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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7756/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7756 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
ricorrente, con l'avv. Elio Ludini
e
C.F. ONroparte_1 P.IVA_2
resistente, con gli avv.ti Lucio Nicastro e Giuseppe De Carolis
e
C.F. ) ONroparte_2 P.IVA_3
terza chiamata, con gli avv.ti Giovanni Rosati ed Evelina Torrelli
e
C.F. ) ONroparte_3 P.IVA_4
intervenuta, con l'avv. Leonardo Bottazzi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.7.2025 e, perciò, per parte ricorrente, come da prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., per pagina 1 di 13 parte resistente e terza chiamata come da rispettive comparse di risposta, e per parte intervenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28.6.2021, (da ora, Parte_1
, società che aveva incorporato (da ora ), ha esposto, in sintesi, Parte_1 ONroparte_4 CP_4
che: a) in data 10.7.2009 aveva concluso con il (da CP_4 ONroparte_1
ONr ora, ) il contratto di leasing n. 271046, avente ad oggetto un'unità immobiliare sita nel comune di
ONr Avezzano, via Caruscino snc;
b) in data 15.10.2018, “depositava ricorso con proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 182 bis L.F.” e “depositava istanza, ex art. 169 bis L.F. […] finalizzata ad ottenere l'autorizzazione allo scioglimento del vincolo negoziale intrattenuto con la ”; c) “con provvedimento del 28.11.2018 […] il Tribunale di Parte_1
Avezzano, Sezione Fallimentare, emetteva decreto di autorizzazione allo scioglimento dal contratto di locazione finanziaria di beni immobili del 10.7.2009, (provvedimento tuttavia mai eseguito da parte della società in concordato)”; d) “all'adunanza dei creditori del 25.9.2019, i Commissari Giudiziali espressamente riconoscevano l'inadempimento di cui alla mancata corresponsione dei canoni di locazione e […] alla mancata riconsegna dell'immobile […] e ciò parimenti al legale rappresentante della società in concordato, che (anche) formalmente si rendeva disponibile alla riconsegna dell'immobile (che invero, avrebbe già dovuto avvenire, secondo le obbligazioni concordatarie, entro giugno del 2019 […])”; e) in data 13.2.2020 il Tribunale di Avezzano “decretava l'omologazione del ONr ONr concordato preventivo” proposto da;
f) con atto notificato a , “anche in persona del proprio
Presidente del Consiglio di Gestione” – una prima volta in data 24.9.2020 e, una seconda volta, il
2.4.2021 –, intimava la restituzione dell'immobile oggetto di locazione finanziaria per effetto Parte_1
– fra l'altro – della intervenuta risoluzione di diritto del contratto (in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto); g) “nonostante le determinazioni di cui al decreto autorizzativo del Giudice Delegato del 28.11.2018, rimasto ineseguito, nonostante la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria del 24.09.2020 con contestuale invito alla restituzione del bene immobile, nonostante l'ulteriore invito alla restituzione del 02.04.2021, ancora
pagina 2 di 13 non eseguito, in definitiva, costituisce interesse attuale, oltre che diritto, della scrivente rientrare nella giuridica disponibilità del bene, tuttavia non riconsegnato”.
Tutto ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, previo accertamento dell'intervenuta Parte_1
ONr risoluzione di diritto del contratto di leasing, volesse accertare e dichiarare che il “non ha (più) alcun diritto e/o titolo per continuare a ritenere (giuridicamente e di fatto) il complesso immobiliare oggetto del predetto (e risolto) contratto di leasing […] e per l'effetto, condannarla al suo immediato rilascio, libero e vuoto da persone e cose”, emanando “ogni consequenziale provvedimento”, con vittoria di spese.
ONr
si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta da
ONr
ha esposto, in sintesi, che: i) “nel corso del 2018 […] prendeva contezza piena degli Parte_1 illegittimi accadimenti che avevano condotto” all'acquisto dell'immobile (poi concessogli in leasing da ON
da (da ora “che già avevano portato all'avvio del Parte_1 CP_2 ONroparte_2
procedimento penale R.G.N.R. n. 302/13, pendente innanzi il Tribunale penale di Avezzano, nei confronti, tra l'altro, del proprio ex amministratore sig. e del sig. Parte_2 [...]
ON
legale rappresentante della ; ii) “il prezzo del Leasing (il suo controvalore) è stato CP_6
determinato dalla stessa che – evidente ulteriore anomalia – era stata proposta all'utilizzatore CP_7
ON ON ON (il ) dalla società venditrice ( ”; iii) avrebbe versato due volte la somma di €.
740.400,00 iva inclusa […] e ciò in ragione di un accordo che avrebbe coinvolto evidentemente anche
; iv) l'immobile “non solo era privo di agibilità ma non sussistevano neppure le condizioni – Parte_1 dovendosi procedere con svariate attività e sanatorie – per poterla ottenere”, e ciò “anche in relazione ON alla garanzia resa da per cui l'Immobile sarebbe stato realizzato in conformità agli strumenti urbanistici”; v) i consulenti nominati nel procedimento penale riscontravano “una sopravvalutazione del cespite rispetto il valore di leasing di €. 569.000,00”. ONr ON Il ha perciò concluso: a) in via preliminare e pregiudiziale, per la chiamata in causa di b) in
ON via principale e riconvenzionale, per “accertare il grave inadempimento di (consegna di aliud pro alio) e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto
l'Immobile sito in via Caruscino snc […] sottoscritto da e PRS”, e conseguentemente, b1) Parte_1
“accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, la nullità del collegato contratto di locazione finanziaria in quanto privo dell'oggetto per i motivi di cui in narrativa e, pertanto, condannare
pagina 3 di 13 ON alla ripetizione di tutto quanto versato da a titolo di oneri e rate di leasing per un Parte_1
ON importo pari ad Euro 931.755,36, come risulta dal partitario estratto dalla contabilità del (doc.
13) e dal prospetto delle sole movimentazioni finanziarie (doc. 14)”, b2) “in via gradata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta e, per l'effetto,
ON condannare alla ripetizione di tutto quanto versato da a titolo di oneri e rate di leasing Parte_1 per un importo pari ad Euro 931.755,36”; c) per “comunque accertare e dichiarare la responsabilità ON delle società e nell'operazione finalizzata all'acquisto dell'immobile concesso in Parte_1
ON leasing alla e per l'effetto condannare le controparti, in solido tra loro, al risarcimento del ON danno subito dal pari alla somma delle rate e degli oneri versati nell'ambito del contratto di leasing pari ad Euro 931.755,36 […] oltre agli oneri che quest'ultimo dovrà sopportare per la ricerca di una nuova sede e per il trasloco da quantificarsi secondo il criterio del “danno figurato” specificato al paragrafo 9 o in alternativa nella minore o maggiore somma da stabilirsi anche in via equitativa e che codesto Ill.mo giudicante riterrà di giustizia”; d) in subordine, per “disporre la ripetizione a titolo ON di ingiustificato arricchimento degli importi corrisposti dal alla per un importo Parte_1
ON complessivo pari alla somma di Euro 931.755,36”; e) in ogni caso, per “condannare la società a
ON tenere indenne da ogni conseguenza negativa derivante e/o connessa alla risoluzione del contratto di leasing”; con vittoria di spese.
ON ONr si è costituita in giudizio contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata da e ha concluso per il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti, “per l'intervenuta decadenza e prescrizione di qualsivoglia domanda risarcitoria oltre che per la palese infondatezza in fatto ed in
ON ON diritto delle richieste del con la chiamata in causa di e con ogni conseguente pronuncia in
ON merito alle spese di lite, oltre accessori, chiedendo sin d'ora la condanna per lite temeraria del ON (ed eventualmente anche di solo ove si associ alla domanda del )”. Parte_1
Con ordinanza in data 8.3.2022, il g.i. ha disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnando successivamente alle parti i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Con comparsa in data 6.3.2024 è intervenuta in giudizio (da ora , quale ONroparte_3 CP_3
“titolare dei beni, dei rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing a quest'ultima ceduti da
e di cui all'Elenco Allegato al suindicato atto di cessione sotto la lettera Parte_1
pagina 4 di 13 “C”, ivi compreso il contratto di leasing n.1558097 già n. 271046 oggetto del presente giudizio”, che ha fatto proprie, in sostanza, le difese già svolte da Parte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica diretta a ricostruire la consistenza dell'immobile per cui è causa alla data di stipula dell'atto di compravendita, con particolare riferimento alla possibilità di ottenimento dell'agibilità, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025, sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. In fatto.
È del tutto pacifico in causa (e gran parte delle circostanze riportate di seguito risultano in ogni caso riscontrate documentalmente) che:
ONr a) in data 5.3.2018, ha presentato presso il Tribunale di Avezzano domanda di concordato preventivo in continuità aziendale “con riserva”;
ONr b) in data 15.10.2018, ha depositato la proposta e il piano, depositando contestualmente istanza ex art. 169-bis l.f., per l'autorizzazione allo scioglimento del contratto di leasing immobiliare già stipulato con (docc. nn. 2 e 3 ; CP_4 Parte_1
c) sollecitato il contraddittorio, il Tribunale di Avezzano, con decreto in data 28.11.2018 (doc. n. 5
ONr
, ha autorizzato allo scioglimento del contratto di locazione finanziaria, senza Parte_1
riconoscimento di alcun indennizzo in favore della società concedente;
d) il provvedimento in esame prevede espressamente la sua comunicazione alla sola parte istante e ai commissari giudiziali;
ONr e) a far data dal deposito della domanda di concordato, non ha più provveduto al pagamento del canone di leasing, né ha provveduto alla restituzione dell'immobile in favore della società concedente.
È altresì pacifico (e riscontrato documentalmente, cfr. doc. 10 della ricorrente) che con “atto Parte_1
ONr di significazione” in data 1.9.2020 notificato a il 28.9.2020, premesso che “il
[...]
nonostante le ragioni manifestate di cui all'istanza 169 bis L.F., non ONroparte_1
ha ancora provveduto a rendere in favore della scrivente alcun atto di significazione formale
ONr finalizzato allo scioglimento del vincolo negoziale”, ha comunicato a “in via principale, di dare esecuzione al decreto autorizzativo di scioglimento del contratto di locazione finanziaria emesso dal
Tribunale Civile di Avezzano in data 21.11.2018, peraltro in conformità alle obbligazioni concordatarie omologate […] in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in forza
pagina 5 di 13 dell'art. 16 di cui alle “condizioni generali” del medesimo contratto, la risoluzione del medesimo ONr contratto di locazione finanziaria di beni immobili finiti n. 271046 del 10.7.2009”, intimando a l'immediata restituzione del bene immobile liberato da persone e cose.
3. Domanda di restituzione dell'immobile proposta da e fatta propria da Parte_1 CP_3
La domanda è fondata e dev'essere perciò accolta.
ONr Come anticipato sub 2., il Tribunale di Avezzano, con decreto in data 28.11.2018, ha autorizzato allo scioglimento del contratto di leasing, in conformità all'istanza presentata dalla stessa società proponente il concordato.
Il decreto autorizzativo è stato poi sicuramente portato alla conoscenza di che comunque lo Parte_1
ha fatto proprio con l'atto di significazione sempre riportato sub 2, ove ha dichiarato, come ricordato, di volere “in via principale, […] dare esecuzione al decreto autorizzativo di scioglimento del contratto di locazione finanziaria emesso dal Tribunale Civile di Avezzano in data 21.11.2018, peraltro in conformità alle obbligazioni concordatarie omologate”).
Depone in tal senso anche il tenore del verbale dell'adunanza dei creditori del concordato preventivo
ONr proposto da (doc. n. 8 di , dal quale emerge che i legali della società concedente hanno Parte_1
lamentato la mancata restituzione dell'immobile (oltre il mancato pagamento dei canoni), “facendo presente che la società proponente risulta già inadempiente rispetto a quanto previsto nella proposta”.
Sulla scorta di tali premesse:
a) va respinta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing proposta da non potendo la società concedente invocare la risoluzione di un contratto già Parte_1
sciolto;
ONr b) va in ogni caso accolta la domanda di condanna di alla restituzione dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose, in favore di (quale “titolare dei beni, dei rapporti giuridici CP_3 relativi ai contratti di leasing a quest'ultima ceduti da e di cui all'Elenco Parte_1
Allegato al suindicato atto di cessione sotto la lettera “C”, ivi compreso il contratto di leasing
n.1558097 già n. 271046 oggetto del presente giudizio”), atteso che l'intervenuto scioglimento del ONr contratto ha determinato la definitiva caducazione del diritto di godimento di .
ONr Sussiste inoltre la legittimazione di (e poi di a richiedere la condanna di alla Parte_1 CP_3
restituzione dell'immobile per cui è causa, atteso che, per le ragioni di cui si dirà infra, la domanda pagina 6 di 13 ONr ON proposta da di risoluzione del contratto di compravendita concluso fra e deve essere CP_4 senz'altro respinta. ONr
va perciò condannato a restituire ad entro trenta giorni dalla comunicazione della CP_3
presente sentenza, l'immobile oggetto del contratto di leasing (ormai sciolto) libero da persone e cose.
ONr
4. Domande proposte da .
ON
4.1. Domanda di risoluzione del contratto di compravendita concluso fra e . CP_4
La domanda è infondata e va perciò respinta.
In punto di diritto, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che “l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale,
l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la "legitimatio ad causam" ma la titolarità attiva del rapporto” (Cass. SS.UU. 19785/2015).
Nel caso in esame, la clausola di cui all'art. 11 delle condizioni generali del contratto di leasing (doc. 1 della ricorrente), prevede espressamente che “è riconosciuta all'utilizzatore la facoltà di avanzare direttamente verso il Venditore e/o terzi eccezioni, riserve e denunce, assumendone la responsabilità, le spese e le conseguenze, ferme restando tutte le obbligazioni assunte verso il Concedente e senza pregiudizio per il diritto di proprietà di quest'ultimo sull'immobile”.
Clausola di tenore assai chiaro che non solo non attribuisce all'utilizzatore la facoltà di esercitare azioni dirette alla caducazione del contratto di compravendita concluso tra il fornitore e il concedente, ma, anzi, le vieta espressamente.
Solo per completezza, va quindi rilevato che, sciolto (per le ragioni indicate sub 3.) il contratto di
ONr leasing concluso con l'allora , non è più titolare di un interesse giuridicamente CP_4
pagina 7 di 13 ON apprezzabile a proporre la domanda di risoluzione del contratto di compravendita concluso fra e
, al quale resta radicalmente estranea per effetto del venir meno dell'invocato collegamento CP_4
negoziale.
4.2. Domanda di accertamento della nullità del contratto di leasing.
La domanda è infondata e va perciò respinta.
ONr
lamenta (pretese) anomalie che caratterizzerebbero le vicende relative alla conclusione del contratto di leasing per cui è causa, che riguardano essenzialmente: i) lo svolgimento delle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto (con particolare riferimento alla determinazione del prezzo di vendita dell'immobile); ii) la irregolarità edilizia dell'immobile con conseguente impossibilità di ottenere il certificato di agibilità.
Anomalie di natura eterogenea, che devono essere perciò oggetto di esame separato.
ONr
4.2.1. ribadisce, anche in comparsa conclusionale, che “nel corso del 2018 l'odierna attrice avviava un'ampia attività di analisi e revisione dei dati contabili pregressi e degli atti posti in essere dai precedenti organi gestori che avrebbe poi condotto alla presentazione della domanda di concordato di cui si è detto (doc. 3), poi omologato in data 13.02.2020 (doc. 6), nonché all'avvio di azioni di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori, così come nei confronti degli organi di controllo che si erano tempo per tempo succeduti.
ON Nell'ambito di tali attività, l'organo di governo del avviava valutazioni sull'operazione che aveva condotto all'acquisto dalla società PRS dell'Immobile concesso in leasing da (quale Parte_1
incorporante dell'allora concedente ). ONroparte_4
In tale contesto l'odierna esponente prendeva contezza piena degli illegittimi accadimenti che avevano condotto a tale acquisto e che già avevano portato all'avvio del procedimento penale R.G.N.R. n.
302/13, pendente innanzi il Tribunale penale di Avezzano, nei confronti, tra l'altro, del proprio ex amministratore sig. e del sig. legale rappresentante della Parte_2 ONroparte_6
ON
.
ONr È già significativo che non fornisca alcuna informazione aggiornata in ordine allo stato del procedimento penale citato, che risulta avviato circa 13 anni orsono.
ONr Ciò premesso, rileva il tribunale che – sul piano civilistico – le anomalie denunciate da non appaiono in alcun modo idonee a supportare la tesi della nullità del contratto di leasing.
pagina 8 di 13 In particolare, l'asserita sopravvalutazione del bene immobile appare, alla stregua delle (generiche)
ONr circostanze di corredo allegate da , piuttosto idonea a supportare una domanda di annullamento
ONr del contratto concluso dagli amministratori di per conflitto di interessi.
La pretesa duplicazione dell'acconto di € 740.000,00= si rivela, poi, in realtà insussistente.
ONr La corretta lettura delle circostanze riportate dallo stesso CAM conferma infatti che (quale futura
ON compratrice) ha effettivamente versato a (futura venditrice) acconti per complessivi € 740.000,00=
(comprensivi di iva) “tra il marzo 2007 e il maggio 2009” e che tali acconti sono stati Utilizzati da ON
a deconto del pezzo dovuto a per l'acquisto dell'immobile, perfezionato nel luglio 2009. CP_4
ONr Emerge tuttavia dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento penale prodotta dallo stesso
ONr ONr (doc. n. 9 di ) che ha emesso nei confronti di , in data 10.7.2009, fattura per CP_4
l'importo di € 617.000,00=, oltre iva (complessivi € 740.400,00) quale primo canone di locazione ONr finanziaria e che tale fattura non è stata pagata da , avendo in data 13.7.2009 registrato sul CP_4
libro giornale “un giroconto in compensazione dal conto 3010COZ930 (cliente C.A.M. S.p.A. ) pari ad
€ 740.000,00 al conto 2005009 (debiti diversi per pagamento in compensazione) di € 740.000,00; così che il CREDITO (Fineco) viene compensato e dal giroconto e la partita pareggia” (cfr. pagg. 99/102 della consulenza tecnica richiesta dal P.M.). ONr ON
ha quindi, in altre parole, utilizzato gli acconti già versati a per onorare il primo canone dovuto a in forza del contratto di leasing. CP_4
Appare infine del tutto irrilevante l'ulteriore circostanza dell'avere la stessa PRS “suggerito” CP_4
quale società di leasing cui rivolgersi per finanziare l'operazione di acquisto dell'immobile. ONr Circostanza che, contrariamente a quanto assume la difesa di , non risulta assolutamente inusuale rispetto alle correnti prassi di mercato e che, in ogni caso, non appare idonea a integrare un'effettiva ipotesi di nullità (necessariamente tipica) del contratto di leasing.
4.2.2. Quanto alle lamentate irregolarità edilizie dell'immobile, la c.t.u espletata nel presente giudizio ha decisamente ridimensionato la portata di tale doglianza.
La c.t.u. ha difatti accertato la sussistenza di un solo profilo di irregolarità edilizia dell'immobile assolutamente insanabile, costituito da due tettoie descritte a pag. 6 della relazione peritale.
pagina 9 di 13 Si tratta tuttavia di manufatti che, come accertato dal c.t.u., non esistevano alla data di conclusione del
ON contratto di compravendita fra e e che sono state realizzate successivamente proprio da CP_4
ONr
.
Rileva il tribunale che le conclusioni cui è giunto il c.t.u. non sono state in alcun modo contestate da
ONr
e che risultano in ogni caso oggettivamente riscontrate sulla scorta della documentazione fotografica acquisita dal c.t.u., dalla quale si ricava chiaramente l'inesistenza delle tettoie alla data di stipula del contratto di compravendita citato.
Resta perciò escluso che tale abuso, pur insanabile, possa inficiare in alcun modo la validità o efficacia del contratto citato.
La c.t.u. espletata ha tuttavia accertato una nutrita serie di ulteriori irregolarità edilizie (“Modifiche distributive - di facciate e cambi d'uso”), sicuramente anteriori alla stipula del contratto di compravendita, evidenziando tuttavia come tali irregolarità risultino sanabili, non potendo perciò costituire un impedimento assoluto all'ottenimento dell'agibilità.
In punto di diritto, la Corte di cassazione ha chiarito che il mancato rilascio del certificato di agibilità
“non determina di per sé un inadempimento e non giustifica, per l'effetto, la risoluzione del contratto
e/o il risarcimento dei danni, alla stessa stregua, e in senso opposto, la presenza formale del documento, ma, al contempo, di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, integra gli estremi di un inadempimento ex se idoneo alla risoluzione della compravendita, da qualificarsi grave in relazione alle concrete esigenze del compratore di utilizzazione diretta od indiretta dell'immobile”, di talché “la mancata consegna del certificato di abitabilità implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo al riguardo irrilevante la concreta utilizzazione ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari” (Cass. 30950/2017, in motivazione).
Nel caso in esame, come ricordato, il mancato rilascio del certificato di agibilità è conseguenza di irregolarità edilizie dell'immobile sanabili e perciò inidonee a supportare in alcun modo la tesi della nullità del contratto per incommerciabilità assoluta dell'immobile, restando perciò da esaminare le sole
ONr domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni sempre proposte da .
4.3. Domanda di risoluzione del contratto di leasing.
pagina 10 di 13 ONr Per le ragioni indicate sub 3., , che ha provocato lo scioglimento del contratto di leasing ex art. 169-bis l.f., non può invocare la risoluzione di detto contratto, atteso che tale domanda presuppone la pendenza del contratto.
4.4. Domanda di risarcimento dei danni.
ONr La sussistenza delle irregolarità edilizie accertate dal c.t.u. giustificherebbe in astratto il diritto di a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a tali irregolarità.
ONr Si è già detto tuttavia che il contratto di leasing è ormai sciolto a seguito dell'iniziativa di , con conseguente impossibilità per quest'ultima di ottenere l'intestazione del bene a seguito del suo riscatto.
ONr Ne deriva che potrebbe reclamare unicamente, quale effettiva voce di danno, una eventuale compressione del proprio diritto di godimento conseguente alle irregolarità edilizie accertate.
Le risultanze istruttorie impongono tuttavia di escluderne l'esistenza, anche alla luce della condotta
ONr tenuta da che, come più volte ribadito, continua a godere dell'immobile nonostante la risalente caducazione del contratto che giustificherebbe tale godimento.
Circostanza assai eloquente che conferma la sicura idoneità del bene, pur viziato dalle irregolarità ricordate, alle esigenze di utilizzo di CAM (che non ha, in ogni caso, nemmeno allegato la sussistenza di specifiche ragioni di danno della natura indicata).
4.5. Domanda di ingiustificato arricchimento.
Va infine respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per il palese difetto del requisito della residualità.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, va difatti ribadito che l'asserita sopravvalutazione ONr dell'immobile avrebbe consentito a l'esercizio dell'azione di annullamento del contratto di leasing per conflitto di interessi, oltre alla eventuale proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei propri amministratori.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla irregolarità edilizia dell'immobile è stata poi respinta in difetto di prova di detti danni.
Trova perciò applicazione l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza
pagina 11 di 13 del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico […]” (Cass.
27008/2024, conforme a Cass. SS.UU. 33954/2023).
5. Riepilogo.
In conclusione, va accolta la domanda proposta da e fatta propria da di condanna di Parte_1 CP_3
ONr
alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing, così identificato “immobile sito in via Caruscino snc in Avezzano, composto da due corpi di fabbrica, di cui uno di grandi dimensioni avente destinazione direzionale, ed uno di piccole dimensioni avente destinazione di rimessa e di laboratorio, della superficie coperta di circa mq 1028 ed altresì circondato da ampia area esterna. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 37, mappale 372, sub. 1”; immobile che andrà restituito alla cessionaria libero da persone e cose, entro trenta giorni dalla CP_3
notificazione della presente sentenza.
ONr ON Vanno di contro respinte tutte le domande proposte da nei confronti di e Parte_1
ONr Le ragioni della decisione rendono poi inammissibili per irrilevanza le istanze istruttorie di .
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza. ONr
va perciò condannato alla rifusione delle spese sostenute da e PRS per il presente Parte_1
giudizio, che si liquidano, quanto a in € 545,00= per spese ed € 27.500,00= per compensi e, Parte_1 quanto a PRS, in € 27.500,00= per compensi (riconosciuti in entrambi i casi i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, con un aumento del 20% circa in ragione ONr del valore delle domande di condanna al pagamento di somme proposte da ), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
ONr Spese compensate fra e che è intervenuta in giudizio facendo proprie, in sostanza, le CP_3
difese di Parte_1
ONr Non ricorrono i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto
ONr dell'effettiva sussistenza (di parte) delle irregolarità edilizie lamentate da .
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in
ONr solido e del solo nei rapporti interni.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di restituzione dell'immobile proposta da e fatta propria Parte_1 da e, per l'effetto, condanna a ONroparte_3 ONroparte_1
restituire ad l'unità immobiliare meglio descritta in motivazione (paragrafo 5), ONroparte_3
libera da persone e cose, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- condanna al pagamento, in favore di ONroparte_1 Parte_1
della somma di € 545,00= per spese ed € 27.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali
[...]
e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna al pagamento, in favore di ONroparte_1 ONroparte_2
della somma di € 27.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di
[...]
legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. ONroparte_1
Così deciso in Brescia il 16.12.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7756 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
ricorrente, con l'avv. Elio Ludini
e
C.F. ONroparte_1 P.IVA_2
resistente, con gli avv.ti Lucio Nicastro e Giuseppe De Carolis
e
C.F. ) ONroparte_2 P.IVA_3
terza chiamata, con gli avv.ti Giovanni Rosati ed Evelina Torrelli
e
C.F. ) ONroparte_3 P.IVA_4
intervenuta, con l'avv. Leonardo Bottazzi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.7.2025 e, perciò, per parte ricorrente, come da prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., per pagina 1 di 13 parte resistente e terza chiamata come da rispettive comparse di risposta, e per parte intervenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28.6.2021, (da ora, Parte_1
, società che aveva incorporato (da ora ), ha esposto, in sintesi, Parte_1 ONroparte_4 CP_4
che: a) in data 10.7.2009 aveva concluso con il (da CP_4 ONroparte_1
ONr ora, ) il contratto di leasing n. 271046, avente ad oggetto un'unità immobiliare sita nel comune di
ONr Avezzano, via Caruscino snc;
b) in data 15.10.2018, “depositava ricorso con proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 182 bis L.F.” e “depositava istanza, ex art. 169 bis L.F. […] finalizzata ad ottenere l'autorizzazione allo scioglimento del vincolo negoziale intrattenuto con la ”; c) “con provvedimento del 28.11.2018 […] il Tribunale di Parte_1
Avezzano, Sezione Fallimentare, emetteva decreto di autorizzazione allo scioglimento dal contratto di locazione finanziaria di beni immobili del 10.7.2009, (provvedimento tuttavia mai eseguito da parte della società in concordato)”; d) “all'adunanza dei creditori del 25.9.2019, i Commissari Giudiziali espressamente riconoscevano l'inadempimento di cui alla mancata corresponsione dei canoni di locazione e […] alla mancata riconsegna dell'immobile […] e ciò parimenti al legale rappresentante della società in concordato, che (anche) formalmente si rendeva disponibile alla riconsegna dell'immobile (che invero, avrebbe già dovuto avvenire, secondo le obbligazioni concordatarie, entro giugno del 2019 […])”; e) in data 13.2.2020 il Tribunale di Avezzano “decretava l'omologazione del ONr ONr concordato preventivo” proposto da;
f) con atto notificato a , “anche in persona del proprio
Presidente del Consiglio di Gestione” – una prima volta in data 24.9.2020 e, una seconda volta, il
2.4.2021 –, intimava la restituzione dell'immobile oggetto di locazione finanziaria per effetto Parte_1
– fra l'altro – della intervenuta risoluzione di diritto del contratto (in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto); g) “nonostante le determinazioni di cui al decreto autorizzativo del Giudice Delegato del 28.11.2018, rimasto ineseguito, nonostante la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria del 24.09.2020 con contestuale invito alla restituzione del bene immobile, nonostante l'ulteriore invito alla restituzione del 02.04.2021, ancora
pagina 2 di 13 non eseguito, in definitiva, costituisce interesse attuale, oltre che diritto, della scrivente rientrare nella giuridica disponibilità del bene, tuttavia non riconsegnato”.
Tutto ciò premesso, ha concluso perché il tribunale, previo accertamento dell'intervenuta Parte_1
ONr risoluzione di diritto del contratto di leasing, volesse accertare e dichiarare che il “non ha (più) alcun diritto e/o titolo per continuare a ritenere (giuridicamente e di fatto) il complesso immobiliare oggetto del predetto (e risolto) contratto di leasing […] e per l'effetto, condannarla al suo immediato rilascio, libero e vuoto da persone e cose”, emanando “ogni consequenziale provvedimento”, con vittoria di spese.
ONr
si è costituito in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta da
ONr
ha esposto, in sintesi, che: i) “nel corso del 2018 […] prendeva contezza piena degli Parte_1 illegittimi accadimenti che avevano condotto” all'acquisto dell'immobile (poi concessogli in leasing da ON
da (da ora “che già avevano portato all'avvio del Parte_1 CP_2 ONroparte_2
procedimento penale R.G.N.R. n. 302/13, pendente innanzi il Tribunale penale di Avezzano, nei confronti, tra l'altro, del proprio ex amministratore sig. e del sig. Parte_2 [...]
ON
legale rappresentante della ; ii) “il prezzo del Leasing (il suo controvalore) è stato CP_6
determinato dalla stessa che – evidente ulteriore anomalia – era stata proposta all'utilizzatore CP_7
ON ON ON (il ) dalla società venditrice ( ”; iii) avrebbe versato due volte la somma di €.
740.400,00 iva inclusa […] e ciò in ragione di un accordo che avrebbe coinvolto evidentemente anche
; iv) l'immobile “non solo era privo di agibilità ma non sussistevano neppure le condizioni – Parte_1 dovendosi procedere con svariate attività e sanatorie – per poterla ottenere”, e ciò “anche in relazione ON alla garanzia resa da per cui l'Immobile sarebbe stato realizzato in conformità agli strumenti urbanistici”; v) i consulenti nominati nel procedimento penale riscontravano “una sopravvalutazione del cespite rispetto il valore di leasing di €. 569.000,00”. ONr ON Il ha perciò concluso: a) in via preliminare e pregiudiziale, per la chiamata in causa di b) in
ON via principale e riconvenzionale, per “accertare il grave inadempimento di (consegna di aliud pro alio) e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto
l'Immobile sito in via Caruscino snc […] sottoscritto da e PRS”, e conseguentemente, b1) Parte_1
“accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, la nullità del collegato contratto di locazione finanziaria in quanto privo dell'oggetto per i motivi di cui in narrativa e, pertanto, condannare
pagina 3 di 13 ON alla ripetizione di tutto quanto versato da a titolo di oneri e rate di leasing per un Parte_1
ON importo pari ad Euro 931.755,36, come risulta dal partitario estratto dalla contabilità del (doc.
13) e dal prospetto delle sole movimentazioni finanziarie (doc. 14)”, b2) “in via gradata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta e, per l'effetto,
ON condannare alla ripetizione di tutto quanto versato da a titolo di oneri e rate di leasing Parte_1 per un importo pari ad Euro 931.755,36”; c) per “comunque accertare e dichiarare la responsabilità ON delle società e nell'operazione finalizzata all'acquisto dell'immobile concesso in Parte_1
ON leasing alla e per l'effetto condannare le controparti, in solido tra loro, al risarcimento del ON danno subito dal pari alla somma delle rate e degli oneri versati nell'ambito del contratto di leasing pari ad Euro 931.755,36 […] oltre agli oneri che quest'ultimo dovrà sopportare per la ricerca di una nuova sede e per il trasloco da quantificarsi secondo il criterio del “danno figurato” specificato al paragrafo 9 o in alternativa nella minore o maggiore somma da stabilirsi anche in via equitativa e che codesto Ill.mo giudicante riterrà di giustizia”; d) in subordine, per “disporre la ripetizione a titolo ON di ingiustificato arricchimento degli importi corrisposti dal alla per un importo Parte_1
ON complessivo pari alla somma di Euro 931.755,36”; e) in ogni caso, per “condannare la società a
ON tenere indenne da ogni conseguenza negativa derivante e/o connessa alla risoluzione del contratto di leasing”; con vittoria di spese.
ON ONr si è costituita in giudizio contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata da e ha concluso per il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti, “per l'intervenuta decadenza e prescrizione di qualsivoglia domanda risarcitoria oltre che per la palese infondatezza in fatto ed in
ON ON diritto delle richieste del con la chiamata in causa di e con ogni conseguente pronuncia in
ON merito alle spese di lite, oltre accessori, chiedendo sin d'ora la condanna per lite temeraria del ON (ed eventualmente anche di solo ove si associ alla domanda del )”. Parte_1
Con ordinanza in data 8.3.2022, il g.i. ha disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnando successivamente alle parti i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Con comparsa in data 6.3.2024 è intervenuta in giudizio (da ora , quale ONroparte_3 CP_3
“titolare dei beni, dei rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing a quest'ultima ceduti da
e di cui all'Elenco Allegato al suindicato atto di cessione sotto la lettera Parte_1
pagina 4 di 13 “C”, ivi compreso il contratto di leasing n.1558097 già n. 271046 oggetto del presente giudizio”, che ha fatto proprie, in sostanza, le difese già svolte da Parte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica diretta a ricostruire la consistenza dell'immobile per cui è causa alla data di stipula dell'atto di compravendita, con particolare riferimento alla possibilità di ottenimento dell'agibilità, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025, sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. In fatto.
È del tutto pacifico in causa (e gran parte delle circostanze riportate di seguito risultano in ogni caso riscontrate documentalmente) che:
ONr a) in data 5.3.2018, ha presentato presso il Tribunale di Avezzano domanda di concordato preventivo in continuità aziendale “con riserva”;
ONr b) in data 15.10.2018, ha depositato la proposta e il piano, depositando contestualmente istanza ex art. 169-bis l.f., per l'autorizzazione allo scioglimento del contratto di leasing immobiliare già stipulato con (docc. nn. 2 e 3 ; CP_4 Parte_1
c) sollecitato il contraddittorio, il Tribunale di Avezzano, con decreto in data 28.11.2018 (doc. n. 5
ONr
, ha autorizzato allo scioglimento del contratto di locazione finanziaria, senza Parte_1
riconoscimento di alcun indennizzo in favore della società concedente;
d) il provvedimento in esame prevede espressamente la sua comunicazione alla sola parte istante e ai commissari giudiziali;
ONr e) a far data dal deposito della domanda di concordato, non ha più provveduto al pagamento del canone di leasing, né ha provveduto alla restituzione dell'immobile in favore della società concedente.
È altresì pacifico (e riscontrato documentalmente, cfr. doc. 10 della ricorrente) che con “atto Parte_1
ONr di significazione” in data 1.9.2020 notificato a il 28.9.2020, premesso che “il
[...]
nonostante le ragioni manifestate di cui all'istanza 169 bis L.F., non ONroparte_1
ha ancora provveduto a rendere in favore della scrivente alcun atto di significazione formale
ONr finalizzato allo scioglimento del vincolo negoziale”, ha comunicato a “in via principale, di dare esecuzione al decreto autorizzativo di scioglimento del contratto di locazione finanziaria emesso dal
Tribunale Civile di Avezzano in data 21.11.2018, peraltro in conformità alle obbligazioni concordatarie omologate […] in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in forza
pagina 5 di 13 dell'art. 16 di cui alle “condizioni generali” del medesimo contratto, la risoluzione del medesimo ONr contratto di locazione finanziaria di beni immobili finiti n. 271046 del 10.7.2009”, intimando a l'immediata restituzione del bene immobile liberato da persone e cose.
3. Domanda di restituzione dell'immobile proposta da e fatta propria da Parte_1 CP_3
La domanda è fondata e dev'essere perciò accolta.
ONr Come anticipato sub 2., il Tribunale di Avezzano, con decreto in data 28.11.2018, ha autorizzato allo scioglimento del contratto di leasing, in conformità all'istanza presentata dalla stessa società proponente il concordato.
Il decreto autorizzativo è stato poi sicuramente portato alla conoscenza di che comunque lo Parte_1
ha fatto proprio con l'atto di significazione sempre riportato sub 2, ove ha dichiarato, come ricordato, di volere “in via principale, […] dare esecuzione al decreto autorizzativo di scioglimento del contratto di locazione finanziaria emesso dal Tribunale Civile di Avezzano in data 21.11.2018, peraltro in conformità alle obbligazioni concordatarie omologate”).
Depone in tal senso anche il tenore del verbale dell'adunanza dei creditori del concordato preventivo
ONr proposto da (doc. n. 8 di , dal quale emerge che i legali della società concedente hanno Parte_1
lamentato la mancata restituzione dell'immobile (oltre il mancato pagamento dei canoni), “facendo presente che la società proponente risulta già inadempiente rispetto a quanto previsto nella proposta”.
Sulla scorta di tali premesse:
a) va respinta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing proposta da non potendo la società concedente invocare la risoluzione di un contratto già Parte_1
sciolto;
ONr b) va in ogni caso accolta la domanda di condanna di alla restituzione dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose, in favore di (quale “titolare dei beni, dei rapporti giuridici CP_3 relativi ai contratti di leasing a quest'ultima ceduti da e di cui all'Elenco Parte_1
Allegato al suindicato atto di cessione sotto la lettera “C”, ivi compreso il contratto di leasing
n.1558097 già n. 271046 oggetto del presente giudizio”), atteso che l'intervenuto scioglimento del ONr contratto ha determinato la definitiva caducazione del diritto di godimento di .
ONr Sussiste inoltre la legittimazione di (e poi di a richiedere la condanna di alla Parte_1 CP_3
restituzione dell'immobile per cui è causa, atteso che, per le ragioni di cui si dirà infra, la domanda pagina 6 di 13 ONr ON proposta da di risoluzione del contratto di compravendita concluso fra e deve essere CP_4 senz'altro respinta. ONr
va perciò condannato a restituire ad entro trenta giorni dalla comunicazione della CP_3
presente sentenza, l'immobile oggetto del contratto di leasing (ormai sciolto) libero da persone e cose.
ONr
4. Domande proposte da .
ON
4.1. Domanda di risoluzione del contratto di compravendita concluso fra e . CP_4
La domanda è infondata e va perciò respinta.
In punto di diritto, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che “l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale,
l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la "legitimatio ad causam" ma la titolarità attiva del rapporto” (Cass. SS.UU. 19785/2015).
Nel caso in esame, la clausola di cui all'art. 11 delle condizioni generali del contratto di leasing (doc. 1 della ricorrente), prevede espressamente che “è riconosciuta all'utilizzatore la facoltà di avanzare direttamente verso il Venditore e/o terzi eccezioni, riserve e denunce, assumendone la responsabilità, le spese e le conseguenze, ferme restando tutte le obbligazioni assunte verso il Concedente e senza pregiudizio per il diritto di proprietà di quest'ultimo sull'immobile”.
Clausola di tenore assai chiaro che non solo non attribuisce all'utilizzatore la facoltà di esercitare azioni dirette alla caducazione del contratto di compravendita concluso tra il fornitore e il concedente, ma, anzi, le vieta espressamente.
Solo per completezza, va quindi rilevato che, sciolto (per le ragioni indicate sub 3.) il contratto di
ONr leasing concluso con l'allora , non è più titolare di un interesse giuridicamente CP_4
pagina 7 di 13 ON apprezzabile a proporre la domanda di risoluzione del contratto di compravendita concluso fra e
, al quale resta radicalmente estranea per effetto del venir meno dell'invocato collegamento CP_4
negoziale.
4.2. Domanda di accertamento della nullità del contratto di leasing.
La domanda è infondata e va perciò respinta.
ONr
lamenta (pretese) anomalie che caratterizzerebbero le vicende relative alla conclusione del contratto di leasing per cui è causa, che riguardano essenzialmente: i) lo svolgimento delle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto (con particolare riferimento alla determinazione del prezzo di vendita dell'immobile); ii) la irregolarità edilizia dell'immobile con conseguente impossibilità di ottenere il certificato di agibilità.
Anomalie di natura eterogenea, che devono essere perciò oggetto di esame separato.
ONr
4.2.1. ribadisce, anche in comparsa conclusionale, che “nel corso del 2018 l'odierna attrice avviava un'ampia attività di analisi e revisione dei dati contabili pregressi e degli atti posti in essere dai precedenti organi gestori che avrebbe poi condotto alla presentazione della domanda di concordato di cui si è detto (doc. 3), poi omologato in data 13.02.2020 (doc. 6), nonché all'avvio di azioni di responsabilità nei confronti dei suoi amministratori, così come nei confronti degli organi di controllo che si erano tempo per tempo succeduti.
ON Nell'ambito di tali attività, l'organo di governo del avviava valutazioni sull'operazione che aveva condotto all'acquisto dalla società PRS dell'Immobile concesso in leasing da (quale Parte_1
incorporante dell'allora concedente ). ONroparte_4
In tale contesto l'odierna esponente prendeva contezza piena degli illegittimi accadimenti che avevano condotto a tale acquisto e che già avevano portato all'avvio del procedimento penale R.G.N.R. n.
302/13, pendente innanzi il Tribunale penale di Avezzano, nei confronti, tra l'altro, del proprio ex amministratore sig. e del sig. legale rappresentante della Parte_2 ONroparte_6
ON
.
ONr È già significativo che non fornisca alcuna informazione aggiornata in ordine allo stato del procedimento penale citato, che risulta avviato circa 13 anni orsono.
ONr Ciò premesso, rileva il tribunale che – sul piano civilistico – le anomalie denunciate da non appaiono in alcun modo idonee a supportare la tesi della nullità del contratto di leasing.
pagina 8 di 13 In particolare, l'asserita sopravvalutazione del bene immobile appare, alla stregua delle (generiche)
ONr circostanze di corredo allegate da , piuttosto idonea a supportare una domanda di annullamento
ONr del contratto concluso dagli amministratori di per conflitto di interessi.
La pretesa duplicazione dell'acconto di € 740.000,00= si rivela, poi, in realtà insussistente.
ONr La corretta lettura delle circostanze riportate dallo stesso CAM conferma infatti che (quale futura
ON compratrice) ha effettivamente versato a (futura venditrice) acconti per complessivi € 740.000,00=
(comprensivi di iva) “tra il marzo 2007 e il maggio 2009” e che tali acconti sono stati Utilizzati da ON
a deconto del pezzo dovuto a per l'acquisto dell'immobile, perfezionato nel luglio 2009. CP_4
ONr Emerge tuttavia dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento penale prodotta dallo stesso
ONr ONr (doc. n. 9 di ) che ha emesso nei confronti di , in data 10.7.2009, fattura per CP_4
l'importo di € 617.000,00=, oltre iva (complessivi € 740.400,00) quale primo canone di locazione ONr finanziaria e che tale fattura non è stata pagata da , avendo in data 13.7.2009 registrato sul CP_4
libro giornale “un giroconto in compensazione dal conto 3010COZ930 (cliente C.A.M. S.p.A. ) pari ad
€ 740.000,00 al conto 2005009 (debiti diversi per pagamento in compensazione) di € 740.000,00; così che il CREDITO (Fineco) viene compensato e dal giroconto e la partita pareggia” (cfr. pagg. 99/102 della consulenza tecnica richiesta dal P.M.). ONr ON
ha quindi, in altre parole, utilizzato gli acconti già versati a per onorare il primo canone dovuto a in forza del contratto di leasing. CP_4
Appare infine del tutto irrilevante l'ulteriore circostanza dell'avere la stessa PRS “suggerito” CP_4
quale società di leasing cui rivolgersi per finanziare l'operazione di acquisto dell'immobile. ONr Circostanza che, contrariamente a quanto assume la difesa di , non risulta assolutamente inusuale rispetto alle correnti prassi di mercato e che, in ogni caso, non appare idonea a integrare un'effettiva ipotesi di nullità (necessariamente tipica) del contratto di leasing.
4.2.2. Quanto alle lamentate irregolarità edilizie dell'immobile, la c.t.u espletata nel presente giudizio ha decisamente ridimensionato la portata di tale doglianza.
La c.t.u. ha difatti accertato la sussistenza di un solo profilo di irregolarità edilizia dell'immobile assolutamente insanabile, costituito da due tettoie descritte a pag. 6 della relazione peritale.
pagina 9 di 13 Si tratta tuttavia di manufatti che, come accertato dal c.t.u., non esistevano alla data di conclusione del
ON contratto di compravendita fra e e che sono state realizzate successivamente proprio da CP_4
ONr
.
Rileva il tribunale che le conclusioni cui è giunto il c.t.u. non sono state in alcun modo contestate da
ONr
e che risultano in ogni caso oggettivamente riscontrate sulla scorta della documentazione fotografica acquisita dal c.t.u., dalla quale si ricava chiaramente l'inesistenza delle tettoie alla data di stipula del contratto di compravendita citato.
Resta perciò escluso che tale abuso, pur insanabile, possa inficiare in alcun modo la validità o efficacia del contratto citato.
La c.t.u. espletata ha tuttavia accertato una nutrita serie di ulteriori irregolarità edilizie (“Modifiche distributive - di facciate e cambi d'uso”), sicuramente anteriori alla stipula del contratto di compravendita, evidenziando tuttavia come tali irregolarità risultino sanabili, non potendo perciò costituire un impedimento assoluto all'ottenimento dell'agibilità.
In punto di diritto, la Corte di cassazione ha chiarito che il mancato rilascio del certificato di agibilità
“non determina di per sé un inadempimento e non giustifica, per l'effetto, la risoluzione del contratto
e/o il risarcimento dei danni, alla stessa stregua, e in senso opposto, la presenza formale del documento, ma, al contempo, di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, integra gli estremi di un inadempimento ex se idoneo alla risoluzione della compravendita, da qualificarsi grave in relazione alle concrete esigenze del compratore di utilizzazione diretta od indiretta dell'immobile”, di talché “la mancata consegna del certificato di abitabilità implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo al riguardo irrilevante la concreta utilizzazione ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari” (Cass. 30950/2017, in motivazione).
Nel caso in esame, come ricordato, il mancato rilascio del certificato di agibilità è conseguenza di irregolarità edilizie dell'immobile sanabili e perciò inidonee a supportare in alcun modo la tesi della nullità del contratto per incommerciabilità assoluta dell'immobile, restando perciò da esaminare le sole
ONr domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni sempre proposte da .
4.3. Domanda di risoluzione del contratto di leasing.
pagina 10 di 13 ONr Per le ragioni indicate sub 3., , che ha provocato lo scioglimento del contratto di leasing ex art. 169-bis l.f., non può invocare la risoluzione di detto contratto, atteso che tale domanda presuppone la pendenza del contratto.
4.4. Domanda di risarcimento dei danni.
ONr La sussistenza delle irregolarità edilizie accertate dal c.t.u. giustificherebbe in astratto il diritto di a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a tali irregolarità.
ONr Si è già detto tuttavia che il contratto di leasing è ormai sciolto a seguito dell'iniziativa di , con conseguente impossibilità per quest'ultima di ottenere l'intestazione del bene a seguito del suo riscatto.
ONr Ne deriva che potrebbe reclamare unicamente, quale effettiva voce di danno, una eventuale compressione del proprio diritto di godimento conseguente alle irregolarità edilizie accertate.
Le risultanze istruttorie impongono tuttavia di escluderne l'esistenza, anche alla luce della condotta
ONr tenuta da che, come più volte ribadito, continua a godere dell'immobile nonostante la risalente caducazione del contratto che giustificherebbe tale godimento.
Circostanza assai eloquente che conferma la sicura idoneità del bene, pur viziato dalle irregolarità ricordate, alle esigenze di utilizzo di CAM (che non ha, in ogni caso, nemmeno allegato la sussistenza di specifiche ragioni di danno della natura indicata).
4.5. Domanda di ingiustificato arricchimento.
Va infine respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per il palese difetto del requisito della residualità.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, va difatti ribadito che l'asserita sopravvalutazione ONr dell'immobile avrebbe consentito a l'esercizio dell'azione di annullamento del contratto di leasing per conflitto di interessi, oltre alla eventuale proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei propri amministratori.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla irregolarità edilizia dell'immobile è stata poi respinta in difetto di prova di detti danni.
Trova perciò applicazione l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza
pagina 11 di 13 del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico […]” (Cass.
27008/2024, conforme a Cass. SS.UU. 33954/2023).
5. Riepilogo.
In conclusione, va accolta la domanda proposta da e fatta propria da di condanna di Parte_1 CP_3
ONr
alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto di leasing, così identificato “immobile sito in via Caruscino snc in Avezzano, composto da due corpi di fabbrica, di cui uno di grandi dimensioni avente destinazione direzionale, ed uno di piccole dimensioni avente destinazione di rimessa e di laboratorio, della superficie coperta di circa mq 1028 ed altresì circondato da ampia area esterna. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 37, mappale 372, sub. 1”; immobile che andrà restituito alla cessionaria libero da persone e cose, entro trenta giorni dalla CP_3
notificazione della presente sentenza.
ONr ON Vanno di contro respinte tutte le domande proposte da nei confronti di e Parte_1
ONr Le ragioni della decisione rendono poi inammissibili per irrilevanza le istanze istruttorie di .
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza. ONr
va perciò condannato alla rifusione delle spese sostenute da e PRS per il presente Parte_1
giudizio, che si liquidano, quanto a in € 545,00= per spese ed € 27.500,00= per compensi e, Parte_1 quanto a PRS, in € 27.500,00= per compensi (riconosciuti in entrambi i casi i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, con un aumento del 20% circa in ragione ONr del valore delle domande di condanna al pagamento di somme proposte da ), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
ONr Spese compensate fra e che è intervenuta in giudizio facendo proprie, in sostanza, le CP_3
difese di Parte_1
ONr Non ricorrono i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto
ONr dell'effettiva sussistenza (di parte) delle irregolarità edilizie lamentate da .
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in
ONr solido e del solo nei rapporti interni.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di restituzione dell'immobile proposta da e fatta propria Parte_1 da e, per l'effetto, condanna a ONroparte_3 ONroparte_1
restituire ad l'unità immobiliare meglio descritta in motivazione (paragrafo 5), ONroparte_3
libera da persone e cose, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
- rigetta tutte le ulteriori domande;
- condanna al pagamento, in favore di ONroparte_1 Parte_1
della somma di € 545,00= per spese ed € 27.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali
[...]
e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna al pagamento, in favore di ONroparte_1 ONroparte_2
della somma di € 27.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di
[...]
legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. ONroparte_1
Così deciso in Brescia il 16.12.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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