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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1254 /2024
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. PI LO EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] snc, C. F. ; CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
C. F. ; CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Mario Di Francesco presso il cui studio sito in Mistretta, corso Umberto I n. 149, sono elettivamente domiciliati;
- ATTORI -
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], c. da Controparte_1
San Piero, via Dante n.5, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura CodiceFiscale_3 in atti, dall'Avv. Carmelo Russo Ciarro presso il cui studio, sito in Aquedolci, via Diaz n. 86B, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA-
E NEI CONFORNTI DI
, nato a [...] il [...], c. f. Controparte_2
, residente in Militello Rosmarino, via della Casa Comunale;
CodiceFiscale_4
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: risoluzione atto pubblico di vendita per grave inadempimento.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i germani e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio e dinanzi l'intestato Controparte_1 Controparte_2
Tribunale, per ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la dichiarazione di risoluzione dell'atto pubblico di vendita in notar , n. rep 1482 n. Racc. 1146, Persona_1 stipulato in data 22.10.2014.
Premettevano che, previa risoluzione di precedente atto di donazione per mutuo consenso, trasferivano ai coniugi – la nuda proprietà delle unità immobiliari Parte_1 Controparte_2 site in Caronia, fraz. Marina, c. da Sant'Anna, censite al catasto al foglio 4, part. 382 sub 5 e part. 382 sub. 10.
Esponevano che il corrispettivo previsto per la vendita era pari a € 40.000,00 che gli acquirenti avrebbero dovuto pagare a mezzo di due assegni postali non trasferibili dell'importo di €
20.000,00 ciascuno, uno all'ordine di e uno all'ordine di . Parte_1 Parte_2
Spiegavano che, nonostante la consegna formale dei titoli, gli importi rimanevano non incassati in quanto i coniugi – avevano chiesto che non venissero portati Parte_1 Controparte_2 all'incasso per un temporaneo difetto di provvista. Lamentavano che nonostante la diffida ad adempiere l'obbligazione La e CP_1 non pagavano il prezzo pattuito. Controparte_2
Deducevano, dunque, il grave inadempimento, ex art. 1455 c. c., da parte di questi ultimi e chiedevano la risoluzione del contratto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta aderendo alla domanda di Controparte_1 risoluzione del contratto ex adverso proposta e confermando la circostanza del mancato pagamento dell'importo dovuto.
Lamentava che il signor all'epoca con lei coniugato in regime Controparte_2 di comunione dei beni, si era rifiutato di rendere la dichiarazione secondo la quale il denaro usato per l'acquisto della nuda proprietà era denaro personale della signora in quanto Parte_1 derivante da una donazione.
Spiegava che tale dichiarazione avrebbe consentito l'esclusione del bene dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c. c. e che tale ultima circostanza era per lei necessaria al fine di effettuare il pagamento.
Esponeva di non aver più corrisposto il denaro per sopravvenute difficoltà economiche e per la irreversibile crisi coniugale poi sfociata nella separazione.
Concludeva prestando il proprio consenso alla risoluzione del contratto e chiedendo l'addebito dell'inadempimento e delle spese del giudizio interamente in capo al Controparte_2
[...]
Nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace Controparte_2
2. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza a seguito di concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c. p. c.
Il contratto di compravendita, disciplinato nel nostro codice civile all'art. 1470 c.c., è il contratto attraverso il quale una parte (il “venditore” o “alienante”), trasferisce la proprietà di un bene o di un altro diritto a un'altra parte (il “compratore” o “acquirente”) la quale si obbliga a pagare un corrispettivo (il “prezzo”).
Per sua definizione codicistica, il contratto di compravendita è un contratto che ha nel carattere della corrispettività uno dei suoi punti essenziali.
In altri termini, la compravendita è un contratto a titolo oneroso nel quale entrambe le parti protagoniste del contratto (il venditore e il compratore) ricevono un vantaggio economico dalla loro prestazione rappresentato, per un verso, dal ricevimento di una somma di denaro determinata o determinabile, per l'altro, dal ricevimento del bene oggetto del contratto. Valutato quanto sopra, affinché si possa correttamente configurare un contratto di compravendita, diventa essenziale che il compratore si impegni a pagare il prezzo concordato e per altro verso l'alienante si impegni alla consegna del bene.
Nel caso in esame oggetto del contratto è la nuda proprietà degli immobili su indicati, pertanto, la parte di obbligazione gravante in capo ai venditori, e dagli stessi regolarmente adempiuta, consiste non nella consegna materiale del bene, bensì nel trasferimento del titolo di proprietà dei beni stessi.
Risulta, invece, inadempiuta l'obbligazione gravante sugli acquirenti e Controparte_1
Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1453 c. c. se il contratto è a prestazioni corrispettive, ciascuna di esse trova giustificazione nell'altra, per cui il venir meno di una prestazione legittima la controparte a chiedere la risoluzione;
tuttavia, la risoluzione del contratto può essere chiesta, a norma dell'art. 1455 c. c., solo nel caso in cui l'inadempimento non sia di scarsa importanza riguardo l'interesse dell'altra parte.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza tale valutazione va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
e, in secondo luogo considerando eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare o meno il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr Cass. n. 1773/2001).
In questo senso, la valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale comporta lo scioglimento dell'intero rapporto contrattuale in essere tra le parti con effetti retroattivi, importando la restituzione di tutto quanto ricevuto a titolo di controprestazione dalla controparte.
Continuando nella disamina della disciplina applicabile è necessario ribadire ancora che, secondo l'insegnamento definitivamente avallato dalla Cassazione a Sezioni Unite (n.
13533/2001), il creditore, sia che agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che agisca per la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento del danno, ha l'onere di fornire la prova della sola esistenza dell'obbligazione, e cioè della fonte negoziale o legale da cui essa sorge, potendosi limitare ad allegare puramente l'inadempimento della controparte senza doverlo dimostrare nei suoi elementi costitutivi.
Spetterà quindi al debitore che intenda sottrarsi alla condanna dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l'adempimento è divenuto impossibile per causa a lui non imputabile.
Venendo dunque al caso che ci occupa, in primo luogo, bisogna rilevare che l'esistenza del contratto in questione risulta documentalmente provata (cfr allegazione di parte attrice).
Per altro verso, invece, risulta pacifico, l'inadempimento del debitore poiché la stessa convenuta ha ammesso di non aver pagato la somma concordata. Controparte_1
Con riferimento all'aspetto della gravità dell'inadempimento, in applicazione dei suddetti principi, si può osservare che l'inadempimento per cui è causa ha generato un notevole squilibrio del rapporto sinallagmantico: parte attrice, a fronte dell'adempimento della propria parte di obbligazione, non ha ricevuto la prestazione che le spettava ovvero il pagamento del prezzo della vendita.
Non appare convincente nemmeno la giustificazione al proprio inadempimento, addotta dalla ovvero il rifiuto del marito a rilasciare la Controparte_1 Controparte_2 dichiarazione ex art. 179, comma 1 lett. f, c. c.
Sul punto occorre premettere che, nel nostro ordinamento, il regime di comunione legale è strutturato su di un doppio binario. Il sistema traccia, invero, una linea di confine tra beni che rientrano nella comunione (art. 177 c.c.) e beni esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.).
Tuttavia, nulla vieta alle parti di ampliare l'oggetto della comunione legale, facendovi rientrare anche alcuni beni personali ad esclusione dei beni di cui all'art. 179, comma 1, lett. c), d), e), c.c. che non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
La medesima norma, alla lettera f) prevede, invece, la possibilità di escludere dalla comunione legale i “beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”.
La ratio di questa disposizione è di consentire che i beni personali possano essere liberamente trasferiti e sostituiti con altri e ciò al fine di garantire la libertà di autodeterminazione economica del coniuge titolare unico di detti beni.
Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini dell'acquisto di un diverso bene che conservi la medesima qualità di bene personale. La legge contiene una specificazione, stabilendo che nell'atto di acquisto debba essere espressamente dichiarato che il bene è comprato con il ricavato del trasferimento di altri beni personali.
Il legislatore detta poi una disciplina particolare per i beni immobili e i mobili registrati (art. 179, comma 2, c.c.), rendendo più difficile escludere detti beni dalla comunione legale.
L'intento è quello di predisporre particolari cautele contro il rischio di esclusione dalla comunione di beni che di solito risultano avere un valore particolarmente elevato.
Occorre, quindi, che si tratti di un bene strettamente personale o di un bene destinato all'esercizio della professione o di un bene acquistato con il prezzo ricavato dal trasferimento di altri beni personali, che nell'atto di acquisto il contraente dichiari tale esclusione che all'atto di acquisto partecipi anche l'altro coniuge.
Sulla questione in esame si è recentemente pronunciata la Suprema Corte stabilendo che “In tema di acquisto di immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente prevista dall'art. 179 c. 2 c.c. è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione. La partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non assume portata confessoria ove la dichiarazione del coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c. 1 lett. f c.c. non contenga l'indicazione dell'appartenenza personale della provvista necessaria all'acquisto del bene in parola.” (cfr.
Cass. Civ. n. 4917/2024).
Pertanto, secondo il su richiamato orientamento giurisprudenziale, la semplice dichiarazione del coniuge acquirente circa la destinazione personale del bene immobile non è in ogni caso sufficiente ad escludere l'appartenenza del cespite dalla comunione.
Qualora nell'atto d'acquisto il coniuge acquirente dichiari che l'immobile è stato acquistato con il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali, questi dovrà finanche indicare, in modo specifico, che la provenienza della somma impiegata per l'acquisto del cespite in parola sia imputabile all'alienazione di altri beni di sua proprietà.
In assenza di tal specifica dichiarazione, onde poter considerare escluso l'immobile dalla comunione legale, non potrebbe venir in soccorso neanche la dichiarazione adesiva dell'altro coniuge non acquirente, laddove essa si presti ad esser valutata di natura confessoria, e cioè confermativa del pagamento del prezzo con il ricavato della vendita di beni personali.
In altri termini, occorre che il coniuge acquirente del bene immobile indichi, nell'atto pubblico, quale sia la natura personale del bene dalla cui vendita è stata tratta la provvista impiegata per l'acquisto del nuovo bene personale. Ciò posto nel caso in specie dall'esame del contratto di compravendita emerge in primo luogo che ha partecipato allo stesso non in quanto coniuge non Controparte_2 acquirente bensì nella qualità di acquirente del bene stesso e, in secondo luogo, non vi è traccia di alcuna dichiarazione della signora dalla quale possa dedursi che la provvista Parte_1 impiegata è il ricavato della vendita d'uno dei beni personali elencati nelle diverse tipologie sopra descritte.
Stando così le cose la tesi proposta dalla convenuta non può trovare Controparte_1 accoglimento poiché lei stessa non ha posto in essere gli adempimenti necessari ad evitare che il bene oggetto di compravendita fosse escluso dal regime di comunione legale.
Per concludere, la palese difformità della prestazione resa rispetto alle pattuizioni negoziali induce codesto Tribunale a ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento posto in essere da
[...]
e nonché della sua gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., CP_1 Controparte_2 decisamente contravvenendo tale condotta dei convenuti alle esigenze sostanzialmente sottese al negozio in esame.
Quanto agli effetti della risoluzione, previsti dall'art. 1458 c.c., la Suprema Corte afferma che
“Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite.” (cfr Cass. Civ. n. 4442/2014).
Ne deriva, pertanto, l'obbligo a carico di ciascuna parte contraente alla restituzione delle prestazioni ricevute.
In definitiva, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto in notar , Persona_1
n. rep 1482 n. Racc. 1146, stipulato in data 22.10.2014, sottoscritto da , Parte_1 [...]
(alienanti) e e (acquirenti) per Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 grave inadempimento delle parti convenute rispetto agli obblighi prescritti nel contratto medesimo e di cui si è detto e, per l'effetto: - queste ultime vanno condannate a trasferire nuovamente in capo ai germani il diritto di nuda proprietà degli immobili siti in Parte_1
Caronia, fraz. Marina, c. da Sant'Anna, censiti al catasto al foglio 4, part. 382 sub 5 e part. 382 sub. 10.
Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla trascrizione della presente sentenza, derivando tale conseguenza dalla legge, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 2651 c. c.. Ad ogni buon fine si dà atto che la sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n.
1 c.c. .
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo alle parti convenute in solido tra loro.
Le stesse sono liquidate in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R. G. 1254/2024, vertente tra
[...]
, (attori) e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(convenuti), respinta o assorbita ogni diversa istanza, Controparte_2 eccezione e eduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, per l'effetto, dichiara risoluto per grave inadempimento dei convenuti il contratto sottoscritto da e (venditori) Parte_1 Parte_2
e e (acquirenti) in data 22.10.2014; Controparte_1 Controparte_2
- condanna e a trasferire nuovamente in Controparte_1 Controparte_2 capo ai germani il diritto di nuda proprietà degli immobili siti in Caronia, fraz. Parte_1
Marina, c. da Sant'Anna, censiti al catasto al foglio 4, part. 382 sub 5 e part. 382 sub. 10;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio a favore di e che liquida complessivamente in € Parte_1 Parte_2
518,00 per spese vive ed € 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto che la sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 1 c.c. .
Così deciso in Patti il 4.11.2025
Il Giudice
PI LO EN