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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5961/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare che l'istante ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite nel corso degli anni con la neutralizzazione dei contributi volontari degli anni 1998 e 1999 nella determinazione del valore retributivo e contributivo nel calcolo della pensione e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'esatto importo CP_1 pensionistico di euro 727,74 alla decorrenza, gennaio 2000 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa oltre importi differenziali arretrati come per legge oltre accessori.
L' ha chiesto: in via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza ex CP_1 art. 47 d.P.R. n. 639/70; - in via subordinata, rigettare la domanda perché infondata.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'eccezione di decadenza sollevata dall è parzialmente fondata, nel senso che, pur non CP_1 essendo applicabile una decadenza tombale, trova applicazione la decadenza triennale mobile, nel senso che la condanna al pagamento dei ratei differenziali deve essere limitata al periodo successivo al 25.05.2020 (triennio anteriore al deposito del ricorso).
1 Entro tali limiti, il ricorso è fondato limitatamente alla quota A di pensione, in applicazione dei principi di diritto espressi da Cass. 30803/2024; in particolare, dagli atti risulta che la pensione oggetto di causa è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo;
i contributi relativi agli anni 1998-1999, di cui si chiede la neutralizzazione, si collocano nell'ultimo quinquennio lavorato prima dell'accesso alla pensione di anzianità; essi sono certamente penalizzanti (come ammesso anche dall ), in quanto le relative retribuzioni sono inferiori a quelle degli anni precedenti. CP_1
Il fatto impeditivo eccepito dall (secondo cui – neutralizzando i contributi volontari relativi CP_1 agli anni 1998-99 - l'anzianità contributiva della ricorrente sarebbe insufficiente a godere del trattamento pensionistico) deve essere superato in ragione del disposto dell'art. 22 co. 5 legge n.
153 del 1969 secondo cui, “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia”.
I contributi del 1998-99 da neutralizzare ricadono interamente nella quota A, come risulta dal
Modello Unicarpe prodotto dall;
pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente CP_1 alla sola Quota A (come precisato peraltro dalla stessa ricorrente nelle note scritte).
La condanna dell al pagamento dei ratei differenziali maturati, nei limiti della decadenza CP_1 triennale mobile, può essere solo generica, in quanto nei conteggi di parte allegati al ricorso la neutralizzazione era stata estesa anche alla quota B. Le spese seguono la soccombenza;
nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria, nonché del fatto che, con la decadenza triennale mobile e l'esclusione della quota B), il valore della causa è inferiore a quello di € 5800,00 indicato in ricorso e rientra nella fascia da € 1101 a € 5200.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione VO in godimento previa neutralizzazione della contribuzione volontaria relativa agli anni 1998 e 1999 in relazione alla sola quota A e, per l'effetto, condanna l al pagamento dei ratei differenziali maturati, CP_1 nei limiti della decadenza triennale mobile dalla data di deposito del ricorso, oltre accessori.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese CP_1 forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 24/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5961/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare che l'istante ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite nel corso degli anni con la neutralizzazione dei contributi volontari degli anni 1998 e 1999 nella determinazione del valore retributivo e contributivo nel calcolo della pensione e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'esatto importo CP_1 pensionistico di euro 727,74 alla decorrenza, gennaio 2000 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa oltre importi differenziali arretrati come per legge oltre accessori.
L' ha chiesto: in via principale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza ex CP_1 art. 47 d.P.R. n. 639/70; - in via subordinata, rigettare la domanda perché infondata.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'eccezione di decadenza sollevata dall è parzialmente fondata, nel senso che, pur non CP_1 essendo applicabile una decadenza tombale, trova applicazione la decadenza triennale mobile, nel senso che la condanna al pagamento dei ratei differenziali deve essere limitata al periodo successivo al 25.05.2020 (triennio anteriore al deposito del ricorso).
1 Entro tali limiti, il ricorso è fondato limitatamente alla quota A di pensione, in applicazione dei principi di diritto espressi da Cass. 30803/2024; in particolare, dagli atti risulta che la pensione oggetto di causa è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo;
i contributi relativi agli anni 1998-1999, di cui si chiede la neutralizzazione, si collocano nell'ultimo quinquennio lavorato prima dell'accesso alla pensione di anzianità; essi sono certamente penalizzanti (come ammesso anche dall ), in quanto le relative retribuzioni sono inferiori a quelle degli anni precedenti. CP_1
Il fatto impeditivo eccepito dall (secondo cui – neutralizzando i contributi volontari relativi CP_1 agli anni 1998-99 - l'anzianità contributiva della ricorrente sarebbe insufficiente a godere del trattamento pensionistico) deve essere superato in ragione del disposto dell'art. 22 co. 5 legge n.
153 del 1969 secondo cui, “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia”.
I contributi del 1998-99 da neutralizzare ricadono interamente nella quota A, come risulta dal
Modello Unicarpe prodotto dall;
pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente CP_1 alla sola Quota A (come precisato peraltro dalla stessa ricorrente nelle note scritte).
La condanna dell al pagamento dei ratei differenziali maturati, nei limiti della decadenza CP_1 triennale mobile, può essere solo generica, in quanto nei conteggi di parte allegati al ricorso la neutralizzazione era stata estesa anche alla quota B. Le spese seguono la soccombenza;
nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria, nonché del fatto che, con la decadenza triennale mobile e l'esclusione della quota B), il valore della causa è inferiore a quello di € 5800,00 indicato in ricorso e rientra nella fascia da € 1101 a € 5200.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione VO in godimento previa neutralizzazione della contribuzione volontaria relativa agli anni 1998 e 1999 in relazione alla sola quota A e, per l'effetto, condanna l al pagamento dei ratei differenziali maturati, CP_1 nei limiti della decadenza triennale mobile dalla data di deposito del ricorso, oltre accessori.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 oltre rimborso spese CP_1 forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 24/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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