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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA PE, Presidente
NO ST, RE
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6034/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF001282025 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. TD701PF00128/2025 del 13.06.2025, notificatogli il
04.07.2025, con il quale l'Ufficio, a seguito dell'attività di controllo, procedeva a tassare ai fini Irpef, in relazione all'anno d'imposta 2021, la somma di € 45.314,00, identificata nell'alveo dei redditi diversi, ex art. 67 del
Tuir, quale provento illecito rilevato nell'ambito del procedimento penale n. 978/22 RGNR D.D.A. ove il ricorrente risultava imputato per la contestata attività di prelievo e trasbordo di sostanza stupefacente.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detto accertamento per violazione degli artt. 1 e 67 Tiur, dell'art. 14 L. n.
537/93 e dell'art. 36, comma 34-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223: assenza del presupposto impositivo;
violazione del c.d. principio di cassa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, rappresentando la correttezza del proprio operato ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Con nota del 13.1.2026, il ricorrente depositava il dispositivo di proscioglimento emesso nei propri riguardi dal Gip del Tribunale di Palmi per insussistenza del fatto.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presente il solo ricorrente, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come l'avviso di accertamento in esame scaturisca dalle risultanze del PVC redatto dalla GdF di Reggio Calabria ed avente ad oggetto l'acquisizione dei dati rinvenienti dal procedimento penale n. 978/22 R.G.N.R. D.D.A., incardinato presso la Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, nell'ambito del quale veniva contestata la percezione, da parte del Ricorrente_1, di proventi illeciti derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, importata dal porto di Gioia Tauro.
In particolare, rilevavano i militi come da detto procedimento fossero emerse responsabilità penali a carico del contribuente, quale impiegato “a terra” nella materiale attività di prelievo e trasbordo dei carichi di sostanze stupefacenti, attività per il medesimo generanti, per l'anno 2021, proventi illeciti pari ad €. 45.314,00, da recuperare a tassazione, così determinati sulla base del quantitativo di cocaina esfiltrata in data 31/12/2020
(recupero di 300 kg di cocaina), per un profitto complessivo, della consorteria criminosa di cui costui faceva parte, stimato in €. 670.000,00.
Orbene, tutto ciò ritenuto e premesso, va evidenziato come costituisse indirizzo generale condiviso in dottrina e giurisprudenza l'essere la relazione tra il giudizio penale e quello tributario non automatica, vigendo il principio di autonomia e di indipendenza dei due giudizi.
Il consolidato orientamento, che poggiava sull'art. 654 c.p.p. (efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo), riteneva che non si potesse attribuire nessuna automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, nel separato giudizio tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale fossero gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria aveva promosso l'accertamento nei confronti del contribuente.
In tali casi, il giudice tributario doveva comunque valutare autonomamente la condotta delle parti e il materiale probatorio acquisito agli atti e verificarne la rilevanza nell'ambito specifico nel procedimento sottoposto al suo esame.
Tuttavia, tale assetto giurisprudenziale e normativo è stato, poi, innovato dall'art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal giugno 2024), il quale dispone, al comma
1, che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Pertanto, affinché possano estendersi gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel procedimento tributario la sentenza assolutoria deve avere formula piena (“perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”) ed essere pronunciata a seguito di dibattimento.
A ristringere l'ambito normativo è intervenuta, di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 3800 del
14.02.2025, nella quale si precisa come l'efficacia di giudicato disposta dall'art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000 sia da intendersi estesa solo alle sanzioni tributarie e non invece all'accertamento dell'imposta.
L'incidenza del giudicato assolutorio penale sulla sola sanzione lascia, quindi, inalterato il regime probatorio e la rilevanza della decisione penale sul rapporto d'imposta, restando, pertanto, la pretesa impositiva soggetta all'ordinario regime probatorio previsto nel processo tributario.
Ciò significa che la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza quale prova soggetta all'autonoma valutazione del giudice tributario, da valutare unitamente alle altre risultanze acquisite in giudizio.
La ratio di tale orientamento è rinvenuta nella diversità di esigenze ed obiettivi che presiedono i due ambiti: da un lato, il regime sanzionatorio deve essere unitario e non contraddittorio e rispettare il principio del ne bis in idem;
dall'altro, l'accertamento dell'imposta persegue lo scopo di attuare la “giusta imposizione”.
Nel presente giudizio, pertanto, la pronuncia di proscioglimento intervenuta nei confronti del Ricorrente_1 può (solo) essere valutata unitamente alle altre risultanze in atti, ai fini della legittimità e fondatezza della pretesa impositiva.
Ciò chiarito, devesi prendere le mosse, nel caso di specie, dall'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del
1993, in base al quale i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo devono essere assoggettati alle imposte reddituali nell'ipotesi in cui gli stessi posseggano i requisiti necessari per trovare collocazione all'interno di una delle categorie reddituali previste dal Testo
Unico ovvero, qualora non siano classificabili in una di esse categorie, debbano essere comunque considerati come redditi diversi.
Nello specifico, l'attività di controllo fiscale si concentrava sull'episodio delittuoso contestato al Ricorrente_1 in data 31.12.2020, in occasione del quale l'odierno ricorrente, in concorso con altri soggetti imputati nel medesimo procedimento penale, avrebbe recuperato 300 kg di cocaina dalla quale, secondo le stime operate dal Gip in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare, si sarebbe tratto un utile pari ad € 670.000,00, di cui € 45.314,00 percepiti personalmente dall'opponente dall'asserita operazione di esfiltrazione della sostanza stupefacente.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1 Tiur, presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 ovvero redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi.
Per giurisprudenza costante in materia, il termine possesso, utilizzato dall'art. 1 cit., evoca la riferibilità ad un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a lui degli inerenti poteri di disposizione (cfr.: Cass., sez. V, ord. n. 307/25).
Ne deriva che il presupposto dell'imposta va individuato nel possesso materiale di redditi nel periodo considerato, conseguendo dalla titolarità in capo al soggetto di poteri di disposizione dei redditi maturati da attività illecite l'applicazione del c.d. principio di cassa. I redditi, pertanto, devono essere dichiarati nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti e ricavi e costi sono registrati e tassati nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento, anziché nel momento in cui sono maturati o emessi i relativi documenti.
Orbene, ciò detto, poiché nella presente vicenda non sono emersi in ogni caso specifici ed univoci elementi in ordine alle singole retribuzioni ricevute dagli altri soggetti coinvolti, già non può ritenersi provato che la somma di € 45.314,00 abbia costituito utile effettivamente pervenuto all'odierno ricorrente, proprio perché la circostanza che il Gip abbia proceduto, nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare, ad una operazione di stima conferma l'incertezza del transito effettivo delle predette somme.
Inoltre, poiché il principio di cassa impone all'organo accertatore una prova documentale del possesso di ulteriori redditi e della loro durata nel tempo e, quindi, se l'operazione è avvenuta per contanti, dello scambio di denaro fisico, la ricostruzione operata in sede penale, poi trasfusa in sede amministrava, non si traduce in una ricostruzione atta a confermare in termini certi ed inequivoci detto trasferimento di denaro da parte dei sodali in favore del ricorrente, per come correttamente esposto dalla difesa del contribuente.
Il possesso del reddito recuperato a tassazione non risulta, perciò, dimostrato essere stato acquisito dal Ricorrente_1 nell'anno 2021, nel corso del quale non vi è neppure indiretto riscontro della materiale apprensione del corrispettivo illecito dell'attività criminosa attraverso la prova di un investimento finanziario del medesimo, sia pure interposto.
Difetta, quindi, nella specie l'essere detto accertamento operato dall'Ufficio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti corroboranti l'effettivo possesso di tali somme in capo al contribuente, nei termini illustrati.
La carenza di originalità valutativa degli atti in ambito fiscale, per come propugnato dall'opponente, emerge, peraltro, in termini ancor più evidenti ove si consideri che le medesime argomentazioni trovavano accoglimento nell'ambito della richiesta di riesame reale avanzata, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Palmi e, successivamente, nel tenore del dispositivo (di NDP perché il fatto non sussiste) pronunciato nei suoi confronti in esito alla celebrata udienza preliminare da parte della stessa A.G.
Dalle ragioni sopra esposte discende, dunque, l'accoglimento della spiegata opposizione cui consegue la condanna della soccombente parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art 93 cpc. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice rel. Il Presidente Dott.
BA RO dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA PE, Presidente
NO ST, RE
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6034/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF001282025 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. TD701PF00128/2025 del 13.06.2025, notificatogli il
04.07.2025, con il quale l'Ufficio, a seguito dell'attività di controllo, procedeva a tassare ai fini Irpef, in relazione all'anno d'imposta 2021, la somma di € 45.314,00, identificata nell'alveo dei redditi diversi, ex art. 67 del
Tuir, quale provento illecito rilevato nell'ambito del procedimento penale n. 978/22 RGNR D.D.A. ove il ricorrente risultava imputato per la contestata attività di prelievo e trasbordo di sostanza stupefacente.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detto accertamento per violazione degli artt. 1 e 67 Tiur, dell'art. 14 L. n.
537/93 e dell'art. 36, comma 34-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223: assenza del presupposto impositivo;
violazione del c.d. principio di cassa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, rappresentando la correttezza del proprio operato ed insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Con nota del 13.1.2026, il ricorrente depositava il dispositivo di proscioglimento emesso nei propri riguardi dal Gip del Tribunale di Palmi per insussistenza del fatto.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, presente il solo ricorrente, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come l'avviso di accertamento in esame scaturisca dalle risultanze del PVC redatto dalla GdF di Reggio Calabria ed avente ad oggetto l'acquisizione dei dati rinvenienti dal procedimento penale n. 978/22 R.G.N.R. D.D.A., incardinato presso la Procura della Repubblica di Reggio
Calabria, nell'ambito del quale veniva contestata la percezione, da parte del Ricorrente_1, di proventi illeciti derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, importata dal porto di Gioia Tauro.
In particolare, rilevavano i militi come da detto procedimento fossero emerse responsabilità penali a carico del contribuente, quale impiegato “a terra” nella materiale attività di prelievo e trasbordo dei carichi di sostanze stupefacenti, attività per il medesimo generanti, per l'anno 2021, proventi illeciti pari ad €. 45.314,00, da recuperare a tassazione, così determinati sulla base del quantitativo di cocaina esfiltrata in data 31/12/2020
(recupero di 300 kg di cocaina), per un profitto complessivo, della consorteria criminosa di cui costui faceva parte, stimato in €. 670.000,00.
Orbene, tutto ciò ritenuto e premesso, va evidenziato come costituisse indirizzo generale condiviso in dottrina e giurisprudenza l'essere la relazione tra il giudizio penale e quello tributario non automatica, vigendo il principio di autonomia e di indipendenza dei due giudizi.
Il consolidato orientamento, che poggiava sull'art. 654 c.p.p. (efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo), riteneva che non si potesse attribuire nessuna automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, nel separato giudizio tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale fossero gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria aveva promosso l'accertamento nei confronti del contribuente.
In tali casi, il giudice tributario doveva comunque valutare autonomamente la condotta delle parti e il materiale probatorio acquisito agli atti e verificarne la rilevanza nell'ambito specifico nel procedimento sottoposto al suo esame.
Tuttavia, tale assetto giurisprudenziale e normativo è stato, poi, innovato dall'art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal giugno 2024), il quale dispone, al comma
1, che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.”
Pertanto, affinché possano estendersi gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel procedimento tributario la sentenza assolutoria deve avere formula piena (“perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”) ed essere pronunciata a seguito di dibattimento.
A ristringere l'ambito normativo è intervenuta, di recente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 3800 del
14.02.2025, nella quale si precisa come l'efficacia di giudicato disposta dall'art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000 sia da intendersi estesa solo alle sanzioni tributarie e non invece all'accertamento dell'imposta.
L'incidenza del giudicato assolutorio penale sulla sola sanzione lascia, quindi, inalterato il regime probatorio e la rilevanza della decisione penale sul rapporto d'imposta, restando, pertanto, la pretesa impositiva soggetta all'ordinario regime probatorio previsto nel processo tributario.
Ciò significa che la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza quale prova soggetta all'autonoma valutazione del giudice tributario, da valutare unitamente alle altre risultanze acquisite in giudizio.
La ratio di tale orientamento è rinvenuta nella diversità di esigenze ed obiettivi che presiedono i due ambiti: da un lato, il regime sanzionatorio deve essere unitario e non contraddittorio e rispettare il principio del ne bis in idem;
dall'altro, l'accertamento dell'imposta persegue lo scopo di attuare la “giusta imposizione”.
Nel presente giudizio, pertanto, la pronuncia di proscioglimento intervenuta nei confronti del Ricorrente_1 può (solo) essere valutata unitamente alle altre risultanze in atti, ai fini della legittimità e fondatezza della pretesa impositiva.
Ciò chiarito, devesi prendere le mosse, nel caso di specie, dall'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del
1993, in base al quale i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo devono essere assoggettati alle imposte reddituali nell'ipotesi in cui gli stessi posseggano i requisiti necessari per trovare collocazione all'interno di una delle categorie reddituali previste dal Testo
Unico ovvero, qualora non siano classificabili in una di esse categorie, debbano essere comunque considerati come redditi diversi.
Nello specifico, l'attività di controllo fiscale si concentrava sull'episodio delittuoso contestato al Ricorrente_1 in data 31.12.2020, in occasione del quale l'odierno ricorrente, in concorso con altri soggetti imputati nel medesimo procedimento penale, avrebbe recuperato 300 kg di cocaina dalla quale, secondo le stime operate dal Gip in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare, si sarebbe tratto un utile pari ad € 670.000,00, di cui € 45.314,00 percepiti personalmente dall'opponente dall'asserita operazione di esfiltrazione della sostanza stupefacente.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1 Tiur, presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 ovvero redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi.
Per giurisprudenza costante in materia, il termine possesso, utilizzato dall'art. 1 cit., evoca la riferibilità ad un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a lui degli inerenti poteri di disposizione (cfr.: Cass., sez. V, ord. n. 307/25).
Ne deriva che il presupposto dell'imposta va individuato nel possesso materiale di redditi nel periodo considerato, conseguendo dalla titolarità in capo al soggetto di poteri di disposizione dei redditi maturati da attività illecite l'applicazione del c.d. principio di cassa. I redditi, pertanto, devono essere dichiarati nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti e ricavi e costi sono registrati e tassati nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento, anziché nel momento in cui sono maturati o emessi i relativi documenti.
Orbene, ciò detto, poiché nella presente vicenda non sono emersi in ogni caso specifici ed univoci elementi in ordine alle singole retribuzioni ricevute dagli altri soggetti coinvolti, già non può ritenersi provato che la somma di € 45.314,00 abbia costituito utile effettivamente pervenuto all'odierno ricorrente, proprio perché la circostanza che il Gip abbia proceduto, nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare, ad una operazione di stima conferma l'incertezza del transito effettivo delle predette somme.
Inoltre, poiché il principio di cassa impone all'organo accertatore una prova documentale del possesso di ulteriori redditi e della loro durata nel tempo e, quindi, se l'operazione è avvenuta per contanti, dello scambio di denaro fisico, la ricostruzione operata in sede penale, poi trasfusa in sede amministrava, non si traduce in una ricostruzione atta a confermare in termini certi ed inequivoci detto trasferimento di denaro da parte dei sodali in favore del ricorrente, per come correttamente esposto dalla difesa del contribuente.
Il possesso del reddito recuperato a tassazione non risulta, perciò, dimostrato essere stato acquisito dal Ricorrente_1 nell'anno 2021, nel corso del quale non vi è neppure indiretto riscontro della materiale apprensione del corrispettivo illecito dell'attività criminosa attraverso la prova di un investimento finanziario del medesimo, sia pure interposto.
Difetta, quindi, nella specie l'essere detto accertamento operato dall'Ufficio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti corroboranti l'effettivo possesso di tali somme in capo al contribuente, nei termini illustrati.
La carenza di originalità valutativa degli atti in ambito fiscale, per come propugnato dall'opponente, emerge, peraltro, in termini ancor più evidenti ove si consideri che le medesime argomentazioni trovavano accoglimento nell'ambito della richiesta di riesame reale avanzata, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Palmi e, successivamente, nel tenore del dispositivo (di NDP perché il fatto non sussiste) pronunciato nei suoi confronti in esito alla celebrata udienza preliminare da parte della stessa A.G.
Dalle ragioni sopra esposte discende, dunque, l'accoglimento della spiegata opposizione cui consegue la condanna della soccombente parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art 93 cpc. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice rel. Il Presidente Dott.
BA RO dott. Giuseppe Campagna