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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1529/2020, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Rosalia Iandiorio e Rocchina Corso, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del p. t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è elettivamente domiciliato ex lege;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, in Controparte_3 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Todisco, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f. Controparte_4
); in persona del Dirigente p. t., (c.f. P.IVA_2 CP_5
, (c.f. ), C.F._3 Controparte_6 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
1 ). C.F._6
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2020, la sig.ra esponeva di essere Parte_1 in possesso di diploma conseguito presso un istituto tecnico-professionale, in virtù del quale aveva acquisito l'idoneità all'insegnamento per le classi di concorso B012 e B003, ed era stata inserita, per tali materie, nelle graduatorie di III fascia di insegnanti tecnico pratici (I.T.P.) della provincia di Avellino ai sensi del D.M. 374/2017.
Precisava che, in base allo stesso D.M., non era prevista la iscrizione nella seconda fascia degli aspiranti in possesso del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento tecnico pratico, ma che tale norma era stata nei suoi confronti annullata a seguito di ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, con sentenza n. 11625/2017 aveva accolto la domanda e, per l'effetto, annullato l'art. 2 e l'art. 4 bis D.M. 374/2017, attribuendo al diploma di I.T.P. valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”.
Aggiungeva che, a seguito della conferma di tale pronuncia, era stata inserita, con riserva, nelle graduatorie di II fascia, senonché detta sentenza veniva riformata in sede di gravame dal Consiglio di Stato (n. 4765/2019 dell'8.7.2019), ed essa veniva, poi, ricollocata in III fascia.
Lamentava che altri docenti, indicati in ricorso, benché muniti del medesimo titolo non abilitante, erano ancora collocati in II fascia, il che era da ritenersi illegittimo qualunque ne fosse la fonte (provvedimento cautelare o sentenza di primo grado), a fronte del consolidato principio in tema espresso dal Consiglio di Stato.
Contestava la condotta dell'Amministrazione scolastica, che aveva arbitrariamente discriminato tra docenti aventi i medesimi titoli, lasciando alcuni nella II fascia e collocando altri, tra cui essa istante, nella III, con ciò creando un'ingiustificata disparità di trattamento.
Deduceva la lesione del diritto ad accedere al pubblico impiego ed al punteggio.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario e ricostruita la disciplina di legge vigente, lamentava che l'Amministrazione, nel collocare docenti privi di titolo, benché beneficiari di provvedimento giurisdizionale cautelare, nella II fascia a suo discapito, aveva violato la normativa in tema di reclutamento del personale docente.
Eccepiva la nullità del contratto a tempo indeterminato stipulato da CP_9
2 attinta da in cui era stata iscritta per la classe di concorso C240 e C350 per il CP_10 triennio 2014/2017 proprio grazie ad un provvedimento cautelare del , non CP_11 seguito, però, da decreto camerale ex art. 56 L. 104/2010, e quindi divenuto inefficace, con conseguente assenza di titolo abilitante in capo alla predetta e per di più pendendo gravame d'appello avverso la sentenza di primo grado ad essa favorevole, il tutto sempre a suo sfavore, essendo titolare di punteggio più elevato (107,5 a fronte di 34,5).
Proponeva domanda di risarcimento del danno, anche per perdita di chance, deducendo che, per l'a.s. 2019/2020, aveva potuto ottenere, tramite una serie di contratti su spezzoni orari su organico di fatto, un incarico ammontante a complessive
14 ore settimanali, con pregiudizio retributivo e di punteggio, mentre gli altri docenti l'avevano sopravanzata nonostante l'illegittima collocazione in II fascia.
Rivendicava il diritto alla retribuzione differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe ottenuto con un incarico di 18 ore settimanali, oltre alla maggior anzianità di servizio ed al punteggio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_12 ed i suindicati resistenti innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi l'illegittimità delle graduatorie definitive d'istituto di II e
III fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e ordinarsi all'Amministrazione di procederne alla correzione, inserendo i docenti resistenti nella terza fascia, con il corrispondente punteggio, nonché dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia del contratto di e l'obbligo di conferimento degli incarichi CP_9 sulla base delle graduatorie così come corrette, con ogni conseguenziale effetto, economico e giuridico, ed infine accertarsi il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, condannando l'Amministrazione resistente al relativo pagamento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_13 dell'avversa prospettazione.
Il deduceva la piena legittimità della propria condotta, essendosi limitato a CP_1 dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali inerenti alla posizione della ricorrente e degli altri docenti interessati.
Evidenziava che anche questi ultimi, tra cui la docente si erano oramai CP_9 visti invalidare il diploma I.T.P. quale titolo abilitante, e ciò nel corso dell'anno 2020 e del successivo anno 2021, apportandosi le necessarie correzioni delle graduatorie, il
3 che aveva richiesto un tempo piuttosto esteso in ragione dell'elevato numero di posizioni da rettificare manualmente.
Eccepiva, pertanto, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, nonché
l'infondatezza della domanda risarcitoria, anche per ottenimento, da parte della sig.ra
, di un incarico di supplenza in Lioni (AV) per l'a.s. corrente (2020/2021). Parte_1
Instava per la condanna della ricorrente al risarcimento per lite temeraria e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in ogni caso con vittoria di spese.
eccepiva l'incompetenza per materia del giudice ordinario in Controparte_3 favore del giudice amministrativo, postulando l'annullamento della graduatoria.
Sosteneva di essere titolare di provvedimento giurisdizionale favorevole (decreto cautelare , n. 04941/2017 REG. PROV. CAU.) del 18.9.2017, Controparte_14 in forza del quale era legittimamente inserita in II fascia.
Concludeva chiedendo la declaratoria d'incompetenza ovvero il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Nel corso del giudizio, la ricorrente, nelle note del 16.6.2021, ha precisato di non aver effettuato la notificazione nei confronti di , Controparte_15 Controparte_16
, , , CP_17 Controparte_18 CP_19 Parte_2 CP_9
e , seppur indicati in ricorso, in quanto la rispettiva posizione in CP_20 graduatoria era stata rettificata dall'Amministrazione già prima della notificazione eseguita agli altri docenti resistenti.
Con le note del 9.5.2022, la ricorrente deduceva che l'Amministrazione aveva proceduto, nelle graduatorie del 7.8.2021, alla corretta collocazione di tutti i docenti titolari di diploma I.T.P. nella II fascia, sicché chiedeva la cessazione della materia del contendere, insistendo però nella domanda risarcitoria.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei soggetti controinteressati, indicati in epigrafe, non costituiti in giudizio benché ritualmente intimati, come da prova della notificazione degli atti introduttivi depositata.
Devono essere esclusi dalla qualità di parte del giudizio tutti gli altri soggetti indicati in ricorso come convenuti, non essendo stata eseguita la notificazione degli atti introduttivi nei loro confronti.
4 In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'incompetenza per materia proposta da
, eccezione che va correttamente qualificata come eccezione di Controparte_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
È noto che la giurisdizione si individua in base al petitum giudiziale, ossia al bene della vita che la parte che agisce in giudizio intende rivendicare.
Nella fattispecie, il petitum è costituito dall'aspirazione della sig.ra ad Parte_1 ottenere il corretto posizionamento degli aspiranti in graduatoria, sebbene tale domanda non sia riferita alla propria posizione, bensì a quelli di altri colleghi, per i quali non era, o meglio, non era ancora intervenuta una determinazione dell'Amministrazione scolastica che avesse recepito il principio giurisprudenziale secondo cui il diploma I.T.P. non ha valore di titolo abilitante all'insegnamento, sicché esso non consente la collocazione nella II fascia delle graduatorie d'istituto e nella I fascia delle G.P.S..
In disparte l'infondatezza di siffatta pretesa, la ricorrente non ha domandato l'annullamento di un atto amministrativo generale, ossia del decreto ministeriale che ha disciplinato la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie, bensì ha rivendicato il diritto alla corretta formazione delle graduatorie, in modo da evitare di essere scavalcata da soggetti che avrebbero dovuto seguirla anziché precederla.
Dunque, il bene finale della vita in oggetto resta l'aspirazione a stipulare un contratto di lavoro con la P.A., e segnatamente il contratto che sarebbe spettato alla ricorrente ove il turno di chiamata per l'attribuzione degli incarichi di supplenza avesse rispettato il criterio della natura non abilitante del titolo predetto e, quindi, l'inserimento degli altri docenti nella fascia succedanea.
Trattandosi, perciò, di un diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il tutto in linea con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità formatisi in materia
(Cassazione civile, sez. un., 19/04/2023, n. 10538: “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza
5 limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria”).
In forza di tale condivisibile principio, si rileva che l'eventuale annullamento o disapplicazione della norma regolamentare di riferimento ben può essere disposta dal giudice del lavoro in via incidentale, sempre che la domanda sia diretta in via principale alla corretta formazione delle graduatorie.
Di contro, allorquando sia domandato in via esclusiva l'annullamento della norma di regolamento, la giurisdizione appartiene al g.a..
Nella fattispecie, il giudice amministrativo è stato già chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della norma regolamentare che esclude la valenza di titolo abilitante del diploma I.T.P. in linea con la legislazione vigente.
Tuttavia, nel presente giudizio, si ribadisce che l'oggetto della domanda non è costituito dalla legittimità della norma ministeriale in questione, bensì dalla formazione delle graduatorie in conformità con il principio giurisprudenziale che ha negato valore d'abilitazione al titolo predetto.
2. Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_21
Risulta finanche notorio che l'autonomia scolastica è delimitata all'ambito amministrativo dell'agere degli istituti scolastici, ossia ai soli rapporti esterni con terzi
(con i discenti, con i fornitori, ecc.), mentre la legge non attribuisce alcuna autonomia agli istituti stessi nel contesto dei rapporti lavorativi con il personale scolastico.
In sostanza, il datore di lavoro del personale docente ed A.T.A. si individua esclusivamente nel , quale unico soggetto pertanto munito di Controparte_1 legittimazione a resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2011, n. 6372:
“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”; CP_1
Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2009, n. 6460: “In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e
6 limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto
(dall'art. 16 del citato d.lg. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2008, n. 20521: “Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo
l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14
d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo istituto, ma con il , cui l'art. 15 del Controparte_1 citato d.P.R., riserva infatti le funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la qualità di datore di CP_1 lavoro, e non nei confronti dell'istituto scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva”).
Come si vede, non può che farsi applicazione del consolidato criterio ermeneutico formatasi in relazione a tale profilo.
3. Nel merito, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, neppure in via parziale.
Difatti, la ricorrente non ha rinunciato alla domanda risarcitoria, di contro insistendovi, il che postula l'accertamento dell'eventuale illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica, come dedotta in ricorso.
Infatti, fermo che non vi è concorde posizione delle parti in punto di cessazione della materia del contendere, è agevole rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi è stato alcun adempimento spontaneo da parte del rispetto CP_1 all'azione giudiziale della sig.ra . Parte_1
Di contro, l'Amministrazione ha di certo ricollocato gli altri resistenti in fascia III in esecuzione di specifici provvedimenti giurisdizionali, di segno contrario e di senso sfavorevole ai precedenti cautelari e di merito.
In ogni caso, segnalato che la cessazione della materia del contendere si verifica allorquando l'interesse ad agire in relazione ad una determinata domanda viene meno nel corso del giudizio, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio, siffatto interesse non può dirsi venuto meno in capo alla ricorrente in ordine all'accertamento della pretesa illegittimità della condotta del datore di lavoro, che, identificandosi come inadempimento e, quindi, come danno evento, rappresenta un elemento che deve essere necessariamente indagato, in via principale e non virtuale, ai fini della pronuncia sulla fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno conseguenza, in ricorso individuato appunto in termini di ricaduta diretta della collocazione in graduatoria degli altri aspiranti.
7 Ciò chiarito, reputa il giudicante che la condotta della P.A. non sia illegittima.
L'Amministrazione scolastica, com'è pacifico nella fattispecie, nel posizionare i sig.ri
, , , e in I fascia G.P.S. ed in II fascia CP_3 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 delle graduatorie di istituto anziché in II ed in III, non ha fatto altro che dare esecuzione ai rispettivi provvedimenti giurisdizionali, cautelari o di merito, pronunciati dall'adito T.A.R..
Rispetto a tali statuizioni giudiziali, benché successivamente revocate o riformate in grado d'appello e fino a tale momento, non sussiste alcun potere discrezionale della
P.A., nel senso che essa è tenuta ad eseguirli senza poter valutare se sia opportuno o corretto adeguarvisi o meno.
Infatti, a prescindere dalla correttezza e dalla fondatezza dell'interpretazione della legge e del ricadente obbligo stabilito dal giudice a carico della P.A. (ossia valore abilitante del diploma I.T.P. e conseguente posizionamento in graduatoria),
l'Amministrazione è comunque tenuta ad adempiervi, in difetto potendo subire l'esecuzione coatta dell'obbligo, nel caso di specie attraverso l'ottemperanza cautelare ex art. 59 c.p.a..
Nel caso di specie, è evidente che la P.A. si sia conformata a quanto in prima battuta statuito dal T.A.R. in ordine al valore abilitante del titolo, ed in ciò non può ravvisarsi né un inadempimento né una condotta comunque illegittima, essendo preciso obbligo dell'Amministrazione eseguire i provvedimenti giudiziari.
Tanto meno può dirsi illegittima la condotta con cui l'Amministrazione scolastica, pur avendo rilevato il mutamento d'indirizzo del giudice amministrativo sulla questione
(come segnalato anche in ricorso), non abbia applicato le relative conseguenze
(depennamento dalle graduatorie o traslazione nella fascia succedanea) nei confronti di tutti gli aspiranti muniti di diploma I.T.P., inclusi quelli che risultavano ancora titolari di un provvedimento cautelare o di primo grado ad essi favorevole e di segno contrario.
A tale conclusione, si perviene per il medesimo motivo della natura vincolante dei provvedimenti giudiziari, a cui la P.A. è tenuta a dare esecuzione.
Pur essendo mutata l'opinione giurisprudenziale, l'Amministrazione scolastica non avrebbe potuto, in esercizio dell'autotutela, applicare il diniego di valore abilitante del titolo ai docenti che, invece, erano titolari di un decreto cautelare o di una sentenza che ne affermava la valenza, e nei cui confronti non era ancora intervenuto un provvedimento giudiziale in senso opposto.
8 Ciò anzitutto in ragione della permanenza della validità inter partes (cioè tra singoli docenti muniti di provvedimento favorevole ed Amministrazione) di siffatte pronunce, la cui osservanza ed esecuzione rimanevano doverose per la P.A..
In altri termini, quest'ultima non poteva ritenersi tenuta ad applicare a tutti i docenti titolari di diploma I.T.P. le pronunce e le riforme sfavorevoli intervenute per altri singoli docenti.
Ove mai si ipotizzi che il , sua sponte, ed a fronte delle pronunce del Consiglio CP_1 di Stato, avesse traslato nella fascia succedanea tutti i docenti in possesso di diploma
I.T.P., compresi quelli che, invece, potevano far ancora valere la natura abilitante del titolo sancita da una sentenza di primo grado o da un decreto cautelare, esso avrebbe senz'altro violato tali provvedimenti giudiziari e si sarebbe visto esposto non solo all'ottemperanza cautelare, ma anche ad una azione di risarcimento del danno, stante la pendenza dell'efficacia del provvedimento favorevole al singolo docente ed a prescindere da qualsiasi previsione di probabile riforma da parte del giudice d'appello.
Ed è proprio ciò che si è verificato in altro precedente giudiziario, formatosi in seno ad autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. Armato, sentenza n. 5280/2022 pubbl. il 6.2.2023: “La domanda formulata in via principale dal ricorrente non può trovare accoglimento e va rigettata. Il ricorrente, in virtù della pronuncia del TAR
Lazio n. 4020/2018, chiede che sia riconosciuto il proprio diritto all'iscrizione nella richiesta fascia delle graduatorie GPS, pur essendo privo della prescritta della abilitazione. E invero, ai fini dell'accesso alla I fascia delle graduatorie GPS, è richiesto un titolo di abilitazione all'insegnamento; titolo che il non possiede, avendo conseguito esclusivamente un diploma ITP, il cui Parte_3 valore abilitante è costantemente e concordemente escluso dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, punto, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato del 05.07.2019,
n. 46837). Quanto alla sentenza del TAR Lazio n. 4020/2018, da cui il ricorrente ritiene di far derivare il valore abilitante del diploma ITP, unico titolo di cui è in possesso, deve rilevarsi come la detta pronunciata sia stata riformata con sentenza resa dal Consiglio di Stato (n. 5216/2022 del 24.06.2022, prodotta da parte convenuta e allegata alle note autorizzate) con cui il Giudice Amministrativo, definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello promosso dal avverso la Controparte_1 sentenza del TAR Lazio n. 4020/2018, definitivamente respingendo il ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. . Ne consegue il rigetto della domanda principale. Quanto alla domanda Parte_3 formulata in via subordinata dal ricorrente, risulta agli atti che l' , che in data Controparte_22
3.11.2021 ha decretato l'esclusione del dalla graduatoria di prima fascia delle GPS, con Parte_3 la conseguente risoluzione del rapporto individuale di lavoro a tempo determinato disposta in data CP_2
4.11.2021, ha disatteso le previsioni contenute nella circolare del del 5 settembre 2020 prot.
26841 nella parte in cui ha fornito le seguenti indicazioni: “permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto.
9 All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce ed alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS o nelle GI di
II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante”. Nel caso in esame infatti all'atto dell'esclusione dell'odierno ricorrente dalla graduatoria di prima fascia delle GPS e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro sussisteva la pronuncia giurisdizionale TAR Lazio n. 4020/2018, di contenuto favorevole per il ricorrente ed avente piena efficacia esecutiva in quanto non sospesa nonostante il gravame interposto dall'Amministrazione scolastica. Dunque, la predetta sentenza del TAR che ha interessato il ricorrente non risultava ancora riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5216/2022 del 24.06.2022, con la conseguenza che secondo le stesse disposizioni ministeriali l'efficacia dell'inserimento a suo tempo conseguito dalla parte doveva essere preservata ai fini della permanenza – seppur con riserva
- nella I fascia delle GPS. Ne consegue che, in ragione della perdurante efficacia giuridica della sentenza n. 4020/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, deve accertarsi
l'illegittimità del decreto emesso il 3.11.2021 dall' e del Controparte_24 successivo provvedimento di risoluzione adottato dall' in data 4.11.2021. … Parte_4
L'Amministrazione scolastica va quindi condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate nel periodo dal 29.10.2021 al 30.6.2022, oltre interessi come per legge”).
Com'è evidente, il giudice partenopeo ha valorizzato il disposto della circolare ministeriale n. 26841 del 5.9.2020, secondo cui i diplomati I.T.P. titolari di provvedimento favorevole, in forza del quale erano inseriti con riserva in I fascia G.P.S. ed in II fascia delle graduatorie d'istituto, avrebbero dovuti rimanervi iscritti, senza essere depennati o ricollocati in autotutela, fino alla pronuncia di sentenza di merito che sancisse l'assenza di valore abilitante del titolo all'esito dei giudizi singolarmente o collettivamente introdotti dai docenti.
Anche nel caso di specie, la P.A. si è conformata a siffatte istruzioni operative, che, secondo quanto sopra osservato, risultano pienamente conformi al criterio di provvisoria efficacia, anche esecutiva, del provvedimento cautelare (che, se ne fosse sfornito, sarebbe inutiliter dato).
Tutto ciò impone di ritenere che non sia illegittima la condotta con cui la P.A. non ha spostato gli altri docenti, odierni resistenti, nella fascia prevista per i soggetti privi di titolo abilitante contemporaneamente alla sig.ra , attenendosi al suesposto Parte_1 principio ed alle indicazioni di cui alla predetta circolare.
4. Né può giungersi a conclusioni diverse alla luce del c.d. effetto conformativo
10 generale del giudicato amministrativo, quale precipitato del potere-dovere di autotutela della P.A., nell'ambito della complessa e controversa tematica dell'efficacia extraprocessuale della sentenza amministrativa in via d'estensione plurisoggettiva della pronuncia giudiziale.
Trattasi di questione affine a quella dell'efficacia esterna del giudicato civile, laddove comunemente si ammette che l'accertamento di un fatto, contenuto in una pronuncia del giudice civile passata in giudicato, possa essere fatto valere nei rapporti con soggetti che non hanno partecipato al processo all'esito del quale il giudicato stesso si è formato.
In ambito amministrativo, la problematica de qua è stata sollevata dalla dottrina, la quale ha rilevato che una sentenza del g.a., che ad esempio annulli una norma di un regolamento, è destinata ad avere una rilevanza extraprocessuale necessariamente diversa da una sentenza del giudice civile che, invece, accerti un diritto soggettivo di un cittadino.
Secondo tale impostazione interpretativa, la funzione di conformazione del futuro comportamento dell'Amministrazione è tipica della sentenza amministrativa e la differenzia dalla sentenza civile, anche nel settore del pubblico impiego e, in generale, in tutti i casi in cui la norma scrutinata dal giudice amministrativo, e destinata ad avere applicazione in un'ampia platea di rapporti, venga annullata o interpretata in un certo senso.
A parere di tale dottrina, la P.A. dovrebbe applicare un siffatto provvedimento anche nei rapporti intrattenuti con quegli amministrati che non hanno agito in giudizio, allo scopo di garantire uniformità e parità di trattamento, nonché evitare l'introduzione di altri giudizi analoghi, e dunque altresì per economia dell'azione amministrativa e processuale.
In sintesi, si sostiene l'esistenza di un effetto conformativo della sentenza, nel senso che l'Amministrazione, nell'adeguarsi ad essa, dovrà tener presente anche le ricadute su tutti gli altri rapporti disciplinati dalle norme in essa applicate, paventando una sorta di contenuto “esemplare” della sentenza stessa, che, ove applicata solo nei confronti delle parti del giudizio, determinerebbe un risultato sostanzialmente iniquo, discriminando tra chi ha agito con successo in giudizio e tutto il resto degli amministrati, i quali si trovino nelle medesime situazioni della parte che ha esperito il giudizio, ma che non abbia proposto analoga azione.
Con specifico riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è perciò propugnata la tesi secondo cui la loro efficacia non possa
11 essere limitata inter partes, ma debba essere estesa erga omnes, ossia includendo l'intera platea dei soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato, con ciò affermandosi che il giudicato amministrativo non soffre delle limitazioni imposte dall'art. 2909 c.c.., ossia dell'efficacia limitata alle parti ed ai loro eredi ed aventi causa.
Siffatti tesi non ricevuto l'avallo della giurisprudenza amministrativa, la quale ha, invece, preferito optare per la delimitazione soggettiva civilistica del giudicato amministrativo, salvo casi eccezionali (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2021, n. 799:
“In tema di divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nel pubblico impiego, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato un tempestivo ricorso avverso un atto di macro-organizzazione si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri dipendenti che avevano prestato acquiescenza nei confronti del suddetto atto rimanendo inattivi. Il giudicato amministrativo, in assenza di norme ad hoc nel c.p.a ., è sottoposto alle disposizioni generali sul processo civile, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l' art. 2909 c.c. e, quindi, sono eccezionali i casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes, i quali si giustificano solo grazie all'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto”).
Ora, trascendendo, per esigenze di sintesi, i dettagli di tale controversa tematica, deve osservarsi che, nel contesto delle graduatorie per le supplenze, il rapporto tra P.A. e soggetti inseriti è sempre singolare e mai collettivo, trattandosi, come anticipato, di procedure non selettive, ma paraconcorsuali.
Quindi, allo scopo di determinare la posizione di ogni singolo docente, la P.A. non esegue un giudizio discrezionale comparativo, bensì valutazioni singole per ciascun aspirante, eventualmente, come nella fattispecie, dando applicazione dei diritti riconosciuti dal giudice.
Ciò basterebbe ad escludere una immediata ricaduta “collettiva”, cioè su tutti i diplomati I.T.P., della prima pronuncia con cui il Consiglio ha denegato il valore abilitante di tale titolo.
Ma, pur volendo ammettere che si tratti di una disciplina collettiva, che, cioè, trova applicazione ad una ampia categoria di soggetti, il criterio dell'efficacia conformativa del giudicato non potrebbe comunque trovare applicazione, restando esso delimitato ad operare a favore o a scapito di coloro che non abbiano affatto proposto ricorsi per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del diploma.
Invece, per tutti quei soggetti che, come nel caso di specie, erano titolari di provvedimenti giudiziari di segno contrario rispetto al giudicato di cui si vorrebbe
12 applicare l'estensione conformativa, tale effetto non è ammissibile, poiché i singoli rapporti hanno già ricevuto una loro specifica disciplina giudiziaria, benché precaria o comunque destinata ad essere riformata in senso a loro sfavorevole.
Pur volendo rifarsi al criterio in esame per affermare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di derubricare l'iscrizione in graduatoria di tutti i diplomati I.T.P., siffatto obbligo potrebbe essere predicato solo nei confronti di quei soggetti che non abbiano affatto agito in giudizio, ma giammai in danno dei docenti resistenti, avendo essi pacificamente proposto specifiche azioni giudiziarie ed ottenuto pronunce cautelari favorevoli, con ciò difettando lo stesso presupposto applicativo del criterio de quo
(ossia l'assenza di azioni giudiziarie nei rapporti diversi da quelli dedotti in giudizio).
In sintesi, colui che abbia agito in giudizio ed ottenuto un provvedimento cautelare favorevole non può vederlo caducato solo perché altri docenti, in analoghi giudizi, hanno invece subìto una pronuncia sfavorevole ed in quanto l'Amministrazione intende applicare anche a loro la stessa avversa regola.
In conclusione, difetta la dedotta natura illecita della condotta dell'Amministrazione e, con ciò, la sussistenza di qualunque profilo discriminatorio o pregiudizievole che possa essere fatto valere dalla ricorrente.
5. Non sussistendo il danno evento, va esclusa qualsiasi lesione risarcibile, dovendo comunque segnalarsi che non vi è prova che la ricorrente, nell'ipotesi in cui tutti i docenti coinvolti fossero sempre stati collocati in II fascia G.P.S. e III fascia d'istituto sin dall'inserimento originario, avrebbe ottenuto, con un ragionevole grado di certezza, un incarico per 18 ore settimanali.
Né può dirsi esistente la lesione di una chance in tal senso, non essendo stato allegato né provato che la ricorrente avrebbe avuto una concreta possibilità di conseguire un siffatto incarico.
A tal uopo, difetta in ricorso una compiuta elencazione delle sedi disponibili e dell'articolazione dei turni di chiamata.
Di contro, la ricorrente avrebbe dovuto ricostruire le graduatorie inserendovi anche gli altri docenti coinvolti ed indicare, rispetto ai posti disponibili, che tra questi ve ne sarebbe stato uno di 18 ore che sarebbe stato a lei affidato con certezza o, almeno, con elevata probabilità.
Nessun argomento in tal senso si rinviene in ricorso, laddove ci si limita a richiamare la produzione documentale, demandando detta ricostruzione al magistrato, in maniera inammissibilmente esplorativa.
13 Anche per tale ulteriore motivo, il ricorso deve essere rigettato.
6. Va, infine, disattesa l'istanza di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal resistente . CP_1
La condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. può essere pronunciata a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In presenza dei presupposti di legge, la responsabilità processuale aggravata conduce ad un risarcimento del danno di tipo punitivo, volto a scoraggiare l'abuso del processo.
In linea con tale natura risarcitoria, questo giudice aderisce all'indirizzo della Suprema
Corte, la quale, in ossequio ai criteri ordinari di distribuzione dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto istante la prova degli elementi costitutivi del diritto preteso: ai fini della condanna per lite temeraria, è, dunque, necessario provare la sussistenza della malafede o della colpa grave nella condotta della controparte (Cass. civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376), e ciò anche nel senso di “assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza” (Cass. civ., 22.10.1976, n. 3752).
Pertanto, la parte vittoriosa, che assuma di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente, ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo delle fattispecie (Cass. civ., sez. lav.,
21.11.2007, n. 24645).
Va, altresì, sottolineato che la temerarietà della lite non può desumersi esclusivamente dalla mera opinabilità del diritto fatto valere ovvero dalle prospettazioni giuridiche riconosciute come infondate dal giudice (Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25831).
Ciò premesso, osserva il giudicante che l'azione non può considerarsi proposta attraverso una condotta dolosa o colposa, che risulti idonea ad integrare il presupposto soggettivo ex art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato, prima ancora che provato, lo specifico profilo soggettivo che integra l'invocata fattispecie.
Stessa sorte segue l'istanza, ove ricondotta all'art. 96 co. 3 c.p.c..
In termini generali, tale disposizione normativa attribuisce il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
14 Tuttavia, tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta stessa ovvero la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale rispetto alla finalità a cui esso è preposto (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.
22405: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecitata ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e proibità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede ( consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, affermando che essa si risolve in un abuso del processo comunque generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”).
In altri termini, detto potere può essere esercitato anche indipendentemente dalla temerarietà, ma purché si ravvisi una condotta processuale della parte soccombente non conforme ai criteri di buona fede e correttezza, nella loro dimensione giudiziale.
Ebbene, deve affermarsi che la ricorrente non abbia fatto un uso distorto del diritto di difesa nel processo, in base ad una infedele interpretazione delle norme di legge applicabili o ad una capziosa lettura delle opinioni della giurisprudenza.
15 Pertanto, non è dato riscontrare i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il disputatum della domanda risarcitoria e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore che ne abbia fatto dichiarazione di anticipazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente soccombente e le parti resistenti rimaste contumaci.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_21
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna al Parte_1 pagamento della residua parte in favore del , in persona del Controparte_1
che liquida in € 515,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e CP_25
C.P.A. come per legge;
4) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna al Parte_1 pagamento della residua parte in favore di , che liquida in € Controparte_3
515,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente soccombente e le parti resistenti rimaste contumaci.
Così deciso in Avellino, lì 15.4.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1529/2020, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Rosalia Iandiorio e Rocchina Corso, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del p. t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è elettivamente domiciliato ex lege;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, in Controparte_3 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Todisco, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f. Controparte_4
); in persona del Dirigente p. t., (c.f. P.IVA_2 CP_5
, (c.f. ), C.F._3 Controparte_6 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
1 ). C.F._6
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2020, la sig.ra esponeva di essere Parte_1 in possesso di diploma conseguito presso un istituto tecnico-professionale, in virtù del quale aveva acquisito l'idoneità all'insegnamento per le classi di concorso B012 e B003, ed era stata inserita, per tali materie, nelle graduatorie di III fascia di insegnanti tecnico pratici (I.T.P.) della provincia di Avellino ai sensi del D.M. 374/2017.
Precisava che, in base allo stesso D.M., non era prevista la iscrizione nella seconda fascia degli aspiranti in possesso del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento tecnico pratico, ma che tale norma era stata nei suoi confronti annullata a seguito di ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che, con sentenza n. 11625/2017 aveva accolto la domanda e, per l'effetto, annullato l'art. 2 e l'art. 4 bis D.M. 374/2017, attribuendo al diploma di I.T.P. valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”.
Aggiungeva che, a seguito della conferma di tale pronuncia, era stata inserita, con riserva, nelle graduatorie di II fascia, senonché detta sentenza veniva riformata in sede di gravame dal Consiglio di Stato (n. 4765/2019 dell'8.7.2019), ed essa veniva, poi, ricollocata in III fascia.
Lamentava che altri docenti, indicati in ricorso, benché muniti del medesimo titolo non abilitante, erano ancora collocati in II fascia, il che era da ritenersi illegittimo qualunque ne fosse la fonte (provvedimento cautelare o sentenza di primo grado), a fronte del consolidato principio in tema espresso dal Consiglio di Stato.
Contestava la condotta dell'Amministrazione scolastica, che aveva arbitrariamente discriminato tra docenti aventi i medesimi titoli, lasciando alcuni nella II fascia e collocando altri, tra cui essa istante, nella III, con ciò creando un'ingiustificata disparità di trattamento.
Deduceva la lesione del diritto ad accedere al pubblico impiego ed al punteggio.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario e ricostruita la disciplina di legge vigente, lamentava che l'Amministrazione, nel collocare docenti privi di titolo, benché beneficiari di provvedimento giurisdizionale cautelare, nella II fascia a suo discapito, aveva violato la normativa in tema di reclutamento del personale docente.
Eccepiva la nullità del contratto a tempo indeterminato stipulato da CP_9
2 attinta da in cui era stata iscritta per la classe di concorso C240 e C350 per il CP_10 triennio 2014/2017 proprio grazie ad un provvedimento cautelare del , non CP_11 seguito, però, da decreto camerale ex art. 56 L. 104/2010, e quindi divenuto inefficace, con conseguente assenza di titolo abilitante in capo alla predetta e per di più pendendo gravame d'appello avverso la sentenza di primo grado ad essa favorevole, il tutto sempre a suo sfavore, essendo titolare di punteggio più elevato (107,5 a fronte di 34,5).
Proponeva domanda di risarcimento del danno, anche per perdita di chance, deducendo che, per l'a.s. 2019/2020, aveva potuto ottenere, tramite una serie di contratti su spezzoni orari su organico di fatto, un incarico ammontante a complessive
14 ore settimanali, con pregiudizio retributivo e di punteggio, mentre gli altri docenti l'avevano sopravanzata nonostante l'illegittima collocazione in II fascia.
Rivendicava il diritto alla retribuzione differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe ottenuto con un incarico di 18 ore settimanali, oltre alla maggior anzianità di servizio ed al punteggio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_12 ed i suindicati resistenti innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi l'illegittimità delle graduatorie definitive d'istituto di II e
III fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e ordinarsi all'Amministrazione di procederne alla correzione, inserendo i docenti resistenti nella terza fascia, con il corrispondente punteggio, nonché dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia del contratto di e l'obbligo di conferimento degli incarichi CP_9 sulla base delle graduatorie così come corrette, con ogni conseguenziale effetto, economico e giuridico, ed infine accertarsi il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, condannando l'Amministrazione resistente al relativo pagamento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_13 dell'avversa prospettazione.
Il deduceva la piena legittimità della propria condotta, essendosi limitato a CP_1 dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali inerenti alla posizione della ricorrente e degli altri docenti interessati.
Evidenziava che anche questi ultimi, tra cui la docente si erano oramai CP_9 visti invalidare il diploma I.T.P. quale titolo abilitante, e ciò nel corso dell'anno 2020 e del successivo anno 2021, apportandosi le necessarie correzioni delle graduatorie, il
3 che aveva richiesto un tempo piuttosto esteso in ragione dell'elevato numero di posizioni da rettificare manualmente.
Eccepiva, pertanto, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, nonché
l'infondatezza della domanda risarcitoria, anche per ottenimento, da parte della sig.ra
, di un incarico di supplenza in Lioni (AV) per l'a.s. corrente (2020/2021). Parte_1
Instava per la condanna della ricorrente al risarcimento per lite temeraria e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in ogni caso con vittoria di spese.
eccepiva l'incompetenza per materia del giudice ordinario in Controparte_3 favore del giudice amministrativo, postulando l'annullamento della graduatoria.
Sosteneva di essere titolare di provvedimento giurisdizionale favorevole (decreto cautelare , n. 04941/2017 REG. PROV. CAU.) del 18.9.2017, Controparte_14 in forza del quale era legittimamente inserita in II fascia.
Concludeva chiedendo la declaratoria d'incompetenza ovvero il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Nel corso del giudizio, la ricorrente, nelle note del 16.6.2021, ha precisato di non aver effettuato la notificazione nei confronti di , Controparte_15 Controparte_16
, , , CP_17 Controparte_18 CP_19 Parte_2 CP_9
e , seppur indicati in ricorso, in quanto la rispettiva posizione in CP_20 graduatoria era stata rettificata dall'Amministrazione già prima della notificazione eseguita agli altri docenti resistenti.
Con le note del 9.5.2022, la ricorrente deduceva che l'Amministrazione aveva proceduto, nelle graduatorie del 7.8.2021, alla corretta collocazione di tutti i docenti titolari di diploma I.T.P. nella II fascia, sicché chiedeva la cessazione della materia del contendere, insistendo però nella domanda risarcitoria.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei soggetti controinteressati, indicati in epigrafe, non costituiti in giudizio benché ritualmente intimati, come da prova della notificazione degli atti introduttivi depositata.
Devono essere esclusi dalla qualità di parte del giudizio tutti gli altri soggetti indicati in ricorso come convenuti, non essendo stata eseguita la notificazione degli atti introduttivi nei loro confronti.
4 In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'incompetenza per materia proposta da
, eccezione che va correttamente qualificata come eccezione di Controparte_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
È noto che la giurisdizione si individua in base al petitum giudiziale, ossia al bene della vita che la parte che agisce in giudizio intende rivendicare.
Nella fattispecie, il petitum è costituito dall'aspirazione della sig.ra ad Parte_1 ottenere il corretto posizionamento degli aspiranti in graduatoria, sebbene tale domanda non sia riferita alla propria posizione, bensì a quelli di altri colleghi, per i quali non era, o meglio, non era ancora intervenuta una determinazione dell'Amministrazione scolastica che avesse recepito il principio giurisprudenziale secondo cui il diploma I.T.P. non ha valore di titolo abilitante all'insegnamento, sicché esso non consente la collocazione nella II fascia delle graduatorie d'istituto e nella I fascia delle G.P.S..
In disparte l'infondatezza di siffatta pretesa, la ricorrente non ha domandato l'annullamento di un atto amministrativo generale, ossia del decreto ministeriale che ha disciplinato la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie, bensì ha rivendicato il diritto alla corretta formazione delle graduatorie, in modo da evitare di essere scavalcata da soggetti che avrebbero dovuto seguirla anziché precederla.
Dunque, il bene finale della vita in oggetto resta l'aspirazione a stipulare un contratto di lavoro con la P.A., e segnatamente il contratto che sarebbe spettato alla ricorrente ove il turno di chiamata per l'attribuzione degli incarichi di supplenza avesse rispettato il criterio della natura non abilitante del titolo predetto e, quindi, l'inserimento degli altri docenti nella fascia succedanea.
Trattandosi, perciò, di un diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il tutto in linea con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità formatisi in materia
(Cassazione civile, sez. un., 19/04/2023, n. 10538: “In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza
5 limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria”).
In forza di tale condivisibile principio, si rileva che l'eventuale annullamento o disapplicazione della norma regolamentare di riferimento ben può essere disposta dal giudice del lavoro in via incidentale, sempre che la domanda sia diretta in via principale alla corretta formazione delle graduatorie.
Di contro, allorquando sia domandato in via esclusiva l'annullamento della norma di regolamento, la giurisdizione appartiene al g.a..
Nella fattispecie, il giudice amministrativo è stato già chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della norma regolamentare che esclude la valenza di titolo abilitante del diploma I.T.P. in linea con la legislazione vigente.
Tuttavia, nel presente giudizio, si ribadisce che l'oggetto della domanda non è costituito dalla legittimità della norma ministeriale in questione, bensì dalla formazione delle graduatorie in conformità con il principio giurisprudenziale che ha negato valore d'abilitazione al titolo predetto.
2. Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_21
Risulta finanche notorio che l'autonomia scolastica è delimitata all'ambito amministrativo dell'agere degli istituti scolastici, ossia ai soli rapporti esterni con terzi
(con i discenti, con i fornitori, ecc.), mentre la legge non attribuisce alcuna autonomia agli istituti stessi nel contesto dei rapporti lavorativi con il personale scolastico.
In sostanza, il datore di lavoro del personale docente ed A.T.A. si individua esclusivamente nel , quale unico soggetto pertanto munito di Controparte_1 legittimazione a resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 21/03/2011, n. 6372:
“Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”; CP_1
Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2009, n. 6460: “In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e
6 limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto
(dall'art. 16 del citato d.lg. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali”; Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2008, n. 20521: “Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo
l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14
d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo istituto, ma con il , cui l'art. 15 del Controparte_1 citato d.P.R., riserva infatti le funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la qualità di datore di CP_1 lavoro, e non nei confronti dell'istituto scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva”).
Come si vede, non può che farsi applicazione del consolidato criterio ermeneutico formatasi in relazione a tale profilo.
3. Nel merito, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, neppure in via parziale.
Difatti, la ricorrente non ha rinunciato alla domanda risarcitoria, di contro insistendovi, il che postula l'accertamento dell'eventuale illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica, come dedotta in ricorso.
Infatti, fermo che non vi è concorde posizione delle parti in punto di cessazione della materia del contendere, è agevole rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi è stato alcun adempimento spontaneo da parte del rispetto CP_1 all'azione giudiziale della sig.ra . Parte_1
Di contro, l'Amministrazione ha di certo ricollocato gli altri resistenti in fascia III in esecuzione di specifici provvedimenti giurisdizionali, di segno contrario e di senso sfavorevole ai precedenti cautelari e di merito.
In ogni caso, segnalato che la cessazione della materia del contendere si verifica allorquando l'interesse ad agire in relazione ad una determinata domanda viene meno nel corso del giudizio, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio, siffatto interesse non può dirsi venuto meno in capo alla ricorrente in ordine all'accertamento della pretesa illegittimità della condotta del datore di lavoro, che, identificandosi come inadempimento e, quindi, come danno evento, rappresenta un elemento che deve essere necessariamente indagato, in via principale e non virtuale, ai fini della pronuncia sulla fondatezza o meno della domanda di risarcimento del danno conseguenza, in ricorso individuato appunto in termini di ricaduta diretta della collocazione in graduatoria degli altri aspiranti.
7 Ciò chiarito, reputa il giudicante che la condotta della P.A. non sia illegittima.
L'Amministrazione scolastica, com'è pacifico nella fattispecie, nel posizionare i sig.ri
, , , e in I fascia G.P.S. ed in II fascia CP_3 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 delle graduatorie di istituto anziché in II ed in III, non ha fatto altro che dare esecuzione ai rispettivi provvedimenti giurisdizionali, cautelari o di merito, pronunciati dall'adito T.A.R..
Rispetto a tali statuizioni giudiziali, benché successivamente revocate o riformate in grado d'appello e fino a tale momento, non sussiste alcun potere discrezionale della
P.A., nel senso che essa è tenuta ad eseguirli senza poter valutare se sia opportuno o corretto adeguarvisi o meno.
Infatti, a prescindere dalla correttezza e dalla fondatezza dell'interpretazione della legge e del ricadente obbligo stabilito dal giudice a carico della P.A. (ossia valore abilitante del diploma I.T.P. e conseguente posizionamento in graduatoria),
l'Amministrazione è comunque tenuta ad adempiervi, in difetto potendo subire l'esecuzione coatta dell'obbligo, nel caso di specie attraverso l'ottemperanza cautelare ex art. 59 c.p.a..
Nel caso di specie, è evidente che la P.A. si sia conformata a quanto in prima battuta statuito dal T.A.R. in ordine al valore abilitante del titolo, ed in ciò non può ravvisarsi né un inadempimento né una condotta comunque illegittima, essendo preciso obbligo dell'Amministrazione eseguire i provvedimenti giudiziari.
Tanto meno può dirsi illegittima la condotta con cui l'Amministrazione scolastica, pur avendo rilevato il mutamento d'indirizzo del giudice amministrativo sulla questione
(come segnalato anche in ricorso), non abbia applicato le relative conseguenze
(depennamento dalle graduatorie o traslazione nella fascia succedanea) nei confronti di tutti gli aspiranti muniti di diploma I.T.P., inclusi quelli che risultavano ancora titolari di un provvedimento cautelare o di primo grado ad essi favorevole e di segno contrario.
A tale conclusione, si perviene per il medesimo motivo della natura vincolante dei provvedimenti giudiziari, a cui la P.A. è tenuta a dare esecuzione.
Pur essendo mutata l'opinione giurisprudenziale, l'Amministrazione scolastica non avrebbe potuto, in esercizio dell'autotutela, applicare il diniego di valore abilitante del titolo ai docenti che, invece, erano titolari di un decreto cautelare o di una sentenza che ne affermava la valenza, e nei cui confronti non era ancora intervenuto un provvedimento giudiziale in senso opposto.
8 Ciò anzitutto in ragione della permanenza della validità inter partes (cioè tra singoli docenti muniti di provvedimento favorevole ed Amministrazione) di siffatte pronunce, la cui osservanza ed esecuzione rimanevano doverose per la P.A..
In altri termini, quest'ultima non poteva ritenersi tenuta ad applicare a tutti i docenti titolari di diploma I.T.P. le pronunce e le riforme sfavorevoli intervenute per altri singoli docenti.
Ove mai si ipotizzi che il , sua sponte, ed a fronte delle pronunce del Consiglio CP_1 di Stato, avesse traslato nella fascia succedanea tutti i docenti in possesso di diploma
I.T.P., compresi quelli che, invece, potevano far ancora valere la natura abilitante del titolo sancita da una sentenza di primo grado o da un decreto cautelare, esso avrebbe senz'altro violato tali provvedimenti giudiziari e si sarebbe visto esposto non solo all'ottemperanza cautelare, ma anche ad una azione di risarcimento del danno, stante la pendenza dell'efficacia del provvedimento favorevole al singolo docente ed a prescindere da qualsiasi previsione di probabile riforma da parte del giudice d'appello.
Ed è proprio ciò che si è verificato in altro precedente giudiziario, formatosi in seno ad autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. Armato, sentenza n. 5280/2022 pubbl. il 6.2.2023: “La domanda formulata in via principale dal ricorrente non può trovare accoglimento e va rigettata. Il ricorrente, in virtù della pronuncia del TAR
Lazio n. 4020/2018, chiede che sia riconosciuto il proprio diritto all'iscrizione nella richiesta fascia delle graduatorie GPS, pur essendo privo della prescritta della abilitazione. E invero, ai fini dell'accesso alla I fascia delle graduatorie GPS, è richiesto un titolo di abilitazione all'insegnamento; titolo che il non possiede, avendo conseguito esclusivamente un diploma ITP, il cui Parte_3 valore abilitante è costantemente e concordemente escluso dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, punto, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato del 05.07.2019,
n. 46837). Quanto alla sentenza del TAR Lazio n. 4020/2018, da cui il ricorrente ritiene di far derivare il valore abilitante del diploma ITP, unico titolo di cui è in possesso, deve rilevarsi come la detta pronunciata sia stata riformata con sentenza resa dal Consiglio di Stato (n. 5216/2022 del 24.06.2022, prodotta da parte convenuta e allegata alle note autorizzate) con cui il Giudice Amministrativo, definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello promosso dal avverso la Controparte_1 sentenza del TAR Lazio n. 4020/2018, definitivamente respingendo il ricorso proposto, tra gli altri, dal sig. . Ne consegue il rigetto della domanda principale. Quanto alla domanda Parte_3 formulata in via subordinata dal ricorrente, risulta agli atti che l' , che in data Controparte_22
3.11.2021 ha decretato l'esclusione del dalla graduatoria di prima fascia delle GPS, con Parte_3 la conseguente risoluzione del rapporto individuale di lavoro a tempo determinato disposta in data CP_2
4.11.2021, ha disatteso le previsioni contenute nella circolare del del 5 settembre 2020 prot.
26841 nella parte in cui ha fornito le seguenti indicazioni: “permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto.
9 All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce ed alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS o nelle GI di
II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante”. Nel caso in esame infatti all'atto dell'esclusione dell'odierno ricorrente dalla graduatoria di prima fascia delle GPS e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro sussisteva la pronuncia giurisdizionale TAR Lazio n. 4020/2018, di contenuto favorevole per il ricorrente ed avente piena efficacia esecutiva in quanto non sospesa nonostante il gravame interposto dall'Amministrazione scolastica. Dunque, la predetta sentenza del TAR che ha interessato il ricorrente non risultava ancora riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5216/2022 del 24.06.2022, con la conseguenza che secondo le stesse disposizioni ministeriali l'efficacia dell'inserimento a suo tempo conseguito dalla parte doveva essere preservata ai fini della permanenza – seppur con riserva
- nella I fascia delle GPS. Ne consegue che, in ragione della perdurante efficacia giuridica della sentenza n. 4020/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, deve accertarsi
l'illegittimità del decreto emesso il 3.11.2021 dall' e del Controparte_24 successivo provvedimento di risoluzione adottato dall' in data 4.11.2021. … Parte_4
L'Amministrazione scolastica va quindi condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate nel periodo dal 29.10.2021 al 30.6.2022, oltre interessi come per legge”).
Com'è evidente, il giudice partenopeo ha valorizzato il disposto della circolare ministeriale n. 26841 del 5.9.2020, secondo cui i diplomati I.T.P. titolari di provvedimento favorevole, in forza del quale erano inseriti con riserva in I fascia G.P.S. ed in II fascia delle graduatorie d'istituto, avrebbero dovuti rimanervi iscritti, senza essere depennati o ricollocati in autotutela, fino alla pronuncia di sentenza di merito che sancisse l'assenza di valore abilitante del titolo all'esito dei giudizi singolarmente o collettivamente introdotti dai docenti.
Anche nel caso di specie, la P.A. si è conformata a siffatte istruzioni operative, che, secondo quanto sopra osservato, risultano pienamente conformi al criterio di provvisoria efficacia, anche esecutiva, del provvedimento cautelare (che, se ne fosse sfornito, sarebbe inutiliter dato).
Tutto ciò impone di ritenere che non sia illegittima la condotta con cui la P.A. non ha spostato gli altri docenti, odierni resistenti, nella fascia prevista per i soggetti privi di titolo abilitante contemporaneamente alla sig.ra , attenendosi al suesposto Parte_1 principio ed alle indicazioni di cui alla predetta circolare.
4. Né può giungersi a conclusioni diverse alla luce del c.d. effetto conformativo
10 generale del giudicato amministrativo, quale precipitato del potere-dovere di autotutela della P.A., nell'ambito della complessa e controversa tematica dell'efficacia extraprocessuale della sentenza amministrativa in via d'estensione plurisoggettiva della pronuncia giudiziale.
Trattasi di questione affine a quella dell'efficacia esterna del giudicato civile, laddove comunemente si ammette che l'accertamento di un fatto, contenuto in una pronuncia del giudice civile passata in giudicato, possa essere fatto valere nei rapporti con soggetti che non hanno partecipato al processo all'esito del quale il giudicato stesso si è formato.
In ambito amministrativo, la problematica de qua è stata sollevata dalla dottrina, la quale ha rilevato che una sentenza del g.a., che ad esempio annulli una norma di un regolamento, è destinata ad avere una rilevanza extraprocessuale necessariamente diversa da una sentenza del giudice civile che, invece, accerti un diritto soggettivo di un cittadino.
Secondo tale impostazione interpretativa, la funzione di conformazione del futuro comportamento dell'Amministrazione è tipica della sentenza amministrativa e la differenzia dalla sentenza civile, anche nel settore del pubblico impiego e, in generale, in tutti i casi in cui la norma scrutinata dal giudice amministrativo, e destinata ad avere applicazione in un'ampia platea di rapporti, venga annullata o interpretata in un certo senso.
A parere di tale dottrina, la P.A. dovrebbe applicare un siffatto provvedimento anche nei rapporti intrattenuti con quegli amministrati che non hanno agito in giudizio, allo scopo di garantire uniformità e parità di trattamento, nonché evitare l'introduzione di altri giudizi analoghi, e dunque altresì per economia dell'azione amministrativa e processuale.
In sintesi, si sostiene l'esistenza di un effetto conformativo della sentenza, nel senso che l'Amministrazione, nell'adeguarsi ad essa, dovrà tener presente anche le ricadute su tutti gli altri rapporti disciplinati dalle norme in essa applicate, paventando una sorta di contenuto “esemplare” della sentenza stessa, che, ove applicata solo nei confronti delle parti del giudizio, determinerebbe un risultato sostanzialmente iniquo, discriminando tra chi ha agito con successo in giudizio e tutto il resto degli amministrati, i quali si trovino nelle medesime situazioni della parte che ha esperito il giudizio, ma che non abbia proposto analoga azione.
Con specifico riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è perciò propugnata la tesi secondo cui la loro efficacia non possa
11 essere limitata inter partes, ma debba essere estesa erga omnes, ossia includendo l'intera platea dei soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato, con ciò affermandosi che il giudicato amministrativo non soffre delle limitazioni imposte dall'art. 2909 c.c.., ossia dell'efficacia limitata alle parti ed ai loro eredi ed aventi causa.
Siffatti tesi non ricevuto l'avallo della giurisprudenza amministrativa, la quale ha, invece, preferito optare per la delimitazione soggettiva civilistica del giudicato amministrativo, salvo casi eccezionali (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2021, n. 799:
“In tema di divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nel pubblico impiego, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato un tempestivo ricorso avverso un atto di macro-organizzazione si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri dipendenti che avevano prestato acquiescenza nei confronti del suddetto atto rimanendo inattivi. Il giudicato amministrativo, in assenza di norme ad hoc nel c.p.a ., è sottoposto alle disposizioni generali sul processo civile, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l' art. 2909 c.c. e, quindi, sono eccezionali i casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes, i quali si giustificano solo grazie all'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto”).
Ora, trascendendo, per esigenze di sintesi, i dettagli di tale controversa tematica, deve osservarsi che, nel contesto delle graduatorie per le supplenze, il rapporto tra P.A. e soggetti inseriti è sempre singolare e mai collettivo, trattandosi, come anticipato, di procedure non selettive, ma paraconcorsuali.
Quindi, allo scopo di determinare la posizione di ogni singolo docente, la P.A. non esegue un giudizio discrezionale comparativo, bensì valutazioni singole per ciascun aspirante, eventualmente, come nella fattispecie, dando applicazione dei diritti riconosciuti dal giudice.
Ciò basterebbe ad escludere una immediata ricaduta “collettiva”, cioè su tutti i diplomati I.T.P., della prima pronuncia con cui il Consiglio ha denegato il valore abilitante di tale titolo.
Ma, pur volendo ammettere che si tratti di una disciplina collettiva, che, cioè, trova applicazione ad una ampia categoria di soggetti, il criterio dell'efficacia conformativa del giudicato non potrebbe comunque trovare applicazione, restando esso delimitato ad operare a favore o a scapito di coloro che non abbiano affatto proposto ricorsi per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del diploma.
Invece, per tutti quei soggetti che, come nel caso di specie, erano titolari di provvedimenti giudiziari di segno contrario rispetto al giudicato di cui si vorrebbe
12 applicare l'estensione conformativa, tale effetto non è ammissibile, poiché i singoli rapporti hanno già ricevuto una loro specifica disciplina giudiziaria, benché precaria o comunque destinata ad essere riformata in senso a loro sfavorevole.
Pur volendo rifarsi al criterio in esame per affermare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di derubricare l'iscrizione in graduatoria di tutti i diplomati I.T.P., siffatto obbligo potrebbe essere predicato solo nei confronti di quei soggetti che non abbiano affatto agito in giudizio, ma giammai in danno dei docenti resistenti, avendo essi pacificamente proposto specifiche azioni giudiziarie ed ottenuto pronunce cautelari favorevoli, con ciò difettando lo stesso presupposto applicativo del criterio de quo
(ossia l'assenza di azioni giudiziarie nei rapporti diversi da quelli dedotti in giudizio).
In sintesi, colui che abbia agito in giudizio ed ottenuto un provvedimento cautelare favorevole non può vederlo caducato solo perché altri docenti, in analoghi giudizi, hanno invece subìto una pronuncia sfavorevole ed in quanto l'Amministrazione intende applicare anche a loro la stessa avversa regola.
In conclusione, difetta la dedotta natura illecita della condotta dell'Amministrazione e, con ciò, la sussistenza di qualunque profilo discriminatorio o pregiudizievole che possa essere fatto valere dalla ricorrente.
5. Non sussistendo il danno evento, va esclusa qualsiasi lesione risarcibile, dovendo comunque segnalarsi che non vi è prova che la ricorrente, nell'ipotesi in cui tutti i docenti coinvolti fossero sempre stati collocati in II fascia G.P.S. e III fascia d'istituto sin dall'inserimento originario, avrebbe ottenuto, con un ragionevole grado di certezza, un incarico per 18 ore settimanali.
Né può dirsi esistente la lesione di una chance in tal senso, non essendo stato allegato né provato che la ricorrente avrebbe avuto una concreta possibilità di conseguire un siffatto incarico.
A tal uopo, difetta in ricorso una compiuta elencazione delle sedi disponibili e dell'articolazione dei turni di chiamata.
Di contro, la ricorrente avrebbe dovuto ricostruire le graduatorie inserendovi anche gli altri docenti coinvolti ed indicare, rispetto ai posti disponibili, che tra questi ve ne sarebbe stato uno di 18 ore che sarebbe stato a lei affidato con certezza o, almeno, con elevata probabilità.
Nessun argomento in tal senso si rinviene in ricorso, laddove ci si limita a richiamare la produzione documentale, demandando detta ricostruzione al magistrato, in maniera inammissibilmente esplorativa.
13 Anche per tale ulteriore motivo, il ricorso deve essere rigettato.
6. Va, infine, disattesa l'istanza di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal resistente . CP_1
La condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. può essere pronunciata a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In presenza dei presupposti di legge, la responsabilità processuale aggravata conduce ad un risarcimento del danno di tipo punitivo, volto a scoraggiare l'abuso del processo.
In linea con tale natura risarcitoria, questo giudice aderisce all'indirizzo della Suprema
Corte, la quale, in ossequio ai criteri ordinari di distribuzione dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto istante la prova degli elementi costitutivi del diritto preteso: ai fini della condanna per lite temeraria, è, dunque, necessario provare la sussistenza della malafede o della colpa grave nella condotta della controparte (Cass. civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376), e ciò anche nel senso di “assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza” (Cass. civ., 22.10.1976, n. 3752).
Pertanto, la parte vittoriosa, che assuma di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente, ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo delle fattispecie (Cass. civ., sez. lav.,
21.11.2007, n. 24645).
Va, altresì, sottolineato che la temerarietà della lite non può desumersi esclusivamente dalla mera opinabilità del diritto fatto valere ovvero dalle prospettazioni giuridiche riconosciute come infondate dal giudice (Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25831).
Ciò premesso, osserva il giudicante che l'azione non può considerarsi proposta attraverso una condotta dolosa o colposa, che risulti idonea ad integrare il presupposto soggettivo ex art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato, prima ancora che provato, lo specifico profilo soggettivo che integra l'invocata fattispecie.
Stessa sorte segue l'istanza, ove ricondotta all'art. 96 co. 3 c.p.c..
In termini generali, tale disposizione normativa attribuisce il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
14 Tuttavia, tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta stessa ovvero la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale rispetto alla finalità a cui esso è preposto (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.
22405: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecitata ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e proibità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede ( consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, affermando che essa si risolve in un abuso del processo comunque generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”).
In altri termini, detto potere può essere esercitato anche indipendentemente dalla temerarietà, ma purché si ravvisi una condotta processuale della parte soccombente non conforme ai criteri di buona fede e correttezza, nella loro dimensione giudiziale.
Ebbene, deve affermarsi che la ricorrente non abbia fatto un uso distorto del diritto di difesa nel processo, in base ad una infedele interpretazione delle norme di legge applicabili o ad una capziosa lettura delle opinioni della giurisprudenza.
15 Pertanto, non è dato riscontrare i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c..
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il disputatum della domanda risarcitoria e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore che ne abbia fatto dichiarazione di anticipazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente soccombente e le parti resistenti rimaste contumaci.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_21
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna al Parte_1 pagamento della residua parte in favore del , in persona del Controparte_1
che liquida in € 515,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e CP_25
C.P.A. come per legge;
4) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna al Parte_1 pagamento della residua parte in favore di , che liquida in € Controparte_3
515,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente soccombente e le parti resistenti rimaste contumaci.
Così deciso in Avellino, lì 15.4.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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