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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO Parte_1
GIACOMO PROIETTI MARTINI
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO ENZO
PONTECORVO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
10.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35420230001330748000, notificatogli in data 26.01.2024
e recante la richiesta di pagamento dell'importo di € 4.559,10 a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti dalla società Parte_2
per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2022, oltre sanzioni e spese di notifica.
[...]
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha evidenziato come detta società non abbia operato nel periodo suindicato, essendosi estinta a far data dal 7.02.2019, come risultante dalla visura camerale allegata al ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, l' , dopo aver premesso che il ricorrente, in qualità CP_1
di socio accomandatario della era stato Parte_2 iscritto d'ufficio nella Gestione Commercianti nel 2011, con comunicazione regolarmente pervenutagli, ha evidenziato come il medesimo non abbia mai provveduto a presentare, nonostante l'intervenuta cancellazione della società dal
Registro delle Imprese a far data dal 7.2.2019, richiesta di cancellazione dalla
Gestione Commercianti.
Per tale motivo, l'ente convenuto ha rappresentato di aver provveduto, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, a riesaminare in autotutela la posizione del ricorrente, disponendo in data 2.7.2024 la sua cancellazione dalla Gestione commercianti a decorrere dal 30.1.2019, con conseguente sgravio ed annullamento dell'avviso di addebito opposto (all. 8 memoria di costituzione).
Sulla base di tali considerazioni, l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese di lite, a tal fine evidenziando come il ricorrente, omettendo di richiedere la propria cancellazione della posizione previdenziale aperta presso la Gestione commercianti, abbia contribuito all'insorgenza del presente giudizio.
Con decreto in data 9.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
6.02.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La difesa di parte ricorrente, nel depositare le note suddette, ha confermato quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito CP_1 opposto, e si è quindi associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, per essere lo sgravio intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine all'annullamento, da parte dell' , dell'avviso di addebito opposto in questa sede, nonché della CP_1
documentazione allegata alla memoria di costituzione, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite, peraltro, devono essere interamente compensate tra le parti, non l'opponente allegato né documentato, nemmeno a fronte dell'eccezione sollevata dall'ente convenuto, di aver richiesto all' , anteriormente all'introduzione del CP_1
presente giudizio, la propria cancellazione dalla Gestione Commercianti, né che l'Istituto fosse altrimenti a conoscenza dell'estinzione della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Tivoli, 07/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO Parte_1
GIACOMO PROIETTI MARTINI
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO ENZO
PONTECORVO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
10.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35420230001330748000, notificatogli in data 26.01.2024
e recante la richiesta di pagamento dell'importo di € 4.559,10 a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti dalla società Parte_2
per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2022, oltre sanzioni e spese di notifica.
[...]
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha evidenziato come detta società non abbia operato nel periodo suindicato, essendosi estinta a far data dal 7.02.2019, come risultante dalla visura camerale allegata al ricorso.
Nel costituirsi in giudizio, l' , dopo aver premesso che il ricorrente, in qualità CP_1
di socio accomandatario della era stato Parte_2 iscritto d'ufficio nella Gestione Commercianti nel 2011, con comunicazione regolarmente pervenutagli, ha evidenziato come il medesimo non abbia mai provveduto a presentare, nonostante l'intervenuta cancellazione della società dal
Registro delle Imprese a far data dal 7.2.2019, richiesta di cancellazione dalla
Gestione Commercianti.
Per tale motivo, l'ente convenuto ha rappresentato di aver provveduto, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, a riesaminare in autotutela la posizione del ricorrente, disponendo in data 2.7.2024 la sua cancellazione dalla Gestione commercianti a decorrere dal 30.1.2019, con conseguente sgravio ed annullamento dell'avviso di addebito opposto (all. 8 memoria di costituzione).
Sulla base di tali considerazioni, l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese di lite, a tal fine evidenziando come il ricorrente, omettendo di richiedere la propria cancellazione della posizione previdenziale aperta presso la Gestione commercianti, abbia contribuito all'insorgenza del presente giudizio.
Con decreto in data 9.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
6.02.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La difesa di parte ricorrente, nel depositare le note suddette, ha confermato quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito CP_1 opposto, e si è quindi associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, per essere lo sgravio intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine all'annullamento, da parte dell' , dell'avviso di addebito opposto in questa sede, nonché della CP_1
documentazione allegata alla memoria di costituzione, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite, peraltro, devono essere interamente compensate tra le parti, non l'opponente allegato né documentato, nemmeno a fronte dell'eccezione sollevata dall'ente convenuto, di aver richiesto all' , anteriormente all'introduzione del CP_1
presente giudizio, la propria cancellazione dalla Gestione Commercianti, né che l'Istituto fosse altrimenti a conoscenza dell'estinzione della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Tivoli, 07/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli