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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1916/2024 promossa da:
, (P.I. , in persona del procuratore Dott. , rappresentata Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Francesco Fusco, domiciliata come in atti,
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_3 P.IVA_2
- parte appellata, contumace -
E
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_3 difesa dagli avv. Enrico Bocchino e Sara Testani, domiciliata come in atti,
- parte appellata -
Conclusioni
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
DEL GIUDICE DI PACE DI LODI n. 255/24
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti indicati in narrativa (unico escluso: impianto n. 0037430);
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti indicati in narrativa (unico escluso: impianto n. 0037430);
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Salvis juribus.”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare
l'appello
Vinte le spese.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
n. 255/2024 resa nel procedimento RG 2476/2023, pubblicata il 08.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato la sua domanda di annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo per il canone unico annuale, anno 2023, n. 14 ID 15054048, emesso il 30.08.2013 da ICA
s.r.l. per conto del e notificato il 31.08.2023, per il pagamento del Parte_3 canone unico relativo ad alcune esposizioni pubblicitarie sul territorio di Parte_3
2.1 Nel procedimento di primo grado parte attrice aveva in particolare dedotto che, a seguito della modifica legislativa introdotta con la L. 160/2019, nulla è più dovuto ai Comuni per gli impianti pubblicitari che sono installati su strade di proprietà statale e provinciale e poiché, nel caso in esame, la richiesta del riguarda impianti installati su strade di proprietà di Parte_3
di Milano e di ANAS, il canone deve essere corrisposto a tali ultimi enti. Controparte_2
Si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_1 rilevando che, in caso di impianti pubblicitari collocati su strade extraurbane, gli enti proprietari delle strade conservano la titolarità a riscuotere la componente del canone unico conseguente alla occupazione del suolo pubblico mentre il Comune resta titolare del diritto di riscuotere la componente del canone collegata alla diffusione del messaggio pubblicitario.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'interpretazione della l. 160/2019 più corretta dovesse essere nel senso che il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico solo nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria avvenga su suolo di pertinenza comunale per cui il non può richiedere il versamento di entrambi i canoni, mentre nel caso Pt_3 di specie, trattandosi di suolo di proprietà di ente diverso dal dovevano essere versati Pt_3 entrambi i canoni.
2.2 Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma, allegando Parte_1 in fatto che:
- in data 01.09.2023, la riceveva da parte della ICA s.r.l., per conto del Comune di Pt_1 [...]
la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione, con il quale si Parte_3 chiedeva il pagamento del Canone Unico 2023 per la somma di Euro 2.860,00, di cui Euro 2.151,00
a titolo di Canone Unico, Euro 500,00 a titolo di sanzione, Euro 26,80 di interessi, Euro 2,00 a titolo di spese di notifica ed Euro 0,20 di arrotondamento, con riferimento a: un impianto sito su strada statale (SS 9) fuori dal centro abitato;
due impianti siti, rispettivamente, su Via Cesare Battisti e su
Viale Sarmazzano, dento il centro abitato;
quattordici impianti siti su strade provinciali (S.P. 39 e
S.P. 302), fuori dal centro abitato;
- il canone veniva corrisposto in relazione ai due impianti siti, rispettivamente, su Via Cesare Battisti
e su Viale Sarmazzano, posti dento il centro abitato;
- con riferimento agli impianti siti su strade provinciali, l'impianto n. 0015478, sito su S.P. 39 al Km
0,8600, non risultava avere alcuna corrispondenza numerica con gli impianti di proprietà di e Pt_1 che, inoltre, alla chilometrica indicata la ricorrente risulta avere un solo cartello bifacciale, il n.
00049389, anch'esso indicato nell'avviso;
- per gli altri impianti su strade provinciali il canone risultava essere, pertanto, rispettivamente, della e dell'Anas, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti Controparte_2
e che hanno rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada;
e deducendo, quanto ai motivi di appello:
- la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo il giudice di prime cure fondato il suo convincimento non sul contenuto letterale della l. 160/2019, che ha abrogato la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e previsto l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico o CUP) ma su un discorso di natura storica ricostruito in termini errati, facendo riferimento a una norma ormai abrogata;
- l'errata interpretazione del comma 819 dell'art. 1 l. 160/2019 il quale nulla dispone in ordine ad una riserva del canone per la pubblicità a favore del Comune, limitandosi ad indicare l'attività rilevante ai fini del canone, né afferma che vi sarebbero due distinte entrate, una per “occupazione” e una per la “diffusione pubblicitaria”;
- la violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 1 comma 816 e ss. l. 160/2019, essendo state abrogate le norme che prevedevano un'imposta comunale per il posizionamento degli impianti pubblicitari ed essendo invece stato introdotto il Canone Unico Patrimoniale che può essere istituito dalle province e dai comuni “limitatamente” alle strade di “pertinenza”, ossia su strade comunali o su strade non comunali quando queste siano all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- l'errata interpretazione della l. 160/2019 essendo il CUP non un tributo ma un corrispettivo a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione e poiché nel caso di specie si tratta di strada di ente terzo fuori dal centro abitato, il comune non è né il soggetto che autorizza l'installazione dell'impianto (dunque non rilascia la “concessione”), né il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario ex art. 23 Codice della Strada, quindi non può pretendere ai sensi del comma 835 l'entrata.
2.3 Con comparsa di costituzione depositata il 14/04/2025 si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi che seguono.
3.1 Tutti i motivi di appello sono riconducibili all'unico motivo vertente sulla circostanza che il non sarebbe più soggetto attivo dell'imposizione per quanto riguarda Pt_3 Parte_3 gli impianti pubblicitari posti su strade provinciali e statali al di fuori dal centro abitato.
Al riguardo occorre premettere che l'art. 1 co. 847 l. n. 160/2019 ha abrogato l'intera disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituendo, ai commi da 816 a 835, il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico).
In particolare, all'art. 1 co. 816 l.n. 160/2019 è previsto che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CANONE UNICO), ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
È precisato inoltre al co. 818 che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Il presupposto impositivo è, a mente del co. 819, “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Al successivo co. 820 si stabilisce inoltre che “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Quanto al soggetto passivo invece il co. 823 prevede che “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione
o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato” e sulle modalità di pagamento il co. 835 stabilisce che “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”.
Dalla lettura complessiva della nuova normativa deve dedursi che il legislatore abbia inteso istituire un'unica prestazione patrimoniale da intendersi unitaria, seppure consti di due componenti, quella relativa all'occupazione di suolo pubblico e quella attinente alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Oltre al chiaro tenore letterale della denominazione della nuova prestazione come “canone unico”, infatti, come appena visto, il co. 816 espressamente prevede che il canone sostituisce una serie di imposizioni facenti riferimento a soggetti diversi. In quest'ottica si ritiene di dover leggere anche il co. 820 laddove prevede che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per la componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, nell'intendo evidente di evitare una doppia imposizione.
Si deve osservare ancora come il pagamento del canone è legato dai co. 823 e 835 al rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e che il soggetto passivo è individuato nel titolare della concessione o autorizzazione o in colui che effettua l'occupazione o la diffusione in modo abusivo. Il co. 821 inoltre prevede che il canone è disciplinato dagli enti con regolamento comunale o provinciale, in cui devono essere indicate, tra il resto, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.
Pare dunque logico dedurre che all'unicità del canone e alla stretta connessione con il rilascio dei provvedimenti concessori e autorizzativi consegua anche l'unicità del soggetto titolare del potere impositivo che non può che essere individuato nel soggetto che rilascia la concessione all'occupazione di suolo o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Al riguardo il co. 816 fa riferimento tanto ai comuni, che alle province, che alle città metropolitane, essendo il canone unico dovuto per l'occupazione o l'installazione di messaggi pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di tali enti, con la precisazione che, ai sensi del co. 818, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Per quanto riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, inoltre, ai fini dell'individuazione dell'ente territoriale che può pretendere il pagamento del canone non può che farsi riferimento all'art. 23 co. 4
d.lgs. 285/1992 per il quale “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Ne consegue che la competenza al rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari e quindi, per quanto sopra osservato, alla riscossione del canone è dell'ente proprietario della strada, non rinvenendosi alcuna norma che fa salva la facoltà del di pretendere in ogni Pt_3 caso la prestazione, ad eccezione degli impianti pubblicitari posti su strade provinciali o statali che rientrano nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
D'altra parte, dalla sola previsione di cui all'art. 1 co. 817 l. n. 160/2019, per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”, non può di per sè desumersi il permanere della soggettività attiva in capo al anche nei casi in cui l'area oggetto di Pt_3 occupazione o su cui insiste l'impianto pubblicitario non è di pertinenza comunale, ben potendo la norma riferirsi ai casi in cui il canone sia effettivamente dovuto al secondo la ripartizione Pt_3 sopra evidenziata.
È appena il caso di osservare poi che lo stesso Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale del fa riferimento all'occupazione o diffusione di Parte_3 messaggi pubblicitari sul territorio comunale, precisando all'art. 3 co. 3 che “nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992”, ossia i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
La disciplina posta dal Regolamento comunale può quindi trovare applicazione, con riguardo alle strade non di proprietà comunale, soltanto per le occupazioni e impianti pubblicitari che insistono su strade statali, regionali o provinciali all'interno dei centri abitati con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti.
D'altra parte, i regolamenti comunali o circolari di altre pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso, ove in contrasto con il dato normativo, avere alcuna valenza interpretativa delle norme di rango primario.
Nello stesso senso appare, inoltre, orientata la più recente giurisprudenza di merito (cfr. ex multis
Trib. Sondrio 14/05/2025 n. 186; Trib. Como 06/03/2025 n. 167; Trib. Treviso 05/05/2025 n. 656;
Trib. Pavia 30/05/2024 n. 921).
3.2 Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha dedotto che, con l'avviso di accertamento ricevuto, il ha preteso il pagamento del canone anche con riferimento ad un Parte_3 impianto sito su strada statale fuori dal centro abitato e su quattordici impianti siti su strade provinciali fuori dal centro abitato, dei quali uno, quello relativo all'impianto n. 0037430, non è oggetto di opposizione.
Non avendo parte appellata contestato che gli impianti in relazione ai quali l'avviso di accertamento
è opposto siano effettivamente posti fuori dal centro abitato del Comune di la Parte_3 circostanza deve ritenersi pacifica.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve, quindi, concludersi che il Parte_3
Comune con un numero di abitanti inferiore a diecimila, non è titolare del potere
[...] impositivo del canone unico di cui all'art. 1 co. 816 ss. l. n. 160/2019 in relazione agli impianti pubblicitari posti su strade statali e provinciali posti fuori dal centro abitato.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto con riferimento a tali impianti, meglio specificati in dispositivo.
4. Sussistono infine i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio stante l'assoluta novità delle questioni trattate e la documentata presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 255/2024, emessa in data 29/06/2024, depositata in data 08/07/2024, del Giudice di Pace di Lodi, annulla l'avviso di accertamento esecutivo per il canone unico anno 2023, n. 15054048 emesso da nei confronti Controparte_3 di con riferimento agli impianti pubblicitari n. 10063378 sito su strada statale (SS9) e nn. Parte_1
10062284, 60015479, 60015447, 10062392, 00033099, 00049389, 10062283, 0033097, 0037430,
10062283, 10062496, 10061681, 00033095 siti su strada provinciale (SP 39 e SP 302) fuori dal centro abitato;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Lodi, 09/12/2025
Il giudice dott.ssa Carla Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1916/2024 promossa da:
, (P.I. , in persona del procuratore Dott. , rappresentata Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Francesco Fusco, domiciliata come in atti,
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_3 P.IVA_2
- parte appellata, contumace -
E
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_3 difesa dagli avv. Enrico Bocchino e Sara Testani, domiciliata come in atti,
- parte appellata -
Conclusioni
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
DEL GIUDICE DI PACE DI LODI n. 255/24
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti indicati in narrativa (unico escluso: impianto n. 0037430);
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti indicati in narrativa (unico escluso: impianto n. 0037430);
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Salvis juribus.”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare
l'appello
Vinte le spese.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
n. 255/2024 resa nel procedimento RG 2476/2023, pubblicata il 08.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato la sua domanda di annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo per il canone unico annuale, anno 2023, n. 14 ID 15054048, emesso il 30.08.2013 da ICA
s.r.l. per conto del e notificato il 31.08.2023, per il pagamento del Parte_3 canone unico relativo ad alcune esposizioni pubblicitarie sul territorio di Parte_3
2.1 Nel procedimento di primo grado parte attrice aveva in particolare dedotto che, a seguito della modifica legislativa introdotta con la L. 160/2019, nulla è più dovuto ai Comuni per gli impianti pubblicitari che sono installati su strade di proprietà statale e provinciale e poiché, nel caso in esame, la richiesta del riguarda impianti installati su strade di proprietà di Parte_3
di Milano e di ANAS, il canone deve essere corrisposto a tali ultimi enti. Controparte_2
Si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_1 rilevando che, in caso di impianti pubblicitari collocati su strade extraurbane, gli enti proprietari delle strade conservano la titolarità a riscuotere la componente del canone unico conseguente alla occupazione del suolo pubblico mentre il Comune resta titolare del diritto di riscuotere la componente del canone collegata alla diffusione del messaggio pubblicitario.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'interpretazione della l. 160/2019 più corretta dovesse essere nel senso che il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico solo nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria avvenga su suolo di pertinenza comunale per cui il non può richiedere il versamento di entrambi i canoni, mentre nel caso Pt_3 di specie, trattandosi di suolo di proprietà di ente diverso dal dovevano essere versati Pt_3 entrambi i canoni.
2.2 Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma, allegando Parte_1 in fatto che:
- in data 01.09.2023, la riceveva da parte della ICA s.r.l., per conto del Comune di Pt_1 [...]
la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione, con il quale si Parte_3 chiedeva il pagamento del Canone Unico 2023 per la somma di Euro 2.860,00, di cui Euro 2.151,00
a titolo di Canone Unico, Euro 500,00 a titolo di sanzione, Euro 26,80 di interessi, Euro 2,00 a titolo di spese di notifica ed Euro 0,20 di arrotondamento, con riferimento a: un impianto sito su strada statale (SS 9) fuori dal centro abitato;
due impianti siti, rispettivamente, su Via Cesare Battisti e su
Viale Sarmazzano, dento il centro abitato;
quattordici impianti siti su strade provinciali (S.P. 39 e
S.P. 302), fuori dal centro abitato;
- il canone veniva corrisposto in relazione ai due impianti siti, rispettivamente, su Via Cesare Battisti
e su Viale Sarmazzano, posti dento il centro abitato;
- con riferimento agli impianti siti su strade provinciali, l'impianto n. 0015478, sito su S.P. 39 al Km
0,8600, non risultava avere alcuna corrispondenza numerica con gli impianti di proprietà di e Pt_1 che, inoltre, alla chilometrica indicata la ricorrente risulta avere un solo cartello bifacciale, il n.
00049389, anch'esso indicato nell'avviso;
- per gli altri impianti su strade provinciali il canone risultava essere, pertanto, rispettivamente, della e dell'Anas, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti Controparte_2
e che hanno rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada;
e deducendo, quanto ai motivi di appello:
- la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo il giudice di prime cure fondato il suo convincimento non sul contenuto letterale della l. 160/2019, che ha abrogato la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e previsto l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico o CUP) ma su un discorso di natura storica ricostruito in termini errati, facendo riferimento a una norma ormai abrogata;
- l'errata interpretazione del comma 819 dell'art. 1 l. 160/2019 il quale nulla dispone in ordine ad una riserva del canone per la pubblicità a favore del Comune, limitandosi ad indicare l'attività rilevante ai fini del canone, né afferma che vi sarebbero due distinte entrate, una per “occupazione” e una per la “diffusione pubblicitaria”;
- la violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 1 comma 816 e ss. l. 160/2019, essendo state abrogate le norme che prevedevano un'imposta comunale per il posizionamento degli impianti pubblicitari ed essendo invece stato introdotto il Canone Unico Patrimoniale che può essere istituito dalle province e dai comuni “limitatamente” alle strade di “pertinenza”, ossia su strade comunali o su strade non comunali quando queste siano all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- l'errata interpretazione della l. 160/2019 essendo il CUP non un tributo ma un corrispettivo a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione e poiché nel caso di specie si tratta di strada di ente terzo fuori dal centro abitato, il comune non è né il soggetto che autorizza l'installazione dell'impianto (dunque non rilascia la “concessione”), né il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario ex art. 23 Codice della Strada, quindi non può pretendere ai sensi del comma 835 l'entrata.
2.3 Con comparsa di costituzione depositata il 14/04/2025 si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi che seguono.
3.1 Tutti i motivi di appello sono riconducibili all'unico motivo vertente sulla circostanza che il non sarebbe più soggetto attivo dell'imposizione per quanto riguarda Pt_3 Parte_3 gli impianti pubblicitari posti su strade provinciali e statali al di fuori dal centro abitato.
Al riguardo occorre premettere che l'art. 1 co. 847 l. n. 160/2019 ha abrogato l'intera disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituendo, ai commi da 816 a 835, il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico).
In particolare, all'art. 1 co. 816 l.n. 160/2019 è previsto che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CANONE UNICO), ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
È precisato inoltre al co. 818 che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Il presupposto impositivo è, a mente del co. 819, “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Al successivo co. 820 si stabilisce inoltre che “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Quanto al soggetto passivo invece il co. 823 prevede che “Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione
o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato” e sulle modalità di pagamento il co. 835 stabilisce che “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”.
Dalla lettura complessiva della nuova normativa deve dedursi che il legislatore abbia inteso istituire un'unica prestazione patrimoniale da intendersi unitaria, seppure consti di due componenti, quella relativa all'occupazione di suolo pubblico e quella attinente alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Oltre al chiaro tenore letterale della denominazione della nuova prestazione come “canone unico”, infatti, come appena visto, il co. 816 espressamente prevede che il canone sostituisce una serie di imposizioni facenti riferimento a soggetti diversi. In quest'ottica si ritiene di dover leggere anche il co. 820 laddove prevede che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per la componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, nell'intendo evidente di evitare una doppia imposizione.
Si deve osservare ancora come il pagamento del canone è legato dai co. 823 e 835 al rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e che il soggetto passivo è individuato nel titolare della concessione o autorizzazione o in colui che effettua l'occupazione o la diffusione in modo abusivo. Il co. 821 inoltre prevede che il canone è disciplinato dagli enti con regolamento comunale o provinciale, in cui devono essere indicate, tra il resto, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.
Pare dunque logico dedurre che all'unicità del canone e alla stretta connessione con il rilascio dei provvedimenti concessori e autorizzativi consegua anche l'unicità del soggetto titolare del potere impositivo che non può che essere individuato nel soggetto che rilascia la concessione all'occupazione di suolo o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Al riguardo il co. 816 fa riferimento tanto ai comuni, che alle province, che alle città metropolitane, essendo il canone unico dovuto per l'occupazione o l'installazione di messaggi pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di tali enti, con la precisazione che, ai sensi del co. 818, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Per quanto riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, inoltre, ai fini dell'individuazione dell'ente territoriale che può pretendere il pagamento del canone non può che farsi riferimento all'art. 23 co. 4
d.lgs. 285/1992 per il quale “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Ne consegue che la competenza al rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari e quindi, per quanto sopra osservato, alla riscossione del canone è dell'ente proprietario della strada, non rinvenendosi alcuna norma che fa salva la facoltà del di pretendere in ogni Pt_3 caso la prestazione, ad eccezione degli impianti pubblicitari posti su strade provinciali o statali che rientrano nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
D'altra parte, dalla sola previsione di cui all'art. 1 co. 817 l. n. 160/2019, per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”, non può di per sè desumersi il permanere della soggettività attiva in capo al anche nei casi in cui l'area oggetto di Pt_3 occupazione o su cui insiste l'impianto pubblicitario non è di pertinenza comunale, ben potendo la norma riferirsi ai casi in cui il canone sia effettivamente dovuto al secondo la ripartizione Pt_3 sopra evidenziata.
È appena il caso di osservare poi che lo stesso Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale del fa riferimento all'occupazione o diffusione di Parte_3 messaggi pubblicitari sul territorio comunale, precisando all'art. 3 co. 3 che “nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992”, ossia i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
La disciplina posta dal Regolamento comunale può quindi trovare applicazione, con riguardo alle strade non di proprietà comunale, soltanto per le occupazioni e impianti pubblicitari che insistono su strade statali, regionali o provinciali all'interno dei centri abitati con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti.
D'altra parte, i regolamenti comunali o circolari di altre pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso, ove in contrasto con il dato normativo, avere alcuna valenza interpretativa delle norme di rango primario.
Nello stesso senso appare, inoltre, orientata la più recente giurisprudenza di merito (cfr. ex multis
Trib. Sondrio 14/05/2025 n. 186; Trib. Como 06/03/2025 n. 167; Trib. Treviso 05/05/2025 n. 656;
Trib. Pavia 30/05/2024 n. 921).
3.2 Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha dedotto che, con l'avviso di accertamento ricevuto, il ha preteso il pagamento del canone anche con riferimento ad un Parte_3 impianto sito su strada statale fuori dal centro abitato e su quattordici impianti siti su strade provinciali fuori dal centro abitato, dei quali uno, quello relativo all'impianto n. 0037430, non è oggetto di opposizione.
Non avendo parte appellata contestato che gli impianti in relazione ai quali l'avviso di accertamento
è opposto siano effettivamente posti fuori dal centro abitato del Comune di la Parte_3 circostanza deve ritenersi pacifica.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve, quindi, concludersi che il Parte_3
Comune con un numero di abitanti inferiore a diecimila, non è titolare del potere
[...] impositivo del canone unico di cui all'art. 1 co. 816 ss. l. n. 160/2019 in relazione agli impianti pubblicitari posti su strade statali e provinciali posti fuori dal centro abitato.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto con riferimento a tali impianti, meglio specificati in dispositivo.
4. Sussistono infine i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio stante l'assoluta novità delle questioni trattate e la documentata presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 255/2024, emessa in data 29/06/2024, depositata in data 08/07/2024, del Giudice di Pace di Lodi, annulla l'avviso di accertamento esecutivo per il canone unico anno 2023, n. 15054048 emesso da nei confronti Controparte_3 di con riferimento agli impianti pubblicitari n. 10063378 sito su strada statale (SS9) e nn. Parte_1
10062284, 60015479, 60015447, 10062392, 00033099, 00049389, 10062283, 0033097, 0037430,
10062283, 10062496, 10061681, 00033095 siti su strada provinciale (SP 39 e SP 302) fuori dal centro abitato;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Lodi, 09/12/2025
Il giudice dott.ssa Carla Venditti