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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VENEZUELA 04/02/1989, C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VICERE' RICCARDO;
e
(VENEZUELA 08/01/1995, C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ROBERTO DI SALVIO REALE e dell'avv. ANTONIO DI SALVIO REALE;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Venezuela il 11/10/2013; dall'unione coniugale è nato un figlio, . Persona_1
La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Velletri con decreto del
26/09/2024.
Con ricorso depositato il 08/07/2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Maturin (Venezuela) il Parte_1 Controparte_1
11/10/2013;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MOIO DELLA CIVITELLA (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte 2, serie C, atto n. 4).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
CC MA
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC MA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2822 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VENEZUELA 04/02/1989, C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VICERE' RICCARDO;
e
(VENEZUELA 08/01/1995, C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ROBERTO DI SALVIO REALE e dell'avv. ANTONIO DI SALVIO REALE;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Venezuela il 11/10/2013; dall'unione coniugale è nato un figlio, . Persona_1
La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Velletri con decreto del
26/09/2024.
Con ricorso depositato il 08/07/2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
- 1 - - 2 - Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Maturin (Venezuela) il Parte_1 Controparte_1
11/10/2013;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MOIO DELLA CIVITELLA (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte 2, serie C, atto n. 4).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
CC MA
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