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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico dott. Maurizio Manzionna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2078/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni tra
E-Distribuzione S.p.A. rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Pavolini
-Attrice- contro
CP_1
-Convenuta Contumace-
Conclusioni
L' attrice concludeva come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n.
69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e-distribuzione S.p.A. evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società chiedendo di accertare la sua responsabilità in ordine al CP_1 sinistro avvenuto il 26.09.2016 in via Melfi nel Comune di Cerignola, allorquando il sig. Pt_1
pagina 1 di 3 Cont
, dipendente della , nello svolgimento di lavori di trivellazione per conto della stessa Per_1 società convenuta, danneggiava un cavo elettrico sotterraneo di proprietà dell'attrice, provocando un' interruzione permanente di linea ed altri danni materiali dei quali chiedeva integrale risarcimento, con salvezza di spese e compensi.
Nelle circostanze di tempo e di luogo su riferite, interveniva sul posto il personale della società attrice al fine di redigere un verbale di constatazione dei danni con allegate fotografie del cavo danneggiato, che successivamente veniva riparato dal al costo documentato di € Controparte_2
9.755,96=.
Nonostante i diversi solleciti e l'invito alla negoziazione assistita, la società convenuta non provvedeva al ristoro del danno cagionato restando contumace per tutta la durata del presente giudizio instaurato dalla e-distribuzione.
A seguito della precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 23 settembre 2025, il giudizio veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attrice è fondata e merita completo accoglimento.
E'risultato documentalmente provato che il giorno 26.09.2016 il sig. , dipendente della Parte_2
nell'effettuare lavori di trivellazione commissionati dalla stessa società convenuta, CP_1 danneggiava un cavo interrato della società attrice: la qualcosa risulta provato in maniera inequivocabile dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice nonché dal verbale di constatazione danni, sottoscritto anche dal dipendente ETL S.r.l. PA Carbone, quale effettivo danneggiante del suddetto cavo interrato.
Anche sotto il profilo del “quantum debeatur” la domanda attrice risulta documentalmente provata avendo affidato ad un terzo i lavori di riparazione del cavo interrato danneggiato e dettagliato i costi di materiale e personale specializzato fornito al per i lavori di riparazione, Controparte_2 meglio specificati nella fattura n. 2609 del 01.11.2016 emessa da quest'ultimo e negli ulteriori documenti allegati al fascicolo di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e-distribuzione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante P.T. nei confronti di in persona del suo legale rappresentante P.T., così provvede: CP_1
1) Accoglie nei termini precisati in motivazione la domanda attrice;
pagina 2 di 3 2) Accerta e dichiara la società responsabile del danno dedotto in giudizio e per l'effetto CP_1 condanna la medesima società in persona del suo legale rappresentante P.T. al risarcimento CP_1 mediante pagamento della somma di € 9.755,96= oltre interessi sino alla data di integrale pagamento;
3)Conseguentemente, condanna, altresì, la medesima società convenuta pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio che si liquidano, ai minimi tariffari, attesa la semplicità delle questioni trattate e la mancanza di fase istruttoria, in complessivi € 2.540,00=, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per Legge.
Così deciso in Foggia, lì 18.12.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico dott. Maurizio Manzionna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2078/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni tra
E-Distribuzione S.p.A. rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Pavolini
-Attrice- contro
CP_1
-Convenuta Contumace-
Conclusioni
L' attrice concludeva come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n.
69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e-distribuzione S.p.A. evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società chiedendo di accertare la sua responsabilità in ordine al CP_1 sinistro avvenuto il 26.09.2016 in via Melfi nel Comune di Cerignola, allorquando il sig. Pt_1
pagina 1 di 3 Cont
, dipendente della , nello svolgimento di lavori di trivellazione per conto della stessa Per_1 società convenuta, danneggiava un cavo elettrico sotterraneo di proprietà dell'attrice, provocando un' interruzione permanente di linea ed altri danni materiali dei quali chiedeva integrale risarcimento, con salvezza di spese e compensi.
Nelle circostanze di tempo e di luogo su riferite, interveniva sul posto il personale della società attrice al fine di redigere un verbale di constatazione dei danni con allegate fotografie del cavo danneggiato, che successivamente veniva riparato dal al costo documentato di € Controparte_2
9.755,96=.
Nonostante i diversi solleciti e l'invito alla negoziazione assistita, la società convenuta non provvedeva al ristoro del danno cagionato restando contumace per tutta la durata del presente giudizio instaurato dalla e-distribuzione.
A seguito della precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 23 settembre 2025, il giudizio veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attrice è fondata e merita completo accoglimento.
E'risultato documentalmente provato che il giorno 26.09.2016 il sig. , dipendente della Parte_2
nell'effettuare lavori di trivellazione commissionati dalla stessa società convenuta, CP_1 danneggiava un cavo interrato della società attrice: la qualcosa risulta provato in maniera inequivocabile dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice nonché dal verbale di constatazione danni, sottoscritto anche dal dipendente ETL S.r.l. PA Carbone, quale effettivo danneggiante del suddetto cavo interrato.
Anche sotto il profilo del “quantum debeatur” la domanda attrice risulta documentalmente provata avendo affidato ad un terzo i lavori di riparazione del cavo interrato danneggiato e dettagliato i costi di materiale e personale specializzato fornito al per i lavori di riparazione, Controparte_2 meglio specificati nella fattura n. 2609 del 01.11.2016 emessa da quest'ultimo e negli ulteriori documenti allegati al fascicolo di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e-distribuzione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante P.T. nei confronti di in persona del suo legale rappresentante P.T., così provvede: CP_1
1) Accoglie nei termini precisati in motivazione la domanda attrice;
pagina 2 di 3 2) Accerta e dichiara la società responsabile del danno dedotto in giudizio e per l'effetto CP_1 condanna la medesima società in persona del suo legale rappresentante P.T. al risarcimento CP_1 mediante pagamento della somma di € 9.755,96= oltre interessi sino alla data di integrale pagamento;
3)Conseguentemente, condanna, altresì, la medesima società convenuta pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio che si liquidano, ai minimi tariffari, attesa la semplicità delle questioni trattate e la mancanza di fase istruttoria, in complessivi € 2.540,00=, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per Legge.
Così deciso in Foggia, lì 18.12.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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