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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28812/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSTAN ENRICO che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. MANDARINI FRANCESCA che la rappresenta e Controparte_2 difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 PIOSSASCO il 06/03/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Piossasco - Via Adige n. 24 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI , che provvederà pure a pagare interamente il Controparte_2 relativo mutuo residuo dal mese di aprile 2024, con completa e definitiva liberazione del signor
[...]
da ogni debito verso la Banca mutuataria BCC Alpi Marittime;
il sig. CP_1 CP_1 sottoscriverà, in qualsiasi momento, atto di cessione della propria quota del 50% a terzi o alla moglie rinunciando, altresì, a qualunque pretesa economica sull'immobile e riconoscendone la piena proprietà alla moglie;
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor corrisponderà Euro 80,00 al Controparte_1 mese per i prossimi 6 mesi a saldo della propria quota di debito per le spese condominiali arretrate, rimanendo tutte le altre spese, tasse ed imposte dell'alloggio - pregresse e future, condominiali e non - ad esclusivo ed integrale carico della SI , ad eccezione della sola he il signor Controparte_2 Per_1 pagherà nella misura del 50% fino al trasferimento della residenza anagrafica;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor ritirerà entro il 31 ottobre p.v. Controparte_1 l'aspirapolvere Folletto della nonna, gli indumenti e i giocattoli dei figli, i propri indumenti e tutti gli altri effetti personali [compresi la propria fede nuziale, due braccialetti Rolex, i documenti della nonna e dello zio, le chiavi della casa di Militello, le fotografie di famiglia e le ceneri dello zio]; preventivamente il signor farà avere alla moglie le scatole ove riporre quanto sopra per il ritiro;
il signor CP_1 smonterà pure la cameretta dei figli e la porterà via;
CP_1
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che la SI riconosce l'esclusiva proprietà del marito dei due orologi Controparte_2 Rolex attualmente depositati al Monte dei Pegni;
la stessa SI si recherà entro il Controparte_2 giorno 25 ottobre p.v. presso il Monte dei Pegni (insieme al marito) per volturare e/o trasferire in via esclusiva al signor le relative polizze, senza nulla richiedere per gli interessi Controparte_1 finora pagati al Monte dei Pegni;
lo stesso giorno il SI restituirà alla moglie il bancomat, CP_1 consegnerà alla stessa le chiavi di casa e si recherà al Monte dei Paschi per chiudere il conto cointestato con la moglie;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. pagherà alla SI Controparte_1 [...]
il costo del noleggio per tre mesi dell'automobile FI ND consegnatale in data 7 ottobre Parte_1
2024, a fronte della rinuncia della SI a qualsivoglia pretesa per quanto pagato ad Controparte_2 estinzione del finanziamento a suo tempo acceso per la carrozzeria in cui lavorava il signor CP_1 qualora non si recasse presso il Monte dei Pegni entro il termine del 25 ottobre 2024 Controparte_2 indicato al precedente punto, l'automobile FI ND le verrà ritirata fino all'adempimento del suo impegno;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli arredi di casa rimarranno in proprietà esclusiva della SI;
Controparte_2
DÀ ATTO che la SI rinuncia definitivamente ad ogni credito verso il marito, Controparte_2 compreso quello per il costo del bombolone GPL;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. provvederà a sue cura e spese agli Parte_2 adempimenti della dichiarazione di successione della nonna e alla chiusura della propria P.IVA e così ad ogni ulteriore proprio adempimento fiscale futuro;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente/rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28812/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSTAN ENRICO che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. MANDARINI FRANCESCA che la rappresenta e Controparte_2 difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 PIOSSASCO il 06/03/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Piossasco - Via Adige n. 24 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI , che provvederà pure a pagare interamente il Controparte_2 relativo mutuo residuo dal mese di aprile 2024, con completa e definitiva liberazione del signor
[...]
da ogni debito verso la Banca mutuataria BCC Alpi Marittime;
il sig. CP_1 CP_1 sottoscriverà, in qualsiasi momento, atto di cessione della propria quota del 50% a terzi o alla moglie rinunciando, altresì, a qualunque pretesa economica sull'immobile e riconoscendone la piena proprietà alla moglie;
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor corrisponderà Euro 80,00 al Controparte_1 mese per i prossimi 6 mesi a saldo della propria quota di debito per le spese condominiali arretrate, rimanendo tutte le altre spese, tasse ed imposte dell'alloggio - pregresse e future, condominiali e non - ad esclusivo ed integrale carico della SI , ad eccezione della sola he il signor Controparte_2 Per_1 pagherà nella misura del 50% fino al trasferimento della residenza anagrafica;
CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor ritirerà entro il 31 ottobre p.v. Controparte_1 l'aspirapolvere Folletto della nonna, gli indumenti e i giocattoli dei figli, i propri indumenti e tutti gli altri effetti personali [compresi la propria fede nuziale, due braccialetti Rolex, i documenti della nonna e dello zio, le chiavi della casa di Militello, le fotografie di famiglia e le ceneri dello zio]; preventivamente il signor farà avere alla moglie le scatole ove riporre quanto sopra per il ritiro;
il signor CP_1 smonterà pure la cameretta dei figli e la porterà via;
CP_1
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che la SI riconosce l'esclusiva proprietà del marito dei due orologi Controparte_2 Rolex attualmente depositati al Monte dei Pegni;
la stessa SI si recherà entro il Controparte_2 giorno 25 ottobre p.v. presso il Monte dei Pegni (insieme al marito) per volturare e/o trasferire in via esclusiva al signor le relative polizze, senza nulla richiedere per gli interessi Controparte_1 finora pagati al Monte dei Pegni;
lo stesso giorno il SI restituirà alla moglie il bancomat, CP_1 consegnerà alla stessa le chiavi di casa e si recherà al Monte dei Paschi per chiudere il conto cointestato con la moglie;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. pagherà alla SI Controparte_1 [...]
il costo del noleggio per tre mesi dell'automobile FI ND consegnatale in data 7 ottobre Parte_1
2024, a fronte della rinuncia della SI a qualsivoglia pretesa per quanto pagato ad Controparte_2 estinzione del finanziamento a suo tempo acceso per la carrozzeria in cui lavorava il signor CP_1 qualora non si recasse presso il Monte dei Pegni entro il termine del 25 ottobre 2024 Controparte_2 indicato al precedente punto, l'automobile FI ND le verrà ritirata fino all'adempimento del suo impegno;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli arredi di casa rimarranno in proprietà esclusiva della SI;
Controparte_2
DÀ ATTO che la SI rinuncia definitivamente ad ogni credito verso il marito, Controparte_2 compreso quello per il costo del bombolone GPL;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. provvederà a sue cura e spese agli Parte_2 adempimenti della dichiarazione di successione della nonna e alla chiusura della propria P.IVA e così ad ogni ulteriore proprio adempimento fiscale futuro;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente/rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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