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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/11/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2025
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. OL AD Presidente dott.ssa SS CA giudice relatore dott.ssa Silvia Grasselli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1042/2025 R.G. vertente
TRA
(c.f. , rappr e dif. dall'avv. Marco Emiliozzi, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tolentino;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappr e dif. dall'avv. Alessandro Marcolini, in CP_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Presidente p.t., rappr. e Controparte_2 dif. dall'avv. Silvana Mariotti, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio dott. rep. N. 37875/7313 del 22.3.2024, elett. dom. presso l'Avvocatura INPS, Persona_1 in Macerata;
avente ad oggetto: ripartizione quota pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 30.10.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 , premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_3 il 5.8.1972, i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati con sentenza n. 414/1984
[...] emessa dal Tribunale di Macerata il 26.10.1984, e di essere in virtù di detta sentenza titolare di un assegno divorzile (stabilito in £. 370.000 mensili), ha chiesto che sia accertato il suo diritto a percepire una quota pari al 30% della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso del marito, avvenuto il 9.1.2024, a decorrere dal 1.2.2024, stante la presenza di una coniuge superstite, sposata dal defunto il 23.2.1985; CP_1 CP_3 ha altresì chiesto che sia disposto il pagamento in suo favore da parte dell' dei ratei CP_2 pensionistici maturati e maturandi, a decorrere dal 1.2.2024, oltre interessi e rivalutazione.
costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda della ricorrente, ritenendo CP_1 congrua la ripartizione della pensione proposta dalla;
in ordine alle somme arretrate, Pt_1 ha evidenziato l'obbligo in capo ad , e non alla medesima, di provvedere alla relativa CP_2 corresponsione.
Sussistendo accordo tra le parti in ordine alle modalità di ripartizione della pensione di reversibilità loro spettante in conseguenza del decesso di il Tribunale Controparte_3 deve limitarsi a prendere atto del predetto accordo, riconoscendo il diritto di Parte_1
di percepire il 30% della predetta pensione ed il diritto di di percepire
[...] CP_1 il 70%.
Per quanto concerne la domanda della ricorrente di ottenere la corresponsione delle mensilità arretrate della quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante, va richiamato il principio di diritto per cui il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. (CASS., sent. n. 22259/2013).
Va, dunque, disposto che provveda al pagamento in favore della ricorrente delle rate CP_2 della pensione di reversibilità maturate dal 1.2.2024, secondo la quota di ripartizione del 30% concordata tra le parti ed in tal sede accertata, oltre agli interessi legali da ciascuna mensilità al saldo.
Trattandosi di debito di valuta e non di valore, non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in via automatica, per effetto del processo inflattivo della moneta, spettando al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c., allegazione del tutto assente nel caso di specie.
Stante l'esito concordato del giudizio, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1042/2025,
pagina 2 di 3 disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1) accertato il diritto di e di , la prima nella qualità di coniuge Parte_1 CP_1 divorziata titolare dell'assegno divorzile e la seconda in qualità di coniuge superstite, alla pensione di reversibilità di attribuisce a il 30% della Controparte_3 Parte_1 quota di detta pensione ed a la quota del 70% della medesima pensione, a CP_1 decorrere dal 1.2.2024;
2) dispone che corrisponda a le rate della pensione di reversibilità alla CP_2 Parte_1 stessa spettante, per la quota del 30%, maturate a decorrere dal 1.2.2024, oltre interessi da ciascuna mensilità al saldo;
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Macerata, il 6.11.2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
SS CA OL AD
pagina 3 di 3
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. OL AD Presidente dott.ssa SS CA giudice relatore dott.ssa Silvia Grasselli giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1042/2025 R.G. vertente
TRA
(c.f. , rappr e dif. dall'avv. Marco Emiliozzi, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tolentino;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappr e dif. dall'avv. Alessandro Marcolini, in CP_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Presidente p.t., rappr. e Controparte_2 dif. dall'avv. Silvana Mariotti, in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio dott. rep. N. 37875/7313 del 22.3.2024, elett. dom. presso l'Avvocatura INPS, Persona_1 in Macerata;
avente ad oggetto: ripartizione quota pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 30.10.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 , premesso di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_3 il 5.8.1972, i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati con sentenza n. 414/1984
[...] emessa dal Tribunale di Macerata il 26.10.1984, e di essere in virtù di detta sentenza titolare di un assegno divorzile (stabilito in £. 370.000 mensili), ha chiesto che sia accertato il suo diritto a percepire una quota pari al 30% della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso del marito, avvenuto il 9.1.2024, a decorrere dal 1.2.2024, stante la presenza di una coniuge superstite, sposata dal defunto il 23.2.1985; CP_1 CP_3 ha altresì chiesto che sia disposto il pagamento in suo favore da parte dell' dei ratei CP_2 pensionistici maturati e maturandi, a decorrere dal 1.2.2024, oltre interessi e rivalutazione.
costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda della ricorrente, ritenendo CP_1 congrua la ripartizione della pensione proposta dalla;
in ordine alle somme arretrate, Pt_1 ha evidenziato l'obbligo in capo ad , e non alla medesima, di provvedere alla relativa CP_2 corresponsione.
Sussistendo accordo tra le parti in ordine alle modalità di ripartizione della pensione di reversibilità loro spettante in conseguenza del decesso di il Tribunale Controparte_3 deve limitarsi a prendere atto del predetto accordo, riconoscendo il diritto di Parte_1
di percepire il 30% della predetta pensione ed il diritto di di percepire
[...] CP_1 il 70%.
Per quanto concerne la domanda della ricorrente di ottenere la corresponsione delle mensilità arretrate della quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante, va richiamato il principio di diritto per cui il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. (CASS., sent. n. 22259/2013).
Va, dunque, disposto che provveda al pagamento in favore della ricorrente delle rate CP_2 della pensione di reversibilità maturate dal 1.2.2024, secondo la quota di ripartizione del 30% concordata tra le parti ed in tal sede accertata, oltre agli interessi legali da ciascuna mensilità al saldo.
Trattandosi di debito di valuta e non di valore, non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in via automatica, per effetto del processo inflattivo della moneta, spettando al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c., allegazione del tutto assente nel caso di specie.
Stante l'esito concordato del giudizio, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1042/2025,
pagina 2 di 3 disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1) accertato il diritto di e di , la prima nella qualità di coniuge Parte_1 CP_1 divorziata titolare dell'assegno divorzile e la seconda in qualità di coniuge superstite, alla pensione di reversibilità di attribuisce a il 30% della Controparte_3 Parte_1 quota di detta pensione ed a la quota del 70% della medesima pensione, a CP_1 decorrere dal 1.2.2024;
2) dispone che corrisponda a le rate della pensione di reversibilità alla CP_2 Parte_1 stessa spettante, per la quota del 30%, maturate a decorrere dal 1.2.2024, oltre interessi da ciascuna mensilità al saldo;
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Macerata, il 6.11.2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
SS CA OL AD
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