Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.959 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024 , udienza di discussione del , vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in presso lo studio dell'Avv.ALBERICO DEL GIACCO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, CP_1
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29/02/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver lavorato come CP_1 badante, alle dipendenze di dal giorno 02 Persona_1 agosto 2021 sino alla data del decesso di quest'ultima, 17 gennaio 2023; che, alla cessazione del rapporto per il decesso della in data 25.01.2023, presentava all' domanda di Per_1 CP_1 indennità di disoccupazione NASPI n.6019952200001 che l'Ente rigettava in data 27 luglio 2023 senza alcuna motivazione;
che, proposto ricorso amministrativo, l' motivava che la carenza di CP_1 motivazione era da addebitare ad un problema tecnico presumibilmente generato dalla procedura automatizzata di liquidazione per la mancanza assoluta di posizione assicurativa, in quanto alla ricorrente negli ultimi quattro anni non erano stati versati i contributi da lavoro domestico da né si Persona_1
1
che il provvedimento di rigetto del 27.07.2023 era nullo per difetto assoluto di motivazione, non emendabile;
che doveva trovare applicazione il principio di automaticità delle prestazioni. Concludeva chiedendo “-dichiarare il provvedimento di rigetto della domanda di indennità di disoccupazione NASPI n.6019952200001 (2023/940598), adottato dall' in data 27.07.20232, nullo per CP_1 mancanza assoluta di motivazione;
-dichiarare la delibera dell' CP_1 del 06.12.2023 inidonea a sanare il vizio di cui prima, pertanto, considerarla tamquam non esset;
-dichiarare fondato il diritto della ricorrente a percepire il pagamento della indennità di disoccupazione NASPI;
-di conseguenza e per l'effetto, condannare l' , in CP_1 persona del leg.rappr.nte p.t., elett.nte dom.to per la carica alla Via Martiri d'Ungheria di Benevento, al pagamento, in favore della sig.ra
, di tutti i ratei di indennità NASPI maturati dalla Parte_1 stessa a far data dalla domanda amministrativa, e per tutto il periodo previsto dalla Legge;
-condannare, altresì, l' , in persona del CP_1 leg.rappr.nte p.t., al risarcimento dei danni morali e materiali sopportati dalla ricorrente, danni da quantificarsi in via equitativa. Con condanna della resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. L' , pur regolarmente convenuto con PEC del 13.03.2024, non si CP_1 costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ciò premesso, siamo in presenza di un provvedimento di rigetto della domanda di NASPI avanzata dalla , del tutto privo di Pt_1 motivazione. Solo a seguito di ricorso amministrativo l' chiariva CP_1 le ragioni di tale provvedimento, evidenziando che alcuna contribuzione era stata versata nell'ambito del rapporto intercorso con dal giorno 02 agosto 2021 sino al 17 gennaio Persona_1
2023. Ciò nondimeno e pur in presenza di un assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato, oggetto del presente giudizio non è la regolarità del procedimento amministrativo, bensì la spettanza del diritto rivendicato, rimanendo, dunque, irrilevante, ai fini della decisione, il difetto di tale requisito. Per tale ragione deve passarsi a valutare il merito del diritto rivendicato.
2 La ricorrente chiede i riconoscimento della NASPI, alla cessazione del rapporto lavorativo alle dipendenze di dal Persona_1 giorno 02 agosto 2021 sino al 17 gennaio 2023. L' rileva CP_1
l'omesso versamento della contribuzione con riferimento all'intero rapporto di lavoro. Parte ricorrente ha documentato, producendo il contratto di lavoro, la denuncia di rapporto domestico del 31.07.2021 e la denuncia di variazione con trasformazione in tempo indeterminato, che il rapporto iniziava in data 02.08.2021 per 25 ore settimanali con una retribuzione di €6,22 oraria con la mansione di badante. Ha, altresì, prodotto 18 buste paga, l'ultima del gennaio 2023, dalla quale risulta la cessazione del rapporto alla data del 17.01.2023. Dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza del rapporto di lavoro, regolarmente denunziato. Il mancato versamento della relativa contribuzione non può, evidentemente, essere posto a carico della lavoratrice, in virtù del noto principio di automaticità delle prestazioni. Dispone l'art. 2116 c.c. “[I]. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (1).
[II]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2946].”
La norma riconosce che le prestazioni di previdenza ed assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Trattasi di principio di portata applicativa generale rispetto all'intero ambito dei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie proprie del rapporto di lavoro dipendente suscettibile di essere derogato (salvo diverse disposizioni delle leggi speciali) solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso, costituendo un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
(in tal senso cfr. C. Cost. n. 374/1997). Nel caso di specie non emerge motivo, in assenza di qualsiasi disposizione derogatoria in tal senso (in particolare nella disciplina
3 del lavoro domestico di cui alla legge 339/1958), per ritenere inapplicabile il principio dell'automaticità delle prestazioni ad un rapporto di lavoro, quale quello domestico, riconducibile nell'ambito della subordinazione e caratterizzato dall'obbligo per il datore di lavoro del versamento dei contributi previdenziali. Da quanto predetto consegue l'accoglimento della domanda con condanna dell' a corrispodere tutti i ratei di indennità NASPI CP_1 dalla domanda amministrativa oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Non si ravvisano le condizioni per liquidare un ulteriore risarcimento danni, mancando la prova dei danni patiti e del rapporto di causalità con la mancata erogazione. Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannata al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore della che si Pt_1 liquidano in dispositivo, nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere a tutti i ratei di Parte_1 indennità NASPI dalla domanda amministrativa oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
2) condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€1.312 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 19.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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