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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1311/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1311/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Cerrocchi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Viale delle Milizie n. 96, giusta procura allegata al ricorso, ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
OR ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rieti, in Via dei Salici n. 8, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e divorzio
Conclusioni:
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni forma di mantenimento reciproca.
1 3. Il terreno acquistato in costanza di matrimonio, il carrello (tg. XA159CC), il trattore (tg. NU
002220) e il Defender 110 (tg. ZA447TL), saranno assegnati a titolo gratuito alla IG.ra (la Pt_1 quale sosterrà il costo per il passaggio di proprietà).
4. Il passaggio di proprietà del carrello e del Defender sarà effettuato il giorno 25/8/2025 alle ore
18,00 nell'agenzia “Principessa” sita in Osteria Nuova (Ri). In quella data il sig. CP_1 consegnerà alla sig.ra la documentazione attestante i lavori eventualmente effettuati sulla Pt_1
Defender 110, la revisione e il pagamento del bollo. Il sig. consegnerà, inoltre, le chiavi CP_1 dell'auto e degli antifurti e i relativi doppioni in suo possesso. Il sig. provvederà a CP_1 sottoscrivere e consegnare il passaggio di proprietà dei cani in favore della sig.ra ed il Pt_1 perfezionamento avverrà alle ASL secondo le modalità e i tempi eventualmente indicati dall'ente. Il passaggio di proprietà del terreno sarà effettuato presso il Notaio in Rieti in una data da Per_1 stabilire (in base alle disponibilità del notaio stesso) compresa tra il giorno 4 e il giorno 11 di ottobre 2025 (inclusi).
5. Le armi ricevute in dono dal sig. (due fucili e una pistola) detenute dal sig. Parte_2
resteranno nella disponibilità dello stesso. CP_1
6. La sig.ra tratterrà la somma di euro 2.000,00 pari al 50% del ricavato della vendita della Pt_1
Volvo tg. DV092AB.
7. La Range Rover intestata al IG. e la Volvo da ultimo acquistata dalla IG.ra CP_1 Pt_1 rimarranno nelle rispettive proprietà senza necessità di alcun versamento.
8. Le somme presenti nei conti cointestati e saranno interamente assegnate alla CP_2 CP_3 sig.ra Pt_1
9. I conti correnti cointestati tra le parti sono stati chiusi entro il 31/7 e le spese di chiusura conto sono state poste a carico dei coniugi in misura del 50% ciascuno. Gli ulteriori conti correnti intestati alle parti personalmente rimarranno nella rispettiva ed esclusiva disponibilità di ognuno.
10. La Defender storica (tg. PG 409064) rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra Pt_1 senza alcuna corresponsione in denaro al sig. CP_1
11. Il saldo del libretto postale pari a circa 650,00 euro è stato trattenuto dalla sig.ra a titolo Pt_1 di rimborso per le spese sostenute sino ad oggi relativamente ai conti correnti cointestati (alimentati solo dalla sig.ra da novembre 24 ad oggi). Pt_1
12. La casa coniugale, di proprietà esclusiva IG.ra rimarrà assegnata a quest'ultima Pt_1 unitamente a tutto il mobilio che si trova al suo interno, fatta eccezione per i beni personali del sig.
alcuni dei quali sono stati già ritirati dal medesimo e altri che saranno riconsegnati CP_1 dalla IG.ra al IG. in data 26 agosto 2025, come da elenco allegato. In quella Pt_1 CP_1 occasione saranno ritirate dal sig. anche tutte le attrezzature meccaniche indicate nella CP_1
2 lista allegata e sottoscritta dalle parti (si dà atto che alcune delle attrezzature meccaniche sono state già ritirate dal sig. . Il 26/8 il sig. onsegnerà alla sig.ra le chiavi CP_1 CP_1 Pt_1 della casa coniugale ivi comprese tutte le chiavi di tutti i cancelli e portoni della proprietà e tutti gli antifurti in suo possesso.
13. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 12.000,00 a definizione di CP_1 Pt_1 tutti i reciproci rapporti economici mediante bonifico istantaneo da effettuarsi entro e non oltre il
26/8/25.
14. I due cani attualmente intestati al IG. resteranno presso la sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1 si farà carico degli incombenti di sua competenza e delle spese per la cessione di CP_1 proprietà in favore della IG.ra La sig.ra rinuncia alla richiesta di restituzione delle Pt_1 Pt_1 somme sostenute per la cura e accudimento degli animali del sig. CP_1
15. Il sig. provvederà al cambio di residenza entro e non oltre il 31/8/25. CP_1
16. Il sig. dichiara di non pretendere nulla dalla sig.ra per questioni derivanti o CP_1 Pt_1 connesse al rapporto di matrimonio ed espressamente dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione volta ad ottenere il rimborso delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, così come rinuncia ad ogni rivendicazione, a qualsiasi titolo, sulla casa coniugale. Espressamente dichiara, altresì, di rinunciare a qualsivoglia azione volta ad ottenere l'assegnazione di presunte ulteriori quote o beni ricadenti nella comunione legale dei beni o il rimborso di eventuali somme di denaro anticipate e/o corrisposte per conto della sig.ra Pt_1
17. Del pari, la sig.ra con l'adempimento di quanto ivi previsto, dichiara di non avere più Pt_1 nulla a pretendere dal sig. per questioni derivanti o connesse al rapporto di matrimonio CP_1 ed espressamente dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione volta ad ottenere l'assegnazione di presunte ulteriori quote o beni ricadenti nella comunione legale o il rimborso di eventuali somme di denaro anticipate e/o corrisposte per conto del sig. CP_1
18. Detto accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è stato elemento funzionale ed indispensabile Parte_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr note scritte del
***
Le parti dichiarano espressamente sin da ora di rinunciare all'impugnazione del provvedimento di separazione pertanto, decorsi i termini di legge, chiedono che la causa venga rimessa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, il Tribunale adito
Voglia
3 PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casaprota.
2. Confermare le condizioni di cui alla separazione
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
4. Detto accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è stato elemento funzionale ed indispensabile Parte_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Casaprota (RI) il 12.06.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 1,
Parte I, Anno 2010), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
la casa coniugale è stata fissata in Casaprota (RI), Vocabolo Villanova n. 1; la sig.ra è impiegata presso la Società Pt_1
Autostrade e produce un reddito imponibile annuo pari a circa € 62.000,00 annui, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
il è Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano e CP_1 produce un reddito imponibile annuo pari ad € 75.000,00, come risultante dall' ultima dichiarazioni dei redditi;
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
All'udienza del 10 settembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno precisato che l'accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è stato elemento funzionale Parte_1 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale confermando la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente
4 controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in Casaprota
(RI) in data 12.06.2010;
- prende atto delle condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Controparte_4
(Atto n° 1, Parte I, Anno 2010);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1311/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Cerrocchi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, in Viale delle Milizie n. 96, giusta procura allegata al ricorso, ricorrente e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
OR ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rieti, in Via dei Salici n. 8, giusta procura allegata al ricorso ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e divorzio
Conclusioni:
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni forma di mantenimento reciproca.
1 3. Il terreno acquistato in costanza di matrimonio, il carrello (tg. XA159CC), il trattore (tg. NU
002220) e il Defender 110 (tg. ZA447TL), saranno assegnati a titolo gratuito alla IG.ra (la Pt_1 quale sosterrà il costo per il passaggio di proprietà).
4. Il passaggio di proprietà del carrello e del Defender sarà effettuato il giorno 25/8/2025 alle ore
18,00 nell'agenzia “Principessa” sita in Osteria Nuova (Ri). In quella data il sig. CP_1 consegnerà alla sig.ra la documentazione attestante i lavori eventualmente effettuati sulla Pt_1
Defender 110, la revisione e il pagamento del bollo. Il sig. consegnerà, inoltre, le chiavi CP_1 dell'auto e degli antifurti e i relativi doppioni in suo possesso. Il sig. provvederà a CP_1 sottoscrivere e consegnare il passaggio di proprietà dei cani in favore della sig.ra ed il Pt_1 perfezionamento avverrà alle ASL secondo le modalità e i tempi eventualmente indicati dall'ente. Il passaggio di proprietà del terreno sarà effettuato presso il Notaio in Rieti in una data da Per_1 stabilire (in base alle disponibilità del notaio stesso) compresa tra il giorno 4 e il giorno 11 di ottobre 2025 (inclusi).
5. Le armi ricevute in dono dal sig. (due fucili e una pistola) detenute dal sig. Parte_2
resteranno nella disponibilità dello stesso. CP_1
6. La sig.ra tratterrà la somma di euro 2.000,00 pari al 50% del ricavato della vendita della Pt_1
Volvo tg. DV092AB.
7. La Range Rover intestata al IG. e la Volvo da ultimo acquistata dalla IG.ra CP_1 Pt_1 rimarranno nelle rispettive proprietà senza necessità di alcun versamento.
8. Le somme presenti nei conti cointestati e saranno interamente assegnate alla CP_2 CP_3 sig.ra Pt_1
9. I conti correnti cointestati tra le parti sono stati chiusi entro il 31/7 e le spese di chiusura conto sono state poste a carico dei coniugi in misura del 50% ciascuno. Gli ulteriori conti correnti intestati alle parti personalmente rimarranno nella rispettiva ed esclusiva disponibilità di ognuno.
10. La Defender storica (tg. PG 409064) rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra Pt_1 senza alcuna corresponsione in denaro al sig. CP_1
11. Il saldo del libretto postale pari a circa 650,00 euro è stato trattenuto dalla sig.ra a titolo Pt_1 di rimborso per le spese sostenute sino ad oggi relativamente ai conti correnti cointestati (alimentati solo dalla sig.ra da novembre 24 ad oggi). Pt_1
12. La casa coniugale, di proprietà esclusiva IG.ra rimarrà assegnata a quest'ultima Pt_1 unitamente a tutto il mobilio che si trova al suo interno, fatta eccezione per i beni personali del sig.
alcuni dei quali sono stati già ritirati dal medesimo e altri che saranno riconsegnati CP_1 dalla IG.ra al IG. in data 26 agosto 2025, come da elenco allegato. In quella Pt_1 CP_1 occasione saranno ritirate dal sig. anche tutte le attrezzature meccaniche indicate nella CP_1
2 lista allegata e sottoscritta dalle parti (si dà atto che alcune delle attrezzature meccaniche sono state già ritirate dal sig. . Il 26/8 il sig. onsegnerà alla sig.ra le chiavi CP_1 CP_1 Pt_1 della casa coniugale ivi comprese tutte le chiavi di tutti i cancelli e portoni della proprietà e tutti gli antifurti in suo possesso.
13. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 12.000,00 a definizione di CP_1 Pt_1 tutti i reciproci rapporti economici mediante bonifico istantaneo da effettuarsi entro e non oltre il
26/8/25.
14. I due cani attualmente intestati al IG. resteranno presso la sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1 si farà carico degli incombenti di sua competenza e delle spese per la cessione di CP_1 proprietà in favore della IG.ra La sig.ra rinuncia alla richiesta di restituzione delle Pt_1 Pt_1 somme sostenute per la cura e accudimento degli animali del sig. CP_1
15. Il sig. provvederà al cambio di residenza entro e non oltre il 31/8/25. CP_1
16. Il sig. dichiara di non pretendere nulla dalla sig.ra per questioni derivanti o CP_1 Pt_1 connesse al rapporto di matrimonio ed espressamente dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione volta ad ottenere il rimborso delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, così come rinuncia ad ogni rivendicazione, a qualsiasi titolo, sulla casa coniugale. Espressamente dichiara, altresì, di rinunciare a qualsivoglia azione volta ad ottenere l'assegnazione di presunte ulteriori quote o beni ricadenti nella comunione legale dei beni o il rimborso di eventuali somme di denaro anticipate e/o corrisposte per conto della sig.ra Pt_1
17. Del pari, la sig.ra con l'adempimento di quanto ivi previsto, dichiara di non avere più Pt_1 nulla a pretendere dal sig. per questioni derivanti o connesse al rapporto di matrimonio CP_1 ed espressamente dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione volta ad ottenere l'assegnazione di presunte ulteriori quote o beni ricadenti nella comunione legale o il rimborso di eventuali somme di denaro anticipate e/o corrisposte per conto del sig. CP_1
18. Detto accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è stato elemento funzionale ed indispensabile Parte_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr note scritte del
***
Le parti dichiarano espressamente sin da ora di rinunciare all'impugnazione del provvedimento di separazione pertanto, decorsi i termini di legge, chiedono che la causa venga rimessa sul ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, il Tribunale adito
Voglia
3 PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casaprota.
2. Confermare le condizioni di cui alla separazione
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
4. Detto accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è stato elemento funzionale ed indispensabile Parte_1 ai fini della risoluzione della crisi coniugale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Casaprota (RI) il 12.06.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 1,
Parte I, Anno 2010), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione non sono nati figli;
la casa coniugale è stata fissata in Casaprota (RI), Vocabolo Villanova n. 1; la sig.ra è impiegata presso la Società Pt_1
Autostrade e produce un reddito imponibile annuo pari a circa € 62.000,00 annui, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
il è Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano e CP_1 produce un reddito imponibile annuo pari ad € 75.000,00, come risultante dall' ultima dichiarazioni dei redditi;
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
All'udienza del 10 settembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno precisato che l'accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è stato elemento funzionale Parte_1 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale confermando la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente
4 controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in Casaprota
(RI) in data 12.06.2010;
- prende atto delle condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Controparte_4
(Atto n° 1, Parte I, Anno 2010);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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