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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 983 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MASSA FRANCA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BALUGANI GIANFRANCO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del giorno 11/06/2025
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
in data 01/04/2023, riconosciuta da entrambi.
2. Con ricorso del 03/03/2025, ha domandato la regolamentazione Parte_1
dei rapporti personali ed economici tra i genitori e la figlia minore.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito , chiedendo una differente CP_1
regolazione dei medesimi aspetti.
4. All'esito dell'udienza del 11/06/2025, anche su invito del G.I., le parti hanno raggiunto il seguente complessivo accordo:
“ - affidamento condiviso della figlia minore nata il giorno 01/04/2023; Per_1
- collocazione prevalente della bambina presso la madre nella sua abitazione di residenza sita in Bastiglia, via della Pace n. 12;
- calendario ordinario di frequentazioni con il padre: fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 quando la bambina verrà riaccompagnata a casa dalla madre;
per il ritiro scolastico il padre avrà facoltà di essere aiutato, se impossibilitato per ragioni lavorative, dai propri genitori (nonni paterni) o dalla sorella e dal fratello (zii di ); Per_1
-vacanze natalizie: ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre con uno
(quest'anno con la madre) e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro
(quest'anno con il padre);
-vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
-vacanze estive: 3 settimane con ciascun genitore, di cui massimo due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà il padre e quelli dispari la madre;
- obbligo del padre di versare alla madre, a far data dalla mensilità del corrente mese di giugno, euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della bambina, oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico per la prole erogato dall' di integrale spettanza della madre;
CP_2
pagina 2 di 3 - spese di lite integralmente compensate.”
§
Il Tribunale recepisce l'accordo raggiunto dalle parti poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
Si precisa solo che sul contributo per il mantenimento della prole a carico del padre decorrerà naturalmente la rivalutazione ISTAT di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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