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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1878/2025, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a Lodi il 06/03/1977, e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nt. a Lodi il 04.02.1974.
[...] C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BEDONI GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 05.10.2002 a San Martino in Strada (LO) – Atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte 2, serie A, anno 2002 – alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Dall'unione coniugale è nata, il 05.02.2007 a Lodi, la IG (c.f. Persona_1
), maggiorenne, ancorché non ancora economicamente C.F._3 autosufficiente, in quanto studentessa.
Le parti si sono separate con decreto di omologa del tribunale di Lodi, emesso il
30.12.2022.
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b), l. n. 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti. Tutti i profili dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla IG condizioni di vita adeguate, considerandone l'attuale non autosufficienza, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica. Le condizioni relative agli immobili hanno carattere obbligatorio come si evince dal tenore letterale inequivoco.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 05.10.2002 a San Martino in Strada (LO) (atto iscritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile dello stesso Comune ai seguenti riferimenti: Atto n. 8, Parte 2, serie A, anno 2002);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
a) i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
b) dato atto dell'intervenuta maggiore età della IG , la stessa vedrà e Per_1 frequenterà il padre con le modalità più libere e secondo gli accordi raggiunti direttamente con la stessa.
c) La casa coniugale sita in Lodi Vecchio, via Falcone e Borsellino 6 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% gravata da mutuo resterà assegnata alla madre con quanto l'arreda, che la abiterà con la IG . Per_1
d) I sig.i si impegnano ad estinguere il mutuo residuo gravante sulla Pt_1 Pt_2 casa familiare per circa €. 41.000,00, in ragione del 50% ciascuno entro il
31.7.2025;
e) I ricorrenti convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito:
f) Il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Pt_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione,
Pag. 2 annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla signora he accetta , la quota di comproprietà dell'immobile e box di pertinenza siti Pt_1 in Lodi Vecchio, via Falcone e Borsellino n. 6 censiti all'Agenzia delle Entrate
Territorio Ufficio Provinciale di Lodi – catasto fabbricati come segue: Foglio 8
Particella 540 Sub 3 Cat.A/2 piano TS1 Classe 03 Consistenza 6 vani Rendita Euro
511,29 - Foglio 8 Particella 540 piano S1 Sub 11 Cat.C/6 Classe 03 Consistenza
16mq Rendita Euro 42,14, per la quota di 500/1000.
La signora verserà al signor la somma di € 65.000,00 Pt_1 Pt_2
(sessantacinquemila/00) in un'unica soluzione all'atto notarile che sarà perfezionato entro il 31.12.2025 e comunque dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
g) A titolo di mantenimento per la IG , il sig. corrisponderà Per_1 Pt_2 mensilmente alla sig.a la somma di €. 783,09; importo sottoposto a Pt_1 rivalutazione annuale ISTAT. Di comune accordo viene stabilito che a decorrere dalla data di estinzione del mutuo sulla casa coniugale il sig. corrisponderà Pt_2
a titolo di mantenimento per la IG l'importo di €. 513,00 Per_1
(cinquecentotredici//00);
h) I signori e concordano che l'assegno unico universale verrà Pt_1 Pt_2 percepito direttamente dalla IG e alla medesima accreditato;
Per_1
i) Le ulteriori spese straordinarie, come riportate da linee guida applicate presso la
Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise in ragione del 40% della sig.ra e del 60% del sig. : Pt_1 Pt_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
Pag. 3 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
e) viaggi e soggiorni studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
j) Il sig. corrisponderà per il mantenimento della moglie, a mezzo bonifico Pt_2 bancario presso il conto corrente della stessa noto al marito (ovvero a quello
Pag. 4 differente le cui coordinate saranno comunicate) l'importo mensile di €. 407,00
(quattrocentosette//00); importo sottoposto a rivalutazione annuale ISTAT.
k) I due gatti rimarranno presso la casa familiare;
l) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
m) I ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
NULLA sulle spese;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1878/2025, introdotta con ricorso congiunto da: (c.f. ), nt. a Lodi il 06/03/1977, e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nt. a Lodi il 04.02.1974.
[...] C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BEDONI GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 05.10.2002 a San Martino in Strada (LO) – Atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte 2, serie A, anno 2002 – alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Dall'unione coniugale è nata, il 05.02.2007 a Lodi, la IG (c.f. Persona_1
), maggiorenne, ancorché non ancora economicamente C.F._3 autosufficiente, in quanto studentessa.
Le parti si sono separate con decreto di omologa del tribunale di Lodi, emesso il
30.12.2022.
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b), l. n. 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti. Tutti i profili dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla IG condizioni di vita adeguate, considerandone l'attuale non autosufficienza, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica. Le condizioni relative agli immobili hanno carattere obbligatorio come si evince dal tenore letterale inequivoco.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 05.10.2002 a San Martino in Strada (LO) (atto iscritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile dello stesso Comune ai seguenti riferimenti: Atto n. 8, Parte 2, serie A, anno 2002);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
a) i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
b) dato atto dell'intervenuta maggiore età della IG , la stessa vedrà e Per_1 frequenterà il padre con le modalità più libere e secondo gli accordi raggiunti direttamente con la stessa.
c) La casa coniugale sita in Lodi Vecchio, via Falcone e Borsellino 6 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% gravata da mutuo resterà assegnata alla madre con quanto l'arreda, che la abiterà con la IG . Per_1
d) I sig.i si impegnano ad estinguere il mutuo residuo gravante sulla Pt_1 Pt_2 casa familiare per circa €. 41.000,00, in ragione del 50% ciascuno entro il
31.7.2025;
e) I ricorrenti convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito:
f) Il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Pt_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione,
Pag. 2 annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla signora he accetta , la quota di comproprietà dell'immobile e box di pertinenza siti Pt_1 in Lodi Vecchio, via Falcone e Borsellino n. 6 censiti all'Agenzia delle Entrate
Territorio Ufficio Provinciale di Lodi – catasto fabbricati come segue: Foglio 8
Particella 540 Sub 3 Cat.A/2 piano TS1 Classe 03 Consistenza 6 vani Rendita Euro
511,29 - Foglio 8 Particella 540 piano S1 Sub 11 Cat.C/6 Classe 03 Consistenza
16mq Rendita Euro 42,14, per la quota di 500/1000.
La signora verserà al signor la somma di € 65.000,00 Pt_1 Pt_2
(sessantacinquemila/00) in un'unica soluzione all'atto notarile che sarà perfezionato entro il 31.12.2025 e comunque dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
g) A titolo di mantenimento per la IG , il sig. corrisponderà Per_1 Pt_2 mensilmente alla sig.a la somma di €. 783,09; importo sottoposto a Pt_1 rivalutazione annuale ISTAT. Di comune accordo viene stabilito che a decorrere dalla data di estinzione del mutuo sulla casa coniugale il sig. corrisponderà Pt_2
a titolo di mantenimento per la IG l'importo di €. 513,00 Per_1
(cinquecentotredici//00);
h) I signori e concordano che l'assegno unico universale verrà Pt_1 Pt_2 percepito direttamente dalla IG e alla medesima accreditato;
Per_1
i) Le ulteriori spese straordinarie, come riportate da linee guida applicate presso la
Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise in ragione del 40% della sig.ra e del 60% del sig. : Pt_1 Pt_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
Pag. 3 dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
e) viaggi e soggiorni studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
j) Il sig. corrisponderà per il mantenimento della moglie, a mezzo bonifico Pt_2 bancario presso il conto corrente della stessa noto al marito (ovvero a quello
Pag. 4 differente le cui coordinate saranno comunicate) l'importo mensile di €. 407,00
(quattrocentosette//00); importo sottoposto a rivalutazione annuale ISTAT.
k) I due gatti rimarranno presso la casa familiare;
l) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
m) I ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
NULLA sulle spese;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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