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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 8993/2020 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Alessioli del foro di Verona, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice/convenuta in via riconvenzionale-
contro
:
(P. I. , società Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicurativa
[...]
(già , società rappresentante per la Controparte_2 CP_3
gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicurativa Controparte_4
), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, con il
[...]
patrocinio dell'avv. Luca Mandelli del foro di Monza, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta-
e
contro
:
(C.F. ), (C.F. P_ C.F._2 CP_6
), in qualità di eredi di (deceduta il C.F._3 Persona_1
16.08.2019), con il patrocinio dell'avv. Silvia Puggina del foro di Ferrara, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
1
e chiamata in causa del terzo;
-parte convenuta/attrice in via riconvenzionale-
e con la chiamata in causa di:
(P.I. ), in persona del procuratore e legale CP P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mirko Arena del foro di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte terza chiamata dai convenuti e P_ CP_6
nonché con la chiamata in causa di: rappresentata da Controparte_2 [...]
(P.I. ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Mandelli del foro di
Monza, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte terza chiamata dall'attrice- avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni non patrimoniali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 19.09.2024, mediante rinvio, rispettivamente, quanto all'attrice a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., quanto ai convenuti ed a quelle di P_ CP_6
cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., quanto alla convenuta a CP_1
quelle di cui al foglio di precisazione delle conclusioni, quanto alla terza chiamata a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., conclusioni CP
da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione con cui l'attrice ha convenuto in giudizio e quali Parte_1 P_ CP_6
2
eredi di , nonché quale compagnia Persona_1 Controparte_1
assicuratrice di , Persona_1
I.a. esponendo e deducendo, in fatto ed in diritto:
- di essersi trovata a percorrere, il 16.08.2019 alle ore 15.00 circa, a bordo della propria
Volkswagen Golf targata FL979PH, località Acque Fredde a Torri del Benaco e di essersi all'improvviso imbattuta nell'autovettura Hyundai Tucson targata DY417AW condotta da , la quale, giungendo dal contrario senso di marcia, aveva Persona_1
invaso l'opposta carreggiata così determinando uno scontro frontale con l'autovettura da sé condotta, come del resto accertato dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi;
- di avere riportato, a seguito del sinistro in cui peraltro è deceduta, Persona_1
danni materiali e fisici in misura superiore al 9% di invalidità permanente e di avere C quindi chiesto alle assicurazioni dei veicoli coinvolti nell'incidente (all'epoca e CP_8
l'integrale risarcimento dei danni subìti; CP
- che la compagnia non le ha riconosciuto alcun ristoro, avendo ricondotto la CP_8
causa del sinistro ad un caso fortuito consistito in un improvviso malore della propria assicurata;
- che a nulla inoltre sono valsi i solleciti e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita nei confronti sia degli eredi di sia delle citate Persona_2
società assicuratrici;
chiedendo, pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni: Pt_2
- in via principale, accertare l'esclusiva responsabilità di nella Persona_1
causazione del sinistro occorso il 16.08.2019 ed il proprio diritto all'integrale risarcimento del danno fisico patito, condannando in via solidale
[...]
ed quali assicuratrici della Controparte_2 Controparte_10
Hyundai condotta da , nonché e in Persona_1 CP_6 P_
3
qualità di eredi della medesima , a corrisponderle la somma pari a Persona_1
complessivi € 52.632,68 o quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
- ancora in via principale, respingere ogni domanda riconvenzionale spiegata in corso di causa nei propri confronti dai convenuti;
- in via subordinata, per il solo caso di accertato concorso di responsabilità in capo a sé nella causazione del sinistro, condannare a tenerla indenne e manlevarla CP
dalle pretese risarcitorie spiegate dai convenuti in via riconvenzionale;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale ed istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della terza quale compagnia assicuratrice di CP
, ritualmente depositata il 29.01.2021, con cui i convenuti e Parte_1 CP_6
si sono tempestivamente costituiti in giudizio in veste di eredi di P_ [...]
, Persona_1
II.a. contestando ed eccependo, in fatto e in diritto:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1,
c.p.c., per omessa indicazione del proprio codice fiscale;
- nel merito, l'infondatezza della ricostruzione fattuale attorea in quanto fondata sul presupposto, per nulla pacifico, che la responsabilità del sinistro sia interamente riconducibile a , deceduta nell'immediatezza dello stesso;
Persona_1
- che, a tale proposito, il rapporto steso a conclusione dei rilievi effettuati dalla polizia intervenuta riferisce che quest'ultima ha invaso con la propria autovettura l'opposto senso di marcia “per cause accidentali, dovute ad un presunto malore”, sebbene non sia stato effettuato alcun esame autoptico sul corpo della defunta e non sia stato pertanto accertato il caso fortuito;
4
- che, di contro, non è provato se e come l'attrice abbia cercato di evitare l'impatto, mancando, anzi, segni di frenata sulla strada;
- che nello scontro tra veicoli la presunzione di corresponsabilità dei conducenti può essere superata solo se si dimostra che uno di essi ha tenuto una condotta di guida ineccepibile, prova non raggiunta con riguardo all'odierna attrice;
- che pertanto il convenuto ha diritto al risarcimento del danno da perdita CP_6
del rapporto parentale con la moglie , quantificabile nell'importo di € Persona_1
91.529,20 (corrispondente alla quota di un terzo del complessivo importo di €
274.587,60, calcolato mediante applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma del 2019), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, accertata, eventualmente in applicazione delle diverse Tabelle di IL (avuto riguardo all'età della vittima al momento del sinistro di 67 anni ed all'età del coniuge convivente di 70 anni);
- che anche il convenuto ha diritto al risarcimento del danno da perdita del P_
rapporto parentale con la madre, quantificabile nell'importo di € 88.260,30
(corrispondente alla quota di un terzo del complessivo importo di € 264.780,90, calcolato mediante applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma del 2019), ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, accertata, eventualmente in applicazione delle diverse Tabelle di IL (avuto riguardo all'età della vittima al momento del sinistro di 67 anni ed all'età del congiunto convivente di 44 anni);
- che in ragione delle predette pretese riconvenzionali ed a necessaria integrazione del contraddittorio, va autorizzata la chiamata in causa di quale assicuratrice CP
dell'attrice per la responsabilità civile;
II.b. chiedendo, pertanto:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- in via principale di merito respingere tutte le domande ivi formulate;
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- in via subordinata di merito dichiarare tenuta a Controparte_11
manlevare i convenuti da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti;
- in via riconvenzionale di merito accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di e di per il danno da perdita parentale come sopra Parte_1 CP
quantificato;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta il Controparte_1
4.06.2021, con cui quest'ultima si è costituita in giudizio,
III.a. rappresentando, in fatto e in diritto:
- di essere una società di intermediazione assicurativa, mera rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicuratrice Controparte_2
non avendo pertanto legittimazione passiva nel presente procedimento, in
[...]
quanto deputata unicamente alla gestione in Italia dei sinistri per conto di
[...]
effettiva garante del veicolo attoreo al momento del Controparte_2
sinistro;
- che comunque la scheda di soccorso compilata dagli operatori del 118 dà atto della verificazione di un arresto cardiaco a carico di tale da provocarne il Persona_1
decesso in pochi minuti, nonostante le manovre rianimatorie;
- che per questo motivo non ha tentato alcuna manovra per evitare Persona_1
l'impatto con l'auto di , avendo verosimilmente già perso conoscenza in Parte_1
quel momento;
- che sussiste pertanto una causa di esclusione da responsabilità della conducente assicurata;
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- che si rende peraltro necessario accertare se l'attrice avesse effettivamente tenuto una condotta incensurabile e tale da superare la presunzione di colpa che grava su entrambi i mezzi, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
III.b. chiedendo, pertanto:
- in via preliminare dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, in via principale rigettare la domanda attorea, in subordine contenere il risarcimento del danno entro i limiti di quanto strettamente provato in corso di causa;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario o, in subordine, con compensazione totale o parziale delle spese medesime;
§.IV. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata il 7.06.2021, con cui CP
quest'ultima si è costituita, riferendo, in fatto ed in diritto: CP_12
- che per le pretese risarcitorie avanzate dai convenuti e è CP_6 P_
necessario chiarire quali siano state le cause del decesso di , con Persona_1
relativo onere probatorio a carico dei convenuti stessi, posto che l'evenienza che il trapasso sia intervenuto a causa dell'arresto cardiaco escluderebbe il nesso eziologico tra l'incidente e la morte;
- che il sinistro è stato provocato da un'invasione di strada di , il che Persona_1
elide qualsivoglia responsabilità in capo alla propria assicurata;
Parte_1
- che l'assenza di tracce di frenata non sembra configurare un comportamento colpevole dell'attrice e pertanto non trovano concreto riscontro le considerazioni in ordine alla supposta corresponsabilità attorea;
- che la domanda riconvenzionale spiegata da e è del tutto CP_6 P_
infondata e comunque nella causazione dell'evento sussiste il concorso colposo di
; Persona_1
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IV.b. chiedendo, pertanto;
- rigettare ogni domanda avanzata nei confronti propri e della propria assicurata in quanto infondata;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.V. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2021 dalla terza chiamata
[...]
rappresentata da con cui Controparte_13 Controparte_14
la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio, di fatto sollevando le medesime eccezioni e proponendo le stesse domande della società mandataria già convenuta;
§.VI. Osservato che la causa, concessi alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata istruita mediante produzioni documentali, oltre che tramite due complesse e diffuse c.t.u., la prima dinamica volta alla ricostruzione del sinistro, la seconda medico legale sulla persona dell'attrice, venendo trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2024 previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.VII. Ritenuto che le domande avanzate da parte attrice siano fondate e debbano trovare accoglimento nei termini di cui in prosieguo;
VI.a. Va, anzi tutto, premesso:
VI.a.1. quanto alla posizione della società Controparte_1
quest'ultima è per sua stessa dichiarazione rappresentante in Italia della compagnia assicuratrice straniera di talché non può Controparte_13
dirsi essere stata erroneamente citata dall'attrice, sussistendone la legittimazione passiva;
- sul punto si richiama recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui il mandatario per la liquidazione sinistri di cui all'art. 152, d.lgs. 7.09.2005, n. 209 è un mandatario con rappresentanza dell'assicuratore del responsabile, ben potendo così agire
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o venire convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante al fine di ottenere una sentenza nei confronti dello stesso;
- tale posizione, peraltro, non è incompatibile con quanto previsto dal diritto dell'Unione
Europea, posto che, se è vero che l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del
16.05.2000 non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario possa essere convenuto di fronte al giudice nazionale in luogo dell'impresa assicurativa che rappresenta, secondo la Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 15.12.2016, causa n. C-558/15) il riconoscimento della legittimazione del mandatario va comunque ritenuto conforme agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario, che tende a tutelare maggiormente la vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza (Cass. civ., ord. n. 29221/2023; Cass. civ., n. 29352/2019; Cass. civ., n.
10124/ 2015);
- alla luce di tali osservazioni va ritenuta sussistente la legittimazione passiva in capo alla società quale rappresentante e quindi mandataria Controparte_1
di comunque chiamata in causa dall'attrice Controparte_2
previa autorizzazione del Giudice;
VI.a.2. quanto all'eccezione preliminare dei convenuti di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei loro codici fiscali, la stessa non coglie in concreto nel segno atteso che l'omissione di indicazioni imposte dall'art. 164, n. 2, c.p.c. non implica alcuna nullità dell'atto nell'ipotesi, quale quella ravvisabile nello specifico, in cui le parti siano comunque individuate con certezza;
VI.b. venendo ora al merito della causa, l'ambito delle domande svolte in via principale ed in via riconvenzionale è quello della responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli, venendo quindi in rilievo le norme di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.;
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VI.b.1. per quanto concerne specificatamente la domanda di risarcimento attorea, risultano dimostrati il nesso causale tra lo scontro dei veicoli condotti da Parte_1
e da ed il danno non patrimoniale lamentato dall'odierna attrice;
Persona_1
- in corso di causa è emerso che lo scontro è stato cagionato dall'invasione della corsia opposta da parte del veicolo condotto da e la analitica ed esauriente c.t.u. Persona_1
cinematica ha consentito di chiarire con elevato grado di certezza che, nel momento in cui le due auto hanno urtato, l'energia si è, in parte dissipata in rotture, cedimenti e deformazioni, in parte trasferita da un veicolo all'altro, provocando una traslazione in retromarcia della vettura condotta dall'attrice con una leggera rotazione della stessa, mentre la residua energia cinetica posseduta dal veicolo condotto da lo ha Persona_1
fatto arrestare dopo qualche metro, con una correzione involontariamente impressa alla direzione che lo ha portato, dal puntare verso il lago, al puntare verso la strada, con una rotazione oraria (cfr. pag. 13, relazione cinetica depositata il 21.12.2022 dal c.t.u. ing.
); CP_15
- il medesimo elaborato peritale specifica che il sinistro non è avvenuto in presenza di alte velocità ed inefficacia dei sistemi frenanti, né si sono verificati problemi di aderenza o di visibilità ed anzi, a motivato e condivisibile giudizio del c.t.u., ha Parte_1
persino avuto il tempo di capire quanto stesse accadendo, essendo verosimilmente rimasta qualche istante in attesa che l'altro veicolo si accorgesse parimenti della deviazione e correggesse quindi la propria direzione (cfr. pag. 34 c.t.u cinetica);
- per questo motivo la macchina attorea accosta a destra e si ferma solo quando oramai l'altro veicolo la sta ormai inesorabilmente urtando frontalmente;
- ora, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, il concorso dei conducenti nella causazione del danno subito dai veicoli, ma in questo caso la relazione peritale cinematica specifica come l'autovettura Golf guidata dall'attrice non avesse vie di fuga, perché l'alternativa era solo quella di
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spostarsi a sinistra sull'opposto senso di marcia, così incrociando pericolosamente la traiettoria del ciclomotore condotto da , testimone dell'impatto; CP_16
- in buona sostanza, secondo il c.t.u. l'attrice non avrebbe potuto tenere alcuna diversa condotta rispetto a quella effettivamente adottata e consistita nel frenare accostandosi al guard rail;
- ebbene, emerge nettamente (e condivisibilmente) dalla perizia come il miglior comportamento da tenersi da parte della conduttrice del veicolo Golf fosse proprio quello di fermarsi e di accostare il più possibile a destra a ridosso del guard rail e, infatti, il veicolo attoreo risulta essere stato fermo al momento dell'impatto;
- allo stesso modo, la posizione statica del veicolo al momento dello scontro è confermata dalla ricostruzione dell'evento spiegata nella relazione della c.t.u., la quale chiarisce come la dinamica dell'arretramento della Golf di 15 metri con scarrocciamento sia effettivamente del tutto compatibile con la collisione, da ferma, subita per l'invasione di carreggiata da parte della Tucson, che si muoveva a una velocità di 60 km/h; né, peraltro, sarebbe potuto diversamente accadere, visto che il sistema ABS dell'autovettura attorea è preposto a garantire unicamente il rotolamento intorno al proprio asse e non anche lo slittamento laterale;
- ne discende che il comportamento tenuto dalla conducente del veicolo Golf, odierna attrice, risulta essere stato prudente, ispirato da diligenza ed esente da qualsivoglia censura, così implicando il superamento della presunzione di concorso di colpa nel sinistro/scontro tra i due veicoli coinvolti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
- ne discende conseguentemente che, escluso qualsivoglia profilo di colpa in capo ad ed anzi appurato che nella dinamica del sinistro la stessa ha tenuto una Parte_1
condotta prudente e non ha commesso violazioni del codice della strada, va rigettata l'eccezione dei convenuti che hanno ipotizzato il concorso del fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
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VI.b.2. quanto poi alla diversa ipotesi ricostruttiva enucleata dalla compagnia assicuratrice di , la stessa risulta infondata ai sensi dell'art. 2046 c.c. per Persona_1
carenza di prova:
- la tesi, infatti, secondo cui possa avere riportato un arresto cardiaco Persona_1
prima dell'impatto della propria auto con quella dell'attrice, ben potrebbe in astratto configurare un caso di incolpevole stato di incapacità di intendere e volere idoneo ad escludere la responsabilità del sinistro, ma di tale stato deve essere fornita prova da parte della danneggiante, come ribadito in più occasioni da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr., infra multis, Cass. civ., n. 16661/2017);
- ora, nel caso all'esame non si è raggiunta alcuna dimostrazione del fatto che R_
sia stata colpita da arresto cardiaco ed abbia pertanto perso conoscenza prima di
[...]
provocare l'incidente ed anzi i medesimi convenuti eredi e hanno CP_6 P_
radicato tutte le loro difese proprio sull'improbabilità di questo caso fortuito, affermando piuttosto la sussistenza di un concorso di colpa di entrambe le conducenti nella causazione del sinistro;
- del resto, neppure la c.t.u. cinematica ha potuto rivelare qualche dettaglio rivelatore di un simile evento, a maggiore ragione se si considera che, all'arrivo dei soccorsi, dopo più di un quarto d'ora dall'evento, è stato possibile in qualche modo fare rinvenire la stessa , circostanza quest'ultima che fa presumere che l'arresto cardiaco Persona_1
fosse avvenuto appena prima dell'arrivo dei soccorsi;
VI.b.3. tanto premesso, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attrice si deve riconoscerne il diritto per le ragioni e nei limiti che seguono;
- la c.t.u. effettuata sulla stessa danneggiata ha confermato il nesso di causalità materiale tra le lesioni da questa lamentate, effettivamente riscontrate dal consulente del
Tribunale, ed il sinistro occorso il 16.08.2019, risultando tali lesioni pienamente
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compatibili con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 10 relazione medico legale depositata il 21.09.2023 dal c.t.u. dott. ); Persona_3
- si richiama, inoltre, quanto sopra argomentato in merito all'esclusione di un qualsiasi concorso di colpa da parte di nella causazione dello scontro, la cui Parte_1
responsabilità va a gravare interamente sulla conducente dell'altro veicolo , Persona_1
de cuius degli odierni convenuti e CP_6 P_
- la stessa relazione peritale precisa, altresì, che le lesioni conseguenti al sinistro durante il periodo di danno biologico temporaneo hanno gravato sulla preesistente condizione di malattia dell'attrice, affetta da spina bifida, impedendole per 112 giorni l'utilizzo agevole della mano destra, necessario all'attrice per le manovre di cateterismo vescicale e irrigazione colica (cfr. pag. 10 c.t.u. medica), così provocandole un grave disagio fisico ed un conseguente inevitabile patimento, che si ritengono idonei a giustificare il riconoscimento della sofferenza morale provocata dalle lesioni e ad integrare una maggiorazione del danno a titolo di personalizzazione;
- al riguardo, si ritiene congruo riconoscere un aumento massimo per personalizzazione del danno in ragione delle condizioni soggettive della danneggiata, in ossequio alla previsione di cui all'art. 138, comma 3, codice delle assicurazioni private, oltre che al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non è considerata automaticamente, ma richiede
l'individuazione a cura del giudice di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, in quanto le conseguenze dannose, che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano una personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Cass. civ., n. 14364/2019);
- nel caso della sinistrata le condizioni soggettive correlate alla patologia Parte_1
della spina bifida (specificamente e diffusamente dimostrate dal compendio
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documentale attoreo, si veda in particolare il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap sub doc. 15), già invalidanti di per se stesse, rappresentano esattamente delle condizioni peculiari che il danno subito nello scontro dei veicoli ha reso ancora più pesanti e afflittive, mettendo conto considerare come, in una situazione personale già difficilmente conciliabile con una serena vita di relazione, la menomazione del polso destro e la conseguente problematicità incontrata nello svolgimento delle attività quotidiane, talora indispensabili, quale l'effettuazione della manovra di cateterismo soprattutto nel periodo corrispondente al danno biologico temporaneo, non può che avere gravemente inficiato sotto il profilo dinamico e relazionale l'esistenza dell'attrice;
- in ultima analisi, sulla base degli esiti della motivata e condivisibile c.t.u. medica, va riconosciuto in capo all'attrice un danno biologico permanente del 10%, un danno biologico temporaneo totale per giorni 6, un danno biologico temporaneo parziale al
75% per giorni 30, un danno biologico temporaneo parziale al 50% per altri giorni 30 ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% per ulteriori giorni 46, oltre ad una personalizzazione del danno morale nei termini e per le ragioni di cui si è poc'anzi detto;
- la liquidazione del danno non può essere eseguita in base ai parametri delle Tabelle del
Tribunale di Roma (come chiesto dai convenuti), ma trovano applicazione, come da condivisibile orientamento di legittimità e di merito (consolidatosi anche presso questo
Tribunale) le Tabelle di IL nella versione più recente del 2024;
- alla luce di tale ultima tabella e delle osservazioni svolte, il danno subito da Parte_1
viene così liquidato, in ragione dell'età di quest'ultima al momento del sinistro di
[...]
anni 48 oltre che dei parametri individuati dalla relazione medico legale:
^ € 25.181,00 per danno biologico non patrimoniale permanente in misura del
10%, già comprensivo dell'incremento del 26% per sofferenza soggettiva;
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^ € 6.325,00 per danno biologico non patrimoniale temporaneo, sommante, rispettivamente, € 690,00 per i.t.t., € 2.587,50 per i.t.p. al 75%, € 1.725,00 per i.t.p. al 50%, € 1.322,50 per i.t.p. al 25%;
^ € 854,00 per spese mediche sostenute e valutate congrue in sede di c.t.u.; il tutto per un danno complessivo di € 32.360,00 che, in ragione dell'applicazione della personalizzazione massima (49% del danno biologico) per i motivi di cui ai precedenti sottoparagrafi, va ad attestarsi in complessivi € 42.153,00;
- tale importo complessivo del danno non patrimoniale come da ultimo quantificato va poi devalutato all'epoca del fatto e su detto nuovo ammontare, pari ad € 35.936,06, vanno, infine, conteggiati gli interessi e la rivalutazione maturati dal giorno del sinistro sino ad oggi, con l'avvertenza che gli interessi vanno calcolati secondo il dettato impartito dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota pronuncia 17.02.1995 n.
1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra la rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che questi ultimi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, arrivando così all'importo complessivo e definitivo di € 46.052,50;
VI.b.4. sul punto condanna al risarcimento del danno come sopra liquidato, risulta corretta la citazione attorea rivolta, oltre che nei confronti della compagnia assicuratrice
(nei termini di cui s'è sopra detto), verso gli eredi di nelle persone del Persona_1
coniuge superstite e del figlio risultanti dal certificato di CP_6 P_
stato famiglia di (cfr. doc. 13 fasc. attoreo) e non contestato dagli stessi Persona_1
convenuti, in quanto tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari ciascuno in proporzione alla propria quota, ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c.;
15
- i convenuti hanno comunque diritto, in ragione della riconvenzionale trasversale da sé tempestivamente proposta in via subordinata, ad essere manlevati nel risarcimento del danno dalla Compagnia per la responsabilità civile dell'auto Parte_3 CP_17
di , in forza di polizza n. 10000000906135 in vigore al momento
[...] Persona_1
dell'incidente e con scadenza il 27.06.2020, da individuare nella convenuta
[...]
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1 [...]
(già , società rappresentante per la Controparte_2 CP_3
gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicurativa Controparte_4
);
[...]
VI.c. sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da perdita parentale spiegata dai convenuti e quanto emerso dalla c.t.u. cinematica e CP_6 P_
quanto in precedenza osservato in punto carenza di qualsiasi profilo di colpa nel comportamento tenuto dall'attrice, pienamente rispettoso delle norme del codice della strada ed anzi improntato alle regole di prudenza, conduce all'integrale rigetto della stessa:
- il sinistro è stato causato esclusivamente dall'invasione, da parte della Hyundai
Tucson, della carreggiata opposta sulla quale circolava nel giusto senso di marcia la
Volkswagen Golf dell'attrice, prudentemente fermatasi accostando a destra per valutare il comportamento dell'altro autoveicolo, dovendosi così escludere ogni ipotesi di concorso del fatto colposo della stessa nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227
c.c. e, quindi, anche l'applicabilità della presunzione di concorso prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.;
- di fatto, poi, non è stato dimostrato in corso di causa l'asserito (dall'assicurazione convenuta) malore della conducente (oltre tutto contestato anche dagli Persona_1
eredi convenuti e , quest'ultimo anche presente al momento del P_ CP_6
sinistro in quanto terzo trasportato sulla Hyundai Tucson, sia pure in dichiarato stato
16
dormiente), sì da potersi interrompere il nesso causale tra la condotta di quest'ultima ed il danneggiamento da sinistro ai danni di alla stessa stregua di un caso Parte_1
fortuito;
- ne discende che non sussiste responsabilità di , neppure parziale, Parte_1
nell'evento morte che ha colpito provocando la perdita per i convenuti Persona_1
della propria congiunta;
- di contro, non essendo stato possibile provare in giudizio che avesse Persona_1
posto in essere tutte le precauzioni possibili onde evitare il danno e dovendosi piuttosto soltanto rilevare, ancora una volta, l'effettiva invasione della carreggiata opposta, si ricade nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., contemplante l'obbligo di risarcire integralmente il danno provocato;
§.VII. Ritenuto, infine, quanto al regolamento delle spese processuali, che le stesse, nei rapporti tra la parte attrice e le parti convenute, liquidate come da dispositivo alla luce del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 52.000,00, valori medi per tutte le fasi) seguono la soccombenza delle parti convenute, con l'obbligo per l'assicurazione convenuta di tenere indenni e manlevare i convenuti e parimenti, le spese delle due c.t.u. cinetica e CP_6 P_
medica disposte in corso di causa e liquidate come in atti vanno poste in via definitiva
(ovviamente quanto ai soli rapporti interni) a carico delle parti convenute, salva la manleva da parte dell'assicurazione; di contro, le spese processuali sostenute dalla terza chiamata liquidate come da dispositivo alla luce del valore del decisum e CP
di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 52.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, valore minimo per la fase istruttoria), restano in base al principio di soccombenza/causalità a carico dei convenuti
[...]
e CP_6 P_
P.Q.M.
17
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 8993/2020 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna in via solidale i convenuti e in qualità di eredi CP_6 P_
di ed in proporzione delle rispettive quote, nonché la convenuta Persona_1
quale società rappresentante per la gestione dei Controparte_1
sinistri in Italia di a corrispondere all'attrice Controparte_2
la somma di € 46.052,50 a titolo di risarcimento del danno subito da Parte_1
quest'ultima in conseguenza del sinistro occorso il 16.08.2019;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e CP_6 P_
nei confronti dell'attrice e della terza chiamata
[...] Parte_1 CP
- condanna in via solidale i convenuti e in qualità di eredi CP_6 P_
di ed in proporzione delle rispettive quote, nonché la convenuta Persona_1
quale società rappresentante per la gestione dei Controparte_1
sinistri in Italia di a rifondere all'attrice Controparte_2
le spese processuali, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi ed Parte_1
in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- pone le spese delle due c.t.u. disposte in corso di causa, liquidate come in atti, definitivamente a carico – nei rapporti interni – in via solidale dei convenuti
[...]
e in qualità di eredi di ed in proporzione delle CP_6 P_ Persona_1
rispettive quote, nonché della convenuta quale Controparte_1
società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
[...]
- condanna la convenuta quale società Controparte_1
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
18
a tenere indenni e manlevare i convenuti e CP_2 CP_6 P_
quali eredi di , di quanto condannati a pagare, in proporzione delle Persona_1
rispettive quote, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno e Parte_1
di spese processuali, ivi incluse le spese di c.t.u.;
- condanna i convenuti e a rifondere alla terza chiamata CP_6 P_
le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi, CP
oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 2.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 8993/2020 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Alessioli del foro di Verona, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice/convenuta in via riconvenzionale-
contro
:
(P. I. , società Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicurativa
[...]
(già , società rappresentante per la Controparte_2 CP_3
gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicurativa Controparte_4
), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, con il
[...]
patrocinio dell'avv. Luca Mandelli del foro di Monza, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta-
e
contro
:
(C.F. ), (C.F. P_ C.F._2 CP_6
), in qualità di eredi di (deceduta il C.F._3 Persona_1
16.08.2019), con il patrocinio dell'avv. Silvia Puggina del foro di Ferrara, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
1
e chiamata in causa del terzo;
-parte convenuta/attrice in via riconvenzionale-
e con la chiamata in causa di:
(P.I. ), in persona del procuratore e legale CP P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mirko Arena del foro di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte terza chiamata dai convenuti e P_ CP_6
nonché con la chiamata in causa di: rappresentata da Controparte_2 [...]
(P.I. ), in persona del procuratore speciale e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Mandelli del foro di
Monza, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte terza chiamata dall'attrice- avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni non patrimoniali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 19.09.2024, mediante rinvio, rispettivamente, quanto all'attrice a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., quanto ai convenuti ed a quelle di P_ CP_6
cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., quanto alla convenuta a CP_1
quelle di cui al foglio di precisazione delle conclusioni, quanto alla terza chiamata a quelle di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., conclusioni CP
da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione con cui l'attrice ha convenuto in giudizio e quali Parte_1 P_ CP_6
2
eredi di , nonché quale compagnia Persona_1 Controparte_1
assicuratrice di , Persona_1
I.a. esponendo e deducendo, in fatto ed in diritto:
- di essersi trovata a percorrere, il 16.08.2019 alle ore 15.00 circa, a bordo della propria
Volkswagen Golf targata FL979PH, località Acque Fredde a Torri del Benaco e di essersi all'improvviso imbattuta nell'autovettura Hyundai Tucson targata DY417AW condotta da , la quale, giungendo dal contrario senso di marcia, aveva Persona_1
invaso l'opposta carreggiata così determinando uno scontro frontale con l'autovettura da sé condotta, come del resto accertato dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi;
- di avere riportato, a seguito del sinistro in cui peraltro è deceduta, Persona_1
danni materiali e fisici in misura superiore al 9% di invalidità permanente e di avere C quindi chiesto alle assicurazioni dei veicoli coinvolti nell'incidente (all'epoca e CP_8
l'integrale risarcimento dei danni subìti; CP
- che la compagnia non le ha riconosciuto alcun ristoro, avendo ricondotto la CP_8
causa del sinistro ad un caso fortuito consistito in un improvviso malore della propria assicurata;
- che a nulla inoltre sono valsi i solleciti e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita nei confronti sia degli eredi di sia delle citate Persona_2
società assicuratrici;
chiedendo, pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni: Pt_2
- in via principale, accertare l'esclusiva responsabilità di nella Persona_1
causazione del sinistro occorso il 16.08.2019 ed il proprio diritto all'integrale risarcimento del danno fisico patito, condannando in via solidale
[...]
ed quali assicuratrici della Controparte_2 Controparte_10
Hyundai condotta da , nonché e in Persona_1 CP_6 P_
3
qualità di eredi della medesima , a corrisponderle la somma pari a Persona_1
complessivi € 52.632,68 o quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
- ancora in via principale, respingere ogni domanda riconvenzionale spiegata in corso di causa nei propri confronti dai convenuti;
- in via subordinata, per il solo caso di accertato concorso di responsabilità in capo a sé nella causazione del sinistro, condannare a tenerla indenne e manlevarla CP
dalle pretese risarcitorie spiegate dai convenuti in via riconvenzionale;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale ed istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della terza quale compagnia assicuratrice di CP
, ritualmente depositata il 29.01.2021, con cui i convenuti e Parte_1 CP_6
si sono tempestivamente costituiti in giudizio in veste di eredi di P_ [...]
, Persona_1
II.a. contestando ed eccependo, in fatto e in diritto:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1,
c.p.c., per omessa indicazione del proprio codice fiscale;
- nel merito, l'infondatezza della ricostruzione fattuale attorea in quanto fondata sul presupposto, per nulla pacifico, che la responsabilità del sinistro sia interamente riconducibile a , deceduta nell'immediatezza dello stesso;
Persona_1
- che, a tale proposito, il rapporto steso a conclusione dei rilievi effettuati dalla polizia intervenuta riferisce che quest'ultima ha invaso con la propria autovettura l'opposto senso di marcia “per cause accidentali, dovute ad un presunto malore”, sebbene non sia stato effettuato alcun esame autoptico sul corpo della defunta e non sia stato pertanto accertato il caso fortuito;
4
- che, di contro, non è provato se e come l'attrice abbia cercato di evitare l'impatto, mancando, anzi, segni di frenata sulla strada;
- che nello scontro tra veicoli la presunzione di corresponsabilità dei conducenti può essere superata solo se si dimostra che uno di essi ha tenuto una condotta di guida ineccepibile, prova non raggiunta con riguardo all'odierna attrice;
- che pertanto il convenuto ha diritto al risarcimento del danno da perdita CP_6
del rapporto parentale con la moglie , quantificabile nell'importo di € Persona_1
91.529,20 (corrispondente alla quota di un terzo del complessivo importo di €
274.587,60, calcolato mediante applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma del 2019), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, accertata, eventualmente in applicazione delle diverse Tabelle di IL (avuto riguardo all'età della vittima al momento del sinistro di 67 anni ed all'età del coniuge convivente di 70 anni);
- che anche il convenuto ha diritto al risarcimento del danno da perdita del P_
rapporto parentale con la madre, quantificabile nell'importo di € 88.260,30
(corrispondente alla quota di un terzo del complessivo importo di € 264.780,90, calcolato mediante applicazione delle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma del 2019), ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, accertata, eventualmente in applicazione delle diverse Tabelle di IL (avuto riguardo all'età della vittima al momento del sinistro di 67 anni ed all'età del congiunto convivente di 44 anni);
- che in ragione delle predette pretese riconvenzionali ed a necessaria integrazione del contraddittorio, va autorizzata la chiamata in causa di quale assicuratrice CP
dell'attrice per la responsabilità civile;
II.b. chiedendo, pertanto:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- in via principale di merito respingere tutte le domande ivi formulate;
5
- in via subordinata di merito dichiarare tenuta a Controparte_11
manlevare i convenuti da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti;
- in via riconvenzionale di merito accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di e di per il danno da perdita parentale come sopra Parte_1 CP
quantificato;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta il Controparte_1
4.06.2021, con cui quest'ultima si è costituita in giudizio,
III.a. rappresentando, in fatto e in diritto:
- di essere una società di intermediazione assicurativa, mera rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicuratrice Controparte_2
non avendo pertanto legittimazione passiva nel presente procedimento, in
[...]
quanto deputata unicamente alla gestione in Italia dei sinistri per conto di
[...]
effettiva garante del veicolo attoreo al momento del Controparte_2
sinistro;
- che comunque la scheda di soccorso compilata dagli operatori del 118 dà atto della verificazione di un arresto cardiaco a carico di tale da provocarne il Persona_1
decesso in pochi minuti, nonostante le manovre rianimatorie;
- che per questo motivo non ha tentato alcuna manovra per evitare Persona_1
l'impatto con l'auto di , avendo verosimilmente già perso conoscenza in Parte_1
quel momento;
- che sussiste pertanto una causa di esclusione da responsabilità della conducente assicurata;
6
- che si rende peraltro necessario accertare se l'attrice avesse effettivamente tenuto una condotta incensurabile e tale da superare la presunzione di colpa che grava su entrambi i mezzi, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
III.b. chiedendo, pertanto:
- in via preliminare dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, in via principale rigettare la domanda attorea, in subordine contenere il risarcimento del danno entro i limiti di quanto strettamente provato in corso di causa;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario o, in subordine, con compensazione totale o parziale delle spese medesime;
§.IV. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata il 7.06.2021, con cui CP
quest'ultima si è costituita, riferendo, in fatto ed in diritto: CP_12
- che per le pretese risarcitorie avanzate dai convenuti e è CP_6 P_
necessario chiarire quali siano state le cause del decesso di , con Persona_1
relativo onere probatorio a carico dei convenuti stessi, posto che l'evenienza che il trapasso sia intervenuto a causa dell'arresto cardiaco escluderebbe il nesso eziologico tra l'incidente e la morte;
- che il sinistro è stato provocato da un'invasione di strada di , il che Persona_1
elide qualsivoglia responsabilità in capo alla propria assicurata;
Parte_1
- che l'assenza di tracce di frenata non sembra configurare un comportamento colpevole dell'attrice e pertanto non trovano concreto riscontro le considerazioni in ordine alla supposta corresponsabilità attorea;
- che la domanda riconvenzionale spiegata da e è del tutto CP_6 P_
infondata e comunque nella causazione dell'evento sussiste il concorso colposo di
; Persona_1
7
IV.b. chiedendo, pertanto;
- rigettare ogni domanda avanzata nei confronti propri e della propria assicurata in quanto infondata;
- in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.V. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2021 dalla terza chiamata
[...]
rappresentata da con cui Controparte_13 Controparte_14
la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio, di fatto sollevando le medesime eccezioni e proponendo le stesse domande della società mandataria già convenuta;
§.VI. Osservato che la causa, concessi alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata istruita mediante produzioni documentali, oltre che tramite due complesse e diffuse c.t.u., la prima dinamica volta alla ricostruzione del sinistro, la seconda medico legale sulla persona dell'attrice, venendo trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2024 previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.VII. Ritenuto che le domande avanzate da parte attrice siano fondate e debbano trovare accoglimento nei termini di cui in prosieguo;
VI.a. Va, anzi tutto, premesso:
VI.a.1. quanto alla posizione della società Controparte_1
quest'ultima è per sua stessa dichiarazione rappresentante in Italia della compagnia assicuratrice straniera di talché non può Controparte_13
dirsi essere stata erroneamente citata dall'attrice, sussistendone la legittimazione passiva;
- sul punto si richiama recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui il mandatario per la liquidazione sinistri di cui all'art. 152, d.lgs. 7.09.2005, n. 209 è un mandatario con rappresentanza dell'assicuratore del responsabile, ben potendo così agire
8
o venire convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante al fine di ottenere una sentenza nei confronti dello stesso;
- tale posizione, peraltro, non è incompatibile con quanto previsto dal diritto dell'Unione
Europea, posto che, se è vero che l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del
16.05.2000 non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario possa essere convenuto di fronte al giudice nazionale in luogo dell'impresa assicurativa che rappresenta, secondo la Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 15.12.2016, causa n. C-558/15) il riconoscimento della legittimazione del mandatario va comunque ritenuto conforme agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario, che tende a tutelare maggiormente la vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza (Cass. civ., ord. n. 29221/2023; Cass. civ., n. 29352/2019; Cass. civ., n.
10124/ 2015);
- alla luce di tali osservazioni va ritenuta sussistente la legittimazione passiva in capo alla società quale rappresentante e quindi mandataria Controparte_1
di comunque chiamata in causa dall'attrice Controparte_2
previa autorizzazione del Giudice;
VI.a.2. quanto all'eccezione preliminare dei convenuti di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei loro codici fiscali, la stessa non coglie in concreto nel segno atteso che l'omissione di indicazioni imposte dall'art. 164, n. 2, c.p.c. non implica alcuna nullità dell'atto nell'ipotesi, quale quella ravvisabile nello specifico, in cui le parti siano comunque individuate con certezza;
VI.b. venendo ora al merito della causa, l'ambito delle domande svolte in via principale ed in via riconvenzionale è quello della responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli, venendo quindi in rilievo le norme di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.;
9
VI.b.1. per quanto concerne specificatamente la domanda di risarcimento attorea, risultano dimostrati il nesso causale tra lo scontro dei veicoli condotti da Parte_1
e da ed il danno non patrimoniale lamentato dall'odierna attrice;
Persona_1
- in corso di causa è emerso che lo scontro è stato cagionato dall'invasione della corsia opposta da parte del veicolo condotto da e la analitica ed esauriente c.t.u. Persona_1
cinematica ha consentito di chiarire con elevato grado di certezza che, nel momento in cui le due auto hanno urtato, l'energia si è, in parte dissipata in rotture, cedimenti e deformazioni, in parte trasferita da un veicolo all'altro, provocando una traslazione in retromarcia della vettura condotta dall'attrice con una leggera rotazione della stessa, mentre la residua energia cinetica posseduta dal veicolo condotto da lo ha Persona_1
fatto arrestare dopo qualche metro, con una correzione involontariamente impressa alla direzione che lo ha portato, dal puntare verso il lago, al puntare verso la strada, con una rotazione oraria (cfr. pag. 13, relazione cinetica depositata il 21.12.2022 dal c.t.u. ing.
); CP_15
- il medesimo elaborato peritale specifica che il sinistro non è avvenuto in presenza di alte velocità ed inefficacia dei sistemi frenanti, né si sono verificati problemi di aderenza o di visibilità ed anzi, a motivato e condivisibile giudizio del c.t.u., ha Parte_1
persino avuto il tempo di capire quanto stesse accadendo, essendo verosimilmente rimasta qualche istante in attesa che l'altro veicolo si accorgesse parimenti della deviazione e correggesse quindi la propria direzione (cfr. pag. 34 c.t.u cinetica);
- per questo motivo la macchina attorea accosta a destra e si ferma solo quando oramai l'altro veicolo la sta ormai inesorabilmente urtando frontalmente;
- ora, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, il concorso dei conducenti nella causazione del danno subito dai veicoli, ma in questo caso la relazione peritale cinematica specifica come l'autovettura Golf guidata dall'attrice non avesse vie di fuga, perché l'alternativa era solo quella di
10
spostarsi a sinistra sull'opposto senso di marcia, così incrociando pericolosamente la traiettoria del ciclomotore condotto da , testimone dell'impatto; CP_16
- in buona sostanza, secondo il c.t.u. l'attrice non avrebbe potuto tenere alcuna diversa condotta rispetto a quella effettivamente adottata e consistita nel frenare accostandosi al guard rail;
- ebbene, emerge nettamente (e condivisibilmente) dalla perizia come il miglior comportamento da tenersi da parte della conduttrice del veicolo Golf fosse proprio quello di fermarsi e di accostare il più possibile a destra a ridosso del guard rail e, infatti, il veicolo attoreo risulta essere stato fermo al momento dell'impatto;
- allo stesso modo, la posizione statica del veicolo al momento dello scontro è confermata dalla ricostruzione dell'evento spiegata nella relazione della c.t.u., la quale chiarisce come la dinamica dell'arretramento della Golf di 15 metri con scarrocciamento sia effettivamente del tutto compatibile con la collisione, da ferma, subita per l'invasione di carreggiata da parte della Tucson, che si muoveva a una velocità di 60 km/h; né, peraltro, sarebbe potuto diversamente accadere, visto che il sistema ABS dell'autovettura attorea è preposto a garantire unicamente il rotolamento intorno al proprio asse e non anche lo slittamento laterale;
- ne discende che il comportamento tenuto dalla conducente del veicolo Golf, odierna attrice, risulta essere stato prudente, ispirato da diligenza ed esente da qualsivoglia censura, così implicando il superamento della presunzione di concorso di colpa nel sinistro/scontro tra i due veicoli coinvolti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
- ne discende conseguentemente che, escluso qualsivoglia profilo di colpa in capo ad ed anzi appurato che nella dinamica del sinistro la stessa ha tenuto una Parte_1
condotta prudente e non ha commesso violazioni del codice della strada, va rigettata l'eccezione dei convenuti che hanno ipotizzato il concorso del fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
11
VI.b.2. quanto poi alla diversa ipotesi ricostruttiva enucleata dalla compagnia assicuratrice di , la stessa risulta infondata ai sensi dell'art. 2046 c.c. per Persona_1
carenza di prova:
- la tesi, infatti, secondo cui possa avere riportato un arresto cardiaco Persona_1
prima dell'impatto della propria auto con quella dell'attrice, ben potrebbe in astratto configurare un caso di incolpevole stato di incapacità di intendere e volere idoneo ad escludere la responsabilità del sinistro, ma di tale stato deve essere fornita prova da parte della danneggiante, come ribadito in più occasioni da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr., infra multis, Cass. civ., n. 16661/2017);
- ora, nel caso all'esame non si è raggiunta alcuna dimostrazione del fatto che R_
sia stata colpita da arresto cardiaco ed abbia pertanto perso conoscenza prima di
[...]
provocare l'incidente ed anzi i medesimi convenuti eredi e hanno CP_6 P_
radicato tutte le loro difese proprio sull'improbabilità di questo caso fortuito, affermando piuttosto la sussistenza di un concorso di colpa di entrambe le conducenti nella causazione del sinistro;
- del resto, neppure la c.t.u. cinematica ha potuto rivelare qualche dettaglio rivelatore di un simile evento, a maggiore ragione se si considera che, all'arrivo dei soccorsi, dopo più di un quarto d'ora dall'evento, è stato possibile in qualche modo fare rinvenire la stessa , circostanza quest'ultima che fa presumere che l'arresto cardiaco Persona_1
fosse avvenuto appena prima dell'arrivo dei soccorsi;
VI.b.3. tanto premesso, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall'attrice si deve riconoscerne il diritto per le ragioni e nei limiti che seguono;
- la c.t.u. effettuata sulla stessa danneggiata ha confermato il nesso di causalità materiale tra le lesioni da questa lamentate, effettivamente riscontrate dal consulente del
Tribunale, ed il sinistro occorso il 16.08.2019, risultando tali lesioni pienamente
12
compatibili con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 10 relazione medico legale depositata il 21.09.2023 dal c.t.u. dott. ); Persona_3
- si richiama, inoltre, quanto sopra argomentato in merito all'esclusione di un qualsiasi concorso di colpa da parte di nella causazione dello scontro, la cui Parte_1
responsabilità va a gravare interamente sulla conducente dell'altro veicolo , Persona_1
de cuius degli odierni convenuti e CP_6 P_
- la stessa relazione peritale precisa, altresì, che le lesioni conseguenti al sinistro durante il periodo di danno biologico temporaneo hanno gravato sulla preesistente condizione di malattia dell'attrice, affetta da spina bifida, impedendole per 112 giorni l'utilizzo agevole della mano destra, necessario all'attrice per le manovre di cateterismo vescicale e irrigazione colica (cfr. pag. 10 c.t.u. medica), così provocandole un grave disagio fisico ed un conseguente inevitabile patimento, che si ritengono idonei a giustificare il riconoscimento della sofferenza morale provocata dalle lesioni e ad integrare una maggiorazione del danno a titolo di personalizzazione;
- al riguardo, si ritiene congruo riconoscere un aumento massimo per personalizzazione del danno in ragione delle condizioni soggettive della danneggiata, in ossequio alla previsione di cui all'art. 138, comma 3, codice delle assicurazioni private, oltre che al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non è considerata automaticamente, ma richiede
l'individuazione a cura del giudice di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, in quanto le conseguenze dannose, che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano una personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Cass. civ., n. 14364/2019);
- nel caso della sinistrata le condizioni soggettive correlate alla patologia Parte_1
della spina bifida (specificamente e diffusamente dimostrate dal compendio
13
documentale attoreo, si veda in particolare il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap sub doc. 15), già invalidanti di per se stesse, rappresentano esattamente delle condizioni peculiari che il danno subito nello scontro dei veicoli ha reso ancora più pesanti e afflittive, mettendo conto considerare come, in una situazione personale già difficilmente conciliabile con una serena vita di relazione, la menomazione del polso destro e la conseguente problematicità incontrata nello svolgimento delle attività quotidiane, talora indispensabili, quale l'effettuazione della manovra di cateterismo soprattutto nel periodo corrispondente al danno biologico temporaneo, non può che avere gravemente inficiato sotto il profilo dinamico e relazionale l'esistenza dell'attrice;
- in ultima analisi, sulla base degli esiti della motivata e condivisibile c.t.u. medica, va riconosciuto in capo all'attrice un danno biologico permanente del 10%, un danno biologico temporaneo totale per giorni 6, un danno biologico temporaneo parziale al
75% per giorni 30, un danno biologico temporaneo parziale al 50% per altri giorni 30 ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% per ulteriori giorni 46, oltre ad una personalizzazione del danno morale nei termini e per le ragioni di cui si è poc'anzi detto;
- la liquidazione del danno non può essere eseguita in base ai parametri delle Tabelle del
Tribunale di Roma (come chiesto dai convenuti), ma trovano applicazione, come da condivisibile orientamento di legittimità e di merito (consolidatosi anche presso questo
Tribunale) le Tabelle di IL nella versione più recente del 2024;
- alla luce di tale ultima tabella e delle osservazioni svolte, il danno subito da Parte_1
viene così liquidato, in ragione dell'età di quest'ultima al momento del sinistro di
[...]
anni 48 oltre che dei parametri individuati dalla relazione medico legale:
^ € 25.181,00 per danno biologico non patrimoniale permanente in misura del
10%, già comprensivo dell'incremento del 26% per sofferenza soggettiva;
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^ € 6.325,00 per danno biologico non patrimoniale temporaneo, sommante, rispettivamente, € 690,00 per i.t.t., € 2.587,50 per i.t.p. al 75%, € 1.725,00 per i.t.p. al 50%, € 1.322,50 per i.t.p. al 25%;
^ € 854,00 per spese mediche sostenute e valutate congrue in sede di c.t.u.; il tutto per un danno complessivo di € 32.360,00 che, in ragione dell'applicazione della personalizzazione massima (49% del danno biologico) per i motivi di cui ai precedenti sottoparagrafi, va ad attestarsi in complessivi € 42.153,00;
- tale importo complessivo del danno non patrimoniale come da ultimo quantificato va poi devalutato all'epoca del fatto e su detto nuovo ammontare, pari ad € 35.936,06, vanno, infine, conteggiati gli interessi e la rivalutazione maturati dal giorno del sinistro sino ad oggi, con l'avvertenza che gli interessi vanno calcolati secondo il dettato impartito dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota pronuncia 17.02.1995 n.
1712, la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra la rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che questi ultimi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, arrivando così all'importo complessivo e definitivo di € 46.052,50;
VI.b.4. sul punto condanna al risarcimento del danno come sopra liquidato, risulta corretta la citazione attorea rivolta, oltre che nei confronti della compagnia assicuratrice
(nei termini di cui s'è sopra detto), verso gli eredi di nelle persone del Persona_1
coniuge superstite e del figlio risultanti dal certificato di CP_6 P_
stato famiglia di (cfr. doc. 13 fasc. attoreo) e non contestato dagli stessi Persona_1
convenuti, in quanto tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari ciascuno in proporzione alla propria quota, ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c.;
15
- i convenuti hanno comunque diritto, in ragione della riconvenzionale trasversale da sé tempestivamente proposta in via subordinata, ad essere manlevati nel risarcimento del danno dalla Compagnia per la responsabilità civile dell'auto Parte_3 CP_17
di , in forza di polizza n. 10000000906135 in vigore al momento
[...] Persona_1
dell'incidente e con scadenza il 27.06.2020, da individuare nella convenuta
[...]
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1 [...]
(già , società rappresentante per la Controparte_2 CP_3
gestione dei sinistri in Italia della compagnia assicurativa Controparte_4
);
[...]
VI.c. sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da perdita parentale spiegata dai convenuti e quanto emerso dalla c.t.u. cinematica e CP_6 P_
quanto in precedenza osservato in punto carenza di qualsiasi profilo di colpa nel comportamento tenuto dall'attrice, pienamente rispettoso delle norme del codice della strada ed anzi improntato alle regole di prudenza, conduce all'integrale rigetto della stessa:
- il sinistro è stato causato esclusivamente dall'invasione, da parte della Hyundai
Tucson, della carreggiata opposta sulla quale circolava nel giusto senso di marcia la
Volkswagen Golf dell'attrice, prudentemente fermatasi accostando a destra per valutare il comportamento dell'altro autoveicolo, dovendosi così escludere ogni ipotesi di concorso del fatto colposo della stessa nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227
c.c. e, quindi, anche l'applicabilità della presunzione di concorso prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.;
- di fatto, poi, non è stato dimostrato in corso di causa l'asserito (dall'assicurazione convenuta) malore della conducente (oltre tutto contestato anche dagli Persona_1
eredi convenuti e , quest'ultimo anche presente al momento del P_ CP_6
sinistro in quanto terzo trasportato sulla Hyundai Tucson, sia pure in dichiarato stato
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dormiente), sì da potersi interrompere il nesso causale tra la condotta di quest'ultima ed il danneggiamento da sinistro ai danni di alla stessa stregua di un caso Parte_1
fortuito;
- ne discende che non sussiste responsabilità di , neppure parziale, Parte_1
nell'evento morte che ha colpito provocando la perdita per i convenuti Persona_1
della propria congiunta;
- di contro, non essendo stato possibile provare in giudizio che avesse Persona_1
posto in essere tutte le precauzioni possibili onde evitare il danno e dovendosi piuttosto soltanto rilevare, ancora una volta, l'effettiva invasione della carreggiata opposta, si ricade nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., contemplante l'obbligo di risarcire integralmente il danno provocato;
§.VII. Ritenuto, infine, quanto al regolamento delle spese processuali, che le stesse, nei rapporti tra la parte attrice e le parti convenute, liquidate come da dispositivo alla luce del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 52.000,00, valori medi per tutte le fasi) seguono la soccombenza delle parti convenute, con l'obbligo per l'assicurazione convenuta di tenere indenni e manlevare i convenuti e parimenti, le spese delle due c.t.u. cinetica e CP_6 P_
medica disposte in corso di causa e liquidate come in atti vanno poste in via definitiva
(ovviamente quanto ai soli rapporti interni) a carico delle parti convenute, salva la manleva da parte dell'assicurazione; di contro, le spese processuali sostenute dalla terza chiamata liquidate come da dispositivo alla luce del valore del decisum e CP
di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 52.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, valore minimo per la fase istruttoria), restano in base al principio di soccombenza/causalità a carico dei convenuti
[...]
e CP_6 P_
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 8993/2020 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna in via solidale i convenuti e in qualità di eredi CP_6 P_
di ed in proporzione delle rispettive quote, nonché la convenuta Persona_1
quale società rappresentante per la gestione dei Controparte_1
sinistri in Italia di a corrispondere all'attrice Controparte_2
la somma di € 46.052,50 a titolo di risarcimento del danno subito da Parte_1
quest'ultima in conseguenza del sinistro occorso il 16.08.2019;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e CP_6 P_
nei confronti dell'attrice e della terza chiamata
[...] Parte_1 CP
- condanna in via solidale i convenuti e in qualità di eredi CP_6 P_
di ed in proporzione delle rispettive quote, nonché la convenuta Persona_1
quale società rappresentante per la gestione dei Controparte_1
sinistri in Italia di a rifondere all'attrice Controparte_2
le spese processuali, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi ed Parte_1
in € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- pone le spese delle due c.t.u. disposte in corso di causa, liquidate come in atti, definitivamente a carico – nei rapporti interni – in via solidale dei convenuti
[...]
e in qualità di eredi di ed in proporzione delle CP_6 P_ Persona_1
rispettive quote, nonché della convenuta quale Controparte_1
società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
[...]
- condanna la convenuta quale società Controparte_1
rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
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a tenere indenni e manlevare i convenuti e CP_2 CP_6 P_
quali eredi di , di quanto condannati a pagare, in proporzione delle Persona_1
rispettive quote, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno e Parte_1
di spese processuali, ivi incluse le spese di c.t.u.;
- condanna i convenuti e a rifondere alla terza chiamata CP_6 P_
le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi, CP
oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 2.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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