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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1930/2018
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 03/07/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1930/2018 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 1376/2018 del Giudice di Pace di Avellino” e vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. ARNALDI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA DAVIDE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI GAETANO, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza com- pleta di dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, eviden- ziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003,
5241/2011, 8294/2011).
in data 19.06.2017 notificava un atto di precetto in virtù del decreto Pt_1 Parte_1
ingiuntivo n. 701 del 23/05/2016 non opposto (RG. 2112/2016) con il quale il Tribunale di
Avellino ingiungeva “al , in persona del Sindaco l.r.p.t. di pagare Controparte_1
entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di euro 25.740,21 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese della presente pro- cedura che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed euro 800,00 per onorari, oltre accessori come per legge”.
Con l'atto di appello sostiene che in data 03.07.2017 riceveva una Parte_1
PEC con file inesistente e privo di firma digitale, per cui in data 13.10.2017 notificava al
[...]
di un nuovo atto di precetto. Pt_2 CP_1
In data 16.11.2017, il di notificava l'atto di opposizione al secondo precetto, CP_1 CP_1
mediante il quale la veniva a conoscenza che la comunicazione effettuata il 03.07.2017 Pt_1
conteneva la notifica dell'atto di opposizione al primo precetto non andata a buon fine, motivo per cui nel primo giudizio di opposizione veniva dichiarata la contumacia di Parte_1
[...]
Il Giudice di Pace di Avellino adito, con sentenza n. 1376/2018 emessa in data 20.02.2018, depositata in Cancelleria in data 22.03.2018, accoglieva la domanda attorea, dichiarava infon- dato ed inefficace il primo precetto opposto e condannava la al pagamento Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 700,00 per compenso, oltre IVA e CPA, € 125,00 per esborsi e rimborso forfettario al 15% come per legge, con attribuzione.
Avverso la predetta sentenza la propone appello dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, notificato in data 30.04.2018, con cui lamenta l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione al primo precetto e la fondatezza della pretesa creditoria ed invoca la condanna alle spese di lite.
In particolare, sostiene che la cessione ha ad oggetto anche i crediti futuri, sorti quindi succes- sivamente alla cessione avvenuta nel 2013. Le fatture azionate sono: nn. 198 del 28.02.2015 per € 7.824,56, 315 del 31.03.2015 per € 9.317,53 e 373 del 30.04.2015 per € 8.598,12, per un importo complessivo di € 25.740,21 di cui al citato d.i., saldate tardivamente dal CP_1 ed in ordine alle quali l'Istituto di credito ha precettato il pagamento degli interessi
[...]
moratori.
Parte appellante ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello e, in ri- forma della sentenza n. 1376/2018 emessa dal Giudice di Pace di Avellino, di rigettare l'oppo- sizione all'esecuzione proposta dal e, per l'effetto, confermare la Controparte_1 fondatezza e l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.06.2017 per euro 4.195,88; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ovvero del solo grado di appello, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Il , costituitosi, ha contestato integralmente le domande Controparte_1
avversarie eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo l'esistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto introduttiva del giudizio di primo grado e l'infondatezza della pretesa creditoria di Parte_3 in quanto quest'ultima ha acquistato crediti da dal 2013 e non dal
[...] Controparte_2
2010, per cui i crediti delle fatture nn. 313/s del 31/10/10, 452/s del 7/12/10 e 569/s del 31/12/10
e 692/s del 31/12/10 non sono stati ceduti.
La causa, istruita solo documentalmente, pervenuta innanzi allo scrivente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
3/7/2025.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata non possa essere accolta.
Sul punto si può osservare che la novella dell'art. 342 c.p.c. non comporta uno stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello. Difatti, la Suprema Corte ha affermato che deve con- cludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: - non esiga dall'ap- pellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato le parti della pronuncia che ha impugnato;
ha artico- lato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto det- tagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame. Va, invece, accolta la doglianza sollevata dalla parte appellante di inesistenza della notifica- zione dell'atto di citazione in opposizione a precetto, atteso che la stessa parte appellante ha prodotto in formato eml la PEC del 3.7.2017 contenente "Notifica Atto di Citazione in opposi- zione a precetto ", con cui fu notificato all'indirizzo PEC Parte_1 Email_1 [...]
il file non firmato dell'atto di citazione in opposizione a precetto, Email_2
che non è possibile aprire neanche con l'applicazione VOL NOTARIATO.
L'appello è fondato anche nel merito.
Si osserva che la normativa vigente in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commer- ciali relative alle forniture di beni e servizi è il Decreto Legislativo n. 231/2002 che riguarda, dal punto di vista soggettivo, sia i contratti tra imprese che i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni del citato decreto legislativo afferiscono a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, che è applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Le novità del d.lgs.vo 231/2002 consistono non soltanto nell'avere posto una disciplina che, in generale, agevola la possibilità per il creditore di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta, ma nell'avere anche equiparato in toto le pubbliche amministrazioni ai privati. In particolare, dopo aver stabilito, all'art. 3, che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo
è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, dispone all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (cioè il termine stabilito in con- tratto), ma anche che ciò avviene automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Nel caso di specie, è una società a scopo di lucro e la sua natura commerciale Controparte_3
è desumibile dalle fatture emesse in cui è chiaro che l'importo richiesto è il corrispettivo per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino.
Appare evidente l'applicabilità alla fattispecie de qua della normativa ex D.lgs n. 231/2002 con conseguente obbligo del pagamento degli interessi come richiesti.
La pretesa monitoria si fonda sui ritardi nei pagamenti e dunque, sul riconoscimento degli inte- ressi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 231/2002, maturati sulle fatture nn. 198 del 28.02.2015, 315 del 31.03.2015 e 373 del 30.04.2015, non pagate entro la data di scadenza.
In data 25.10.2013, con atto di cessione dei crediti, per notaio rep. 53637 racc. Persona_1
n. 19883, ha ceduto a i crediti presenti e futuri (questi Controparte_3 Parte_1 ultimi maturati, come quelli per cui è causa, entro i 24 mesi dalla stipula della cessione), deri- vanti dalle prestazioni di beni e/o servizi rese, tra i quali vi è il credito vantato nei confronti del
(v. la produzione dell'appellante) Controparte_1
Il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve provare ex art. 2697
c.c. unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nella fattispecie al vaglio, parte appellante, cessionaria del credito, ha documentato i fatti co- stitutivi del credito e l'intervenuta cessione, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo non opposto con cui veniva ingiunto all'attuale appellato di pagare, oltre la sorte capitale di € 25.740,21, “gli interessi sulla sorta capitale ex d.lvo 231/02 dalla maturazione al soddisfo” (v. l'allegato 5 in prod. appellante in cui gli interessi sono calcolati in € 1.563,11, somma maggiore di quella di € 1.560,30 di cui è stato intimato il pagamento con il precetto opposto). In tal modo l'appellante ha assolto il proprio onere probatorio;
diversamente, l'ente appellato, sui cui incombeva l'onere di dimostrare il tempestivo adempimento o altri fatti estin- tivi, modificativi o impeditivi, si è sottratto all'attività probatoria di superamento della presun- zione di responsabilità a suo carico.
In accoglimento dell'appello, va, perciò, rigettata l'opposizione a precetto proposta dal CP_1
appellato, che è tenuto a pagare alla parte appellante la somma di € 1.560,30 precettata a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale delle fatture descritte in motivazione. Per quanto riguarda le altre somme precettate, va rilevato che le con- testazioni mosse in primo grado dall'appellato sono travolte dall'inesistenza della notifica dell'opposizione a precetto e che l'appellato nulla ha dedotto circa tali altre somme nella com- parsa di costituzione nel presente giudizio di appello.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'Ente appellato e si li- quidano come in dispositivo (II scaglione di riferimento, istruttoria solo documentale, decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies, valori minimi).
Nulla spetta, invece, all'appellante per il giudizio di primo grado, non avendo sostenuto con riferimento allo stesso alcun costo difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, in riforma della sentenza n. 1376/2018, resa dal Giudice di Pace di Avellino, così prov- vede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta l'opposizione Parte_1
a precetto proposta dal;
Controparte_1 2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
delle spese di lite del presente grado di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi
[...] ed in € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Avellino, 03/07/2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1930/2018
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 03/07/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1930/2018 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 1376/2018 del Giudice di Pace di Avellino” e vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. ARNALDI Parte_1 P.IVA_1
ANDREA DAVIDE, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI GAETANO, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza com- pleta di dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, eviden- ziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003,
5241/2011, 8294/2011).
in data 19.06.2017 notificava un atto di precetto in virtù del decreto Pt_1 Parte_1
ingiuntivo n. 701 del 23/05/2016 non opposto (RG. 2112/2016) con il quale il Tribunale di
Avellino ingiungeva “al , in persona del Sindaco l.r.p.t. di pagare Controparte_1
entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di euro 25.740,21 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese della presente pro- cedura che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed euro 800,00 per onorari, oltre accessori come per legge”.
Con l'atto di appello sostiene che in data 03.07.2017 riceveva una Parte_1
PEC con file inesistente e privo di firma digitale, per cui in data 13.10.2017 notificava al
[...]
di un nuovo atto di precetto. Pt_2 CP_1
In data 16.11.2017, il di notificava l'atto di opposizione al secondo precetto, CP_1 CP_1
mediante il quale la veniva a conoscenza che la comunicazione effettuata il 03.07.2017 Pt_1
conteneva la notifica dell'atto di opposizione al primo precetto non andata a buon fine, motivo per cui nel primo giudizio di opposizione veniva dichiarata la contumacia di Parte_1
[...]
Il Giudice di Pace di Avellino adito, con sentenza n. 1376/2018 emessa in data 20.02.2018, depositata in Cancelleria in data 22.03.2018, accoglieva la domanda attorea, dichiarava infon- dato ed inefficace il primo precetto opposto e condannava la al pagamento Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 700,00 per compenso, oltre IVA e CPA, € 125,00 per esborsi e rimborso forfettario al 15% come per legge, con attribuzione.
Avverso la predetta sentenza la propone appello dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, notificato in data 30.04.2018, con cui lamenta l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione al primo precetto e la fondatezza della pretesa creditoria ed invoca la condanna alle spese di lite.
In particolare, sostiene che la cessione ha ad oggetto anche i crediti futuri, sorti quindi succes- sivamente alla cessione avvenuta nel 2013. Le fatture azionate sono: nn. 198 del 28.02.2015 per € 7.824,56, 315 del 31.03.2015 per € 9.317,53 e 373 del 30.04.2015 per € 8.598,12, per un importo complessivo di € 25.740,21 di cui al citato d.i., saldate tardivamente dal CP_1 ed in ordine alle quali l'Istituto di credito ha precettato il pagamento degli interessi
[...]
moratori.
Parte appellante ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello e, in ri- forma della sentenza n. 1376/2018 emessa dal Giudice di Pace di Avellino, di rigettare l'oppo- sizione all'esecuzione proposta dal e, per l'effetto, confermare la Controparte_1 fondatezza e l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 19.06.2017 per euro 4.195,88; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ovvero del solo grado di appello, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Il , costituitosi, ha contestato integralmente le domande Controparte_1
avversarie eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo l'esistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto introduttiva del giudizio di primo grado e l'infondatezza della pretesa creditoria di Parte_3 in quanto quest'ultima ha acquistato crediti da dal 2013 e non dal
[...] Controparte_2
2010, per cui i crediti delle fatture nn. 313/s del 31/10/10, 452/s del 7/12/10 e 569/s del 31/12/10
e 692/s del 31/12/10 non sono stati ceduti.
La causa, istruita solo documentalmente, pervenuta innanzi allo scrivente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
3/7/2025.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata non possa essere accolta.
Sul punto si può osservare che la novella dell'art. 342 c.p.c. non comporta uno stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello. Difatti, la Suprema Corte ha affermato che deve con- cludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: - non esiga dall'ap- pellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato le parti della pronuncia che ha impugnato;
ha artico- lato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto det- tagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame. Va, invece, accolta la doglianza sollevata dalla parte appellante di inesistenza della notifica- zione dell'atto di citazione in opposizione a precetto, atteso che la stessa parte appellante ha prodotto in formato eml la PEC del 3.7.2017 contenente "Notifica Atto di Citazione in opposi- zione a precetto ", con cui fu notificato all'indirizzo PEC Parte_1 Email_1 [...]
il file non firmato dell'atto di citazione in opposizione a precetto, Email_2
che non è possibile aprire neanche con l'applicazione VOL NOTARIATO.
L'appello è fondato anche nel merito.
Si osserva che la normativa vigente in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commer- ciali relative alle forniture di beni e servizi è il Decreto Legislativo n. 231/2002 che riguarda, dal punto di vista soggettivo, sia i contratti tra imprese che i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni del citato decreto legislativo afferiscono a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, che è applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Le novità del d.lgs.vo 231/2002 consistono non soltanto nell'avere posto una disciplina che, in generale, agevola la possibilità per il creditore di ottenere la prestazione pecuniaria dovuta, ma nell'avere anche equiparato in toto le pubbliche amministrazioni ai privati. In particolare, dopo aver stabilito, all'art. 3, che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo
è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, dispone all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (cioè il termine stabilito in con- tratto), ma anche che ciò avviene automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Nel caso di specie, è una società a scopo di lucro e la sua natura commerciale Controparte_3
è desumibile dalle fatture emesse in cui è chiaro che l'importo richiesto è il corrispettivo per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino.
Appare evidente l'applicabilità alla fattispecie de qua della normativa ex D.lgs n. 231/2002 con conseguente obbligo del pagamento degli interessi come richiesti.
La pretesa monitoria si fonda sui ritardi nei pagamenti e dunque, sul riconoscimento degli inte- ressi moratori nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 231/2002, maturati sulle fatture nn. 198 del 28.02.2015, 315 del 31.03.2015 e 373 del 30.04.2015, non pagate entro la data di scadenza.
In data 25.10.2013, con atto di cessione dei crediti, per notaio rep. 53637 racc. Persona_1
n. 19883, ha ceduto a i crediti presenti e futuri (questi Controparte_3 Parte_1 ultimi maturati, come quelli per cui è causa, entro i 24 mesi dalla stipula della cessione), deri- vanti dalle prestazioni di beni e/o servizi rese, tra i quali vi è il credito vantato nei confronti del
(v. la produzione dell'appellante) Controparte_1
Il creditore, il quale agisce per far valere la sua pretesa in giudizio, deve provare ex art. 2697
c.c. unicamente la fonte del suo diritto di credito, gravando, invece sull'obbligato la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nella fattispecie al vaglio, parte appellante, cessionaria del credito, ha documentato i fatti co- stitutivi del credito e l'intervenuta cessione, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo non opposto con cui veniva ingiunto all'attuale appellato di pagare, oltre la sorte capitale di € 25.740,21, “gli interessi sulla sorta capitale ex d.lvo 231/02 dalla maturazione al soddisfo” (v. l'allegato 5 in prod. appellante in cui gli interessi sono calcolati in € 1.563,11, somma maggiore di quella di € 1.560,30 di cui è stato intimato il pagamento con il precetto opposto). In tal modo l'appellante ha assolto il proprio onere probatorio;
diversamente, l'ente appellato, sui cui incombeva l'onere di dimostrare il tempestivo adempimento o altri fatti estin- tivi, modificativi o impeditivi, si è sottratto all'attività probatoria di superamento della presun- zione di responsabilità a suo carico.
In accoglimento dell'appello, va, perciò, rigettata l'opposizione a precetto proposta dal CP_1
appellato, che è tenuto a pagare alla parte appellante la somma di € 1.560,30 precettata a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale delle fatture descritte in motivazione. Per quanto riguarda le altre somme precettate, va rilevato che le con- testazioni mosse in primo grado dall'appellato sono travolte dall'inesistenza della notifica dell'opposizione a precetto e che l'appellato nulla ha dedotto circa tali altre somme nella com- parsa di costituzione nel presente giudizio di appello.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'Ente appellato e si li- quidano come in dispositivo (II scaglione di riferimento, istruttoria solo documentale, decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies, valori minimi).
Nulla spetta, invece, all'appellante per il giudizio di primo grado, non avendo sostenuto con riferimento allo stesso alcun costo difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, in riforma della sentenza n. 1376/2018, resa dal Giudice di Pace di Avellino, così prov- vede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta l'opposizione Parte_1
a precetto proposta dal;
Controparte_1 2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
delle spese di lite del presente grado di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi
[...] ed in € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Avellino, 03/07/2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia