Articolo 2 della Legge 1 ottobre 1969, n. 739
Articolo 1Articolo 3
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20 novembre 1969
Art. 2.
Gli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 , sono sostituiti dal seguente:
"Al fine dell'ordinata attuazione del programma di cui all'articolo 1, l'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, approvato con decreto del prefetto di Padova 11 dicembre 1956, n. 45999, delibera gli elenchi degli immobili compresi entro i confini della zona industriale e portuale di cui all'articolo 1 della presente legge e dei quali e' prevista l'espropriazione nel biennio successivo.
Sulla base di tale delibera, resa esecutiva dal prefetto, il consorzio di cui al precedente comma richiede l'occupazione di urgenza e l'espropriazione degli immobili compresi nell'elenco oggetto della delibera stessa".
Entrata in vigore il 20 novembre 1969