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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. AM Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 442 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Luccitti e Marta Vacca;
- reclamante -
CONTRO
, in persona del curatore Controparte_1
pro tempore, non costituito;
rappresentata (per procura speciale del 17/12/2021) da CP_2 [...]
quest'ultima rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e CP_3
NT HI;
- reclamati -
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale del
Tribunale di Chieti rep. n. 20/2025 del 7/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui reclamata il Tribunale di Chieti, decidendo su ricorso depositato dalla uale cessionaria del credito di € 408.193,90, oltre interessi Controparte_2
successivi al 14/10/2024 derivante da decreto ingiuntivo esecutivo), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
, avendo ritenuto, all'esito di istruttoria prefallimentare, svoltasi nella
[...]
contumacia della debitrice e su base esclusivamente documentale: a) che il credito della ricorrente risultava da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
b) che la natura commerciale della associazione debitrice derivasse dalla prevalenza dell'attività commerciale dalla stessa svolta, risultante “dalla documentazione dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento n. 022/616/8073785, erogatole dalla e da cui scaturisce il credito posto a fondamento della Parte_3
domanda” (documentazione attestante come l'associazione gestisse “impianti sportivi pubblici e privati ed organizzasse manifestazioni sportive agonistiche, collaborando con enti ed altre associazioni sportive cui concedeva la fruizione delle strutture gestite”, nonché come il finanziamento fosse stato “richiesto per ottenere la liquidità necessaria per i lavori di adeguamento e ammodernamento dello Stadio del Nuoto di Chieti, anche mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi - un centro fisioterapico, una vasca didattica -, fruibili ad una vasta utenza, che le avrebbero consentito maggiori incassi”);
c) che lo stato di insolvenza della debitrice fosse reso evidente dall'elevato numero di procedimenti monitori a suo carico (risultante da certificazione di cancelleria relativa al periodo successivo al 2016), dalla notevole entità dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario attestata dall'Agenzia delle Entrate e risalente anche a periodi di imposta “molto lontani (anno 2002 e seguenti)” e dalla irreperibilità presso la sede associativa risultante dal Registro delle imprese “constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione del tentativo di notificazione dell'atto introduttivo”;
d) che, pertanto, sussistevano i presupposti soggettivo ed oggettivo per la apertura della liquidazione giudiziale e che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria superava “abbondantemente” la soglia di cui all'art. 49 comma
5 d.lgs. 14/2019 (CCII).
2. La sentenza è stata reclamata dalla , la quale ha chiesto la revoca Parte_1
della liquidazione giudiziale, formulando motivi di censura rubricati e sintetizzabili come segue:
a) “difetto di notifica del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale … non essendosi perfezionata né la notifica a mezzo PEC né la consegna a mani del legale rappresentante p.t. della società sportiva”;
pag. 2/9 b) “sulla natura giuridica della e sull'errata Controparte_4
applicazione ed interpretazione degli indici”:
b1) sia sotto il profilo dell'accertamento della natura commerciale dell'associazione (già in altra occasione negata dallo stesso Tribunale con decreto di rigetto di analoga istanza del medesimo creditore), trattandosi di “ente senza fini di lucro volto alla promozione dello sport e della educazione sociale” che non aveva svolto, nel periodo in cui era stata attiva (cioè fino al 2015, anno in cui il aveva risolto il rapporto di Controparte_5
affidamento della gestione della piscina comunale), alcuna attività commerciale in modo prevalente rispetto a quella istituzionale e che, in ogni caso, “almeno dal punto di vista fiscale, anche nell'ipotesi di svolgimento prioritario di attività commerciale”, non potrebbe “mai perdere la qualifica di ente non commerciale”;
b2) sia sotto il profilo dimensionale, essendo possibile riscontrare la sussistenza di tutti i requisiti della impresa minore, come previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII;
c) “violazione art 33 Codice della Crisi d'Impresa”, essendo cessata sin dagli anni
2015/2016 l'attività della associazione (circostanza nota alla creditrice istante, che aveva già agito per la dichiarazione di fallimento nell'anno 2017);
d) nell'ambito del medesimo motivo la reclamante ha sostenuto – senza alcuna ulteriore argomentazione – che il credito della istante fosse “inferiore alla soglia” e che, stante la cessazione dell'attività, la nozione di insolvenza rilevante nella specie sarebbe quella
“cosiddetta patrimoniale”, consistente nella insufficienza degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
3. Mentre la liquidazione giudiziale reclamata, nonostante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita, si è invece costituita l'ulteriore reclamata chiedendo il rigetto del reclamo.
4. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato in tutti i motivi nei quali è stato articolato (che delineano e delimitano l'effetto devolutivo del reclamo, il quale può estendersi anche a profili rimasti estranei al precedente procedimento prefallimentare, restando tuttavia limitato agli elementi di fatto e di diritto da esporre con il ricorso introduttivo ex art. 51 CCII, senza implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi o con introduzione ex
pag. 3/9 post di motivi ulteriori: si veda, ad esempio, con riferimento al previgente, ma del tutto analogo, art. 18 l.f., Cass. 26771/2016) e non meriti, pertanto, accoglimento.
5. Il primo motivo di reclamo è palesemente infondato, risultando per tabulas che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione della odierna reclamante davanti al Tribunale di Chieti venne - come prescritto dal giudice delegato all'esito del vano tentativo di notificazione a mezzo pec da parte della Cancelleria (essendo priva la debitrice di domicilio digitale risultante dal Registro delle Imprese, da Reginde o da
: circostanza, questa, non messa in dubbio con il reclamo) e comunque previsto Pt_4
dall'art. 40 comma 8 CCII - tentata dapprima dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'associazione risultante dal Registro delle Imprese ed infine perfezionata mediante deposito presso la casa comunale di Chieti in data 9/12/2024.
5.1. Si è, in tal modo, validamente concluso l'iter notificatorio previsto dal citato comma 8 dell'art. 40 CCII per il caso di esito negativo della notificazione telematica per causa non imputabile al destinatario. La norma citata non prevede alcuna notificazione presso la residenza (o il domicilio digitale) del legale rappresentante delle persone giuridiche destinatarie della notificazione, né alcun avviso del deposito presso la casa comunale (salvo che in favore delle sole persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale, ipotesi che nella specie non ricorre).
5.2. E' opportuno aggiungere che quello delineato dall'art. 40 CCII è un procedimento notificatorio caratterizzato da specialità rispetto alle generali previsioni del codice di rito (che vanno invece seguite per la notificazione della sentenza di apertura della procedura, come nella specie avvenuto), ma che assicura comunque il diritto di difesa del debitore, senza porre eccezioni alla regola generale vigente nel nostro ordinamento processuale secondo cui, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, non è data distinzione fra conoscenza meramente formale e conoscenza effettiva dell'atto notificato, ma va garantita la conoscenza resa possibile dal rispetto delle norme prescritte per la notificazione;
ne consegue che, una volta che la notificazione si sia perfezionata ai sensi di legge, il procedimento deve ritenersi correttamente introdotto nei confronti del destinatario, la cui eventuale mancata comparizione all'udienza
(qualificabile in termini di contumacia) non è di ostacolo alla decisione (in tal senso, ad esempio, con riferimento all'art. 15 della previgente legge fallimentare, Cass.
pag. 4/9 27054/2016; 619/2016). E va, ancora, sottolineato come la giurisprudenza di legittimità
(condivisa da questa Corte) abbia non solo affermato che lo speciale procedimento notificatorio di cui all'art. 15 l.f. (oggi sostituito dal citato art. 40) debba essere seguito anche allorché sia chiesto il fallimento di impresa cancellata dal registro delle imprese
(si vedano, tra le più recenti, Cass. 5253/2017; 1156/2017), ma altresì ritenuto – anche sulla scorta della sentenza 146/2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato terzo comma dell'art. 15
l.f. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – in diverse occasioni (si vedano, ad esempio, Cass. 7083/2022; 19688/2017; 13917/2016) che le “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale”, escludono profili di incostituzionalità dello speciale procedimento notificatorio approntato dal legislatore, tenuto anche conto che le ragioni sostanziali di difesa del debitore intimato sono garantite dalla ancora oggi riconosciuta natura devolutiva del reclamo, la quale consente al sottoposto a liquidazione giudiziale, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto all'apertura della liquidazione giudiziale.
6. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, conviene anzitutto chiarire, in linea di diritto, che una associazione sportiva dilettantistica – quale indubbiamente è, sotto il profilo formale, l'odierna reclamante – è suscettibile di assumere lo status di imprenditore commerciale – e di essere quindi assoggettata a procedure concorsuali e, in particolare, a liquidazione giudiziale – allorché svolga o abbia svolto in concreto, anche senza perseguire scopi di lucro (giacché il cd. lucro soggettivo non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista il cd. lucro oggettivo, cioè una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi: Cass. 6835/2014; ordd. 14250/2016; 25478/2019, la quale ultima ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi),
pag. 5/9 “esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale”, a nulla rilevando in contrario le previsioni della normativa tributaria che considerano non commerciali determinate attività di simili associazioni (riconducibili, sul piano civilistico generale, all'impresa o all'imprenditore commerciale ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c.), esentandole dal concorso alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, previsioni alle quali “non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che le ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico” (così Cass. 8374/2000).
6.1. L'arresto da ultimo citato ha – con motivazione che questa Corte condivide pienamente – conferito rilevanza, al fine di accertare la natura commerciale dell'attività esercitata dall'associazione in quel caso dichiarata fallita, alle sue “dimensioni economiche notevoli, implicanti costi di gestione notevolissimi, un massiccio e sistematico ricorso al credito bancario, acquisti e cessioni di atleti, sponsorizzazioni molteplici e frequenti attività pubblicitarie” ed ha precisato come l'accertamento della natura commerciale o meno dell'associazione e della sua attività richieda “una valutazione complessiva, non limitata all'ultimo anno, volta a individuarne la natura anche alla stregua dei mezzi di finanziamento”.
6.2. L'applicazione dei principi appena sintetizzati al caso di specie rende evidente, anzitutto, come la valutazione da compiere in ordine alla natura commerciale o meno della reclamante debba incentrarsi essenzialmente nell'esame dei mezzi di finanziamento cui la associazione ha fatto nel tempo ricorso, che, ove consistenti esclusivamente o prevalentemente in proventi di cessioni di beni o servizi non rientranti nell'attività istituzionale dell'ente ovvero in proventi di attività pubblicitarie e sponsorizzazioni (che anche la normativa fiscale qualifica come “commerciali”) ovvero ancora in finanziamenti di entità incompatibile con il mero svolgimento della attività istituzionale dell'associazione, valgono a conferire alla complessiva attività di quest'ultima natura commerciale e a determinare lo status di impresa commerciale assoggettabile al fallimento.
6.3. Dalla documentazione relativa all'istruzione del finanziamento di € 500.000,00 richiesto dalla e concesso dalla il 28/9/2012, finalizzato Parte_1 Parte_3
ad investimenti (ed in particolare ad una prima tranche pari ad € 700.000,00 – rispetto pag. 6/9 all'importo complessivo di € 1.750.428,00 previsto da determinazione del CP_5
concedente del 27/4/2012 - di lavori di adeguamento e ammodernamento dello Stadio del Nuoto di Chieti, anche mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi, quali un centro fisioterapico ed una vasca didattica, fruibili ad una vasta utenza, che le avrebbero consentito maggiori incassi), si evince che l'attività della associazione consisteva sia nella gestione della piscina comunale di Chieti Scalo (unico impianto natatorio presente nel comune), sia nella organizzazione di eventi sportivi, con erogazione di servizi in favore non solo degli associati, ma anche di una platea di ulteriori “clienti”, costituita sia da privati iscritti a vari corsi di nuoto, sia da associazioni sportive professionistiche
(“pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento ed attività subacquee”) e non (“scuole, università, polizia, carabinieri, gdf, Cus Chieti etc.”) convenzionate per la utilizzazione degli impianti.
6.3.1. Più in particolare, dal rendiconto previsionale per il periodo 2012-2015, risulta che gli incassi per quote associative (e cioè per l'erogazione di servizi agli associati) rappresentavano circa il 5% degli incassi complessivi, per il resto derivanti, oltre che da attività qualificata come commerciale dallo stesso rendiconto (17% circa), da corsi a pagamento per ragazzi, adulti e “speciali” (68% circa) e da “attività agonistiche” e
“fitness” (10% circa). E', dunque, evidente la prevalenza, tra le fonti di finanziamento, delle prestazioni onerose di servizi e di beni a terzi estranei all'associazione e la conseguente caratterizzazione dell'ente come impresa commerciale, piuttosto che come associazione senza scopo di lucro. Peraltro, anche l'entità del ricorso al credito bancario e quella dell'indebitamento nei confronti dell'erario risultante dalle informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate (ammontante a complessivi € 2.241.499,27, di cui € 843.835,90 a titolo di imposte) appaiono incompatibili con la natura non commerciale perorata dalla reclamante.
6.4. Il dato da ultimo ricordato, unitamente all'ammontare del credito vantato
(incontestatamente) dalla ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, rendono altrettanto evidente la sussistenza di debiti complessivi ben superiori non solo alla soglia prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, ma anche a quella prevista dall'art. 2 comma 1, lett.
d). n. 3) CCII, con conseguente impossibilità di qualificare la reclamante come impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
pag. 7/9 7. L'ammontare complessivo dei debiti risultanti dagli elementi appena ricordati, unitamente alla circostanza allegata dalla stessa reclamante della cessazione dell'attività, non consentono di dubitare della sussistenza del requisito oggettivo dell'insolvenza, ove anche lo si valuti secondo il criterio puramente patrimoniale invocato con il reclamo.
8. Infine, la cessazione dell'attività della reclamante, ove anche risalente, come dalla stessa asserito, agli anni 2015 o 2016, non può assumere rilevanza per escluderne l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII. Ancorché la Parte
reclamante non fosse iscritta al Registro delle imprese, ma solo al R.E.A. tenuto con le stesse modalità dalla Camera di Commercio di Chieti, essa non risulta essere stata cancellata dal suddetto repertorio (che svolge comunque funzione pubblicitaria nei confronti dei terzi).
8.1. Né è possibile accertare se, come e quando la asserita cessazione dell'attività dell'associazione sia stata resa nota ai terzi ed in particolare se ciò sia avvenuto da oltre un anno prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Indimostrato
è l'unica circostanza in proposito allegata dalla reclamante e cioè che la odierna reclamata avesse proposto ricorso per dichiarazione di fallimento sin dal 2017, la quale
è incompatibile non solo con la epoca (anno 2018) di emissione del d.i. posto a base della istanza poi sfociata nella sentenza qui reclamata, ma anche con la motivazione del decreto del 26/9/2017 con cui il Tribunale di Chieti rigettò una istanza di fallimento presentata da soggetto ivi non indicato per inferiorità “alla soglia minima di legge”
(laddove il credito vantato dalla odierna reclamata è di entità notevolmente superiore a tale soglia).
8.2. Tale ultimo decreto, peraltro, precisa come “non sussista evidenza della carenza dell'imprenditorialità dell'attività espletata dal debitore” ed anche perciò è privo di qualsiasi rilevanza nel presente procedimento, al pari del successivo decreto del
10/11/2022 con cui il medesimo Tribunale dispose l'archiviazione di istanza di fallimento presentata, ma poi desistita, dalla (pur precisando di non Controparte_6
ritenere doverosa la trasmissione degli atti al PM non risultando, dalla istruttoria in quella occasione svolta, lo svolgimento di attività commerciale da parte dell'associazione sportiva resistente).
pag. 8/9 9. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con condanna della reclamante al rimborso, in favore della reclamata costituita, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della causa, nonché delle attività svolte (con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione e istruttoria, nonché di quella decisionale), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
9.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante a rimborsare alla rappresentata dalla spa CP_2
) le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.734,00, oltre CP_3
rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
4. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al Tribunale di Chieti e per la sua iscrizione al registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
F.S. AM
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. AM Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 442 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Luccitti e Marta Vacca;
- reclamante -
CONTRO
, in persona del curatore Controparte_1
pro tempore, non costituito;
rappresentata (per procura speciale del 17/12/2021) da CP_2 [...]
quest'ultima rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e CP_3
NT HI;
- reclamati -
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale del
Tribunale di Chieti rep. n. 20/2025 del 7/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui reclamata il Tribunale di Chieti, decidendo su ricorso depositato dalla uale cessionaria del credito di € 408.193,90, oltre interessi Controparte_2
successivi al 14/10/2024 derivante da decreto ingiuntivo esecutivo), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
, avendo ritenuto, all'esito di istruttoria prefallimentare, svoltasi nella
[...]
contumacia della debitrice e su base esclusivamente documentale: a) che il credito della ricorrente risultava da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione;
b) che la natura commerciale della associazione debitrice derivasse dalla prevalenza dell'attività commerciale dalla stessa svolta, risultante “dalla documentazione dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento n. 022/616/8073785, erogatole dalla e da cui scaturisce il credito posto a fondamento della Parte_3
domanda” (documentazione attestante come l'associazione gestisse “impianti sportivi pubblici e privati ed organizzasse manifestazioni sportive agonistiche, collaborando con enti ed altre associazioni sportive cui concedeva la fruizione delle strutture gestite”, nonché come il finanziamento fosse stato “richiesto per ottenere la liquidità necessaria per i lavori di adeguamento e ammodernamento dello Stadio del Nuoto di Chieti, anche mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi - un centro fisioterapico, una vasca didattica -, fruibili ad una vasta utenza, che le avrebbero consentito maggiori incassi”);
c) che lo stato di insolvenza della debitrice fosse reso evidente dall'elevato numero di procedimenti monitori a suo carico (risultante da certificazione di cancelleria relativa al periodo successivo al 2016), dalla notevole entità dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario attestata dall'Agenzia delle Entrate e risalente anche a periodi di imposta “molto lontani (anno 2002 e seguenti)” e dalla irreperibilità presso la sede associativa risultante dal Registro delle imprese “constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione del tentativo di notificazione dell'atto introduttivo”;
d) che, pertanto, sussistevano i presupposti soggettivo ed oggettivo per la apertura della liquidazione giudiziale e che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria superava “abbondantemente” la soglia di cui all'art. 49 comma
5 d.lgs. 14/2019 (CCII).
2. La sentenza è stata reclamata dalla , la quale ha chiesto la revoca Parte_1
della liquidazione giudiziale, formulando motivi di censura rubricati e sintetizzabili come segue:
a) “difetto di notifica del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale … non essendosi perfezionata né la notifica a mezzo PEC né la consegna a mani del legale rappresentante p.t. della società sportiva”;
pag. 2/9 b) “sulla natura giuridica della e sull'errata Controparte_4
applicazione ed interpretazione degli indici”:
b1) sia sotto il profilo dell'accertamento della natura commerciale dell'associazione (già in altra occasione negata dallo stesso Tribunale con decreto di rigetto di analoga istanza del medesimo creditore), trattandosi di “ente senza fini di lucro volto alla promozione dello sport e della educazione sociale” che non aveva svolto, nel periodo in cui era stata attiva (cioè fino al 2015, anno in cui il aveva risolto il rapporto di Controparte_5
affidamento della gestione della piscina comunale), alcuna attività commerciale in modo prevalente rispetto a quella istituzionale e che, in ogni caso, “almeno dal punto di vista fiscale, anche nell'ipotesi di svolgimento prioritario di attività commerciale”, non potrebbe “mai perdere la qualifica di ente non commerciale”;
b2) sia sotto il profilo dimensionale, essendo possibile riscontrare la sussistenza di tutti i requisiti della impresa minore, come previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII;
c) “violazione art 33 Codice della Crisi d'Impresa”, essendo cessata sin dagli anni
2015/2016 l'attività della associazione (circostanza nota alla creditrice istante, che aveva già agito per la dichiarazione di fallimento nell'anno 2017);
d) nell'ambito del medesimo motivo la reclamante ha sostenuto – senza alcuna ulteriore argomentazione – che il credito della istante fosse “inferiore alla soglia” e che, stante la cessazione dell'attività, la nozione di insolvenza rilevante nella specie sarebbe quella
“cosiddetta patrimoniale”, consistente nella insufficienza degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori.
3. Mentre la liquidazione giudiziale reclamata, nonostante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita, si è invece costituita l'ulteriore reclamata chiedendo il rigetto del reclamo.
4. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato in tutti i motivi nei quali è stato articolato (che delineano e delimitano l'effetto devolutivo del reclamo, il quale può estendersi anche a profili rimasti estranei al precedente procedimento prefallimentare, restando tuttavia limitato agli elementi di fatto e di diritto da esporre con il ricorso introduttivo ex art. 51 CCII, senza implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi o con introduzione ex
pag. 3/9 post di motivi ulteriori: si veda, ad esempio, con riferimento al previgente, ma del tutto analogo, art. 18 l.f., Cass. 26771/2016) e non meriti, pertanto, accoglimento.
5. Il primo motivo di reclamo è palesemente infondato, risultando per tabulas che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione della odierna reclamante davanti al Tribunale di Chieti venne - come prescritto dal giudice delegato all'esito del vano tentativo di notificazione a mezzo pec da parte della Cancelleria (essendo priva la debitrice di domicilio digitale risultante dal Registro delle Imprese, da Reginde o da
: circostanza, questa, non messa in dubbio con il reclamo) e comunque previsto Pt_4
dall'art. 40 comma 8 CCII - tentata dapprima dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'associazione risultante dal Registro delle Imprese ed infine perfezionata mediante deposito presso la casa comunale di Chieti in data 9/12/2024.
5.1. Si è, in tal modo, validamente concluso l'iter notificatorio previsto dal citato comma 8 dell'art. 40 CCII per il caso di esito negativo della notificazione telematica per causa non imputabile al destinatario. La norma citata non prevede alcuna notificazione presso la residenza (o il domicilio digitale) del legale rappresentante delle persone giuridiche destinatarie della notificazione, né alcun avviso del deposito presso la casa comunale (salvo che in favore delle sole persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale, ipotesi che nella specie non ricorre).
5.2. E' opportuno aggiungere che quello delineato dall'art. 40 CCII è un procedimento notificatorio caratterizzato da specialità rispetto alle generali previsioni del codice di rito (che vanno invece seguite per la notificazione della sentenza di apertura della procedura, come nella specie avvenuto), ma che assicura comunque il diritto di difesa del debitore, senza porre eccezioni alla regola generale vigente nel nostro ordinamento processuale secondo cui, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, non è data distinzione fra conoscenza meramente formale e conoscenza effettiva dell'atto notificato, ma va garantita la conoscenza resa possibile dal rispetto delle norme prescritte per la notificazione;
ne consegue che, una volta che la notificazione si sia perfezionata ai sensi di legge, il procedimento deve ritenersi correttamente introdotto nei confronti del destinatario, la cui eventuale mancata comparizione all'udienza
(qualificabile in termini di contumacia) non è di ostacolo alla decisione (in tal senso, ad esempio, con riferimento all'art. 15 della previgente legge fallimentare, Cass.
pag. 4/9 27054/2016; 619/2016). E va, ancora, sottolineato come la giurisprudenza di legittimità
(condivisa da questa Corte) abbia non solo affermato che lo speciale procedimento notificatorio di cui all'art. 15 l.f. (oggi sostituito dal citato art. 40) debba essere seguito anche allorché sia chiesto il fallimento di impresa cancellata dal registro delle imprese
(si vedano, tra le più recenti, Cass. 5253/2017; 1156/2017), ma altresì ritenuto – anche sulla scorta della sentenza 146/2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato terzo comma dell'art. 15
l.f. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – in diverse occasioni (si vedano, ad esempio, Cass. 7083/2022; 19688/2017; 13917/2016) che le “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale”, escludono profili di incostituzionalità dello speciale procedimento notificatorio approntato dal legislatore, tenuto anche conto che le ragioni sostanziali di difesa del debitore intimato sono garantite dalla ancora oggi riconosciuta natura devolutiva del reclamo, la quale consente al sottoposto a liquidazione giudiziale, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto all'apertura della liquidazione giudiziale.
6. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, conviene anzitutto chiarire, in linea di diritto, che una associazione sportiva dilettantistica – quale indubbiamente è, sotto il profilo formale, l'odierna reclamante – è suscettibile di assumere lo status di imprenditore commerciale – e di essere quindi assoggettata a procedure concorsuali e, in particolare, a liquidazione giudiziale – allorché svolga o abbia svolto in concreto, anche senza perseguire scopi di lucro (giacché il cd. lucro soggettivo non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista il cd. lucro oggettivo, cioè una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi: Cass. 6835/2014; ordd. 14250/2016; 25478/2019, la quale ultima ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi),
pag. 5/9 “esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale”, a nulla rilevando in contrario le previsioni della normativa tributaria che considerano non commerciali determinate attività di simili associazioni (riconducibili, sul piano civilistico generale, all'impresa o all'imprenditore commerciale ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c.), esentandole dal concorso alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, previsioni alle quali “non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che le ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico” (così Cass. 8374/2000).
6.1. L'arresto da ultimo citato ha – con motivazione che questa Corte condivide pienamente – conferito rilevanza, al fine di accertare la natura commerciale dell'attività esercitata dall'associazione in quel caso dichiarata fallita, alle sue “dimensioni economiche notevoli, implicanti costi di gestione notevolissimi, un massiccio e sistematico ricorso al credito bancario, acquisti e cessioni di atleti, sponsorizzazioni molteplici e frequenti attività pubblicitarie” ed ha precisato come l'accertamento della natura commerciale o meno dell'associazione e della sua attività richieda “una valutazione complessiva, non limitata all'ultimo anno, volta a individuarne la natura anche alla stregua dei mezzi di finanziamento”.
6.2. L'applicazione dei principi appena sintetizzati al caso di specie rende evidente, anzitutto, come la valutazione da compiere in ordine alla natura commerciale o meno della reclamante debba incentrarsi essenzialmente nell'esame dei mezzi di finanziamento cui la associazione ha fatto nel tempo ricorso, che, ove consistenti esclusivamente o prevalentemente in proventi di cessioni di beni o servizi non rientranti nell'attività istituzionale dell'ente ovvero in proventi di attività pubblicitarie e sponsorizzazioni (che anche la normativa fiscale qualifica come “commerciali”) ovvero ancora in finanziamenti di entità incompatibile con il mero svolgimento della attività istituzionale dell'associazione, valgono a conferire alla complessiva attività di quest'ultima natura commerciale e a determinare lo status di impresa commerciale assoggettabile al fallimento.
6.3. Dalla documentazione relativa all'istruzione del finanziamento di € 500.000,00 richiesto dalla e concesso dalla il 28/9/2012, finalizzato Parte_1 Parte_3
ad investimenti (ed in particolare ad una prima tranche pari ad € 700.000,00 – rispetto pag. 6/9 all'importo complessivo di € 1.750.428,00 previsto da determinazione del CP_5
concedente del 27/4/2012 - di lavori di adeguamento e ammodernamento dello Stadio del Nuoto di Chieti, anche mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi, quali un centro fisioterapico ed una vasca didattica, fruibili ad una vasta utenza, che le avrebbero consentito maggiori incassi), si evince che l'attività della associazione consisteva sia nella gestione della piscina comunale di Chieti Scalo (unico impianto natatorio presente nel comune), sia nella organizzazione di eventi sportivi, con erogazione di servizi in favore non solo degli associati, ma anche di una platea di ulteriori “clienti”, costituita sia da privati iscritti a vari corsi di nuoto, sia da associazioni sportive professionistiche
(“pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento ed attività subacquee”) e non (“scuole, università, polizia, carabinieri, gdf, Cus Chieti etc.”) convenzionate per la utilizzazione degli impianti.
6.3.1. Più in particolare, dal rendiconto previsionale per il periodo 2012-2015, risulta che gli incassi per quote associative (e cioè per l'erogazione di servizi agli associati) rappresentavano circa il 5% degli incassi complessivi, per il resto derivanti, oltre che da attività qualificata come commerciale dallo stesso rendiconto (17% circa), da corsi a pagamento per ragazzi, adulti e “speciali” (68% circa) e da “attività agonistiche” e
“fitness” (10% circa). E', dunque, evidente la prevalenza, tra le fonti di finanziamento, delle prestazioni onerose di servizi e di beni a terzi estranei all'associazione e la conseguente caratterizzazione dell'ente come impresa commerciale, piuttosto che come associazione senza scopo di lucro. Peraltro, anche l'entità del ricorso al credito bancario e quella dell'indebitamento nei confronti dell'erario risultante dalle informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate (ammontante a complessivi € 2.241.499,27, di cui € 843.835,90 a titolo di imposte) appaiono incompatibili con la natura non commerciale perorata dalla reclamante.
6.4. Il dato da ultimo ricordato, unitamente all'ammontare del credito vantato
(incontestatamente) dalla ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, rendono altrettanto evidente la sussistenza di debiti complessivi ben superiori non solo alla soglia prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, ma anche a quella prevista dall'art. 2 comma 1, lett.
d). n. 3) CCII, con conseguente impossibilità di qualificare la reclamante come impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.
pag. 7/9 7. L'ammontare complessivo dei debiti risultanti dagli elementi appena ricordati, unitamente alla circostanza allegata dalla stessa reclamante della cessazione dell'attività, non consentono di dubitare della sussistenza del requisito oggettivo dell'insolvenza, ove anche lo si valuti secondo il criterio puramente patrimoniale invocato con il reclamo.
8. Infine, la cessazione dell'attività della reclamante, ove anche risalente, come dalla stessa asserito, agli anni 2015 o 2016, non può assumere rilevanza per escluderne l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII. Ancorché la Parte
reclamante non fosse iscritta al Registro delle imprese, ma solo al R.E.A. tenuto con le stesse modalità dalla Camera di Commercio di Chieti, essa non risulta essere stata cancellata dal suddetto repertorio (che svolge comunque funzione pubblicitaria nei confronti dei terzi).
8.1. Né è possibile accertare se, come e quando la asserita cessazione dell'attività dell'associazione sia stata resa nota ai terzi ed in particolare se ciò sia avvenuto da oltre un anno prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Indimostrato
è l'unica circostanza in proposito allegata dalla reclamante e cioè che la odierna reclamata avesse proposto ricorso per dichiarazione di fallimento sin dal 2017, la quale
è incompatibile non solo con la epoca (anno 2018) di emissione del d.i. posto a base della istanza poi sfociata nella sentenza qui reclamata, ma anche con la motivazione del decreto del 26/9/2017 con cui il Tribunale di Chieti rigettò una istanza di fallimento presentata da soggetto ivi non indicato per inferiorità “alla soglia minima di legge”
(laddove il credito vantato dalla odierna reclamata è di entità notevolmente superiore a tale soglia).
8.2. Tale ultimo decreto, peraltro, precisa come “non sussista evidenza della carenza dell'imprenditorialità dell'attività espletata dal debitore” ed anche perciò è privo di qualsiasi rilevanza nel presente procedimento, al pari del successivo decreto del
10/11/2022 con cui il medesimo Tribunale dispose l'archiviazione di istanza di fallimento presentata, ma poi desistita, dalla (pur precisando di non Controparte_6
ritenere doverosa la trasmissione degli atti al PM non risultando, dalla istruttoria in quella occasione svolta, lo svolgimento di attività commerciale da parte dell'associazione sportiva resistente).
pag. 8/9 9. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con condanna della reclamante al rimborso, in favore della reclamata costituita, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della causa, nonché delle attività svolte (con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione e istruttoria, nonché di quella decisionale), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
9.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante a rimborsare alla rappresentata dalla spa CP_2
) le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.734,00, oltre CP_3
rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
4. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al Tribunale di Chieti e per la sua iscrizione al registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
F.S. AM
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