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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 997/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano TROIANI del Parte_1 P.IVA_1 foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata in S. Benedetto del Tronto presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( cf rappresentata e difesa dall'avv. Stefano PUGNO del foro Controparte_1 P.IVA_2 di Torino ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso l'ordinanza n. 20522/24 del Tribunale di Teramo del 18 ottobre
2024 in tema di risoluzione del contratto di leasing finanziario.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha accolto, regolando di conseguenza secondo il criterio della soccombenza anche il regime delle spese di lite, la domanda, proposta nelle forme del ricorso ex art 702 bis cpc, con cui l'allora ha chiesto fosse dichiarata, avvalendosi, in via alternativa, della clausola risolutiva o comunque Parte_2 applicando la regola generale di cui all'art. 1453 cod civ, la risoluzione del contratto di leasing finanziario intercorso con condannando per l'effetto la controparte al rilascio dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Montegiorgio oggetto del suddetto negozio e prevedendo, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, una penale per il ritardo.
1 1.2. Nella parte motiva del provvedimento impugnato, il giudice di prime cure ha ricostruito le singole prospettazioni delle parti.
E così, la società ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto con la controparte in data 7 agosto 2007 un contratto di leasing finanziario (avente n. 7994) i cui termini iniziali sono stati invero modificati sia nel 2013 che nel 2017 (nei modi sui quali in seguito meglio si dirà).
La utilizzatrice/concessionaria, tuttavia, si è resa inadempiente all'obbligazione di corrispondere il canone e di conseguenza, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, è stato dichiarato lo scioglimento del rapporto.
La resistente ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti contestando il proprio inadempimento richiamando la sospensione dei termini di pagamento introdotta (e successivamente prorogata) dalla legislazione emergenziale a seguito del terremoto dell'agosto 2016 che ha coinvolto (trattandosi, quindi, di centro ubicato all'interno del c.d. “cratere”) Montegiorgio.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- la giurisprudenza di legittimità ha delineato i contorni dell'onere probatorio per la parte che, come nel caso di specie, ha proposto un'azione di risoluzione del contratto e che deve individuarsi nella dimostrazione del titolo e nella semplice allegazione dell'altrui inadempimento;
- nella fattispecie, la prova del contratto deve ritenersi per tabulas alla luce delle produzioni documentali e pertanto l'essenza della lite risiede principalmente nello stabilire l'esigibilità della pretesa creditoria
(consistente nel versamento dei canoni di locazione);
- a tale riguardo, se da un lato è indubbio che la legislazione emergenziale post terremoto del 2016 ha previsto la sospensione dei termini di pagamento e che tale effetto è stato, nel tempo, prorogato, deve allo stesso tempo ritenersi che il presupposto indefettibile dell'applicazione della suddetta normativa è rappresentato dall'esistenza di una situazione di danneggiamento o comunque di inagibilità dell'immobile prodotta dal terremoto;
- la risoluzione quindi è stata correttamente intimata, avvalendosi della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di locazione e di cui la concedente si è avvalsa mediante comunicazione del 17 luglio 2020;
- invero, nel contratto è stato previsto che il requisito della gravità dell'inadempimento fosse integrato dal mancato pagamento di sei canoni;
- nella fattispecie, non ha corrisposto il canone a partire dal 2017 e comunque anche Parte_1 successivamente al 1 luglio 2018 (quando sarebbe venuto meno, a seguito delle proroghe) l'effetto sospensivo derivante dal terremoto;
- all'accoglimento della domanda di risoluzione è conseguito l'ordine al rilascio dell'immobile con la previsione del pagamento di € 200,00 (ai sensi dell'art. 614 bis cpc) per ogni mese di ritardo;
2 1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_3
l'articolazione di tre motivi.
In via principale, la prima doglianza ha riguardato l'errata interpretazione ed applicazione della legislazione emergenziale atteso che la proroga della sospensione dei pagamenti, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, è stata disposta sino al 31 dicembre 2024.
Con il secondo motivo, in realtà sollevato in via gradata rispetto al primo, l'appellante ha lamentato che non vi è stata contestazione sulla circostanza del danneggiamento subito dall'immobile a seguito del sisma.
Mentre l'ultimo profilo di doglianza ha investito la dimostrazione del danno che deve ritenersi provato dalla documentazione prodotta.
Si è costituita (già che ha resistito all'impugnazione deducendone CP_1 CP_2
l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Accolta l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, in quanto distinti fra loro, vanno esaminati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.1. Come anticipato, l'essenza della lite risiede nello stabilire se l'obbligazione in capo ad Parte_3
[... di pagamento del canone di locazione finanziaria possa ritenersi esigibile oppure è destinata ad operare la particolare sospensione dei termini di pagamento introdotta per le zone colpite dal sisma dell'agosto 2016.
A tale riguardo, il percorso argomentativo seguito dal primo giudice deve essere condiviso pur con le precisazioni di seguito riportate.
In effetti, l'art. 48 comma 1° ha previsto che “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016”.
Ed alla lettera g) D.L. 189/16 ha ulteriormente specificato che “.il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento
3 e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa e prestiti comprensivi dei CP_3 CP_1 relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale”.
Allo stesso tempo, poi, l'art. 1 comma 419 L. 213/23 (legge finanziaria per il 2024), già pertanto pendente la lite, ha disposto l'ulteriore proroga della suddetta sospensione sino al 31 dicembre 2024.
Ciò nondimeno, però, risulta di sin troppa chiara evidenza che il presupposto per l'applicazione della norma e quindi del regime di deroga rispetto agli accordi è rappresentato dall'esistenza di una situazione di sostanziale inagibilità dell'immobile quale conseguenza diretta ed immediata dell'evento sismico.
Una diversa opzione interpretativa, oltre che porsi in palese contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, risulterebbe in antitesi con la finalità della legislazione emergenziale che, nell'evidente intento di operare un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, ha inteso privilegiare la sospensione dei pagamenti (legittimando in tal modo la inesigibilità) rispetto alla tutela della pretesa creditoria in presenza di una situazione in cui, venendo di fatto meno il vincolo sinallagmatico, una parte è stata, per fatto imprevedibile, privata della possibilità di usufruire di un immobile perché inservibile per causa del terremoto.
3.1.2.Le argomentazioni svolte dall'appellante non colgono nel segno e, di conseguenza, non possono essere condivise.
Vi è stato, infatti, un generico riferimento a quanto riportato su siti di istituti di credito (in primis, Intesa San
Paolo spa) e della ME dei Deputati.
Trattasi, all'evidenza, di materiale documentale che non può in alcun modo derogare al contenuto di una disposizione di legge di cui, peraltro, non riportano neppure il contenuto integrale limitandosi ad un generico riferimento alla sospensione delle rate dei mutui accesi anche da imprese, mentre il sito della ME (sul quale tuttavia, l'appellante non spende alcuna considerazione) contiene un riferimento al requisito dell'inagibilità degli immobili così dimostrando di allinearsi all'interno del percorso normativo.
Ad ogni buon conto, un ulteriore e decisivo fattore che deve portare a superare la prospettazione dell'appellante deve cogliersi nella disamina del materiale documentale ed in particolare:
- Il rapporto negoziale tra le parti, inquadrabile pacificamente all'interno dello schema del contratto di locazione finanziaria, è risalente all'anno 2007;
4 - Nella circostanza, infatti l'allora ha assunto l'obbligazione di acquistare un terreno sito CP_2 nel Comune di Montegiorgio e di realizzarvi una stazione di distribuzione del carburante;
- Non appena conclusa l'opera è stata consegnata a che ha assunto l'impegno di Parte_3 provvedere alla restituzione, nel termine di quindici anni, della somma complessiva di € 1.393.116,84 mediante la dazione di una somma (pari a circa 200.000,00) alla firma, n. 179 rate mensili di € 6.609,00 ed infine, per il riscatto, l'importo di € 10.005,04;
- I termini iniziali dell'accordo hanno subito ben due modifiche;
una prima, nel 2013 a fronte di insoluti per un ammontare di poco superiore ai 113.000 euro;
una ben più rilevante in data 18 ottobre 2017;
- In tale ultimo caso, nonostante già si fosse verificato il terremoto che ha interessato anche il centro di
Montegiorgio, la richiesta di rinegoziazione, formulata sempre da in data 4 ottobre Parte_3
2016, è stata motivata esclusivamente per il mancato incasso degli affitti da parte di AM circostanza legata alla crisi in Libia;
- Soltanto a distanza di tempo, vale a dire nel giugno 2017 ed in riscontro ad un ulteriore sollecito di saldo dell'esposizione debitoria sino a quel momento maturata per un importo superiore ai 114.000 euro, l'odierna appellante ha fatto riferimento a gravi danni subiti a seguito del terremoto;
- I principali termini dell'accordo integrativo possono di seguito essere così sintetizzati: a) sospensione, proprio in ragione degli eventi tellurici che hanno colpito la zona, del pagamento di interessi e quota capitale dal mese di ottobre 2017 al 30 giugno 2018 (con ripresa a partire dal 1 luglio di quell'anno);
b) allungamento della durata del contratto di tre anni;
c) indicazione del debito scaduto per un importo di € 191.000 circa (composto dal mancato pagamento di rate in epoca anche anteriore al sisma) con un piano di rimborso rateale dall'1 novembre 2017 al 1 maggio 2020; d) previsione della clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancato pagamento anche soltanto di una sola rata;
- È dunque possibile affermare che in ogni caso le parti avevano concordato che il terremoto avesse comportato unicamente la sospensione dei pagamenti per un limitato arco temporale, ferma comunque l'indispensabilità di sanare il pregresso;
- Dalla lettera di risoluzione risalente al luglio 2020 e quindi a distanza di tre anni dalla firma dell'accordo integrativo, risulta chiaramente il mancato pagamento del canone a partire dal mese di ottobre 2013;
- Nel testo del suddetto accordo, le parti hanno (all'art. 3) espressamente previsto che il mancato pagamento anche di un solo canone del piano di ammortamento avrebbe comportato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1456 cod civ, lo scioglimento del contratto;
- Anche volendo opinare in senso contrario, risulta evidente che l'ammontare considerevole dell'esposizione debitoria ( per il cui recupero l'odierna appellata ha agito separatamente in via monitoria) risulti sufficiente ad integrare il requisito della gravità dell'inadempimento; a tale fine, e solo ad abundantiam, è sufficiente considerare che ha continuato ad usufruire Parte_3 dell'immobile senza corrispondere il canone dovuto e sottraendosi agli impegni assunti;
5 La risoluzione del contratto è stata pertanto dichiarata correttamente con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione.
3.2. Soltanto per spirito di completezza, si rende indispensabile svolgere qualche ulteriore considerazione in ordine ai restanti motivi di gravame.
Secondo l'assunto dell'appellante, il requisito dell'inutilizzabilità dell'immobile consegue alla mancata contestazione dei danni già rappresentati nella memoria di costituzione.
Orbene, risulta in effetti che l'odierna appellante, nella citata memoria (segnatamente alle pagine 3-4) ha così dedotto “Purtroppo, dopo circa 1 anno dalla rinegoziazione del leasing, nell'agosto e nell'ottobre del 2016 si verificava il noto terremoto “di Amatrice”. Non solo l'impianto ed il terreno circostante subivano dei danni, ma accadeva che molte aziende limitrofe fossero costrette a chiudere, determinando inevitabilmente una fortissima flessione a ribasso della vendita di carburante”.
A fronte di tale asserzione, la controparte, nel primo scritto difensivo (trattasi delle note di trattazione del 22 aprile 2021) ha chiarito che “… il rapporto di specie non ricade nella sospensione prevista dall'Ordinanza n.
388 del 26.8.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal successivo D.L. n. 244/2016 come da ultimo modificato dal c.d. milleproroghe (che ha differito fino al 31.12.2021 il periodo di sospensione dei contratti di finanziamento) in quanto la (come confermato dalla stessa controparte Controparte_4
a pag. 5 della sua comparsa) “se è vero che la ben potesse liberamente decidere di non CP_4 avvalersi della sospensione … andando quindi a rinegoziare le condizioni del leasing…”, non si è avvalsa dei richiamati provvedimenti normativi, ma ha richiesto ed ottenuto una completa ed a sé più favorevole rinegoziazione del rapporto di leasing, per poi disattenderla, con una morosità ad oggi pari ad € 234.850,29, riferibile addirittura all'ottobre 2013”.
Ed allora, dal quadro così delineato è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
- La si è limitata, invero in maniera estremamente generica, a contestare la sussistenza Parte_3 di danni;
- A fronte di tale allegazione generica (perché non specificamente orientata a dimostrare l'incidenza di tali danni in grado di incidere sull'utilizzo dell'immobile), la controparte non era tenuta a prendere una compiuta posizione;
- L'applicazione del principio di non contestazione infatti deve escludersi a fronte di allegazioni (come verificatosi nella fattispecie) generiche;
- Ad ogni buon conto, nella prima difesa utile la finanziaria ha specificato che con la richiesta di rinegoziazione la controparte ha inteso rinunziare all'applicazione della legislazione emergenziale;
Per tali ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
3.3. L'ultima doglianza riguarda il fatto che in ogni caso il danno subito dall'immobile all'esito del terremoto sarebbe stato in ogni caso provato.
6 Anche su tale aspetto, però, le doglianze dell'appellante non possono essere condivise per una serie di ragioni che, in parte afferiscono a profili di diritto ed in parte di merito.
Quanto al primo aspetto, non è fuor d'opera considerare che soltanto con la proposizione del presente appello, ha depositato della ulteriore documentazione da cui dovrebbe, secondo la propria Parte_3 prospettazione, desumersi la prova del danneggiamento patito dall'immobile per cui è causa.
Il deposito di tale produzione deve ritenersi fondato sul disposto dell'art. 702 quater cpc che, prevedeva (la norma difatti e come noto è stata abrogata dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia), tale possibilità in caso di valutazione della loro indispensabilità ai fini della decisione e comunque nell'eventualità in cui non fosse stato possibile procedervi in precedenza.
In primo luogo, si tratta di stabilire se la norma in questione possa continuare ad essere applicata nonostante la sua abrogazione.
A tale riguardo, deve preferirsi la soluzione positiva fondata sulla considerazione che con la riforma introdotta dal d.lvo 149/22 l'intenzione del legislatore sia stata quella di eliminare il rito sommario di cognizione.
Tuttavia, prevedendo la possibilità di impugnare le ordinanze emesse in quella sede (con il solo limite delle modalità di introduzione del gravame mediante citazione e del termine entro cui l'appello deve essere proposto in caso di avvenuta notifica alle parti del provvedimento), deve ritenersi anche consentita la produzione di materiale documentale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 702 quater cpc.
Orbene, nella fattispecie però la produzione documentale deve ritenersi inammissibile sia perché di formazione anteriore all'introduzione del giudizio sia perché da considerarsi non indispensabile in quanto il suo ingresso nel giudizio di fatto comporterebbe il risultato di aver consentito alla parte di superare il regime delle preclusioni.
Ad ogni modo, anche ove si volessero superare tutte queste considerazioni, resta il dato che la produzione documentale non può ritenersi idonea a comprovare la situazione di inagibilità dell'impianto di distribuzione del carburante realizzato sull'immobile acquistato.
Le riproduzioni fotografiche, infatti, attestano unicamente una situazione di alterazione della pavimentazione esterna che però non ha comportato l'inservibilità del ben al suo uso tant'è vero che ha Parte_3 sottoscritto contratti con altri soggetti a cui ha affidato la gestione di alcune specifiche attività.
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
4.In ultimo, le spese di lite del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
7 d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata la somma di € 7.052,00 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi CP_1 di liquidazione attesa la non particolare complessità delle questioni ed il valore della causa di poco superiore allo scaglione, di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001,00 ad €
260.000,00 ) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza n. 20522/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado che CP_1 liquida in € 7.052,00, per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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