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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 741 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/12/25, nella causa n. 741/2019 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.ta MARIA TERESA SPANU, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/4/2019, ha convenuto in giudizio la resistente, Parte_1 deducendo di aver svolto, in qualità di Professore associato, dall'1.7.2007 al pensionamento avvenuto in data 1.2.2011, attività assistenziale in favore dell' presso la UOC di Ortopedia, con incarico dirigenziale e CP_2 inquadramento nella categoria C1; che in data 7.3.2013 veniva sottoscritto tra l' e l' il protocollo attuativo del d.lgs. Parte_2 Controparte_1
n. 517/1999 con riferimento al personale universitario che presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l' e la Regione Sardegna in data 11.10.2004; Parte_2 di aver richiesto in data 21.1.2014 all'AO DI SASSARI di conoscere l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999 e che, in riscontro, l'Azienda avrebbe trasmesso un prospetto economico con riferimento al periodo 1.7.2007 – 31.12.2011, con le seguenti voci poste alla base dei conteggi: retribuzione di posizione minima unificata, indennità di specificità medica, indennità di esclusività del rapporto, retribuzione aziendale;
di non aver poi ricevuto il pagamento di tali poste, ma
1 che l' comunicava ulteriormente che sarebbe stata riconosciuta CP_2 la retribuzione di risultato e la rivalutazione dell'indennità di posizione variabile aziendale per il periodo 1.7.2007 – 31.1.2009 e seguenti, a conguaglio di quanto già erogato;
che con successiva richiesta del 05.1.2015, parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spettanze anche all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, a decorrere dal gennaio 2000 e, con nota di riscontro del 15.4.2015, quest'ultima avrebbe riconosciuto l'adeguamento alle prescrizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999; di avere diritto, all'indennità perequativa prevista dall'art. 6 D. Lgs. n. 517/99 dal 1.7.2007 al 31.1.2011, nonché agli arretrati dell'indennità di posizione dal 2007 al 2011 e all'indennità di risultato dal 2007 al 2010; ha chiesto:
“1) previo accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra Contr descritte e dello svolgimento in favore della di dell'incarico di CP_2 elevata competenza professionale (CAT C1), accertare e dichiarare il diritto del Prof. a godere del pieno trattamento economico retributivo, e ai Pt_1 connessi incrementi stipendiali comunque spettanti, ovvero indennità di specificità medica, retribuzione di posizione minima unificata, differenza minima unificata, retribuzione e posizione variabile, indennità di esclusività e retribuzione di risultato;
2) per l'effetto condannare l' per Controparte_1 quanto di competenza, al pagamento della complessiva somma di euro 49.136,53 per differenze da indennità ex art. 6 D. Lgs 517/99, relative al periodo dal 1.07.2007 al 31.01.2011, incremento indennità di posizione variabile, periodo 2007-2011, e premio di risultato anni dal 2007 al 2010 e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
− L' si è costituita eccependo Controparte_1 la prescrizione dei crediti azionati in ricorso e contestando la pretesa azionata, stante la corretta corresponsione dell'indennità ex art. 6 D. Lgs. n. 517/99; ha comunque rilevato che onerata del pagamento, insieme all , sarebbe Parte_2 anche la Regione Sardegna, dovendo quest'ultima mettere a disposizione le somme per coprire tali oneri, come disposto nel protocollo del 16.9.2004, e a cui avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
− mutata plurime volte la persona del giudice e tentata senza esito positivo la conciliazione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva e la causa è stata discussa dalle parti.
Ritenuto che:
2 1. preliminarmente, va dato atto della sopravvenienza costituita dall'integrale pagamento in corso di causa dell'indennità di posizione variabile (come oggetto di ricalcolo e conguaglio) per gli anni 2007-2013, secondo quanto allegato dalle parti e confermato dalla documentazione da ultimo prodotta con le note conclusive (cedolino, deliberazioni e documentazione contabile).
2. Cessa pertanto rispetto alla stessa la materia del contendere.
3. Ulteriore sopravvenienza è costituita dal pagamento in corso di causa dell'importo di € 15.930,15 a titolo di arretrati sull'indennità assistenziale ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per gli anni 2009/2011.
4. Sul punto, parte ricorrente lamenta comunque che tale pagamento sia solo parziale, posto che l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta sin dalla data di costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera (1.7.2007); d'altra parte, l'AO invece sostiene che tale versamento sia integralmente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
5. per dirimere la questione è necessario analizzare la normativa che disciplina il trattamento economico del personale di area medica dipendente delle Università che svolge attività assistenziale nelle strutture del sistema sanitario nazionale:
6. a tal fine può richiamarsi l'efficace ricostruzione svolta da Cass. n. 12952/22, recentemente ribadita da Cass. n. 11940/25:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di Parte_2 personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli
3 istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale ».
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996. Successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all'art. 4 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che CP_3 operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.».
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di
5 corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
5.6. L'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio» (comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l'altro, di «d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle per quanto concerne le attività di Parte_3 prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi ...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.».
5.7. Le linee guida previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall'art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che «Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire,
6 comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
5.8. Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed , modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni Parte_2 assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali. Di questo ritardo, del quale dà conto la giurisprudenza amministrativa occupatasi del tema, discutono le parti anche in questa sede, perché i ricorrenti assumono che solo in data 1° novembre 2016 sarebbe stato adottato il Protocollo di Intesa fra la Regione Lazio e l' . Parte_4
6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l'invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell'effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest'ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz'altro esclusa, perché non considera che la legge non fissa alcun termine per l'entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato, intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali, va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento, ma produce l'effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell'area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l'attività assistenziale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell'attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede
7 l'adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall'art. 102, in quanto ormai abrogato.
Si tratta, quindi, di un'opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratio e la finalità dell'intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l'indennità al nuovo assetto della dirigenza medica.
D'altro canto l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l'immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l'erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l'art. 31 del d.P.R. n. 761/ 1979 né l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l'effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell'attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall'effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità».
Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1» attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell'affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell'adozione di un nuovo regime, il carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate 8 tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012).
6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta.
L'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità.”;
7. In estrema sintesi, quindi, fino all'entrata in vigore dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa, le indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 non sono dovute al personale universitario che svolge attività assistenziale, continuando a trovare applicazione la normativa previgente rispetto all'assegno perequativo.
8. Nel caso di specie, si osserva il protocollo d'intesa è stato stipulato tra Regione Sardegna e il 16.9.2004; dopo la Parte_5 seguente premessa:
“Il presente protocollo si inserisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ed è finalizzato a promuovere disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e le Il Parte_5 medesimo protocollo definisce, inoltre, le linee guida della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale. La stipula del presente protocollo impegna la Regione e le Parte_5 alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di riferimento anche tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia”,
all'art. 11 comma 5, ha previsto:
“Al personale universitario di cui al precedente comma 1 [n.d.r. professori universitari, ricercatori e assistenti del ruolo] compete il trattamento economico tabellare a carico dell'università e, ove spettante, il compenso di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/ del 1999 A carico dell'azienda. Detti trattamenti sono erogati nel limite delle risorse attribuite nel corso dell'anno 2003, ai sensi
9 dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999. Ha detto personale compete, inoltre, ove ne sussistano le condizioni, il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successiva integrazione modificazioni. In attesa della determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 6 citato, e conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento. I provvedimenti di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo relativo ai mesi di competenza di cui al presente comma sono predisposti dall'azienda e da quest'ultima versati, con le relative provviste, all'università, che ne prende atto e provvede relativo pagamento.”;
9. In data 7.3.2013 è poi stata sottoscritta l'attuazione tra l' Parte_5
e l' ove il ricorrente era
[...] Controparte_1 impiegato, con stipula del “protocollo applicativo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 per il personale universitario che presta attività assistenziale, formativa e di ricerca presso l' . CP_2
10.In tale sede le parti hanno così concordato, all'art. 2:
“1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l' metterà a regime stipendiale l'indennità assistenziale CP_2 al personale medico universitario sulla base dell'art 6 del D.Lgs 517/99 e dell'art. 4 del DPCM 24.05.01, con effetto a decorrere dal 1.01.2011.
2. A far data dal 01.01.2011 al personale docente e ricercatore, oltre al trattamento economico universitario e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (guardie mediche, straordinari, indennità di rischio radiologico, etc.), ove spettanti, l'AO di riconosce: CP_2
a. un trattamento aggiuntivo, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo di: aa) della indennità di specificità medica;
ab) della retribuzione individuale di anzianità; ac) dell'indennità di posizione;
ad) dell'incarico di direzione /dipartimento, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale, struttura semplice, professionale)come previsto per la dirigenza medica nei rispettivi CCNL del S.S.N.
b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia , appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
c. L'indennità di posizione prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 517/99 potrà, a seguito di valutazione contestuale, essere considerata per intero senza tener conto di eventuali quote conglobate nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. In applicazione delle disposizioni di Legge richiamate, la quota di indennità di posizione che dal 31.12.2003 è stata
10 conglobata nello stipendio tabellare della dirigenza medica del , pari ad CP_3 euro 542,59 mensili lorde, integrerà le voci di cui ai punti a) e b).
d. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, seconda parte, del D.Lgs n. 517/99, i trattamenti economici aggiuntivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere conservati anche nella eventualità che vengano conglobati , in tutto o in parte, nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. nei successivi CCNL della Dirigenza Sanità.
e. Le indennità di cui ai punti a), b) e c) verranno uniformate a quelle riconosciute alla Dirigenza Medica nell'eventualità in cui il valore di tali indennità subisca degli incrementi a seguito di accordi contrattuali decentrati con la componente medica del S.S.N. , in servizio presso l'Azienda”.
11.Il protocollo individua quindi la decorrenza del riconoscimento dell'indennità ex art. 6 d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impiegato in attività assistenziale al 1° gennaio 2011, accordando quindi una retrodatazione rispetto alla data di effettiva stipula dell'accordo; sulla base della normativa richiamata non sussistono ragioni per impedire l'applicazione retroattiva di tale disciplina, che riconosce comunque un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
12.Da quanto evidenziato, si deve anzitutto dedurre che parte ricorrente non può vantare alcunché con riferimento al periodo antecedente all'1.1.2011 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999.
13.Né potrebbe invocarsi alcun riconoscimento di debito, come invocato dalla parte ricorrente. Si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che:
“la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
11 4.2.Ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una Pubblica Amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 2003; Cass. n. 25435 del 2007).
4.3.Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall'organo capace di impegnare all'esterno l'ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr., sia pure con riferimento ad altri contesti, Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008)” (Cass. civ., n. 23155 del 2023);
Contr 14.Ebbene, la risposta del dirigente amministrativo dell' di (doc. 7 CP_2 fasc. ricorrente) in cui viene indicato alla parte ricorrente il trattamento economico “eventualmente” spettante con riferimento all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 è privo dei caratteri per impegnare l'Ente, in quanto i) non contiene l'inequivocabile volontà di riconoscere il credito altrui, ii) non proviene dall'organo a ciò deputato, iii) non vi è rapporto fondamentale che giustifica l'esborso, non applicandosi l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, iv) è comunque privo dei requisiti formali sopra riferiti;
15.Quanto al periodo successivo, ricadente sotto l'ombrello del protocollo attuativo del 7.3.2013, ovvero, nel caso di specie, al solo mese di gennaio 2011, deve rilevarsi che dai conteggi prodotti da parte ricorrente originariamente non risulta alcuna differenza per indennità assistenziale e, inoltre, dalla documentazione prodotta dall'AO (memoria conclusionale) emerge che a marzo 2023 sia stato versato a tale titolo l'importo di € 1.085,75.
16. Parte ricorrente domanda, infine, la corresponsione dell'indennità di risultato, nell'importo di € 5.991,51, per gli anni dal 2007 al 2010, allegando che l'emolumento sarebbe stato riconosciuto per effetto delle deliberazioni dell'AO n. 168 del 21.02.2014, n. 543 del 16.07.2014, e n. 284 del 3.08.2016.
17. Ebbene, posto che alcun automatismo può discendere dalle citate delibere in relazione alla posizione del ricorrente, deve rilevarsi che il ricorso difetta della deduzione circa gli eventuali obiettivi, ad esempio correlati a criteri di efficienza e produttività, posti dal datore di lavoro e che il ricorrente, avrebbe, da parte sua, raggiunto e manca, di conseguenza, l'allegazione delle condizioni di insorgenza del premio.
12 18. La richiesta avanzata è dunque sfornita di prova.
19.Per tutte le ragioni evidenziate, non sussiste alcun credito residuo in capo alla parte ricorrente al di là di quanto già corrisposto in corso di causa.
20.Non rileva poi ai fini del presente giudizio quanto sostenuto dall'AO circa il fatto che onerata del pagamento, insieme alla stessa e all , sarebbe la Parte_2
Regione, posto che sono le convenute a dover far fronte all'obbligazione di pagamento scaturente dal rapporto di lavoro, fermo restando il finanziamento dell'indennità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 17 del protocollo deliberato tra e Regione Sardegna il Parte_2 Contr 16.9.2004. Né alcuna domanda viene svolta da parte dell' nei confronti della Regione.
21.Appare equo compensare per metà le spese di lite tra parte ricorrente e AO, alla luce dello spontaneo, sebbene tardivo, adempimento della resistente e del parziale rigetto della domanda;
seguono quindi la soccombenza per la restante metà e sono poste a carico dell nella misura Controparte_1 indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario (dichiarazione nelle note conclusive).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attinente all'indennità di posizione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna parte convenuta alla rifusione della restante metà delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. SPANU MARIA TERESA .
Così deciso in Sassari, il 16/12/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/12/25, nella causa n. 741/2019 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.ta MARIA TERESA SPANU, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/4/2019, ha convenuto in giudizio la resistente, Parte_1 deducendo di aver svolto, in qualità di Professore associato, dall'1.7.2007 al pensionamento avvenuto in data 1.2.2011, attività assistenziale in favore dell' presso la UOC di Ortopedia, con incarico dirigenziale e CP_2 inquadramento nella categoria C1; che in data 7.3.2013 veniva sottoscritto tra l' e l' il protocollo attuativo del d.lgs. Parte_2 Controparte_1
n. 517/1999 con riferimento al personale universitario che presta attività assistenziale nell'azienda ospedaliera, in attuazione del precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra l' e la Regione Sardegna in data 11.10.2004; Parte_2 di aver richiesto in data 21.1.2014 all'AO DI SASSARI di conoscere l'ammontare del trattamento economico spettantegli in base all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999 e che, in riscontro, l'Azienda avrebbe trasmesso un prospetto economico con riferimento al periodo 1.7.2007 – 31.12.2011, con le seguenti voci poste alla base dei conteggi: retribuzione di posizione minima unificata, indennità di specificità medica, indennità di esclusività del rapporto, retribuzione aziendale;
di non aver poi ricevuto il pagamento di tali poste, ma
1 che l' comunicava ulteriormente che sarebbe stata riconosciuta CP_2 la retribuzione di risultato e la rivalutazione dell'indennità di posizione variabile aziendale per il periodo 1.7.2007 – 31.1.2009 e seguenti, a conguaglio di quanto già erogato;
che con successiva richiesta del 05.1.2015, parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spettanze anche all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, a decorrere dal gennaio 2000 e, con nota di riscontro del 15.4.2015, quest'ultima avrebbe riconosciuto l'adeguamento alle prescrizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999; di avere diritto, all'indennità perequativa prevista dall'art. 6 D. Lgs. n. 517/99 dal 1.7.2007 al 31.1.2011, nonché agli arretrati dell'indennità di posizione dal 2007 al 2011 e all'indennità di risultato dal 2007 al 2010; ha chiesto:
“1) previo accertamento dello svolgimento delle mansioni assistenziali sopra Contr descritte e dello svolgimento in favore della di dell'incarico di CP_2 elevata competenza professionale (CAT C1), accertare e dichiarare il diritto del Prof. a godere del pieno trattamento economico retributivo, e ai Pt_1 connessi incrementi stipendiali comunque spettanti, ovvero indennità di specificità medica, retribuzione di posizione minima unificata, differenza minima unificata, retribuzione e posizione variabile, indennità di esclusività e retribuzione di risultato;
2) per l'effetto condannare l' per Controparte_1 quanto di competenza, al pagamento della complessiva somma di euro 49.136,53 per differenze da indennità ex art. 6 D. Lgs 517/99, relative al periodo dal 1.07.2007 al 31.01.2011, incremento indennità di posizione variabile, periodo 2007-2011, e premio di risultato anni dal 2007 al 2010 e di quella ulteriore e successiva accertanda, a titolo di retribuzione maturata e non percepita, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre la corrispondente quota di contributi previdenziali;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
− L' si è costituita eccependo Controparte_1 la prescrizione dei crediti azionati in ricorso e contestando la pretesa azionata, stante la corretta corresponsione dell'indennità ex art. 6 D. Lgs. n. 517/99; ha comunque rilevato che onerata del pagamento, insieme all , sarebbe Parte_2 anche la Regione Sardegna, dovendo quest'ultima mettere a disposizione le somme per coprire tali oneri, come disposto nel protocollo del 16.9.2004, e a cui avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio.
− mutata plurime volte la persona del giudice e tentata senza esito positivo la conciliazione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva e la causa è stata discussa dalle parti.
Ritenuto che:
2 1. preliminarmente, va dato atto della sopravvenienza costituita dall'integrale pagamento in corso di causa dell'indennità di posizione variabile (come oggetto di ricalcolo e conguaglio) per gli anni 2007-2013, secondo quanto allegato dalle parti e confermato dalla documentazione da ultimo prodotta con le note conclusive (cedolino, deliberazioni e documentazione contabile).
2. Cessa pertanto rispetto alla stessa la materia del contendere.
3. Ulteriore sopravvenienza è costituita dal pagamento in corso di causa dell'importo di € 15.930,15 a titolo di arretrati sull'indennità assistenziale ex art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 per gli anni 2009/2011.
4. Sul punto, parte ricorrente lamenta comunque che tale pagamento sia solo parziale, posto che l'indennità avrebbe dovuto essere corrisposta sin dalla data di costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera (1.7.2007); d'altra parte, l'AO invece sostiene che tale versamento sia integralmente satisfattivo della pretesa azionata dalla parte ricorrente.
5. per dirimere la questione è necessario analizzare la normativa che disciplina il trattamento economico del personale di area medica dipendente delle Università che svolge attività assistenziale nelle strutture del sistema sanitario nazionale:
6. a tal fine può richiamarsi l'efficace ricostruzione svolta da Cass. n. 12952/22, recentemente ribadita da Cass. n. 11940/25:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già l'art. 4 della legge n. 213/1971 aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle le somme necessarie per dotare di Parte_2 personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità ( art. 4, comma 2, l. n. 213/1971: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata legge n. 213/1971 ( cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 ( che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli
3 istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ) e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono « per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale», al comma 2 aggiunge che al predetto personale «è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (art. 31, comma 4, d.P.R. n. 761/1979), per i docenti ed i ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che «il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale ».
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dall'art. 63 e dalla tabella allegata al d.P.R. n. 761/1979, poi ripresa dal d.P.R. n. 384/1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (art. 15, commi da 4 e 6, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n. 229/1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dall'art. 51 del CCNL 5.12.1996. Successivamente, a partire dal CCNL 8.6.2000, ha previsto, all'art. 4 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il d.lgs. n. 517/1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: « 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che CP_3 operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.».
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di
5 corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica.
5.6. L'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che «L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio» (comma 1), ed aggiunge che detti protocolli d'intesa sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento statali aventi la finalità, tra l'altro, di «d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle per quanto concerne le attività di Parte_3 prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi ...». Aggiunge il successivo comma 3 che «i protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.».
5.7. Le linee guida previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 517/1999 sono state adottate con il d.P.C.M. 24 maggio 2001, il cui art. 3, comma 2, oltre a richiamare la disciplina del trattamento economico del personale dettata dall'art. 6 dello stesso decreto, aggiunge che «Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 è conservato fino all'attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d'intesa. Per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto ogni professore o ricercatore universitario non potrà percepire,
6 comunque, una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999».
5.8. Dal quadro normativo sopra riassunto emerge, dunque, che l'entrata in vigore del nuovo regime è condizionata da una molteplicità di adempimenti (conferenza Stato Regioni, adozione delle linee guide ministeriali, intesa fra Regione ed , modifica dell'atto aziendale, graduazione delle funzioni Parte_2 assistenziali attribuite ai docenti universitari) che coinvolgono una pluralità di soggetti, e ciò spiega perché in più parti del territorio nazionale le Aziende non sono state in grado di adeguare prontamente alla nuova disciplina il trattamento economico corrisposto al personale universitario impegnato nelle attività assistenziali. Di questo ritardo, del quale dà conto la giurisprudenza amministrativa occupatasi del tema, discutono le parti anche in questa sede, perché i ricorrenti assumono che solo in data 1° novembre 2016 sarebbe stato adottato il Protocollo di Intesa fra la Regione Lazio e l' . Parte_4
6. Si tratta, allora, di stabilire se nelle more del complesso processo di adeguamento alla nuova disciplina possa continuare a produrre effetti, ed eventualmente in quali termini e con quali modalità, il previgente regime, o se, invece, l'abrogazione dell'art. 102 del d.P.R. n. 383/1980, disposta dal comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, impedisca l'invocata ultrattività, facendo salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento e, quindi, unicamente le posizioni individuali già acquisite dal personale universitario in servizio presso le aziende ospedaliere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Fra le due tesi si pone, poi, quella intermedia, pure avanzata dalla giurisprudenza amministrativa, di un differimento solo momentaneo dell'effetto abrogativo, per un arco temporale predeterminato, individuato in quello quinquennale indicato dall'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 24 maggio 2001. Quest'ultima opzione interpretativa, peraltro, va senz'altro esclusa, perché non considera che la legge non fissa alcun termine per l'entrata in vigore del nuovo regime con la conseguenza che la stessa non può essere integrata da un atto derivato, intervenuto su una materia estranea ai temi indicati dall'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999. Tornando, quindi alle due opzioni iniziali, va detto che la seconda tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva sul tenore letterale della norma in commento, ma produce l'effetto, non solo di cristallizzare per il personale universitario il trattamento retributivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa, rendendolo insensibile alle successive dinamiche contrattuali dell'area della dirigenza medica, ma anche di privare del trattamento perequativo i professori ed i ricercatori universitari assegnati a svolgere l'attività assistenziale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999 e prima dell'attuazione del nuovo regime. Questi ultimi, infatti, secondo detta tesi, non avrebbero alcun trattamento da conservare e non potrebbero invocare né lo strumento perequativo previsto dalla disciplina vigente, che richiede
7 l'adozione di provvedimenti attuativi, né quello assicurato dall'art. 102, in quanto ormai abrogato.
Si tratta, quindi, di un'opzione interpretativa che, nel privilegiare il dato testuale, conduce ad un risultato esegetico contrastante con la ratio e la finalità dell'intervento normativo, con il quale, si è già detto, il legislatore ha ribadito la necessità della perequazione ed ha solo modificato il criterio di quantificazione, al fine di adeguare l'indennità al nuovo assetto della dirigenza medica.
D'altro canto l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale desume l'immediata abrogazione del previgente regime da un dato letterale solo apparentemente univoco perché, se è vero che, al comma 2, la conservazione del trattamento economico di equiparazione è riferita a quello «in godimento», espressione che parrebbe evocare solo l'erogazione già in atto, è parimenti indubbio che il comma 4 non abroga né l'art. 31 del d.P.R. n. 761/ 1979 né l'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 nella sua interezza, perché limita l'effetto abrogativo alle sole parti «che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo». Perché la disposizione abbia un senso si deve ritenere che il legislatore non abbia inteso ricomprendere nell'abrogazione il comma 1, secondo cui il personale universitario impegnato nell'attività di assistenza è titolare dei medesimi diritti e degli stessi doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, né il diritto alla perequazione in sé che, oltre a discendere dalla riconosciuta parità di diritti e di doveri, è sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, non toccato dall'effetto abrogativo, nella parte in cui prevede che il trattamento retributivo del personale universitario debba essere commisurato a quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali «di pari funzioni, mansioni e anzianità».
Ragioni di ordine testuale e sistematico inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che il legislatore, nel prevedere che «il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1» attraverso l'utilizzo improprio dell'espressione «in godimento» abbia inteso assicurare, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.
6.1. Si tratta di una conclusione che si armonizza con quella alla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute nell'affrontare la questione, analoga ma non coincidente, dell'applicazione delle tabelle di equiparazione previste per il personale universitario non docente dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, in relazione alla quale è stato ritenuto, in attesa dell'adozione di un nuovo regime, il carattere dinamico, non statico, delle corrispondenze, dal quale è stata tratta la conseguenza che queste ultime dovessero essere applicate 8 tenendo conto, da un lato, dei mutamenti intervenuti per effetto dell'adozione di un nuovo sistema di classificazione, dall'altro, però, della necessità di perequare il trattamento retributivo senza mai tralasciare la parità di funzioni, mansioni e anzianità ( Cass. S.U. n. 9276/2016 e Cass. S.U. n. 8521/2012).
6.2. Il criterio di corrispondenza indicato dal richiamato art. 102 va quindi applicato innanzitutto tenendo conto della disciplina transitoria dettata per la dirigenza medica dal CCNL 5.12.1996, quanto al passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello ( art. 1 che ha inserito nel primo livello la IX e la X qualifica, nel secondo livello l'XI), e dal CCNL 8.6.2000 quanto alle conseguenze dell'inquadramento nel ruolo unico ed alla commisurazione del trattamento economico alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta.
L'ammontare dell'assegno perequativo va poi quantificato tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale a parità di incarico e di anzianità.”;
7. In estrema sintesi, quindi, fino all'entrata in vigore dell'accordo attuativo del protocollo d'intesa, le indennità di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 non sono dovute al personale universitario che svolge attività assistenziale, continuando a trovare applicazione la normativa previgente rispetto all'assegno perequativo.
8. Nel caso di specie, si osserva il protocollo d'intesa è stato stipulato tra Regione Sardegna e il 16.9.2004; dopo la Parte_5 seguente premessa:
“Il presente protocollo si inserisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ed è finalizzato a promuovere disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e le Il Parte_5 medesimo protocollo definisce, inoltre, le linee guida della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale. La stipula del presente protocollo impegna la Regione e le Parte_5 alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di riferimento anche tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia”,
all'art. 11 comma 5, ha previsto:
“Al personale universitario di cui al precedente comma 1 [n.d.r. professori universitari, ricercatori e assistenti del ruolo] compete il trattamento economico tabellare a carico dell'università e, ove spettante, il compenso di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/ del 1999 A carico dell'azienda. Detti trattamenti sono erogati nel limite delle risorse attribuite nel corso dell'anno 2003, ai sensi
9 dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 517 del 1999. Ha detto personale compete, inoltre, ove ne sussistano le condizioni, il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 15 quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, e successiva integrazione modificazioni. In attesa della determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 6 citato, e conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento. I provvedimenti di applicazione ed il calcolo del trattamento economico aggiuntivo relativo ai mesi di competenza di cui al presente comma sono predisposti dall'azienda e da quest'ultima versati, con le relative provviste, all'università, che ne prende atto e provvede relativo pagamento.”;
9. In data 7.3.2013 è poi stata sottoscritta l'attuazione tra l' Parte_5
e l' ove il ricorrente era
[...] Controparte_1 impiegato, con stipula del “protocollo applicativo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 per il personale universitario che presta attività assistenziale, formativa e di ricerca presso l' . CP_2
10.In tale sede le parti hanno così concordato, all'art. 2:
“1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l' metterà a regime stipendiale l'indennità assistenziale CP_2 al personale medico universitario sulla base dell'art 6 del D.Lgs 517/99 e dell'art. 4 del DPCM 24.05.01, con effetto a decorrere dal 1.01.2011.
2. A far data dal 01.01.2011 al personale docente e ricercatore, oltre al trattamento economico universitario e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (guardie mediche, straordinari, indennità di rischio radiologico, etc.), ove spettanti, l'AO di riconosce: CP_2
a. un trattamento aggiuntivo, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo di: aa) della indennità di specificità medica;
ab) della retribuzione individuale di anzianità; ac) dell'indennità di posizione;
ad) dell'incarico di direzione /dipartimento, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale, struttura semplice, professionale)come previsto per la dirigenza medica nei rispettivi CCNL del S.S.N.
b. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia , appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
c. L'indennità di posizione prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 517/99 potrà, a seguito di valutazione contestuale, essere considerata per intero senza tener conto di eventuali quote conglobate nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. In applicazione delle disposizioni di Legge richiamate, la quota di indennità di posizione che dal 31.12.2003 è stata
10 conglobata nello stipendio tabellare della dirigenza medica del , pari ad CP_3 euro 542,59 mensili lorde, integrerà le voci di cui ai punti a) e b).
d. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera a) e comma 2, seconda parte, del D.Lgs n. 517/99, i trattamenti economici aggiuntivi di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere conservati anche nella eventualità che vengano conglobati , in tutto o in parte, nello stipendio tabellare della dirigenza medica del S.S.N. nei successivi CCNL della Dirigenza Sanità.
e. Le indennità di cui ai punti a), b) e c) verranno uniformate a quelle riconosciute alla Dirigenza Medica nell'eventualità in cui il valore di tali indennità subisca degli incrementi a seguito di accordi contrattuali decentrati con la componente medica del S.S.N. , in servizio presso l'Azienda”.
11.Il protocollo individua quindi la decorrenza del riconoscimento dell'indennità ex art. 6 d.lgs. n. 517/1999 al personale universitario impiegato in attività assistenziale al 1° gennaio 2011, accordando quindi una retrodatazione rispetto alla data di effettiva stipula dell'accordo; sulla base della normativa richiamata non sussistono ragioni per impedire l'applicazione retroattiva di tale disciplina, che riconosce comunque un trattamento di maggior favore per il lavoratore.
12.Da quanto evidenziato, si deve anzitutto dedurre che parte ricorrente non può vantare alcunché con riferimento al periodo antecedente all'1.1.2011 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999.
13.Né potrebbe invocarsi alcun riconoscimento di debito, come invocato dalla parte ricorrente. Si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che:
“la ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
11 4.2.Ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una Pubblica Amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'Amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n.1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 2003; Cass. n. 25435 del 2007).
4.3.Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall'organo capace di impegnare all'esterno l'ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr., sia pure con riferimento ad altri contesti, Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008)” (Cass. civ., n. 23155 del 2023);
Contr 14.Ebbene, la risposta del dirigente amministrativo dell' di (doc. 7 CP_2 fasc. ricorrente) in cui viene indicato alla parte ricorrente il trattamento economico “eventualmente” spettante con riferimento all'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 è privo dei caratteri per impegnare l'Ente, in quanto i) non contiene l'inequivocabile volontà di riconoscere il credito altrui, ii) non proviene dall'organo a ciò deputato, iii) non vi è rapporto fondamentale che giustifica l'esborso, non applicandosi l'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999, iv) è comunque privo dei requisiti formali sopra riferiti;
15.Quanto al periodo successivo, ricadente sotto l'ombrello del protocollo attuativo del 7.3.2013, ovvero, nel caso di specie, al solo mese di gennaio 2011, deve rilevarsi che dai conteggi prodotti da parte ricorrente originariamente non risulta alcuna differenza per indennità assistenziale e, inoltre, dalla documentazione prodotta dall'AO (memoria conclusionale) emerge che a marzo 2023 sia stato versato a tale titolo l'importo di € 1.085,75.
16. Parte ricorrente domanda, infine, la corresponsione dell'indennità di risultato, nell'importo di € 5.991,51, per gli anni dal 2007 al 2010, allegando che l'emolumento sarebbe stato riconosciuto per effetto delle deliberazioni dell'AO n. 168 del 21.02.2014, n. 543 del 16.07.2014, e n. 284 del 3.08.2016.
17. Ebbene, posto che alcun automatismo può discendere dalle citate delibere in relazione alla posizione del ricorrente, deve rilevarsi che il ricorso difetta della deduzione circa gli eventuali obiettivi, ad esempio correlati a criteri di efficienza e produttività, posti dal datore di lavoro e che il ricorrente, avrebbe, da parte sua, raggiunto e manca, di conseguenza, l'allegazione delle condizioni di insorgenza del premio.
12 18. La richiesta avanzata è dunque sfornita di prova.
19.Per tutte le ragioni evidenziate, non sussiste alcun credito residuo in capo alla parte ricorrente al di là di quanto già corrisposto in corso di causa.
20.Non rileva poi ai fini del presente giudizio quanto sostenuto dall'AO circa il fatto che onerata del pagamento, insieme alla stessa e all , sarebbe la Parte_2
Regione, posto che sono le convenute a dover far fronte all'obbligazione di pagamento scaturente dal rapporto di lavoro, fermo restando il finanziamento dell'indennità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 17 del protocollo deliberato tra e Regione Sardegna il Parte_2 Contr 16.9.2004. Né alcuna domanda viene svolta da parte dell' nei confronti della Regione.
21.Appare equo compensare per metà le spese di lite tra parte ricorrente e AO, alla luce dello spontaneo, sebbene tardivo, adempimento della resistente e del parziale rigetto della domanda;
seguono quindi la soccombenza per la restante metà e sono poste a carico dell nella misura Controparte_1 indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario (dichiarazione nelle note conclusive).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attinente all'indennità di posizione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna parte convenuta alla rifusione della restante metà delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. SPANU MARIA TERESA .
Così deciso in Sassari, il 16/12/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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