetto di per mancanza della legittimazione attiva di Controparte_5
prova dell'avvenuta cessione.
con il ricorso Esso è stato riassunto dall'arch. Parte 1
depositato il 15.2.2023 e successivamente notificato agli eredi del defunto ed alla banca, nonché alla società intervenuta.
Solo la società intervenuta è comparsa a seguito dell'interruzione, cosicché il giudizio è proseguito nella contumacia della banca e degli eredi Parte_1
La società intervenuta ha eccepito la tardività della riassunzione, la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi Parte 1 poiché essi avevano rinunciato all'eredità paterna, cosicché appariva che l'eredità di Controparte_1 fosse giacente.
Ha altresì controdedotto in ordine al proprio eccepito difetto di legittimazione attiva, sollevato dall'appellante.
E' stata fissata l'udienza collegiale del 12.12.2023 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, all'esito della quale questa Corte, con l'ordinanza depositata nello stesso giorno: ha rimesso alla sentenza definitiva la soluzione delle questioni pregiudiziali agitate tra le parti, inerenti alla riassunzione del giudizio ed al contraddittorio;
ha disposto rinnovarsi la c.t.u., al fine di stabilire se il saldo attivo. del conto corrente per euro 165.914,20 a favore della società di cui i dott. Parte 1 erano fideiussori - già accertato con la c.t.u. disposta in primo grado avesse considerato o meno il preteso
-
credito della banca, derivato dallo sconto delle cambiali su descritte, indicando, nel caso di risposta negativa, quale fosse il credito della banca.
E' stata eseguita la c.t.u.
Fissata l'odierna udienza collegiale al fine della precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali, essa è stata in seguito sostituita ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte depositato il 28.2.2025.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali anticipate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata nei modi riassunti in narrativa da Controparte_5 è infondata e va respinta. Il Difensore dell'ing. Parte 1 ne ha comunicato il decesso nelle note depositate il 10.11.2022, ma si trattava di note depositate in vista dell'udienza c.d. cartolare del 22.11.2022, alla quale la causa era stata rinviata e della quale era stata disposta la trattazione scritta con il decreto di questa Corte del 3.10.2022.
Le note del 10.11.2022 non costituivano invece comunicazione notificata alla controparte.
Osserva la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2024 n. 30729), nell'interpretare l'art. 300 c.p.c.:
alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'eventodell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione. Quindi, la comunicazione, ovverossia l'informazione alla controparte dell'evento interruttivo, deve collocarsi come avvenuta nel giorno dell'udienza c.d. cartolare del 22.11.2022.
Ne deriva che il deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto il
15.2.2023, è stato tempestivo.
3. In ordine all'eccepito difetto di contraddittorio, in quanto gli eredi Parte 1 cui il ricorso in riassunzione era stato notificato,
avevano rinunciato all'eredità, si osserva quanto segue.
Agli eredi dell'ing. Controparte 1 CP 2 CP_3 e [...] ノ Parte 2 il ricorso in riassunzione è stato notificato in epoca successiva al marzo 2023, mentre essi hanno rinunciato all'eredità
il 23.9.2022 (cfr. i documenti prodotti dall'appellante il 16.6.2023).
In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest'ultimo rivesta la qualità di successore del "de cuius": Cass. del 2017 n. 8051.
Questo principio deve essere coniugato con la pubblicità riservata alla rinuncia all'eredità, ex artt. 519, 2643 e 2644 c.c., affinché sia efficace nei confronti dei terzi. Osserva infatti Cass. del 2015 n. 22870:
nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge). Ciò che rileva, pertanto, nei confronti dei terzi è non tanto l'avvenuta rinuncia all'eredità, ma che essa sia stata resa nota prima della notifica della riassunzione.
Nel caso di specie, la rinuncia all'eredità, risultante dalla dichiarazione del notaio Per 1 in Gerusalemme, non risulta sia stata trascritta prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità dell'ing. Parte 1 cosicché la riassunzione nei loro confronti deve ritenersi valida ai fini dell'instaurazione del contraddittorio.
Non è rilevante che la rinuncia all'eredità sia stata depositata dall'appellante il 16.6.2023, poiché ciò che rileva è la sua pubblicità al tempo della riassunzione del giudizio, come detto non dimostrata.
4.E' altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società intervenuta.
Conviene premettere che la S.C. molto di recente ha osservato che nel caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, "allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze":
Cass. del 2023 n. 4277.
Nel caso di specie, com'è incontestato, la cessionaria ha dedotto che i crediti ceduti sono stati individuati in modo preciso, consistendo nei crediti maturati prima del 31.12.2016 per rapporti specificamente individuati inerenti all'attività bancaria, cosicché il credito litigioso, anteriore al 2016 e già qualificato “in sofferenza" deve ritenersi compreso nella cessione in blocco.
5.Nel merito, si osserva quanto segue, esaminando congiuntamente i motivi di appello, che sono tra loro connessi logicamente e giuridicamente, premettendo che l'appello si rivela
sufficientemente specifico e non inammissibile ex art. 342 c.p.c., contrariamente all'eccezione in tal senso formulata dalla banca.
5.1.Non ha formato oggetto di appello principale, né incidentale,
l'importo "attivo" del saldo del conto corrente della società correntista, pari ad euro 165.914,20, quale ricalcolato dal c.t.u. nominato in primo grado a seguito della "epurazione" dall'originario saldo negativo di somme indebitamente addebitate alla correntista.
Pertanto, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia che obbligava i fideiussori, tutte le loro doglianze svolte in primo grado e relative ad indebiti applicati al conto corrente, sono state accolte dal primo Giudice, con pronuncia cui le parti hanno fatto acquiescenza.
5.2.La questione litigiosa in appello concerne unicamente la prova del credito riveniente dalle cambiali protestate: secondo la banca queste erano state scontate ed il relativo importo era stato messo a disposizione della correntista, ma non era stato incassato dalla banca girataria, perché i titoli erano stati protestati;
invece, secondo i fideiussori, si trattava di un credito non provato.
Il c.t.u. nominato in appello ( cap. 4 della c.t.u.) ha accertato che emergevano numerosi elementi convergenti, tutti partitamente esaminati, dai quali desumere che le cambiali – tranne una - i cui originali erano in possesso della banca e prodotti in atti (cfr. cap. 3 della relazione) erano state effettivamente scontate dalla banca e che il relativo importo era stato posto a disposizione della correntista: le date delle cambiali e della relativa scadenza, le date di registrazione sul conto, l'ammontare di ciascuna cambiale e l'importo accreditato sul conto in relazione alle somme portate dai titoli.
Ritiene la Corte di condividere le conclusioni del c.t.u., ampiamente argomentate, fondate sull'esame dei documenti ed anche delle osservazioni delle parti. Il c.t.u. ha concluso che, considerando il debito della correntista portato dalle cambiali scontate e non onorate e compensandolo con il saldo positivo del conto corrente, pari ad euro 165.914,20, nonché tenuto conto di spese e commissioni, il credito della banca ammonta ad euro 198.190,10.
Ritiene la Corte di aderire alle conclusioni della c.t.u., che sono state precedute dall'attento esame degli atti e dei documenti, dei titoli cambiari e del loro richiamo nei documenti contabili in atti e che hanno motivatamente tenuto conto delle osservazioni delle parti.
Pertanto, mentre va confermata la sentenza impugnata laddove ha revocato il decreto ingiuntivo, essa va riformata nel capo di condanna, in quanto l'appellante deve condannarsi al pagamento dell'importo di euro 198.190,10 in favore della società intervenuta, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Il rapporto negoziale litigioso e lo sconto dei titoli, originariamente fatti valere da entrambi i fideiussori, rientrano in ogni caso tra il novero dei rapporti scindibili, cosicché la condanna può essere disposta anche nei confronti di uno solo degli originari appellanti.
Non ritiene la Corte di poter estendere la condanna nei confronti degli eredi dell'ing. Controparte_1 in quanto la cessionaria, avendo insistito per il difetto di contraddittorio nei loro confronti perché rinuncianti all'eredità, ha implicitamente ma inequivocamente rinunciato alla domanda nei loro confronti;
invero, la difesa inerente al difetto di contraddittorio nei confronti dei predetti eredi non può contemporaneamente interpretarsi quale domanda di condanna nei confronti dei medesimi soggetti.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, in base all'esito complessivo della lite.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico dell'appellante soccombente le spese di c.t.u. disposte sia in primo grado che in appello.
Si ritiene invece di compensare le spese del doppio grado di giudizio tra gli eredi Parte 1 e la società cessionaria, alla luce dell'esito complessivo della lite tra tali parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
22773/2017, depositata in data 5.12.2017, proposta dai dott. CP_1
e Parte 1 nei confronti di Controparte_4
con l'intervento volontario in appello di[...]
[...]
CP 5 e proseguito dall'arch. Parte 1 in contraddittorio con gli eredi dell'ing. Parte 1 CP 2 CP 3
e Parte 2 nei confronti delle medesime suindicate società,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'appellante arch. Parte 1 al pagamento della somma di euro 198.190,10 oltre agli interessi legali dalla domanda in favore di [...]
CP_5
Parte_1condanna l'appellante arch. al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di [...] Controparte_5 liquidate in euro 14.000 per onorari oltre spese generali, quanto al giudizio di primo grado e liquidate in euro
14.000 per onorari oltre spese generali quanto all'appello, disponendo che restino a carico del soccombente le spese delle c.t.u. disposte rispettivamente in primo grado ed in appello;
compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio tra gli eredi Parte 1 e Controparte_5
Roma, 22.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella