Sentenza 9 settembre 2023
Ordinanza collegiale 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/09/2023, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2023
N. 00523/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2023, proposto dalla Elettro Esco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Piccinni, PEC gianlucapiccinni@ordineavvocatiroma.org, e Alessandro Singetta, PEC singetta.alessandro@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Plebiscito n. 7;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza del 12.8.2019, sollecitata con la nota dell’11.7.2022, volta ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Venosa e Maschito di un parco eolico, composto da 8 aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Elettro Esco S.r.l. con istanza del 12.8.2019 ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Venosa e Maschito di un parco eolico, composto da 8 aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La Elettro Esco S.r.l. ha trasmesso la documentazione, richiesta con i verbali delle Conferenze di Servizi del 31.3.2021 e del 23.9.2021.
Nella terza riunione del 24.3.2022 la Conferenza di servizi ha precisato che non può “essere espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale”, stabilendo, però, che tale giudizio negativo “si intenderà definitivo, qualora non pervengono osservazioni nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente verbale”, che è stato trasmesso alla Elettro Esco S.r.l. soltanto con pec del 30.6.2022.
La Elettro Esco S.r.l.:
-prima con nota dell’11.7.2022 ha presentato le richieste osservazioni ed ha chiesto la Regione Basilicata di concludere il procedimento in discorso;
-e poi con il presente ricorso notificato l’11.4.2023 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 12.4.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 12.8.2019, sollecitata con la nota dell’11.7.2022, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Nella Camera di Consiglio del 6.9.2023 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, tenuto conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006 di 275 giorni, della sospensione feriale dei termini processuali ed anche perché secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.
Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (con facoltà di delega), con onere a carico della Regione inadempiente che sarà liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale.
In base all’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.
La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della medesima L. n. 241/1990, secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Elettro Esco S.r.l. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte ricorrente, al Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Dispone, altresì la trasmissione, da parte della Segreteria, della presente decisione alla Giunta della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO