Articolo 9 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 febbraio 1942
>
Versione
20 aprile 1958
>
Versione
13 dicembre 1988
>
Versione
20 aprile 2006
Art. 9.

L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 , devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana.
2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneita' fisica.

All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da rinominarsi dal Ministro.

Il giudizio della Commissione medica e' definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.
((13)) ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera d)) che "Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti gia' prodotti:
[...]
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;".
Entrata in vigore il 20 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente