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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1270/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giannattasio;
Parte_1
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli;
CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio;
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020220008786939000 notificato a mezzo pec il 25.1.2023 con cui è stato chiesto il pagamento di euro 1.603,26 a titolo di contributi IVS fissi dovuti alla
Gestione Commercianti dell' per l'anno 2016 (I-II-III trimestre) e sanzioni per evasione. A CP_1 sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del titolo opposto per genericità ed indeterminatezza della causale del credito, ha eccepito il pagamento dei contributi fissi dovuti per l'anno 2016 e nel merito ha comunque dedotto la infondatezza della pretesa contributiva, contestando altresì il regime applicato per il computo delle sanzioni. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e delle sanzioni civili ivi irrogate, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto la legittimità della pretesa contributiva in quanto CP_1 connessa alla domanda di rinuncia al regime agevolato presentata dalla ricorrente il 12.4.2016 e la conseguente infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituita la che ha dedotto il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025.
Innanzitutto si deve dare atto che, come risulta dagli atti di causa, l' non è Controparte_2 stata individuata come parte del giudizio e ad essa non risulta di conseguenza notificato il ricorso
(v. allegati note scritte del 22.2.2024) sicchè la costituzione dell'Ente va qualificata come intervento volontario in giudizio cui non è riconnessa alcuna domanda avanzata nei confronti dello stesso dalla parte ricorrente.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che, come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a CP_3
CP_ decorrere dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di CP_ addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per CP_ motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente –così come correttamente avvenuto nella specie- l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo. Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di CP_ addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (art. 444 co. 3 c.p.c.) o della residenza del ricorrente (art. 444 c. 1 c.p.c.).
Resta fermo il termine perentorio di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero per la censura attinente a vizi formali dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, nel caso di specie occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente deduce, per un verso, la infondatezza della pretesa contributiva anche per pagamento dei contributi, con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 e, per altro verso, eccepisce la illegittimità dell'avviso di addebito per genericità della causale del credito, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .
Ebbene, come detto, le contestazioni di vizi formali dell'avviso di addebito essendo qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi devono essere proposte, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso
D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella esattoriale” (cfr. Cass. 21863/2004).
Alla luce di tali rilievi, nella specie, i motivi dell'opposizione inerenti la regolarità formale dell'avviso di addebito risultano tardivamente proposti (oltre i 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito), mentre devono ritenersi tempestivi quelli afferenti il merito della pretesa contributiva, da proporre, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che l'avviso di addebito è stato notificato all'opponente a mezzo pec il 25.1.2023 ed il ricorso giudiziale proposto in data 2.3.2023. Tanto premesso nel merito il ricorso è fondato per le seguenti motivazioni.
Come risultante dall'avviso di addebito -e dalla memoria difensiva dell' con l'atto in CP_1 questione è stato richiesto alla ricorrente il pagamento della prima, della seconda e della terza rata dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2016 sul presupposto del pagamento da parte di quest'ultima di un minor importo dei contributi dovuti per detta causale in virtù della domanda di regime agevolato ex art. 1 commi 77-84 L. 190/2014 presentata il
29.2.2016 e della successiva rinuncia a tale regime con comunicazione del 12.4.2016.
Ebbene deve rilevarsi che, al di là di ogni considerazione in ordine alla efficacia della domanda di regime agevolato e della successiva rinuncia, la ricorrente ha dedotto e provato di aver versato integralmente i contributi ordinariamente dovuti per l'anno 2016 alla gestione commercianti senza alcuna riduzione dovuta al richiesto (e poi rinunciato) regime forfetario.
Ed invero, posto che come risulta dalla Circolare n. 15 del 29.1.2026, l'importo dei CP_1 contributi fissi dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2016 era complessivamente pari ad €
3.613,02 (da versare alle scadenze del 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio
2017), vi è da rilevare che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha regolarmente versato tale importo, nei termini previsti dalla citata circolare e precisamente € 903,27 in CP_1 data 16/05/2016, € 903,27 in data 22/08/2016, € 903,27 in data 16/11/2016 ed € 903,27 in data
16/02/2017 (v. F24 con attestazione di pagamento e non contestati dall' ed estratto CP_1 cassetto previdenziale allegati al ricorso).
La pretesa contributiva dell' basata sulla “mancata contribuzione nella gestione CP_1 commercianti” per l'anno 2016 è pertanto priva di fondamento, avendo come detto la ricorrente fornito idonea prova del pagamento di tale contribuzione.
Ogni considerazione in ordine al regime agevolato per l'anno 2016, cui la ricorrente ex art. 1 commi 77-84 L. 190/2014 aveva originariamente aderito con domanda del 29.2.2016, appare pertanto superflua in quanto è documentalmente provato che ella ha integralmente versato per tale anno la contribuzione senza beneficiare di alcuna riduzione.
D'altronde, ad abundantiam, va rilevato che l'art 1, comma 83, della L. 23/12/2014 n. 190/2014, testualmente prevede “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' i soggetti già CP_1 esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza della condizione di cui al comma 54”.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha presentato la domanda di accesso al regime contributivo agevolato e la successiva domanda di revoca volontaria rispettivamente in data 29.2.2016 e 12.4.2016, e pertanto entrambe le domande sono state presentate successivamente al 28.2.2016 in modo da non dare diritto, secondo quanto previsto dalla predetta norma, al regime contributivo agevolato per l'anno 2016. Indi correttamente la ricorrente ha pagato i contributi fissi dovuti sul minimale per l'anno 2016 nella misura ordinaria non avendo diritto, a causa di domanda presentata oltre il termine, alla riduzione per agevolazione contributiva ed essendo del tutto irrilevante a tal fine la successiva rinuncia alla domanda presentata il 12.4.2016.
Alla luce delle considerazioni finora esposte il ricorso va accolto con dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito che va, pertanto, annullato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario non CP_1 ricorrendo altresì i presupposti per la invocata condanna ex art. 96 c.p.c..
Spese compensate tra la parte ricorrente e l' , intervenuta Controparte_2 volontariamente in giudizio, in mancanza di domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell'Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle somme richieste con avviso di addebito n. 40020220008786939000, che annulla;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, spese contributo unificato,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Giannattasio;
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l . Controparte_2
Salerno, 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1270/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giannattasio;
Parte_1
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Serrelli;
CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio;
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020220008786939000 notificato a mezzo pec il 25.1.2023 con cui è stato chiesto il pagamento di euro 1.603,26 a titolo di contributi IVS fissi dovuti alla
Gestione Commercianti dell' per l'anno 2016 (I-II-III trimestre) e sanzioni per evasione. A CP_1 sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità del titolo opposto per genericità ed indeterminatezza della causale del credito, ha eccepito il pagamento dei contributi fissi dovuti per l'anno 2016 e nel merito ha comunque dedotto la infondatezza della pretesa contributiva, contestando altresì il regime applicato per il computo delle sanzioni. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e delle sanzioni civili ivi irrogate, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto la legittimità della pretesa contributiva in quanto CP_1 connessa alla domanda di rinuncia al regime agevolato presentata dalla ricorrente il 12.4.2016 e la conseguente infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituita la che ha dedotto il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025.
Innanzitutto si deve dare atto che, come risulta dagli atti di causa, l' non è Controparte_2 stata individuata come parte del giudizio e ad essa non risulta di conseguenza notificato il ricorso
(v. allegati note scritte del 22.2.2024) sicchè la costituzione dell'Ente va qualificata come intervento volontario in giudizio cui non è riconnessa alcuna domanda avanzata nei confronti dello stesso dalla parte ricorrente.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che, come noto, il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al comma 1 che a CP_3
CP_ decorrere dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di CP_ addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.
L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per CP_ motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente –così come correttamente avvenuto nella specie- l'opposizione va notificata.
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo. Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di CP_ addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento.
In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso (art. 444 co. 3 c.p.c.) o della residenza del ricorrente (art. 444 c. 1 c.p.c.).
Resta fermo il termine perentorio di venti giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero per la censura attinente a vizi formali dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, nel caso di specie occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente deduce, per un verso, la infondatezza della pretesa contributiva anche per pagamento dei contributi, con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99 e, per altro verso, eccepisce la illegittimità dell'avviso di addebito per genericità della causale del credito, con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .
Ebbene, come detto, le contestazioni di vizi formali dell'avviso di addebito essendo qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi devono essere proposte, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso
D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella esattoriale” (cfr. Cass. 21863/2004).
Alla luce di tali rilievi, nella specie, i motivi dell'opposizione inerenti la regolarità formale dell'avviso di addebito risultano tardivamente proposti (oltre i 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito), mentre devono ritenersi tempestivi quelli afferenti il merito della pretesa contributiva, da proporre, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che l'avviso di addebito è stato notificato all'opponente a mezzo pec il 25.1.2023 ed il ricorso giudiziale proposto in data 2.3.2023. Tanto premesso nel merito il ricorso è fondato per le seguenti motivazioni.
Come risultante dall'avviso di addebito -e dalla memoria difensiva dell' con l'atto in CP_1 questione è stato richiesto alla ricorrente il pagamento della prima, della seconda e della terza rata dei contributi fissi dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2016 sul presupposto del pagamento da parte di quest'ultima di un minor importo dei contributi dovuti per detta causale in virtù della domanda di regime agevolato ex art. 1 commi 77-84 L. 190/2014 presentata il
29.2.2016 e della successiva rinuncia a tale regime con comunicazione del 12.4.2016.
Ebbene deve rilevarsi che, al di là di ogni considerazione in ordine alla efficacia della domanda di regime agevolato e della successiva rinuncia, la ricorrente ha dedotto e provato di aver versato integralmente i contributi ordinariamente dovuti per l'anno 2016 alla gestione commercianti senza alcuna riduzione dovuta al richiesto (e poi rinunciato) regime forfetario.
Ed invero, posto che come risulta dalla Circolare n. 15 del 29.1.2026, l'importo dei CP_1 contributi fissi dovuti sul minimale di reddito per l'anno 2016 era complessivamente pari ad €
3.613,02 (da versare alle scadenze del 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio
2017), vi è da rilevare che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha regolarmente versato tale importo, nei termini previsti dalla citata circolare e precisamente € 903,27 in CP_1 data 16/05/2016, € 903,27 in data 22/08/2016, € 903,27 in data 16/11/2016 ed € 903,27 in data
16/02/2017 (v. F24 con attestazione di pagamento e non contestati dall' ed estratto CP_1 cassetto previdenziale allegati al ricorso).
La pretesa contributiva dell' basata sulla “mancata contribuzione nella gestione CP_1 commercianti” per l'anno 2016 è pertanto priva di fondamento, avendo come detto la ricorrente fornito idonea prova del pagamento di tale contribuzione.
Ogni considerazione in ordine al regime agevolato per l'anno 2016, cui la ricorrente ex art. 1 commi 77-84 L. 190/2014 aveva originariamente aderito con domanda del 29.2.2016, appare pertanto superflua in quanto è documentalmente provato che ella ha integralmente versato per tale anno la contribuzione senza beneficiare di alcuna riduzione.
D'altronde, ad abundantiam, va rilevato che l'art 1, comma 83, della L. 23/12/2014 n. 190/2014, testualmente prevede “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' i soggetti già CP_1 esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza della condizione di cui al comma 54”.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha presentato la domanda di accesso al regime contributivo agevolato e la successiva domanda di revoca volontaria rispettivamente in data 29.2.2016 e 12.4.2016, e pertanto entrambe le domande sono state presentate successivamente al 28.2.2016 in modo da non dare diritto, secondo quanto previsto dalla predetta norma, al regime contributivo agevolato per l'anno 2016. Indi correttamente la ricorrente ha pagato i contributi fissi dovuti sul minimale per l'anno 2016 nella misura ordinaria non avendo diritto, a causa di domanda presentata oltre il termine, alla riduzione per agevolazione contributiva ed essendo del tutto irrilevante a tal fine la successiva rinuncia alla domanda presentata il 12.4.2016.
Alla luce delle considerazioni finora esposte il ricorso va accolto con dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito che va, pertanto, annullato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario non CP_1 ricorrendo altresì i presupposti per la invocata condanna ex art. 96 c.p.c..
Spese compensate tra la parte ricorrente e l' , intervenuta Controparte_2 volontariamente in giudizio, in mancanza di domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell'Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle somme richieste con avviso di addebito n. 40020220008786939000, che annulla;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, spese contributo unificato,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Giannattasio;
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l . Controparte_2
Salerno, 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio