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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2023 90079836 04 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2023 90079836 04 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2023 90079836 04 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 620/2025 il signor Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 05720239007983604000, portante "tasse automobilistiche anni 2014 2016 e 2017", denunziandone l'illegittimità sotto plurimi profili di censura, oltre alla asserita omessa notifica degli atti presupposti;
di qui l'eccepita decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo anzitutto l'inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
Il contribuente ha prodotto memorie illustrative.
Nella udienza monocratica del 21/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre darsi carico di esaminare l'eccezione in rito sollevata dall'Ufficio intimato .
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha, in particolare, dedotto la inammissibilità del ricorso, per tardività della notifica del gravame.
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata, risulta infatti che l'intimazione gravata è stata notificata rispettivamente una prima volta in data 28.8.2023 e in data 13.10.2023; laddove, invece, il ricorso in oggetto è stato notificato solo in data 24.4.2025, ossia oltre il termine decadenziale di legge di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione oggetto del presente ricorso.
L'eccezione è, dunque, fondata.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 620/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2023 90079836 04 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2023 90079836 04 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 057 2023 90079836 04 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 620/2025 il signor Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 05720239007983604000, portante "tasse automobilistiche anni 2014 2016 e 2017", denunziandone l'illegittimità sotto plurimi profili di censura, oltre alla asserita omessa notifica degli atti presupposti;
di qui l'eccepita decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo anzitutto l'inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
Il contribuente ha prodotto memorie illustrative.
Nella udienza monocratica del 21/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre darsi carico di esaminare l'eccezione in rito sollevata dall'Ufficio intimato .
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha, in particolare, dedotto la inammissibilità del ricorso, per tardività della notifica del gravame.
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata, risulta infatti che l'intimazione gravata è stata notificata rispettivamente una prima volta in data 28.8.2023 e in data 13.10.2023; laddove, invece, il ricorso in oggetto è stato notificato solo in data 24.4.2025, ossia oltre il termine decadenziale di legge di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione oggetto del presente ricorso.
L'eccezione è, dunque, fondata.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.