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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/11/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de IA, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
17.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5143/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio, Sponga Parte_1
TI e LV MA SA
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...] difesi ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal dirigente dell' CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione di carriera – passaggio di ruolo – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la ricorrente – premesso di: essere attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico “Altamura – Da Vinci” di essere stata alle dipendenze del con CP_2 CP_4 contratti a tempo determinato della scuola pubblica della provincia di negli a.s. 1993/1994, CP_2
1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998; essere stata immessa nel ruolo con la qualifica professionale di docente della scuola dell'infanzia e, cioè, a tempo indeterminato dall'1.09.1997; essere successivamente transitata dalla qualifica professionale di docente della scuola dell'infanzia di ruolo a docente laureata nella scuola superiore, cioè a tempo indeterminato della scuola pubblica della
Provincia di Foggia con decorrenza dall'1.09.2001; aver presentato domanda di ricostruzione di carriera per il riconoscimento di tutto il servizio prestato nel precedente ruolo, sia ai fini giuridici che economici: 4 anni nella scuola dell'infanzia; che, con il decreto di ricostruzione di carriera n. 635
pagina 1 di 10 dell'11.12.2003, l'Amministrazione ha operato l'inquadramento e la ricostruzione di carriera riconoscendo una anzianità ai fini giuridici ed economici complessiva antecedente al ruolo attuale, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, di 2 anni, 3 mesi e 24 giorni di servizio, secondo il meccanismo della cd. “temporizzazione” – ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nel passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata nella scuola dell'infanzia, con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, con collocazione nella FASCIA 3/8 FINO AL 31/08/2003, nella
FASCIA 9/14 DAL 01/09/2003 AL 31/08/2009, nella FASCIA 15/20 DAL 01/09/2009 AL 31/08/2016
(anno 2013 non è valido ai fini della carriera) e nella FASCIA 21/27 DAL 01/09/2016 AL 31/08/2023;
• condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente, nella posizione stipendiale 3/8 fino al 31/8/2003, in quella 9/14 fino al 31/8/2009, in quella 15/20 fino al 31/8/2016 ed infine in quella 21/27 fino al 31/8/2023; • condannare l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, dell'anzianità di servizio maturata nella scuola dell'infanzia, con il calcolo della “ricostruzione della carriera”, per un totale di 16.463,90 euro o a quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia.”. Vinte le spese, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito preliminarmente la prescrizione di ogni CP_1 diritto e, nel merito, ha contestato il calcolo del riconoscimento integrale del servizio elaborato in ricorso, evidenziando che: “l'anzianità da riconoscere alla data del 1/9/2002 utile all'inserimento nelle relative fasce stipendiali previste dai CCNL del comparto scuola deve essere rideterminata in anni 5, di cui anni 4 prestati nel ruolo della scuola dell'infanzia ed anni1 nella scuola secondaria di secondo grado. Conseguentemente, diventa immediatamente evidente che la progressione economica della carriera nel nuovo ruolo acquisito proposta dalla ricorrente è errata proprio perché considera nell'anzianità anche quella maturata nel pre – ruolo della scuola dell'infanzia, che invece è esclusa dall'applicazione del principio di diritto della Cassazione. La ricorrente, infatti, annota e chiede la seguente progressione della carriera: fascia 3/8 fino al 31/08/2003, nella fascia 9/14 dal 01/09/2003 al
31/08/2009, nella fascia 15/20 dal 01/09/2009 al 31/08/2016 (anno 2013 non è valido ai fini della carriera) e nella fascia 21/27 dal 01/09/2016 al 31/08/2023. Come sopra riportato, tale sviluppo è errato perché errata è stata la quantificazione dell'anzianità utile alla data del 1/9/2002. Questo
pagina 2 di 10 Ufficio ha, di contro, elaborato la progressione economica della carriera sulla base del corretto riconoscimento dell'anzianità utile alla data del 1/9/2002 (anni 4 ruolo infanzia + 1 ruolo scuola secondaria) come viene riportato nell'allegato foglio excel nel quale è evidenziata la seguente progressione: al 1/9/2001 fascia 3/8 con anni 4 di anzianità (il primo inquadramento è stato fatto alla data del 1/9/2001 data di decorrenza giuridica del passaggio); fascia 9/14 alla data del 1/9/2006; fascia 15/20 con decorrenza 1/9/2012; fascia 21/27 con decorrenza 1/9/2019 e, infine attribuzione della fascia 28/34 con decorrenza 1/9/2026”.
Il resistente ha anche contestato il calcolo del quantum debatur, precisando che “il calcolo CP_1 degli emolumenti arretrati dovuti effettuati dalla ricorrente - e quantificati in complessivi € 16.463,90 - non è corretto ed è contestato in questa sede. Nel paragrafo precedente è stata sviluppata la carriera della ricorrente a seguito dell'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della
Cassazione 9144/2016. Lo sviluppo, come anticipato, è riportato nell'allegato foglio excel che annota anche il confronto con la progressione economica della carriera di cui è in godimento la ricorrente in forza del decreto n. 635 del 11/12/2003, al fine di determinare con correttezza le eventuali differenze retributive dovute in forza del riconoscimento della anzianità di ruolo maturata nella scuola dell'infanzia. Il confronto tra i due diversi sviluppi della carriera evidenzia: ➢ per il periodo 1/2/2018
– 31/8/2019 nessuna differenza retributiva è dovuta per la coincidenza tra quanto percepito e quanto dovuto in quanto, per effetto della complessiva anzianità da riconoscere e dell'anzianità già riconosciuta, la fascia stipendiale (15/20) coincide;
➢ per il periodo 1/9/2019 – 30/4/2022 la fascia stipendiale attribuita a seguito della nuova anzianità riconosciuta - 21/27 – è differente da quella attribuita con il più volte richiamato decreto – 15/20 -; tale differenza produce come conseguenza l'insorgenza di differenze retributive a credito della ricorrente;
➢ per il periodo 1/5/2022 – 31/3/2023 nessuna differenza retributiva è dovuta per la coincidenza tra quanto percepito e quanto dovuto in quanto, per effetto della complessiva anzianità da riconoscere e dell'anzianità già riconosciuta, la fascia stipendiale (21/27) coincide;
Sulla base di tale sviluppo della carriera questa amministrazione, infatti, ha provveduto ad elaborare con appositi conteggi il totale delle differenze retributive dovute quali conseguenze della corretta ricostruzione della carriera sopra elaborata mediante l'allegato foglio excel, del quale qui si illustrano le modalità di calcolo al fine di fugare gli eventuali dubbi generabili della sua lettura. 1) Arco temporale di applicazione: 1/2/2018 – 31/3/2023 – per raffrontare dati omogenei con il quadro della ricorrente;
2) CCCCNNLL applicati: CCNL sottoscritto il 19/4/2018 per l'anno 2018 e CCNL sottoscritto il 6/12/2022 per gli anni successivi;
3) Differenze retributive pagina 3 di 10 calcolate raffrontando lo stipendio in godimento secondo il decreto di ricostruzione della carriera n.
635 del 11/12/2003 e quello da riconoscere a seguito del parziale accoglimento della domanda della ricorrente nei limiti indicati nella presente memoria. Il calcolo delle differenze retributive scaturenti dal confronto tra quanto percepito e quanto dovuto in forza della nuova progressione economica della carriera per effetto del riconoscimento di anni 4 svolti nella scuola dell'infanzia è risultato essere pari ad € 9.267,04 lordo dipendente, come da allegate tabelle di calcolo”.
Il resistente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda CP_1 dell'interessata nei limiti indicati nella presente memoria, riconoscendo in anni 4 il servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia e da riconoscere nel nuovo ruolo acquisito di scuola secondaria;
- rigettare, in conseguenza, la progressione economica della carriera proposta in quanto inficiata dal numero di anni da riconoscere all'atto del passaggio;
- non accogliere, di conseguenza, la richiesta di corresponsione della somma di € 16.463,90 a titolo di differenze retributive perché errata, essendo errato il calcolo delle anzianità di ruolo da riconoscere;
- accogliere la progressione economica della carriera sviluppata da questa Amministrazione e fondata sul corretto numero di anni da riconoscere all'atto del passaggio nel nuovo ruolo;
- accogliere il calcolo delle differenze retributive dovute per il periodo 1/2/2018 - 31/03/2023 nei limiti calcolati da questa amministrazione e pari ad € 9.267,04 lordo dipendente;
- affidare alla , organo MEF Controparte_5 competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute per il periodo successivo al 31/3/2023. - dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo”.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. contabile.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
È pacifico che la ricorrente abbia svolto quattro anni di servizio come docente di scuola dell'infanzia dall'1.9.1997 e che, in data 1.9.2001, sia stata immessa nei ruoli dei docenti laureati di scuola superiore.
Il , a seguito della richiesta di ricostruzione di carriera della ricorrente, ha disposto CP_1
l'inquadramento economico utilizzando il sistema della “temporizzazione” (ex D.P.R. 399/1988).
pagina 4 di 10 La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”).
In dettaglio, l'art. 77 così recita: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”. Il successivo art. 83 dispone che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Inoltre, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato”), all'art. 57, ha stabilito che “i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144 del 06/05/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.
Il Supremo Collegio ha così affermato: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione”.
È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Carte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui “in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n.
370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola pagina 5 di 10 superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”.
Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, altresì, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che “se in passato il D.L. n. 370
1970, artt. 1 e 2, non consentivano della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola superiore attualmente la L. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del
1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo”.
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che “il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato nel ruolo inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti quest'ultima norma nel generalizzare la conservazione della progresso anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla progresso anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo” (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 1512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536)”.
In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Detto principio è stato ribadito poi dalla Cassazione con ord. n. 33409/2019.
Orbene, passando all'esame della vicenda sottoposta all'odierno vaglio, alla data dell'1.09.2002, il ha riconosciuto alla ricorrente la seguente anzianità: 2 anni, 3 mesi e 24 giorni ai fini CP_1 giuridici ed economici, inquadrandola nella fascia stipendiale 0/9 (v. decreto di ricostruzione di carriera n. 635 dell'11.12.2023, doc. 4 fasc. ricorrente).
Detto inquadramento, alla stregua delle precedenti considerazioni, è errato, avendo la ricorrente diritto al riconoscimento integrale dei quattro anni di servizio svolti quale insegnante di scuola materna
(dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2000/2001), con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive tra percepito e percipiendo da calcolarsi in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
pagina 6 di 10 Va inoltre tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio
2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio
1993, n. 546).
Nel caso concreto, in assenza di precedenti atti interruttivi, il termine di prescrizione può considerarsi utilmente interrotto con la notifica del ricorso introduttivo (in data 21.6.2023).
Con ordinanza del 15.11.2024, la scrivente ha quindi posto al nominato C.T.U. il seguente quesito: “a) determini il CTU l'importo dovuto alla ricorrente, riconoscendo in anni 4 il servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia e quantificando le conseguenti differenze retributive maturate nei cinque anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo (ossia relative al quinquennio anteriore al
21.6.2023), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, applicando le tabelle economiche e le fasce stipendiali previste dai CCNL del Comparto Scuola ratione temporis applicabili
(con la precisazione che il CCNL del 14.8.2011 ha previsto le seguenti sei posizioni stipendiali: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i CCNL precedenti dividevano la prima fascia in due: una prima di anzianità 02/ anni ed una seconda 3/8, dunque attribuendo un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio) e applicando la sterilizzazione economica per l'anno 2013; indichi altresì a partire da quando, in ragione della predetta ricostruzione di carriera, è possibile collocare la ricorrente in ciascuna fascia stipendiale”.
Con perizia depositata in data 9.05.2025, il C.T.U. dott. ha così accertato: << Ai fini Persona_1 della determinazione delle differenze retributive, è stata preliminarmente predisposta la Tabella n. 1
(allegato n.2) ottenuta mettendo a confronto l'anzianità di carriera (utile ai fini della progressione economica) comprensiva dei 4 anni di servizio di ruolo svolti nella scuola dell'infanzia con quella invece riconosciuta con il detto decreto n. 635 del 11/12/2003 che ha attribuito soltanto anni 1, mesi 3, giorni 24 quale periodo di servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia per effetto del c.d. sistema della “temporizzazione” (art. 4 del DPR 399/1988). Come si evince da tale tabella, comparando l'anzianità di carriera raggiunta nei 5 anni antecedenti al 21/06/2023, soltanto nell'intervallo di mesi pagina 7 di 10 compreso fra il 01/09/2019 ed il 30/04/2022 si sono riscontrate fasce stipendiali diverse di riferimento a causa, ovviamente, della diversa considerazione del servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia. In particolare riconoscendo i 4 anni già a partire dal 01/09/2019 la docente raggiunge la fascia stipendiale 21-27, mentre l'equiparazione alla medesima fascia 21-27 si raggiunge solo a partire dal 01/05/2022 se invece si considera il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia così come stabilito dal decreto 635 dell'11/12/2003. I mesi precedenti a settembre 2019 e quelli successivi ad aprile 2022 collocano, invece, la ricorrente per i periodi di cui è quesito, nella medesima classe stipendiale e precisamente nella fascia 15-20 da giugno 2018 ad agosto 2019 e nella fascia 21-27 da maggio 2022 in poi a prescindere dagli anni di riconoscimento di ruolo svolto dalla stessa nella scuola dell'infanzia. In ragione di queste considerazioni è stata predisposta la Tabella n. 2 (allegato n.3) la quale evidenzia le differenze retributive (cfr. colonna E di TABELLA n.2) maturate mese per mese nei 5 anni antecedenti al 21/06/2023 ottenute comparando gli emolumenti corrispondenti alle diverse fasce stipendiali di riferimento progressivamente raggiunte e riscontrate, dati i due diversi presupposti di anzianità di carriera presi in esame. A dette differenze sono stati sommati la rivalutazione monetaria
(cfr. colonna F di TABELLA n. 2) e gli interessi legali maturati per i 5 anni antecedenti al 21/06/2023
(cfr. colonna G di TABELLA n.2) al fine di ottenere l'importo totale che si ritiene dover riconoscere alla ricorrente (cfr. colonna H di TABELLA n.2). Si precisa che per la rivalutazione monetaria è stato usato utilizzato l'Indice Istat FOI generale. Per il calcolo interessi legali, sul capitale rivalutato annualmente, non è stata applicata alcuna capitalizzazione ed è stato considerato l'anno civile (365 giorni). Considerati i giorni in cui diviene esigibile lo stipendio dei docenti così come stabilito dal
MEF – , tali interessi legali sono stati fatti decorrere dal giorno 23, Controparte_6 per i mesi da gennaio a novembre, e dal giorno 15, per i mesi di dicembre e per la 13^ mensilità>>.
Alle osservazioni dell'Amministrazione resistente, il C.T.U. ha risposto nel seguente modo: <quanto all'annualità 2021 lo stipendio tabellare preso a fondamento del calcolo è di euro 31.736,25 in quanto la docente ha raggiunto, per quella annualità, fascia stipendiale 21-27 come ampiamente esposto nelle tabelle allegate alla perizia (allegati n.2 e 3), conformemente risulta dalla tabella b1 ccnl riferimento allegata (allegato 4), finanche richiamata resistente. erroneamente indicato osservazioni parte resistente si riferisce inferiore (15-20) mai presa da questo ctu l'annualità questione. merita invece accoglimento seconda considerazione che ritiene il superiore al dovuto 90,84 motivo dell'inserimento 4 ratei tredicesima l'anno 2023. (di cui € 88,43 differenze retributive, 0,27 rivalutazione pagina 8 di 10 monetaria e € 2,14 per interessi legali) Ed infatti il calcolo della 13^mensilità, per i dipendenti pubblici si basa sullo stipendio di dicembre (o dell'ultimo mese lavorato in caso di cessazione). Poiché
a dicembre 2023 la docente già percepiva uno stipendio da fascia 21-27 non occorre calcolare un rateo di 4 mesi>>.
Il C.T.U. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: <alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli importi totali costituiti dalla somma differenze retributive calcolate, rivalutate, gravate dagli interessi legali e detratti dei ratei di 13^ mensilità inseriti per l'anno 2023, risultano essere i seguenti:
α) Retribuzioni spettanti: € 9.310,25 – 88,43= 9.221,82 (novemiladuecentoventuno/82)
β) Rivalutazione monetaria: € 1.311,13 - 0,27 = 1.310,86 (milletrecentodieci/86)
γ ) Interessi legali: € 380,66 – 2,14 = 378,52 (trecentosettantotto/52)
δ(α+β+γ ) = Totale : € 10.911,20 (diecimilanovecentoundici/20)
Sulla base della normativa di riferimento, del Contratto Collettivo Nazionale applicato e alla documentazione esaminata per gli anni di cui è quesito, le retribuzioni spettanti alla ricorrente sono pari ad € 10.911,20 (diecimilanovecentoundici/20)>>.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025 parte ricorrente ha chiesto condannarsi l'Amministrazione resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive così come calcolate dal C.T.U., dunque aderendo ai calcoli effettuati dal consulente.
Le conclusioni del C.T.U., poiché sorrette da adeguate motivazioni, immuni da vizi logico-giuridici, non possono non essere condivise, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 23362/2012).
Conclusivamente, deve essere riconosciuta in favore della ricorrente l'anzianità di servizio di quattro anni come docente di scuola materna dall'1.9.1997 all'1.9.2001, con condanna del alla CP_1 corresponsione, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate, in base ai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo), quantificate in €.10.911,20.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.200 ed € 26.000), tenuto conto della bassa complessità del presente contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico del CP_4
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, ZU de IA, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5143/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale degli anni di servizio svolti quale insegnante di scuola dell'infanzia e, dunque, al riconoscimento dell'anzianità di servizio dall'a.s.
1997/1998 all'a.s. 2000/2001;
- dichiara il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta, con collocamento nelle relative fasce stipendiali così come indicato in narrativa;
- condanna, per l'effetto, il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 differenze retributive maturate, in conformità al riconoscimento dell'anzianità di servizio, in base ai
C.C.N.L. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo), quantificate in €.10.911,20;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre IVA, CP_1
CPA, spese generali, con distrazione nei confronti degli avv.ti avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio,
Sponga TI, LV MA SA, dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del CP_7
all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2025
[...]
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de IA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de IA, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
17.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5143/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio, Sponga Parte_1
TI e LV MA SA
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...] difesi ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal dirigente dell' CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione di carriera – passaggio di ruolo – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la ricorrente – premesso di: essere attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico “Altamura – Da Vinci” di essere stata alle dipendenze del con CP_2 CP_4 contratti a tempo determinato della scuola pubblica della provincia di negli a.s. 1993/1994, CP_2
1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998; essere stata immessa nel ruolo con la qualifica professionale di docente della scuola dell'infanzia e, cioè, a tempo indeterminato dall'1.09.1997; essere successivamente transitata dalla qualifica professionale di docente della scuola dell'infanzia di ruolo a docente laureata nella scuola superiore, cioè a tempo indeterminato della scuola pubblica della
Provincia di Foggia con decorrenza dall'1.09.2001; aver presentato domanda di ricostruzione di carriera per il riconoscimento di tutto il servizio prestato nel precedente ruolo, sia ai fini giuridici che economici: 4 anni nella scuola dell'infanzia; che, con il decreto di ricostruzione di carriera n. 635
pagina 1 di 10 dell'11.12.2003, l'Amministrazione ha operato l'inquadramento e la ricostruzione di carriera riconoscendo una anzianità ai fini giuridici ed economici complessiva antecedente al ruolo attuale, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, di 2 anni, 3 mesi e 24 giorni di servizio, secondo il meccanismo della cd. “temporizzazione” – ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nel passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata nella scuola dell'infanzia, con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, con collocazione nella FASCIA 3/8 FINO AL 31/08/2003, nella
FASCIA 9/14 DAL 01/09/2003 AL 31/08/2009, nella FASCIA 15/20 DAL 01/09/2009 AL 31/08/2016
(anno 2013 non è valido ai fini della carriera) e nella FASCIA 21/27 DAL 01/09/2016 AL 31/08/2023;
• condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente, nella posizione stipendiale 3/8 fino al 31/8/2003, in quella 9/14 fino al 31/8/2009, in quella 15/20 fino al 31/8/2016 ed infine in quella 21/27 fino al 31/8/2023; • condannare l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, dell'anzianità di servizio maturata nella scuola dell'infanzia, con il calcolo della “ricostruzione della carriera”, per un totale di 16.463,90 euro o a quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia.”. Vinte le spese, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito preliminarmente la prescrizione di ogni CP_1 diritto e, nel merito, ha contestato il calcolo del riconoscimento integrale del servizio elaborato in ricorso, evidenziando che: “l'anzianità da riconoscere alla data del 1/9/2002 utile all'inserimento nelle relative fasce stipendiali previste dai CCNL del comparto scuola deve essere rideterminata in anni 5, di cui anni 4 prestati nel ruolo della scuola dell'infanzia ed anni1 nella scuola secondaria di secondo grado. Conseguentemente, diventa immediatamente evidente che la progressione economica della carriera nel nuovo ruolo acquisito proposta dalla ricorrente è errata proprio perché considera nell'anzianità anche quella maturata nel pre – ruolo della scuola dell'infanzia, che invece è esclusa dall'applicazione del principio di diritto della Cassazione. La ricorrente, infatti, annota e chiede la seguente progressione della carriera: fascia 3/8 fino al 31/08/2003, nella fascia 9/14 dal 01/09/2003 al
31/08/2009, nella fascia 15/20 dal 01/09/2009 al 31/08/2016 (anno 2013 non è valido ai fini della carriera) e nella fascia 21/27 dal 01/09/2016 al 31/08/2023. Come sopra riportato, tale sviluppo è errato perché errata è stata la quantificazione dell'anzianità utile alla data del 1/9/2002. Questo
pagina 2 di 10 Ufficio ha, di contro, elaborato la progressione economica della carriera sulla base del corretto riconoscimento dell'anzianità utile alla data del 1/9/2002 (anni 4 ruolo infanzia + 1 ruolo scuola secondaria) come viene riportato nell'allegato foglio excel nel quale è evidenziata la seguente progressione: al 1/9/2001 fascia 3/8 con anni 4 di anzianità (il primo inquadramento è stato fatto alla data del 1/9/2001 data di decorrenza giuridica del passaggio); fascia 9/14 alla data del 1/9/2006; fascia 15/20 con decorrenza 1/9/2012; fascia 21/27 con decorrenza 1/9/2019 e, infine attribuzione della fascia 28/34 con decorrenza 1/9/2026”.
Il resistente ha anche contestato il calcolo del quantum debatur, precisando che “il calcolo CP_1 degli emolumenti arretrati dovuti effettuati dalla ricorrente - e quantificati in complessivi € 16.463,90 - non è corretto ed è contestato in questa sede. Nel paragrafo precedente è stata sviluppata la carriera della ricorrente a seguito dell'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della
Cassazione 9144/2016. Lo sviluppo, come anticipato, è riportato nell'allegato foglio excel che annota anche il confronto con la progressione economica della carriera di cui è in godimento la ricorrente in forza del decreto n. 635 del 11/12/2003, al fine di determinare con correttezza le eventuali differenze retributive dovute in forza del riconoscimento della anzianità di ruolo maturata nella scuola dell'infanzia. Il confronto tra i due diversi sviluppi della carriera evidenzia: ➢ per il periodo 1/2/2018
– 31/8/2019 nessuna differenza retributiva è dovuta per la coincidenza tra quanto percepito e quanto dovuto in quanto, per effetto della complessiva anzianità da riconoscere e dell'anzianità già riconosciuta, la fascia stipendiale (15/20) coincide;
➢ per il periodo 1/9/2019 – 30/4/2022 la fascia stipendiale attribuita a seguito della nuova anzianità riconosciuta - 21/27 – è differente da quella attribuita con il più volte richiamato decreto – 15/20 -; tale differenza produce come conseguenza l'insorgenza di differenze retributive a credito della ricorrente;
➢ per il periodo 1/5/2022 – 31/3/2023 nessuna differenza retributiva è dovuta per la coincidenza tra quanto percepito e quanto dovuto in quanto, per effetto della complessiva anzianità da riconoscere e dell'anzianità già riconosciuta, la fascia stipendiale (21/27) coincide;
Sulla base di tale sviluppo della carriera questa amministrazione, infatti, ha provveduto ad elaborare con appositi conteggi il totale delle differenze retributive dovute quali conseguenze della corretta ricostruzione della carriera sopra elaborata mediante l'allegato foglio excel, del quale qui si illustrano le modalità di calcolo al fine di fugare gli eventuali dubbi generabili della sua lettura. 1) Arco temporale di applicazione: 1/2/2018 – 31/3/2023 – per raffrontare dati omogenei con il quadro della ricorrente;
2) CCCCNNLL applicati: CCNL sottoscritto il 19/4/2018 per l'anno 2018 e CCNL sottoscritto il 6/12/2022 per gli anni successivi;
3) Differenze retributive pagina 3 di 10 calcolate raffrontando lo stipendio in godimento secondo il decreto di ricostruzione della carriera n.
635 del 11/12/2003 e quello da riconoscere a seguito del parziale accoglimento della domanda della ricorrente nei limiti indicati nella presente memoria. Il calcolo delle differenze retributive scaturenti dal confronto tra quanto percepito e quanto dovuto in forza della nuova progressione economica della carriera per effetto del riconoscimento di anni 4 svolti nella scuola dell'infanzia è risultato essere pari ad € 9.267,04 lordo dipendente, come da allegate tabelle di calcolo”.
Il resistente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere la domanda CP_1 dell'interessata nei limiti indicati nella presente memoria, riconoscendo in anni 4 il servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia e da riconoscere nel nuovo ruolo acquisito di scuola secondaria;
- rigettare, in conseguenza, la progressione economica della carriera proposta in quanto inficiata dal numero di anni da riconoscere all'atto del passaggio;
- non accogliere, di conseguenza, la richiesta di corresponsione della somma di € 16.463,90 a titolo di differenze retributive perché errata, essendo errato il calcolo delle anzianità di ruolo da riconoscere;
- accogliere la progressione economica della carriera sviluppata da questa Amministrazione e fondata sul corretto numero di anni da riconoscere all'atto del passaggio nel nuovo ruolo;
- accogliere il calcolo delle differenze retributive dovute per il periodo 1/2/2018 - 31/03/2023 nei limiti calcolati da questa amministrazione e pari ad € 9.267,04 lordo dipendente;
- affidare alla , organo MEF Controparte_5 competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute per il periodo successivo al 31/3/2023. - dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo”.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. contabile.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
È pacifico che la ricorrente abbia svolto quattro anni di servizio come docente di scuola dell'infanzia dall'1.9.1997 e che, in data 1.9.2001, sia stata immessa nei ruoli dei docenti laureati di scuola superiore.
Il , a seguito della richiesta di ricostruzione di carriera della ricorrente, ha disposto CP_1
l'inquadramento economico utilizzando il sistema della “temporizzazione” (ex D.P.R. 399/1988).
pagina 4 di 10 La disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”).
In dettaglio, l'art. 77 così recita: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”. Il successivo art. 83 dispone che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Inoltre, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato”), all'art. 57, ha stabilito che “i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144 del 06/05/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.
Il Supremo Collegio ha così affermato: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposte dagli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione”.
È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Carte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui “in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n.
370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola pagina 5 di 10 superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”.
Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, altresì, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che “se in passato il D.L. n. 370
1970, artt. 1 e 2, non consentivano della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola superiore attualmente la L. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del
1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo”.
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che “il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato nel ruolo inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti quest'ultima norma nel generalizzare la conservazione della progresso anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla progresso anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo” (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 1512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536)”.
In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.
Detto principio è stato ribadito poi dalla Cassazione con ord. n. 33409/2019.
Orbene, passando all'esame della vicenda sottoposta all'odierno vaglio, alla data dell'1.09.2002, il ha riconosciuto alla ricorrente la seguente anzianità: 2 anni, 3 mesi e 24 giorni ai fini CP_1 giuridici ed economici, inquadrandola nella fascia stipendiale 0/9 (v. decreto di ricostruzione di carriera n. 635 dell'11.12.2023, doc. 4 fasc. ricorrente).
Detto inquadramento, alla stregua delle precedenti considerazioni, è errato, avendo la ricorrente diritto al riconoscimento integrale dei quattro anni di servizio svolti quale insegnante di scuola materna
(dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2000/2001), con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive tra percepito e percipiendo da calcolarsi in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
pagina 6 di 10 Va inoltre tenuto conto del fatto che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass., 17 luglio 2007, n. 15893; Cass., 27 febbraio
2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996, n. 8430; Cass., del 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 16 gennaio
1993, n. 546).
Nel caso concreto, in assenza di precedenti atti interruttivi, il termine di prescrizione può considerarsi utilmente interrotto con la notifica del ricorso introduttivo (in data 21.6.2023).
Con ordinanza del 15.11.2024, la scrivente ha quindi posto al nominato C.T.U. il seguente quesito: “a) determini il CTU l'importo dovuto alla ricorrente, riconoscendo in anni 4 il servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia e quantificando le conseguenti differenze retributive maturate nei cinque anni precedenti la notifica del ricorso introduttivo (ossia relative al quinquennio anteriore al
21.6.2023), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, applicando le tabelle economiche e le fasce stipendiali previste dai CCNL del Comparto Scuola ratione temporis applicabili
(con la precisazione che il CCNL del 14.8.2011 ha previsto le seguenti sei posizioni stipendiali: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i CCNL precedenti dividevano la prima fascia in due: una prima di anzianità 02/ anni ed una seconda 3/8, dunque attribuendo un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio) e applicando la sterilizzazione economica per l'anno 2013; indichi altresì a partire da quando, in ragione della predetta ricostruzione di carriera, è possibile collocare la ricorrente in ciascuna fascia stipendiale”.
Con perizia depositata in data 9.05.2025, il C.T.U. dott. ha così accertato: << Ai fini Persona_1 della determinazione delle differenze retributive, è stata preliminarmente predisposta la Tabella n. 1
(allegato n.2) ottenuta mettendo a confronto l'anzianità di carriera (utile ai fini della progressione economica) comprensiva dei 4 anni di servizio di ruolo svolti nella scuola dell'infanzia con quella invece riconosciuta con il detto decreto n. 635 del 11/12/2003 che ha attribuito soltanto anni 1, mesi 3, giorni 24 quale periodo di servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia per effetto del c.d. sistema della “temporizzazione” (art. 4 del DPR 399/1988). Come si evince da tale tabella, comparando l'anzianità di carriera raggiunta nei 5 anni antecedenti al 21/06/2023, soltanto nell'intervallo di mesi pagina 7 di 10 compreso fra il 01/09/2019 ed il 30/04/2022 si sono riscontrate fasce stipendiali diverse di riferimento a causa, ovviamente, della diversa considerazione del servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia. In particolare riconoscendo i 4 anni già a partire dal 01/09/2019 la docente raggiunge la fascia stipendiale 21-27, mentre l'equiparazione alla medesima fascia 21-27 si raggiunge solo a partire dal 01/05/2022 se invece si considera il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia così come stabilito dal decreto 635 dell'11/12/2003. I mesi precedenti a settembre 2019 e quelli successivi ad aprile 2022 collocano, invece, la ricorrente per i periodi di cui è quesito, nella medesima classe stipendiale e precisamente nella fascia 15-20 da giugno 2018 ad agosto 2019 e nella fascia 21-27 da maggio 2022 in poi a prescindere dagli anni di riconoscimento di ruolo svolto dalla stessa nella scuola dell'infanzia. In ragione di queste considerazioni è stata predisposta la Tabella n. 2 (allegato n.3) la quale evidenzia le differenze retributive (cfr. colonna E di TABELLA n.2) maturate mese per mese nei 5 anni antecedenti al 21/06/2023 ottenute comparando gli emolumenti corrispondenti alle diverse fasce stipendiali di riferimento progressivamente raggiunte e riscontrate, dati i due diversi presupposti di anzianità di carriera presi in esame. A dette differenze sono stati sommati la rivalutazione monetaria
(cfr. colonna F di TABELLA n. 2) e gli interessi legali maturati per i 5 anni antecedenti al 21/06/2023
(cfr. colonna G di TABELLA n.2) al fine di ottenere l'importo totale che si ritiene dover riconoscere alla ricorrente (cfr. colonna H di TABELLA n.2). Si precisa che per la rivalutazione monetaria è stato usato utilizzato l'Indice Istat FOI generale. Per il calcolo interessi legali, sul capitale rivalutato annualmente, non è stata applicata alcuna capitalizzazione ed è stato considerato l'anno civile (365 giorni). Considerati i giorni in cui diviene esigibile lo stipendio dei docenti così come stabilito dal
MEF – , tali interessi legali sono stati fatti decorrere dal giorno 23, Controparte_6 per i mesi da gennaio a novembre, e dal giorno 15, per i mesi di dicembre e per la 13^ mensilità>>.
Alle osservazioni dell'Amministrazione resistente, il C.T.U. ha risposto nel seguente modo: <quanto all'annualità 2021 lo stipendio tabellare preso a fondamento del calcolo è di euro 31.736,25 in quanto la docente ha raggiunto, per quella annualità, fascia stipendiale 21-27 come ampiamente esposto nelle tabelle allegate alla perizia (allegati n.2 e 3), conformemente risulta dalla tabella b1 ccnl riferimento allegata (allegato 4), finanche richiamata resistente. erroneamente indicato osservazioni parte resistente si riferisce inferiore (15-20) mai presa da questo ctu l'annualità questione. merita invece accoglimento seconda considerazione che ritiene il superiore al dovuto 90,84 motivo dell'inserimento 4 ratei tredicesima l'anno 2023. (di cui € 88,43 differenze retributive, 0,27 rivalutazione pagina 8 di 10 monetaria e € 2,14 per interessi legali) Ed infatti il calcolo della 13^mensilità, per i dipendenti pubblici si basa sullo stipendio di dicembre (o dell'ultimo mese lavorato in caso di cessazione). Poiché
a dicembre 2023 la docente già percepiva uno stipendio da fascia 21-27 non occorre calcolare un rateo di 4 mesi>>.
Il C.T.U. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: <alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli importi totali costituiti dalla somma differenze retributive calcolate, rivalutate, gravate dagli interessi legali e detratti dei ratei di 13^ mensilità inseriti per l'anno 2023, risultano essere i seguenti:
α) Retribuzioni spettanti: € 9.310,25 – 88,43= 9.221,82 (novemiladuecentoventuno/82)
β) Rivalutazione monetaria: € 1.311,13 - 0,27 = 1.310,86 (milletrecentodieci/86)
γ ) Interessi legali: € 380,66 – 2,14 = 378,52 (trecentosettantotto/52)
δ(α+β+γ ) = Totale : € 10.911,20 (diecimilanovecentoundici/20)
Sulla base della normativa di riferimento, del Contratto Collettivo Nazionale applicato e alla documentazione esaminata per gli anni di cui è quesito, le retribuzioni spettanti alla ricorrente sono pari ad € 10.911,20 (diecimilanovecentoundici/20)>>.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025 parte ricorrente ha chiesto condannarsi l'Amministrazione resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive così come calcolate dal C.T.U., dunque aderendo ai calcoli effettuati dal consulente.
Le conclusioni del C.T.U., poiché sorrette da adeguate motivazioni, immuni da vizi logico-giuridici, non possono non essere condivise, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 23362/2012).
Conclusivamente, deve essere riconosciuta in favore della ricorrente l'anzianità di servizio di quattro anni come docente di scuola materna dall'1.9.1997 all'1.9.2001, con condanna del alla CP_1 corresponsione, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate, in base ai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo), quantificate in €.10.911,20.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.200 ed € 26.000), tenuto conto della bassa complessità del presente contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico del CP_4
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, ZU de IA, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5143/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale degli anni di servizio svolti quale insegnante di scuola dell'infanzia e, dunque, al riconoscimento dell'anzianità di servizio dall'a.s.
1997/1998 all'a.s. 2000/2001;
- dichiara il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta, con collocamento nelle relative fasce stipendiali così come indicato in narrativa;
- condanna, per l'effetto, il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 differenze retributive maturate, in conformità al riconoscimento dell'anzianità di servizio, in base ai
C.C.N.L. succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia maturate nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo), quantificate in €.10.911,20;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre IVA, CP_1
CPA, spese generali, con distrazione nei confronti degli avv.ti avv.ti Miceli Walter, Ganci Fabio,
Sponga TI, LV MA SA, dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del CP_7
all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2025
[...]
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de IA
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