Dispositivo di sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026REG.PROV.COLL.
N. 08342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8342 del 2025, proposto da AN MU, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Viro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ZI Sartori, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Porto Viro Consiglio Comunale, Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 1 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 3 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 4 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 5 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 6 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 7 per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 8 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 9 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 10 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 11 per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 12 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 13 per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 14 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 15 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 16 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), Ufficio Elettorale della Sezione n. 17 per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Porto Viro (Ro), LA SS, DA RR, ZI RA, ID AN, TT VA, ES SS, NO MA, non costituiti in giudizio;
nei confronti
MA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Malasoma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO RO, IV EL, ZI AT, AU RO, LO GI, IO AR, SC RU, AN AL, CI US, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1767/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Viro, del Ministero dell'Interno, di MA AN e dell’Ufficio Territoriale del Governo Rovigo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. GI VE e uditi per le parti gli avvocati Francesco Pignatiello, Riccardo Franco in sostituzione dell'avv. ZI Sartori e l'avv. Paola Malasoma;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. MU, candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Porto Viro con la Lista n. 3, “Porto Viro Sicura”, ha impugnato e contestato i risultati della competizione elettorale svoltasi il 25 e 26 maggio 2025 e, in particolare, la proclamazione alla carica di Sindaco del candidato della Lista n. 4, sig. AN.
2. Le elezioni contestate riguardano un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Si applica, dunque, l’art. 71 del d.lgs. 267/2000. All’esito delle elezioni, sulla base dei quozienti calcolati, la lista n. 4 con candidato Sindaco AN, classificatasi prima con 2530 voti, ha ottenuto 11 seggi, la lista n. 3, classificatasi seconda con 2523 voti, ha ottenuto 3 seggi oltre alla nomina a consigliere del candidato sindaco MU, e l’ultimo seggio è stato assegnato alla candidata sindaco della lista n. 1, ID AN, collocatasi terza con 1047 voti.
3. La proclamazione degli eletti è avvenuta con il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, concluso alle ore 00:50 del 27.5.2025. Il manifesto con i risultati è stato pubblicato sul sito del Comune il 27.5.2025.
4. Con nota del 10.6.2025, il Comune di Porto Viro, riscontrando l’istanza di accesso del 9.6.2025, trasmetteva il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni e i verbali degli uffici elettorali delle Sezioni dalla 1 alla 17.
5. La Lista n. 4 del sig. AN risulta aver ottenuto un totale di 2530 voti, con uno scarto di 7 voti in più rispetto a quelli ottenuti dalla Lista n. 3 del ricorrente, pari a 2523. Le schede dichiarate nulle in totale sono 330.
6. Espone il ricorrente che, con riferimento alle schede nulle, i verbali sezionali non riportano alcuna motivazione sulle cause delle supposte nullità; quasi tutte le sezioni hanno compilato i relativi verbali indicando il numero complessivo delle schede nulle in corrispondenza del motivo di nullità ipotizzato, senza compilare il paragrafo 26 del verbale sezionale, appositamente destinato alla specifica dei voti dichiarati nulli, nonostante ciò fosse espressamente previsto anche dal paragrafo 26.6 delle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, predisposte dal Ministero dell’Interno, secondo cui “ Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle, sia dei voti di preferenza, per ciascuna lista, dichiarati nulli ”. Ciò è avvenuto per tutte le sezioni ad eccezione delle sezioni numero 4 e 11, che tuttavia hanno compilato solo la parte relativa alle nullità dei voti di preferenza, senza indicare alcunché per quanto attiene a quelle dei voti di lista.
7. All’esito dell’udienza del 2.10.2025, il TAR Veneto, con sentenza n. 1767/2025 ha rigettato il ricorso proposto, avendo individuato “ solo 4 schede che astrattamente potrebbero essere sottoposte a verificazione al fine di esaminare la sussistenza dei profili di illegittimità segnalati nel gravame introduttivo ”, ritenendo dunque non superata la prova di resistenza.
8. Di tale sentenza, il sig. MU chiede la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “I . Sull’illegittimità, erroneità e ingiusta della Sentenza (§§ da 9 a 9.14). Sull’ammissibilità e la fondatezza del I e del II motivo di ricorso relativi a: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 64, d.P.R. n. 570/1960, 71, D.Lgs. n. 267/2000, 5 e 6 d.P.R. n. 132/1993, degli artt. 1, 3, 48, 51 e 97 Cost., art. 40 della Carta di Nizza, violazione dei principi di anonimato del voto, di univocità della volontà degli elettori, della parità di trattamento tra concorrenti, del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento. Voti illegittimamente assegnati alla lista n. 4, pari ad almeno 24 voti. Voti illegittimamente non assegnati alla lista n. 3 pari ad almeno 7; II. Sull’illegittimità, erroneità e ingiusta della Sentenza (§ 10). Sull’ammissibilità e la fondatezza del III motivo di ricorso relativo a: III. Voti illegittimamente assegnati alla lista n. 4 o, in subordine, invalidità delle operazioni elettorali e riedizione delle stesse in ragione delle condotte tenute dal candidato sindaco MA AN nei seggi delle sezioni 2, 12, 13 e 14. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, l. n. 212/1956, 29, l. n. 81/1993, 37, 38 e 46 d.P.R. n. 570/1960; Sull’illegittimità e erroneità della Sentenza §11. Istanza istruttoria e/o ex art. 116, co. 2 c.p.a.”
9. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero dell’Interno, MA AN e il Comune di Porto Viro che ha anche proposto appello incidentale subordinato.
10. Alla udienza pubblica del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
11. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
12. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
12.1. Per la Sezione 2, la rappresentante di lista (RdL), sig.ra L. Bergo, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.P.R. n. 445/2000, ha dichiarato “ che è stata ritenuta valida una scheda riportante la “croce” sul simbolo della Lista n. 4 “VIVA PORTO VIRO” e una scritta non leggibile, posizionata al di sotto delle righe dove indicare le preferenze per i consiglieri comunali ”. Tale scheda doveva essere ritenuta nulla e non conteggiata ai sensi dell’art. 64, comma 2, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 secondo cui “ Sono nulli i voti contenuti in schede: […] 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ”.
12.1.1 Al riguardo, il TAR ha ritenuto che “ l’autodichiarazione del r.d.l. non abbia un contenuto esauriente al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del Tribunale, perché non accompagnata da una più puntuale descrizione dell’anomalia riscontrata che consenta di apprezzarne la valenza potenzialmente invalidante, né delle valutazioni espresse al riguardo dal seggio elettorale, pur in difetto di verbalizzazione, a giustificazione delle sue decisioni. Il solo generico riferimento ad una “scritta illeggibile”, nemmeno accompagnato da sicuri elementi conoscitivi sull’ubicazione di essa entro o fuori del rettangolo dedicato alla lista comunque contrassegnata con il crocesegno, non basta. Non vi sono precisazioni o chiare prese di posizione sulla tipologia di scritta e sul punto della ritenuta estraneità di essa rispetto alle esigenze di espressione del voto comunque manifestate, ovvero riguardo alle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimerlo”.
12.1.2. La motivazione del TAR sarebbe errata dato che la dichiarazione del RdL ha un contenuto sufficientemente esauriente al fine dell’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del Giudice. Infatti, atteso che la dichiarazione del RdL parla di scritta “non leggibile” non si comprende come avrebbe potuto lo stesso fornire “ una più puntuale descrizione dell’anomalia riscontrata ” ovvero “ sulla tipologia di scritta e sul punto della ritenuta estraneità di essa rispetto alle esigenze di espressione del voto comunque manifestate, ovvero riguardo alle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimerlo ”, risultando quanto dichiarato sufficiente a consentire di apprezzarne la valenza potenzialmente invalidante. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, l’autodichiarazione riporta sia quelle che sono state “ le valutazioni espresse al riguardo dal seggio elettorale ”, sia i pretesi “ sicuri elementi conoscitivi sull’ubicazione ” della scritta non leggibile, dal momento che, da un lato, è agevolmente desumibile dalla dichiarazione che la scheda è stata ritenuta valida in quanto “riportante la “croce” sul simbolo della lista n. 4 Viva Porto Viro” e, dall’altro, riporta espressamente che la scritta “ non leggibile ” era “ posizionata al di sotto delle righe dove indicare le preferenze per i consiglieri comunali” . La scritta “ non leggibile ” costituisce un’espressione di voto sovrabbondante e anomala rispetto alla normale modalità, suscettibile di assurgere a segno di riconoscimento. Non si comprende quale ulteriore livello di analiticità e/o di dettaglio avrebbe dovuto avere una dichiarazione riportante la presenza di una scritta (per l’appunto) “ non leggibile ”.
12.1.3. L’appellante richiama, a sostegno delle proprie ragioni, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2322/2019, che ha confermato la declaratoria di nullità di due schede elettorali laddove “ recano una scritta non leggibile e comunque non riferibile ad alcun soggetto implicato nella competizione elettorale, quindi estranea alle modalità di voto e priva di una qualunque ragionevole spiegazione che non sia quella di rendere riconoscibile il voto ”. In conclusione, per la Sezione 2, si contesta che alla lista n. 4 è stato assegnato almeno un voto che andava annullato.
12.2. Con riferimento alla Sezione 3, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 140, AN 105. I voti di preferenza per i consiglieri della lista n. 3 sono stati 146, mentre per la lista n. 4, 90. Le schede bianche sono 4 e quelle nulle 33, tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto . Non è stato compilato il § 26 del verbale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, in violazione anche del paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero. Come dichiarato dalla RdL sig.ra T. Tosi, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, durante lo scrutinio, sono stati assegnati: un voto alla Lista n. 4 (“VIVA PORTO VIRO ” con candidato Sindaco MA AN) per una scheda in cui era stato barrato il relativo simbolo, ma che, nella parte in cui dovevano essere inserite le preferenze, era stata inserita la scritta “vigile”; un voto di lista era barrato (Lista n. 4 o Lista n. 1) e la scrittura della preferenza era troppo marcata, come se fosse stato utilizzato un pennarello. Tali voti, sempre secondo quanto riportato dalla RdL, sono stati ritenuti validi “ da parte della presidentessa del seggio Pietropoli, perché secondo lei era chiaro l’intento di voto ”.
12.2.1. Entrambe le schede sopra descritte dovevano essere annullate ex art. 64, comma 2, del TU. È da ritenersi nulla la scheda riportante la scritta “vigile”, attesa la chiara valenza quale segno di riconoscimento di tale dicitura. Peraltro, nel caso di specie, la circostanza che la dicitura “vigile” sia stata usata da un gruppo determinato di elettori avvalora l’intento di voler far riconoscere il voto. Anche la seconda scheda doveva essere annullata, atteso il probabile utilizzo di un pennarello e non delle matite in dotazione, sempre in forza dell’art. 64 TU. Come noto, infatti, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore ed è pertanto nullo.
12.2.2. Al riguardo, il TAR Veneto, nella sentenza impugnata, “ quanto alla contestazione relativa alla scritta “vigile”, apposta nella parte della scheda elettorale dedicata alle preferenze” , ha ingiustamente ritenuto infondata nel merito la censura, in quanto “ la scritta “vigile”, e analogamente (come si vedrà in prosieguo) la dicitura “MA VI”, non vanno intesi come segni di riconoscimento tali da condurre all’annullamento del voto ma come un rafforzativo della volontà dell’elettore di attribuire il voto al candidato Sindaco (alla sua lista)”, dichiarando di aderire al più recente orientamento giurisprudenziale per cui “nelle piccole realtà locali […] accade con frequenza che al nome del candidato venga associata, nella quotidiana vita dei consociati, la sua professione o qualifica professionale, per la quale egli è verosimilmente conosciuto da tutta la comunità. Detta aggiunta in sede di manifestazione del voto evidenzia, del resto, una circostanza veritiera, che concorre pertanto all’identificazione del candidato, onde la relativa addizione non può essere interpretata come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, il quale va ritenuto, pertanto, come validamente espresso (cfr. ex multis Cons. St., III, n. 1821/2017; id., V, n. 4349/2012; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n.129/2012). L'aggiunta da parte dell’elettore del titolo di studio, della qualifica professionale o della professione del candidato rappresenta ragionevolmente, in una collettività ristretta, non già un segno di riconoscimento del voto, bensì uno strumento per rendere più univoca la volontà elettorale espressa, senza che ciò implichi la riconoscibilità del voto. In coerenza con tale orientamento, il paragrafo 25.2 delle “istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, a pag. 98 specifica che “..non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento: l’indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001)” (T.A.R. Molise, n. 3/2023)” (§ 9.2 Sentenza).
12.2.3. Secondo il TAR, il candidato AN, avendo ricoperto il ruolo di coordinatore, prima, e comandante, poi, della polizia municipale del Comune, sarebbe “ identificato, nella comunità locale, anche per la professione svolta da lungo tempo, essendo nel Comune di Porto Viro “Il VI” per antonomasia, tanto che pure le testate giornalistiche locali (viene citata “La Voce” di Rovigo del 27.5.2025), lo individuano in base alla professione svolta: un articolo di giornale coevo al risultato elettorale risulta infatti titolato “MA VI” ora è “MA Sindaco ” (l’estratto del pezzo giornalistico è stato depositato in giudizio)” .
12.2.4. La sentenza sul punto sarebbe errata. Se il sig. AN si fosse ritenuto per antonomasia, “MA VI” o il “VI”, avrebbe dovuto richiedere per tempo di essere inserito nelle liste come MA AN, anche detto “MA VI” o il “VI”. Tuttavia, ciò non è avvenuto. Le seguenti sei schede segnalate dai rappresentanti di lista delle sez. 3, 4, 11, 14: 2 schede con barrato il simbolo della Lista n. 4, riportanti nella parte dedicata alle preferenze la scritta “IG (sez. 4 e sez. 3), 2 schede riportanti la scritta “VI” o “MA VI” (sez. 11), 1 scheda senza alcun segno sul simbolo della Lista n. 4 o sul nome del candidato sindaco, riportante la scritta “VI” (sez. 14), 1 scheda con barrato il simbolo della Lista n. 4, riportante nella parte dedicata alle preferenze la scritta RI IG (sez. 4), dovevano essere annullate, costituendo un chiaro segno di riconoscimento. Tramite tali scritte gli elettori (peraltro circostanziati, pari a 6) hanno voluto far riconoscere il proprio voto in modo inoppugnabile. Almeno le 4 schede (sez. 3, 4, 11 e 14) riportanti solo la scritta “VI”, senza alcun riferimento al nome del candidato, devono essere ritenuti chiari segni di riconoscimento, in quanto tali invalidi.
12.2.5. Per quanto attiene, invece, alla dichiarazione del RdL relativa all’espressione della preferenza con un segno troppo marcato, la sentenza impugnata ritiene che tale dichiarazione “ appare inattendibile […] per l’assorbente ragione che manca di specificità non solo e non tanto in ordine alle riferite modalità di espressione della preferenza (“come se”) fosse stato utilizzato un pennarello, ma soprattutto e in primis sul fondamentale elemento -necessario anche per la verifica del superamento della c.d. “prova di resistenza”- dell’attribuzione del voto alla lista del controinteressato. Il rappresentante non è infatti in grado di affermare che l’elettore abbia barrato la lista n. 4 e ammette l’ipotesi alternativa che sia stata contrassegnata “lista n. 1”. La dichiarazione è dunque congetturale e dubitativa, rendendo esplorativa la richiesta istruttoria del ricorrente che dunque in questi termini non è ammissibile al pari della doglianza ad essa collegata ” (§ 9.2 Sentenza).
12.2.6. Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la dichiarazione risulta attendibile, in quanto dall’affermazione “ come se fosse stato utilizzato un pennarello ” si può ragionevolmente desumere che, in ogni caso, non fosse stata usata la matita in dotazione e ciò è sufficiente per invalidare il voto in ragione dell’art. 64 TU. Come noto, infatti, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore, ed è pertanto nullo.
12.2.7. Analogo discorso vale per la Sezione 12, riguardo a una scheda attribuita a AN che “ riportava sul relativo simbolo una “X” estremamente marcata, rendendola particolarmente evidente ”, attesa la sua valenza come segno di riconoscimento considerato il possibile utilizzo di un pennarello e non delle matite in dotazione. Costituiscono, infatti, segni di riconoscimento idonei a invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive, estranee alla scelta del candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge, o espressi con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale.
12.2.8. Per quanto riguarda il rilievo per cui il RdL ammetta anche l’ipotesi che la lista barrata potesse essere anche la n. 1, di per sé non può rendere automaticamente congetturale e dubitativa la dichiarazione ed esplorativa la richiesta istruttoria, potendo costituire al più la riprova della serietà e dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista, consapevoli delle conseguenze anche penali di eventuali dichiarazioni mendaci.
12.2.9. In conclusione, per la Sezione 3 sono stati assegnati alla lista n. 4 almeno due voti che andavano annullati.
12.3. Con riferimento alla Sezione 4, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 127, AN 104. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 130 voti, mentre la lista n. 4, 98 voti. Le schede bianche sono 4 e quelle nulle 13, tutte motivate sotto la voce 4), schede contenenti esclusivamente voti nulli perché la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco . Come dichiarato dal RdL sig. Bergo, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, durante lo scrutinio, sono stati illegittimamente e ingiustamente ritenuti validi i seguenti voti: “ 1 scheda assegnata alla Lista n. 4, nonostante l’assenza di un qualsiasi segno apposto sul relativo simbolo o sul nome di MA AN, ma con solo una “X” di ridotte dimensioni apposta sul lato destro in alto, dalla parte opposta a quella del simbolo; 1 scheda assegnata alla Lista n. 4, in cui era stato barrato il relativo simbolo, ma in cui, nella parte in cui dovevano essere inserite le preferenze, era stata inserita la scritta “IG; 1 scheda assegnata alla Lista n. 4, in cui era stato barrato il relativo simbolo, ma in cui, nella parte in cui dovevano essere inserite le preferenze, era stata inserita la scritta RI VIGILE ””.
12.3.1. Tali schede dovevano essere dichiarate nulle ex art. 64 d.P.R. 570/1960: la prima, in quanto la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco, le altre due in quanto, non essendo presente tra i candidati sindaci o consiglieri il sig. VI o MA VI, presentano scritture tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.
12.3.2. Inoltre, nel verbale al § 28 si dà atto della contestazione effettuata dal RdL con riferimento ad una scheda riportante una “x” sul simbolo della lista n. 4 e, nella parte in cui dovevano essere inserite le preferenze, i nominativi di due candidati della Lista n. 3: ES SS e EA RE. Il voto così espresso è stato assegnato alla lista n. 4, sulla base di quanto riportato a pag. 271 delle Istruzioni predisposte dal Ministero dell’Interno, “ in quanto la decisione è univoca sulla lista e le preferenze possono essere annullate poiché inefficaci” . Nelle Istruzioni citate è riportato un esempio per cui, nel caso in cui sia barrata la lista 1 e indicata la preferenza per IZ candidato della lista n. 2, “ il voto è valido per il candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e per la lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per IZ (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 57, quarto comma, del T.U. n. 570/1960) ”. Se così è, allora non dovevano essere dichiarate nulle le schede relative alla Sezione 9, pari almeno a 5, riportanti un’espressione di voto per la lista n. 3, ma, nello spazio riservato alle preferenze, nomi non presenti in alcuna lista o sbagliati o presenti in altre liste, come dichiarato dal RdL L. AL per la Sezione 9.
12.3.3. Rispetto alle censure sollevate per la Sezione in questione, il TAR ha erroneamente ritenuto infondata nel merito la censura (§ 9.3 Sentenza), dopo aver rilevato una presunta “discrasia” tra la dichiarazione sostitutiva e il verbale sezionale che riporta una sola delle quattro contestazioni esposte nella prima, assumendo che ciò rifletterebbe “ un contenuto poco esauriente della dichiarazione ”. Non vi era alcuna necessità per il RdL di chiarire perché solo una delle quattro contestazioni sia stata poi effettivamente verbalizzata. Senza dimenticare che, come denunciato, i vari seggi, salvo rare eccezioni, non hanno mai compilato debitamente la parte dei verbali relativa ai voti dichiarati nulli o contestati (§ 26 dei verbali sezionali).
12.3.4. Con riferimento alle due schede riportanti le scritte “IG e RI IG, il TAR, richiamando quanto detto per la Sezione 3, ha affermato che “ l’indicazione della professione del candidato Sindaco, vieppiù perché accompagnata dal suo prenome, non vale quale segno di riconoscimento del voto ma quale rafforzativo della volontà elettorale espressa ”. Si ribadisce che le diciture in questione (quantomeno quella non accompagnata neppure dal prenome RI”) costituiscono un segno di riconoscimento e dovevano essere annullate.
12.3.5. Rispetto alla scheda con una “X” di ridotte dimensioni apposta sul lato destro in alto, dalla parte opposta a quella del simbolo della lista 4, si contesta la valutazione del TAR, in quanto la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco, rendendosi opportuna e necessaria una verificazione.
12.3.6. Quanto alla contestazione della scheda assegnata alla lista 4 perché era stato barrato il relativo simbolo, senza l’emersione di preferenze perché quelle indicate nei relativi spazi riguardavano candidati della lista dell’appellante, il Collegio ha ritenuto valida l’assegnazione del voto alla lista del controinteressato, senza tuttavia pronunciarsi sul motivo per cui, attesa l’inammissibilità del voto disgiunto e l’attribuzione, in tal caso, del voto valido solo per la lista, restando inefficaci le preferenze, dovevano quindi ritenersi valide le schede, relative alla sezione 9, riportanti analogamente un c.d. voto disgiunto con un’espressione di voto per la lista n. 3 e l’indicazione, nello spazio riservato alle preferenze di nomi presenti in altre liste, come dichiarato dal RdL della Sezione 9. Delle due l’una: o si annulla la scheda della Sezione 4 in favore della lista n. 4 con voto disgiunto per candidati della lista n. 3 o devono essere ritenute parimenti valide le schede, illegittimamente annullate per la Sezione 9, riportanti un’espressione di voto per la Lista n. 3 e, nello spazio riservato alle preferenze, nomi presenti in altre liste.
12.3.7. Quindi, per la Sezione 4 sono stati assegnati illegittimamente alla lista n. 4 almeno tre voti che andavano annullati, se non quattro (laddove si considerasse invece corretta la decisione adottata nella Sezione 9).
12.4. Con riferimento alla Sezione 5, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 133, AN 105. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 101 voti, mentre la lista n. 4, 78 voti. Le schede bianche sono 4 e quelle nulle 16, tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto . Non è stato compilato il § 26 del verbale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, in violazione anche del paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Min. Come dichiarato dalla RdL sig.ra RO, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, durante lo scrutinio, è stata attribuita alla lista n. 4 una scheda riportante, “ oltre alla “croce” sul relativo simbolo, altre “croci”, in modo anomalo, sul nome del candidato e sul riquadro ”. Tale scheda doveva essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 570/1960.
12.4.1. In tale sezione, come riportato sempre dalla RdL, è stata correttamente dichiarata nulla una scheda riportante la scritta “TH, contrariamente a quanto avvenuto per la Sezione 6, dove sono stati ritenuti validi i voti con la scritta “TH. Il TAR ha ritenuto la censura sollevata per la Sezione 5 “ inammissibile ”, così motivando: “ L’autodichiarazione non è infatti attendibile perché dal verbale sezionale (si veda la pag. 55), con forza fidefacente dei fatti accaduti ed ivi attestati, non risulta la presenza alle operazioni di spoglio della rappresentante di lista, la quale non chiarisce come abbia avuto contezza dei fatti descritti nella sua autodichiarazione. Non può dunque ritenersi assolto l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno della deduzione svolta con il motivo di ricorso ”.
12.4.2. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, non si può affermare l’inattendibilità della dichiarazione sulla base della mera mancata sottoscrizione del verbale sezionale da parte del RdL, presumendo da ciò la non presenza della stessa alle operazioni di spoglio. Invero, come chiarito anche nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (doc. 49), la presenza e la sottoscrizione del verbale da parte dei rappresentanti di lista non è obbligatoria e non è necessaria per la validità delle operazioni. La sottoscrizione del verbale e del bandone laterale presente nelle pagine dispari fino a pag. 31 (comunque non presente a margine delle pagine del verbale relative alle operazioni di scrutinio) da parte dei RdL era facoltativa. La RdL, sig.ra RO, nella dichiarazione ha chiarito “ di aver visto ”, fugando ogni dubbio circa la presenza alle operazioni di spoglio. Inoltre, nel caso di specie, il verbale sezionale riporta il nominativo della sig.ra RO tra i rappresentanti “ ammessi ad assistere alle operazioni del seggio previa loro identificazione ” (pag. 4) e presenta la sottoscrizione della sig.ra RO nei bandoni laterali apposti nelle pagine dispari dalla 11 alla 31. Inoltre, si rileva che la questione dell’inattendibilità della dichiarazione per l’asserita mancata presenza del RdL allo spoglio non era stata eccepita dalle controparti e, dunque, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto darne atto a verbale o, se emersa dopo il passaggio in decisione, assegnare un termine per la presentazione di memorie al fine di consentire un pieno contraddittorio sul punto. Ciò non è avvenuto, con conseguente violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
12.5. Con riferimento alla Sezione 6, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 139, AN 106. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 137 voti, mentre la lista n. 4, 76 voti. Le schede bianche sono 6 e quelle nulle 15, tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto . Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, nonostante ciò fosse espressamente previsto anche dal paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero, citato.
12.5.1. La RdL sig.ra L. Cerquetani, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ha dichiarato “ di aver chiesto che venissero annullate le schede riportanti una “X” sul simbolo della lista n. 4 … con la scritta “HO ” nello spazio riservato alle preferenze. Queste schede, pari a circa 3, sono state ritenute valide perché era presente l’intenzione di votare il candidato sindaco MA AN, visto che il suo cane si chiama HO. A un certo punto, uno degli scrutatori ha esclamato, visto il ripetersi di queste schede: “Ha vinto TH ”. La manifestazione del voto così espressa è nulla, ex art. 64 TU, in quanto contiene scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
12.5.2. Sul punto il TAR, - in primo luogo, afferma che “ la dichiarazione del r.d.l. manca di specificità sul punto cruciale (anche ai fini della prova di resistenza) dell’esatto numero dei voti contestati, che si affermano essere “circa tre”, e delle relative modalità di conteggio da parte del dichiarante, che nemmeno vengono indicate, rendendo generica la censura del ricorso introduttivo la quale, discorrendo di “almeno tre schede”, oltre ad essere disallineata con la stessa dichiarazione del r.d.l., appare indeterminata finendo così per essere soprattutto esplorativa e dunque inammissibile ”; - in secondo luogo, “ solo per completezza […] ritiene che la scritta "HO", asseritamente rinvenibile nello spazio riservato alle preferenze, nel caso di specie possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà dell’elettore di far identificare il suo consenso attribuito alla lista o al candidato. Difatti sia il controinteressato che il Comune hanno rilevato che il cane del candidato Sindaco AN si chiama “TH. Anche la r.d.l. lo ricorda nella sua dichiarazione e lo stesso ricorrente ne è a conoscenza precisando, nell’atto introduttivo del giudizio, che il candidato Sindaco possiede un cane di nome “TH. Dalla documentazione dimessa in giudizio dall’Amministrazione comunale emerge che l’animale domestico del candidato Sindaco lo ha accompagnato nel corso della campagna elettorale, affiancandolo in varie iniziative pubbliche anche a sfondo ambientale ed essendo in buona mostra accanto all’immagine del suo padrone nello stesso profilo social utilizzato dal candidato e visionato da migliaia di followers. L’anomalia indicata dalla r.d.l. non conduce a ritenere, in modo inoppugnabile, secondo il disposto dell’art. 64 del T.U. n. 570/1960 come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, la volontà dell’elettore di farsi riconoscere, potendo trovare giustificazione nell’intento dell’elettore di dare univocamente il proprio voto al candidato Sindaco e/o alla sua coalizione, specie in presenza del crocesegno impresso sul simbolo della lista n. 4 per la quale il voto è stato ritenuto valido ” (§ 9.5).
12.5.3. Le motivazioni della sentenza sono errate. L’utilizzo da parte della RdL dell’espressione “ pari a circa 3 ” non comporta che il numero delle schede contestate manchi di “specificità”. A ben vedere, la dichiarazione riporta come certa (e non ipotetica o in chiave esplorativa) l’assegnazione delle schede riportanti la scritta “HO”, “ pari a circa 3 ”. Analogamente, il motivo della contestazione è chiaro e specifico e riguarda il fatto che tali schede riportavano la scritta “HO”. Inoltre, affermare “ pari a circa 3” può voler dire che la RdL ne ricorda anche più di 3, ma, nella prudenza della dichiarazione e delle conseguenze penali che ne possono derivare, si limita a dichiarare “pari circa a 3”, con ciò volendo significare che potrebbero essere di più, ma che in ogni caso sono almeno pari a circa 3. Da ciò la considerazione riportata a pag. 21 del ricorso per cui “ per la Sezione 6 sono stati assegnati illegittimamente alla lista n. 4 almeno tre voti che andavano annullati ”, senza che l’espressione “ almeno tre schede ” possa ritenersi “ disallineata con la stessa dichiarazione del r.d.l. ” (come ingiustamente ritenuto dal TAR), visto, peraltro, che in massima trasparenza per ogni sezione contestata sono state trascritte le dichiarazioni dei RdL e così è avvenuto poche righe prima anche per la Sezione in questione.
12.5.4. La censura dunque non è generica o indeterminata. Né può ritenersi esplorativa, atteso che il fatto che ci siano state schede con la scritta “HO” assegnate alla lista n. 4 è dichiarato con certezza.
12.6. Con riferimento alla Sezione 7, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati i seguenti: MU 172, AN 158. Riguardo ai voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 156 voti, mentre la lista n. 4, 125 voti. Le schede bianche sono 8 e quelle nulle 15 (al riguardo, si segnala che da quanto ricordato dalla RdL avrebbero dovuto essere 14), tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto. Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, nonostante ciò fosse espressamente previsto anche dal paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero, citato.
12.6.1. Come dichiarato dalla RdL sig.ra M. Destro, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, è stato assegnato un voto alla lista n. 4 ritenendo valida una scheda “ in cui era stata apposta una “croce” sul relativo simbolo ma, nello spazio relativo alle preferenze, era stato scritto, dopo un nominativo presente nella relativa Lista, un secondo nominativo che non risultava in nessuna Lista. Nonostante tale evidenza, il voto è stato assegnato al candidato Sindaco e al primo nominativo indicato nelle preferenze”.
12.6.2. Tale voto deve considerarsi nullo in quanto contiene l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento.
12.6.3. Sul punto, il TAR ha erroneamente ritenuto che “ la dichiarazione della r.d.l. non sia idonea a costituire un principio di prova […] perché il dichiarante manca di esplicitare il nominativo cui si riferisce. La necessità di quest’ultimo si impone non solo al fine di verificare prima facie la correttezza dell’affermata estraneità, ma anche per rendere possibile l’istruttoria nel rispetto del principio che ne vieta l’esecuzione qualora abbia carattere esplorativo ”. Secondo il Giudice di primo grado, l’istruttoria avrebbe “ una chiara valenza esplorativa ” perché implicherebbe “ un controllo di tutte le schede elettorali segnate come valide nella sezione n. 7, l’estrazione di quelle con l’espressione di due preferenze, la verifica di entrambi i nominativi riportati nelle schede (perché anche l’altro nominativo non viene esplicitato) e il riscontro di corrispondenza (o meno) degli stessi rispetto alle generalità di uno dei quasi 60 candidati delle quattro liste alla ricerca del presunto errore ”.
12.6.4. Contrariamente a quanto affermato dal TAR, anche nel caso in cui il RdL avesse indicato il nominativo estraneo alle liste, l’istruttoria si sarebbe svolta secondo le medesime modalità descritte dal TAR stesso, essendo evidente che anche per notare la presenza di un nominativo determinato occorre un controllo su tutte le schede elettorali segnate come valide nella Sezione 7. Inoltre, ciò che è sufficiente per costituire un principio di prova è la dichiarazione che il nominativo in questione non sia presente in alcuna delle liste, circostanza che il RdL durante le operazioni di spoglio può agevolmente notare e ricordare con certezza, mentre è plausibile che a distanza di qualche giorno dallo spoglio possa avere dubbi sull’esatto nominativo presente e preferisca non indicare un nominativo qualsiasi, a riprova della serietà e attendibilità della dichiarazione resa, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.
12.6.5. Nel caso di specie, la scheda contestata è stata ritenuta valida contrariamente a quanto avvenuto a parti invertite nella Sezione 9 per la Lista n. 3. In conclusione, per la Sezione 7 è stato assegnato illegittimamente alla lista n. 4 almeno un voto che andava annullato.
12.7. Con riferimento alla Sezione 9, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 152, AN 114. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 132 voti, mentre la lista n. 4, 89 voti. Le schede bianche sono 3 e quelle nulle 14, tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto . Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, nonostante ciò fosse espressamente previsto anche dal paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero, citato.
12.7.1. Come dichiarato dalla RdL sig.ra L. AL, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (allegata), tra le scede annullate risultano presenti: “ una scheda annullata per la Lista 1 in quanto nello spazio riservato alle preferenze vi era la firma dell’elettore; alcune schede annullate per la Lista 3 in quanto nello spazio riservato alle preferenze vi erano nomi non presenti in alcuna lista o sbagliati o presenti in altre liste” .
12.7.2. La dichiarazione suddetta ha una duplice valenza. Da un lato conferma l’illegittimità perpetrata nel considerare valide in altre sezioni (in particolare, nelle sezioni 11, 7 e 4) le schede che presentavano nomi non presenti in alcuna lista, dall’altro impone una verifica su cosa si intenda per nomi “sbagliati”, atteso che laddove comunque riconducibili ad una chiara manifestazione di voto in favore della lista n. 3 non potevano essere annullati, mentre laddove l’errore avesse integrato un’espressione di voto non univoca o un segno di riconoscimento, in tal caso, vi sarebbe un’ulteriore conferma della disparità di trattamento e dell’illegittimità perpetrata nel ritenere valide per la lista 4 schede del tutto analoghe ritenute invece nulle per la lista n. 3. Per la Sezione 9, dunque, non sono stati illegittimamente assegnati almeno 5 voti alla lista n. 3, nonostante fosse stato barrato il simbolo della Lista n. 3, in quanto riportanti nelle preferenze l’indicazione a) di candidati di altre liste o b) di candidati non presenti in alcuna lista o c) di candidati scritti con nomi sbagliati, riportanti errori di scrittura; al contrario, per casi analoghi, sono state ritenute valide le relative schede in favore della lista n. 4, in particolare nelle Sezioni 4, 7 e 11.
12.7.3. Sul punto, il TAR ha erroneamente ritenuto la doglianza inammissibile sulla base della seguente motivazione: “ la doglianza non trova precisi riscontri nell’autodichiarazione del r.d.l., che non ha quantificato il numero delle schede asseritamente annullate, e non precisa nemmeno se esse rechino il crocesegno per la lista n. 3. Lo stesso indeterminato (e peraltro onnicomprensivo) riferimento a “nomi non presenti in alcuna lista o sbagliati o presenti in altre liste” manca di specificità, delineando solo astratte fattispecie non contestualizzate nel caso in esame. La dichiarazione è pertanto generica e inidonea a costituire un principio di prova, rendendo la richiesta istruttoria esplorativa perché tesa al riesame di un imprecisato numero di schede della sezione 9 che in tesi potrebbero essere, eventualmente, ricondotte nell’alveo delle astratte ipotesi di illegittimità lamentate dal rappresentante di lista. Il riferimento del ricorrente ad “almeno 5 schede” illegittimamente annullate non vale a circoscrivere l’indeterminatezza della dichiarazione del r.d.l.. Difatti il ricorrente non precisa da dove dovrebbe desumersi tale numero, che comunque appare anch’esso privo di connotati di specificità perché accompagnato dall’avverbio “almeno” ” (§ 9.7 Sentenza).
12.7.4. Il RdL ha chiaramente indicato che le schede erano state “ annullate per la lista n. 3 ” perché riportavano “ nello spazio riservato alle preferenze ” del corrispondente riquadro “ nomi non presenti in alcuna lista o sbagliati o presenti in altre liste ”, risultando implicita o comunque superflua la circostanza se esse recassero o meno il crocesegno per la lista n. 3. A ben vedere, la dichiarazione non è generica in quanto riporta come certo l’annullamento delle schede indicate. Analogamente, il motivo della contestazione è chiaro e specifico e riguarda il fatto che tali schede riportavano “nomi non presenti in alcuna lista o sbagliati o presenti in altre liste”. Il riferimento ad “almeno 5 schede” è agevolmente spiegabile e desumibile da una lettura completa della dichiarazione della RdL che parla al plurale di “ nomi non presenti in alcuna lista o sbagliati o presenti in altre liste ”, lasciando intendere che per ognuna delle fattispecie segnalate (non presenti, sbagliati o presenti in altre liste) ci fossero più schede. Presumendo due schede per ognuna delle fattispecie, ecco spiegata l’espressione “almeno 5 schede”. L’utilizzo dell’avverbio almeno non può di per sé privare di specificità la censura, potendo essere letto come prudente quantificazione delle schede ingiustamente annullate segnalate dal RdL.
12.7.5. Come già dedotto in riferimento alla Sezione 4, delle due l’una: o si annulla la scheda della Sezione 4 in favore della lista n. 4 con voto disgiunto per candidati della lista n. 3 o devono essere ritenute parimenti valide le schede, illegittimamente annullate per la Sezione 9, riportanti un’espressione di voto per la lista n. 3 e, nello spazio riservato alle preferenze, nomi presenti in altre liste.
12.8. Con riferimento alla Sezione 11, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 175, AN 175. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 192 voti, mentre la lista n. 4, 144 voti. Le schede bianche sono 8 e quelle nulle 32, di cui 19 motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto , e 13 motivate sotto la voce 4), “ schede contenenti esclusivamente voti nulli perché la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco ” (pag. 34 verbale).
12.8.1. Al § 28 del verbale sezionale relativo ai “Voti contestati” è riportato che “ una scheda assegnata alla lista 4 a maggioranza degli scrutatori compreso il Presidente recante il voto di preferenza “SS EA” per cui è stata dichiarata nulla la preferenza per il candidato viene contestata da ZE OB perché non era chiara l’intenzione di voto per la lista” . La dichiarazione resa dal RdL sig. ZE, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sul punto, chiarisce che la scheda in questione riportava la scritta “SS EA” “ per due volte nello spazio riservato ai candidati della lista n. 4, ma senza voto di lista ”. Il RdL ZE dichiara di aver “ richiesto l’annullamento della scheda in quanto non esiste un candidato con quel nome nella lista. La presidente ha ritenuto valida la scheda, assegnando il voto a IN MA LA e il voto di lista a MA AN. Mi sono opposto e ho richiesto che venisse messo a verbale. La presidente ha messo da parte la scheda per una successiva valutazione, lasciando comunque il voto attribuito sia al candidato che alla lista”. Sempre con riferimento a tale scheda, il sig. ZE dichiara che, in occasione dell’ultimo controllo, “la presidente ha inizialmente proposto l’annullamento, ma la rappresentante di lista n. 4 si è opposta. La presidente ha quindi chiesto un parere al Segretario comunale, che ha suggerito di mettere ai voti la decisione tra i membri del seggio. La votazione ha determinato la validità della scheda per il voto di lista”.
12.8.2. La manifestazione di voto in questione non era in favore della lista n. 4, in quanto alcun segno risulta apposto in corrispondenza del simbolo o del nome del candidato. Anche laddove fosse stato barrato il simbolo e il nome, la dicitura del nome di un soggetto non candidato con alcuna lista, costituisce un chiaro segno di riconoscimento. Di conseguenza, la scheda andava annullata.
12.8.3. Sempre come dichiarato dal RdL ZE, per la lista n. 4 sono emerse le seguenti ulteriori irregolarità. Sono state, infatti, ritenute valide le seguenti schede:
- “ Scheda con simbolo di lista corretto, nome di un candidato corretto, ma come seconda preferenza vi era un nome non presente in lista: “RADAMES ”. La presidente e le scrutatrici hanno ritenuto valido il voto di lista e la prima preferenza, tralasciando la seconda;
- Scheda con caratteristiche analoghe alla precedente, con un secondo nome non presente in lista, che non ricordo nel dettaglio. Anche in questo caso, è stato ritenuto valido il voto di lista e la preferenza corretta, tralasciando la seconda;
- Due schede con scritto “IG o RI IG. Non ricordo se vi fosse o meno anche il voto di lista. La presidente e le scrutatrici hanno ritenuto valide le schede con voto alla lista ”.
12.8.4. In tutti questi casi il voto alla lista n. 4 doveva essere annullato e non conteggiato in ragione del chiaro intento degli elettori corrispondenti di voler far riconoscere il proprio voto. Peraltro, va stigmatizzata la contraddittorietà (sia intrinseca che estrinseca rispetto ad altre sezioni) dell’Ufficio elettorale nel ritenere invece (correttamente) nulla una “scheda con scritta “IL CANE HO” nello spazio riservato ai candidati della lista n. 4, senza voto di lista”.
12.8.5. Il TAR, sebbene riconosca l’idoneità delle schede riportanti la dicitura “SS EA” e “RADAMES” ad essere sottoposte a verificazione, al fine di esaminare la sussistenza dei profili di illegittimità segnalati, ha tuttavia ritenuto che il ricorrente non avesse interesse a tale verificazione atteso il mancato superamento della prova di resistenza, così ingiustamente rigettando complessivamente la censura.
12.8.6. Rispetto alla dicitura “VI” o “MA vigile” è irrilevante ai fini della validità del voto la circostanza che vi fosse o meno anche il voto di lista, atteso che in ogni caso tali diciture costituiscono chiari e inoppugnabili segni di riconoscimento, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR.
12.8.7. Per la Sezione 11, quindi, sono stati assegnati illegittimamente alla lista n. 4 almeno 5 voti, secondo quanto dichiarato dal RdL. A questi si devono aggiungere due voti. Il TAR, infatti, ha omesso di pronunciarsi su un ulteriore profilo di censura sollevato in riferimento sempre alla Sezione 11, di seguito espressamente riproposto. Si è dedotto nel ricorso, infatti, che nel compilare il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, è stato verbalizzato incomprensibilmente che non sarebbe stato dichiarato nullo alcun voto per i candidati sindaci (pag. 35 verbale sezionale) e che tra i voti di preferenza annullati vi sarebbe anche una “scheda recante preferenza per un nome “TT”, non univoco” (non assegnato a TT VA) e “schede recanti preferenza per un nome “IN” non univoco”. Ciò, si ipotizza, perché tra i candidati vi erano sia ES SS che IO SS, per la lista n. 3, MA SS, per la lista n. 2, e LA SS per la Lista n. 4. Tuttavia, l’annotazione sopra richiamata è riportata in corrispondenza della Lista n. 3, specificando altresì che ES SS avrebbe ottenuto un voto di preferenza nullo.
12.8.9. Da quanto sopra si possono trarre le seguenti censure. Il verbale riporta un dato manifestamente errato a pag. 35, in quanto in base al sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è contraddittorio che ci siano voti di preferenza nulli e nessun voto nullo per le liste, a fronte di 32 schede annullate. Inoltre, atteso che il dubbio era tra i candidati SS della lista n. 3 (e questo in quanto evidentemente la scritta “SS” sarà stata riportata nello spazio delle preferenze per la Lista n. 3), non si comprende se la nullità della preferenza abbia condotto anche alla nullità del voto di lista. Se così fosse, ciò costituirebbe una grave illegittimità, in quanto il voto di lista andava comunque salvaguardato a fronte dell’indicazione del solo cognome di un candidato consigliere, potendo la non univocità al più penalizzare solo la preferenza.
12.8.10. Analogo discorso vale anche con riferimento alla scritta “TT”, sempre in corrispondenza del riquadro della Lista n. 3, atteso che il dubbio era al più tra i candidati consiglieri TT VA e TT MA. In entrambi i casi, i verbalizzanti hanno inserito solo i nomi di ES SS e di TT VA per segnalare i candidati per i quali sono stati dichiarati nulli i voti di preferenza, quasi a significare che, invero, avrebbero ben compreso per chi fossero stati espressi i voti. Gli errori nella verbalizzazione che danno adito a errori nel conteggio dei voti, anche in favore della Lista n. 3, sono evidenti.
12.9. Con riferimento alla Sezione 12, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 197, AN 213 (v. verbale Adun. Pres.). Tuttavia, nel verbale sezionale a pag. 42 è riportato che MU avrebbe ottenuto 60 voti, mentre AN 85 (che unitamente ai voti per gli altri due candidati sindaco determinava la cifra 181), salvo poi riportare nel riepilogo di pag. 50 un totale di 513 voti, correggendo il precedente numero di 181. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 206 voti, mentre la lista n. 4, 181 voti. Le schede bianche sono 9 e quelle nulle 24, tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto . Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, in violazione del paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero citate.
12.9.1. La RdL sig.ra Nannavecchia, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ha dichiarato “ che, durante lo spoglio elettorale, tra le schede assegnate alla Lista n. 4 (“VIVA PORTO VIRO” con candidato sindaco MA AN): una scheda riportava sul relativo simbolo una “X” estremamente marcata, rendendola particolarmente evidente; una scheda riportava, nello spazio delle preferenze, il disegno di un’onda che attraversava entrambe le righe ”. Inoltre, ha dichiarato che, sempre in favore della Lista n. 4, “ una scheda è stata dichiarata valida, nonostante vi fosse un “santino” all’interno” .
12.9.2. Le tre schede sopra descritte dovevano essere dichiarate nulle ai sensi dell’art. 64, comma 2, del TU secondo cui “ Sono nulli i voti contenuti in schede: […] 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ”. Ciò vale sicuramente per le schede riportanti il disegno di un’onda (senza che fosse apposto alcun segno in corrispondenza del simbolo della lista o del nome del candidato Sindaco) e quella contenente al suo interno un santino. Del resto, così ha ritenuto il seggio della Sezione 17, che ha annullato un voto in favore della lista n. 3, perché presente per l’appunto un santino. Infatti, la RdL sig.ra NI per il seggio n. 17 ha dichiarato “ di aver visto una scheda annullata alla Lista n. 3 nonostante la croce sul simbolo della Lista n. 3 e preferenza per VA TT, in quanto conteneva all’interno il bigliettino probabilmente come promemoria ”. Delle due l’una. O valgono entrambi i voti e si aggiunge un voto alla lista n. 3, o non vale alcuno dei voti e si sottrae un voto alla lista n. 4.
12.9.3. Con specifico riferimento alla scheda con il disegno di un’onda preme rimarcare l’assenza in tal caso di qualsiasi segno sul simbolo o sul nome del candidato sindaco. Di conseguenza non può ritenersi effettiva e univoca l’intenzione di voto, configurando un’oggettiva e consistente anomalia nella compilazione della scheda elettorale del tutto estranea rispetto all’espressione del voto, in nessun modo giustificabile con la volontà di meglio precisare l’identità del candidato cui indirizzare il proprio voto e oggettivamente idoneo a rendere riconoscibile la scheda.
12.9.4. Anche la terza scheda riportante una “X” estremamente marcata doveva essere annullata, attesa la sua valenza come segno di riconoscimento e considerato che il possibile utilizzo di un pennarello e non delle matite in dotazione, sempre in forza dell’art. 64 TU. Come noto, infatti, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale può costituire idoneo mezzo di identificazione dell’elettore, ed è pertanto nullo.
12.9.5. Sul punto il TAR, nonostante abbia ritenuto “ idonee a costituire in principio di prova della fondatezza delle censure del ricorrente in punto di riconoscibilità del voto dell’elettore ”, ha erroneamente non ritenuto “ di disporre la richiesta verificazione perché, come si dirà nel successivo § 9.14 cui si rinvia, il ricorrente non ha interesse alla verifica delle schede atteso il mancato superamento della c.d. prova di resistenza ”, concludendo per la non accoglibilità anche di tali censure.
12.9.6. Quanto alla presenza di una scheda con una “X” estremamente marcata e particolarmente evidente, il Collegio non ha ritenuto “ che la dichiarazione valga, per ciò solo, a costituire un principio di prova … Difatti la sola presenza di una “ics” avente tratti marcati o evidenti non basta ad invalidare la scheda elettorale atteso che, da un lato, la “ics” rappresenta la tipica modalità espressiva della preferenza da parte dell’elettore, e dall’altro lato la sua “particolare evidenza ”, allo stato delle dichiarazioni rese dalla r.d.l., non è affatto incompatibile con la decisione dell’elettore di imprimere una particolare forza nel tracciarla nella scheda elettorale al fine di rendere irretrattabile il suo voto. In entrambi i casi ciò non costituirebbe indizio della volontà dell’elettore di farsi riconoscere. La censura del ricorrente è sul punto infondata”. Si contesta la motivazione resa dal TAR, in quanto solo una verificazione potrebbe chiarire se il voto sia stato espresso o meno con un mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale, il che costituisce idoneo mezzo di identificazione dell’elettore con conseguente nullità della scheda ex art. 64 TU.
12.9.7. In conclusione, per la Sezione 12 sono stati assegnati illegittimamente alla lista n. 4 almeno 3 voti.
12.10. Con riferimento alla Sezione 14, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 145, AN 241. I voti di preferenza per i consiglieri della lista n. 3 sono stati 152, mentre quelli della lista n. 4, 197. Le schede bianche sono 6 e quelle nulle 20, tutte motivate sotto la voce 3), schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto . Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, in violazione del par. 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero, citato.
12.10.1. Al § 27 del verbale sezionale, relativo alle schede contestate e non assegnate, è riportato che “ il presidente accerta che il numero totale delle schede contestate e non assegnate è pari a n. 2 ” e riguarderebbero una la lista n. 4 e l’altra la lista n 3. Tuttavia, al § 28 relativo ai motivi della contestazione è verbalizzato che “ presidente, scrutatori, rappresentanti di lista avendo opinioni diverse ma lo stesso obiettivo di garantire il voto qualora ci potesse essere una lettura diversa dell’espressione dell’elettore demandano a chi di dovere la decisione in merito ”. Il Seggio ha abdicato al proprio compito di specificare le ragioni delle contestazioni e delle scelte effettuate. È stato chiesto, quindi, il riesame della scheda contestata alla lista n. 3 non conteggiata.
12.10.2. Sul punto il TAR ha ritenuto tale richiesta “ palesemente inammissibile ”, in quanto la censura sarebbe generica e esplorativa, atteso che non vi sarebbero precisazioni in ordine all’espressione del voto di lista o di preferenza. La circostanza denunciata è riportata direttamente nel verbale e quindi non serviva un principio di prova per disporre la verificazione al pari di quanto avviene con riferimento alle dichiarazioni dei RdL.
12.10.3. Inoltre, come dichiarato dal RdL, sig. RE, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sono state ritenute illegittimamente valide: “ una scheda senza X sul simbolo lista n. 4, ma con preferenza: “VI” (nome non in lista); una scheda senza X sul simbolo e senza preferenza, ma con una scritta in inglese ”.
12.10.4. Tali schede dovevano essere dichiarate nulle ex art. 64 d.P.R. 570/1960, sia in quanto la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco, sia perché (riguardo la prima), non essendovi tra i candidati sindaci o consiglieri il sig. “VI” o “MA VI”, presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.
12.10.5. Sul punto, il TAR ha erroneamente affermato: - “ sulla scheda contenente il voto di lista e la preferenza “VI” il Tribunale, richiamando le conclusioni già tracciate nei §§ 9.2., 9.3., 9.8, non la ritiene un segno di riconoscimento dell’elettore, con la conseguente infondatezza della censura del ricorrente”; - “per quanto concerne invece la scheda senza “X” sul simbolo e senza preferenza ma con una scritta in inglese”, la dichiarazione del r.d.l. che ne ha fatto emergere l’esistenza è generica e non circostanziata, quindi inidonea a costituire un principio di prova tale da supportare un motivo di ricorso che possa ritenersi ammissibile. Difatti il rappresentante non chiarisce un punto fondamentale, vale a dire a beneficio di quale delle quattro liste sarebbe stato considerato valido il voto e vieppiù non afferma che esso sia stato conteggiato proprio in favore della lista n. 4 del controinteressato. La dichiarazione è dunque generica, rendendo esplorativa la richiesta istruttoria del ricorrente che, dunque, in questi termini non è ammissibile al pari della doglianza ad essa collegata”.
12.10.6. Per quanto attiene alla scheda riportante una “scritta in inglese”, la dichiarazione non può considerarsi generica ed esplorativa perché, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, può ritenersi implicito che la contestazione riguardasse l’assegnazione alla lista n. 4 alla luce del complessivo tenore della dichiarazione. La dichiarazione è idonea a costituire un principio di prova, risultando sufficiente e circostanziata l’affermazione per cui fosse in inglese e, dunque, indubitabilmente non riguardasse il nominativo di un candidato. Al pari di quanto ritenuto dallo stesso TAR per le schede riportanti la scritta “Radames” o il disegno di un’onda, anche nel caso di specie la riconoscibilità del voto risulta inoppugnabile, nel senso che l'espressione “anomala” utilizzata dall'elettore non trova spiegazioni alternative, ragionevolmente prospettabili e giustificabili. Pertanto, per la Sezione 14 sono stati assegnati alla lista n. 4 almeno 2 voti che andavano annullati e non è stato motivato perché un voto per la lista n. 3 sia stato dichiarato nullo.
12.11. Con riferimento alla Sezione 15, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 168, AN 145. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri la lista n. 3 ha ottenuto 173 voti, mentre la lista n. 4, 119 voti. Le schede bianche sono 6 e quelle nulle 17, tutte motivate sotto la voce 4), schede contenenti esclusivamente voti nulli perché la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco. Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, in violazione del paragrafo 26.6 delle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, del Ministero dell’Interno.
12.11.1. Come dichiarato dal RdL sig. Bertaglia, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, durante lo scrutinio, è stato illegittimamente e ingiustamente ritenuto valido per la lista n. 4 il seguente voto: “ una scheda da me contestata che presentava il simbolo della Lista n. 4 (“VIVA PORTO VIRO”) barrato, ma al centro della scheda elettorale era presente la scritta “razza ””.
12.11.2. Tale scheda doveva essere dichiarata nulla ex art. 64 d.P.R. 570/1960 in quanto tra i candidati non vi era alcuno con il nome “razza”, costituendo dunque un chiaro segno di riconoscimento. Sul punto, il TAR ha erroneamente ritenuto la censura inammissibile, in quanto l’autodichiarazione non sarebbe “ attendibile perché dal verbale sezionale (si veda la pag. 55), con forza fidefacente dei fatti accaduti ed ivi attestati, non risulta la presenza alle operazioni di spoglio del rappresentante di lista, il quale non chiarisce come abbia avuto contezza dei fatti descritti nella sua autodichiarazione. La stessa affermazione per cui la scheda sarebbe stata contestata dal r.d.l. contrasta con il verbale sezionale, che non reca contestazioni di sorta. Ragion per cui una siffatta dichiarazione non avrebbe potuto mancare di specificare cosa è avvenuto durante le operazioni di spoglio e perché il seggio non avrebbe ritenuto di verbalizzare l’opposizione che il r.d.l. pur afferma di avere svolto. Non può dunque ritenersi assolto l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno della deduzione svolta con il motivo di ricorso da ritenersi dunque inammissibile”.
12.11.3. Non si può desumere l’inattendibilità della dichiarazione sulla base della mera mancata sottoscrizione del verbale sezionale da parte del RdL, presumendo da ciò la non presenza della stessa alle operazioni di spoglio.
12.11.4. Vista l’attendibilità della dichiarazione e l’ammissibilità della censura, relativamente alla Sezione 15, si chiede l’annullamento del voto illegittimamente assegnato in favore della lista n. 4 riportante la scritta “razza”, costituendo un segno di riconoscimento.
12.12. Con riferimento alla Sezione 16, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 119, AN 147. Per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri, la lista n. 3 ha ottenuto 126 voti, mentre la lista n. 4, 144 voti. Le schede bianche sono 2 e quelle nulle 10, tutte motivate sotto la voce 3). Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, in violazione anche del paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero, citato.
12.12.1. Come dichiarato dal RdL sig. A. PI, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, durante lo scrutinio, è stato illegittimamente e ingiustamente ritenuto valido per la lista n. 4 il seguente voto: “ una scheda, dichiarata valida in favore della Lista n. 4, con apposta una “croce” sul simbolo della Lista n. 4 (“VIVA PORTO VIRO”) e in cui, nello spazio relativo alle preferenze, è stata riportata per due volte, in maniera anomala, il nome “ IN MA LA ””. Tale scheda doveva essere dichiarata nulle ex art. 64 d.P.R. 570/1960, costituendo la ripetizione del nome della candidata consigliere un segno di riconoscimento.
12.12.2. Anche per tale dichiarazione, il TAR ha erroneamente ritenuto “ inattendibile la dichiarazione del r.d.l., che non era presente alle operazioni di spoglio e non specifica da dove derivi le conoscenze che rappresenta nella dichiarazione”. Inoltre, “solo per completezza il Collegio ritiene che la censura sia comunque infondata. La sig.ra SS MA AU è una candidata alla carica di consigliere comunale associata alla lista n. 4, e la ripetizione del suo nominativo … non ha portata invalidante ma un valore rafforzativo del voto già validamente espresso e per la lista e per il suo candidato consigliere ”.
12.12.3. Non si può affermare l’inattendibilità della dichiarazione sulla base della mera mancata sottoscrizione del verbale sezionale da parte del RdL, presumendo da ciò la non presenza dello stesso alle operazioni di spoglio.
12.12.4. Il RdL, sig. PI nella dichiarazione ha chiarito “ di aver visto ”, fugando ogni dubbio circa la presenza alle operazioni di spoglio. Ancora, il verbale sezionale riporta il nominativo del sig. PI tra i rappresentanti “ ammessi ad assistere alle operazioni del seggio previa loro identificazione” (pag. 4). Anche in questo caso valgono i rilievi già sollevati di violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
12.13. Con riferimento alla Sezione 17, i voti di lista per la carica di Sindaco sono stati: MU 133, AN 77. Le schede bianche sono 12 e quelle nulle 14, tutte motivate sotto la voce 4), schede contenenti esclusivamente voti nulli perché la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco . Non è stato compilato il § 26 del verbale sezionale sulla specifica dei voti dichiarati nulli, nonostante ciò fosse espressamente previsto anche dal paragrafo 26.6 delle “Istruzioni” del Ministero, citato. I voti di preferenza per i consiglieri della lista n. 3 sono stati 153, mentre per la lista n. 4, 61 voti.
12.13.1. Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, resa dalla RdL sig.ra NI, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, è emerso che è stata annullata una scheda “ alla Lista n. 3 nonostante la croce sul simbolo della Lista n. 3 e preferenza per VA TT, in quanto conteneva all’interno il bigliettino probabilmente come promemoria ”. Come già denunciato con riferimento alla Sezione 12, delle due l’una, o si conta anche il voto per la lista 3 nel caso della Sezione 17 o si sottrae dal conteggio il voto per la lista n. 4 nella Sezione 12 relativo alla scheda contenente analogamente un santino.
12.13.2. Il TAR ha erroneamente ritenuto la “ censura è inammissibile ”, in quanto “ l’autodichiarazione non è infatti attendibile perché dal verbale sezionale (con forza fidefacente dei fatti accaduti ed ivi attestati), non risulta la presenza alle operazioni di spoglio della rappresentante di lista, la quale non chiarisce come abbia avuto contezza dei fatti descritti nella sua autodichiarazione. Non può dunque ritenersi assolto l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno della deduzione svolta con il motivo di ricorso ” (§ 9.13).
12.13.3. Non si può affermare l’inattendibilità della dichiarazione sulla base della mera mancata sottoscrizione del verbale sezionale da parte della RdL, presumendo da ciò la non presenza della stessa alle operazioni di spoglio.
12.13.4. La RdL, sig.ra NI nella dichiarazione ha chiarito “ di aver visto ”, fugando ogni dubbio circa la presenza alle operazioni di spoglio. Inoltre, il verbale sezionale riporta il nominativo della sig.ra NI tra i rappresentanti “ ammessi ad assistere alle operazioni del seggio previa loro identificazione ” (pag. 4). Inoltre, anche in questo caso valgono i rilievi già sollevati di violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa vista l’attendibilità della dichiarazione, anche sulla base delle ulteriori circostanze riportate nella stessa, nonché l’ammissibilità della censura, visto che è stato allegato un idoneo principio di prova.
13. Il TAR ha erroneamente ritenuto tali motivi “ complessivamente inammissibili ”, in quanto, “ residuando solo quattro schede (nelle sezioni elettorali 11 e 12) che potenzialmente potrebbero essere ammesse alla verificazione richiesta dal ricorrente, lo scarto di sette voti tra le due liste non consente comunque di ritenere superata la c.d. prova di resistenza, rendendo dunque recessivo l’interesse ad agire del ricorrente ” (§ 9.14). Alla luce di tutte le censure sopra sollevate, si contesta la pronuncia di complessiva inammissibilità del I° e del II° motivo di ricorso, avendo dimostrato che le illegittimità e le irregolarità sopra denunciate per ogni specifica sezione sono gravi e idonee a sovvertire il risultato elettorale e a superare la c.d. “prova di resistenza”, atteso lo scarto di soli 7 voti tra la lista n. 4, risultata vincitrice, e la lista n. 3 con candidato sindaco il ricorrente, seconda classificata. Attese le 4 schede riconosciute come potenzialmente idonee ad essere annullate, ne basterebbero altre 4 per sovvertire il risultato o anche solo altre 3 per procedere, in caso di parità di voti, “ ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ”, in forza dell’art. 71 del d.lgs. 267/2000.
14. Con il secondo motivo l’appellante sostiene che la sentenza nella parte in cui al § 10 rigetta il III° motivo di ricorso è errata.
14.1. Come dichiarato dai rappresentanti di lista delle Sezioni 2, 12 e 14, nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ex d.P.R. n. 445/2000, il candidato AN, durante le giornate elettorali era presente costantemente nei locali delle Sezioni 2, 12, 13 e 14, tutte ubicate presso la Scuola Primaria “M.S Tiozzo” in Via Piave 12 a Porto Viro, entrava frequentemente, sostandovi, nelle Sezioni 13 e 14, e ostentava sulla giacca “ il simbolo di riconoscimento della propria lista “VIVA PORTO VIRO ””, così violando le norme sul divieto di propaganda elettorale nei seggi elettorali e le chiare disposizioni di cui agli artt. 9, L. n. 212/1956 e 29, L n. 81/1993, compromettendo irreparabilmente la libertà e la sincerità del voto, influenzando il risultato elettorale e, per l’effetto, rendendo invalidi i voti espressi in suo favore. Come noto, infatti, la ratio del divieto imposto dalle norme citate è quella di evitare la coartazione della volontà dell’elettore.
14.2. Il sig. AN ha, durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, illegittimamente fatto propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali – più precisamente all’interno stesso delle citate sezioni –, influenzando il risultato elettorale e, per l’effetto, rendendo invalidi i voti espressi in suo favore.
14.3. I Presidenti delle Sezioni 13 e 14 sono incorsi in una grave violazione nel consentire la presenza reiterata e costante del candidato Sindaco AN nei locali dei seggi elettorali, violando gli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 570/1960, citati. Ai sensi dell’art. 46 T.U. i Presidenti delle Sezioni 13 e 14, in quanto “ incaricati della polizia dell’adunanza ” avrebbero dovuto disporre l’allontanamento del candidato Sindaco anche tramite gli agenti della Forza pubblica e della Forza armata presenti e adottare tutte le misure necessarie per assicurare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
14.4. Il TAR ha e erroneamente rigettato tali censure, così motivando: - “ la sanzione per i contegni in violazione [dell’art. 9, l. n. 212/1956] è di tipo penale, dunque non deputata a costituire un vizio del procedimento elettorale rilevabile nell’ambito del giudizio amministrativo di legittimità”, con la conseguenza che le censure sollevate difetterebbero “di un’adeguata copertura normativa”; - “solo per completezza il Tribunale rileva che nel caso di specie il ricorrente non documenta la proposizione di denunce o esposti all’Autorità giudiziaria ….” e che “le autodichiarazioni si limitano a descrivere il contegno del candidato Sindaco della lista n. 4 che, in tesi, avrebbe dialogato (o parlato o chiacchierato) in modo amichevole con il Presidente, i segretari ed altri componenti dei seggi, senza nemmeno riferire di contatti con il corpo elettorale. Non vi è quindi nemmeno un principio di prova dell’esistenza di una effettiva alterazione della libertà di scelta degli elettori, che non emerge siano venuti in contatto con il (o siano stati influenzati dal) controinteressato”; - “la circostanza, riferita dalla sola r.d.l. “Lorena Bergo”, moglie del ricorrente, per cui il controinteressato avrebbe consultato più volte i registri degli aventi diritto al voto nei seggi 13 e 14, non è esauriente, non specificando la fonte di tale conoscenza proveniente, pur sempre, da un soggetto che svolgeva il compito di r.d.l. nella diversa sezione n. 2. Trattasi peraltro di affermazione contestata (oltreché dal controinteressato pure) dalle autodichiarazioni provenienti da uno degli scrutatori in servizio proprio in uno dei due seggi chiamati in causa e da quelle del relativo Presidente di seggio”; - “infine non è di certo sufficiente a dimostrare la ricorrenza di un’ipotesi di effettiva alterazione della libertà delle scelte degli elettori la circostanza della mera presenza, sulla giacca del candidato Sindaco della lista n. 4, del simbolo di riconoscimento della sua lista ”.
14.5. Tali motivazioni sono errate. L’appellante ritiene di aver adeguatamente dedotto quali siano i parametri normativi e i principi violati nel caso di specie. Se non altro con riferimento agli artt. 37, 38 e 46 del d.P.R. n. 570/1960, citati. Inoltre, a nulla valgono le dichiarazioni rese dal Presidente del Seggio e da uno degli scrutatori. Infatti, ferma restando l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni in quanto provenienti proprio da quei soggetti che avrebbero dovuto assicurare il rispetto delle norme e dei principi che si denunciano violati, in ogni caso preme rilevare come, a ben vedere, proprio tali dichiarazioni confermano i fatti dichiarati dai rappresentanti di lista delle Sezioni 2, 12 e 14 (quindi non solo dalla RdL della Sezione 2, sig.ra Bergo).
15. Il TAR, quanto alla domanda di esibizione documentale e all’istanza di accesso agli atti, “ non ritiene vi siano margini per accoglierle atteso il risultato del presente giudizio e il fatto che l’Amministrazione comunale afferma di aver dimesso tutti gli atti e documenti a sue mani ” (§ 11). Con il ricorso introduttivo, oltre a depositare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ex d.P.R. n. 445/2000, rese dai rappresentanti di lista, unitamente ai documenti e agli atti citati e fermo restando il potere officioso di cui all’art. 130, comma 2, del c.p.a., si chiedeva al Giudice di ordinare alle Amministrazioni resistenti l’esibizione di tutta la documentazione inerente alle operazioni elettorali e di scrutinio, ivi comprese: a) la seconda copia dei verbali dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni e delle singole Sezioni, b) le tabelle di scrutinio di tutte le sezioni, documenti non ostesi al ricorrente all’esito dell’accesso agli atti, previo annullamento, ove occorrer possa, ex art. 116, comma 2, c.p.a. del diniego all’accesso espresso dalla Prefettura di Rovigo, con la nota n. 33361 del 19.6.2025, relativamente alle tabelle di scrutinio, e della nota del Comune di Porto Viro del 12.6.2025, con cui si comunicava di non avere ulteriore documentazione.
15.1. La motivazione con cui il TAR non accoglie la domanda sopra riportata risulta illegittima e errata.
16. Le censure, così sintetizzate, ribadite e precisate nella memoria datata 13 gennaio 2026 e, ancora, nella memoria datata 17 gennaio 2026, possono a questo punto essere esaminate. Esse sono infondate.
17. A fronte della esaustiva motivazione con cui il primo Giudice ha rigettato il ricorso, l’appellante ripropone, nella sostanza, una contestazione generalizzata delle operazioni, insistendo sulla verificazione ex art. 66 c.p.a., sulla esibizione di tutti gli atti e sulla censura relativa alla presenza del candidato AN nei seggi e di propaganda entro il raggio di 200 metri.
17.1. La lunga esposizione dell’appellante è lucidamente inquadrata, in particolare, nella memoria di costituzione di AN MA. Si tratta, in sintesi, dei seguenti punti:
a) attribuzioni illegittime di voti alla lista n. 4 (AN) per asseriti segni di riconoscimento, mancato computo di voti a favore della lista n. 3 e asserita diversità di soluzioni adottate dalle Sezioni;
b) mancata verbalizzazione delle contestazioni nei verbali delle Sezioni;
c) violazione del divieto di propaganda elettorale da parte del signor AN;
d) richieste di accesso agli atti;
e) richiesta di nomina di un verificatore.
18. Quanto al primo punto, in relazione all'articolo 64, secondo comma, n. 2) del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda. Devono considerarsi nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto (Consiglio di Stato sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245) evenienza che qui non ricorre in alcun modo, come risulta evidente dagli atti di causa e come sottolineato nella puntuale e dettagliata motivazione della sentenza impugnata. D’altronde, il voto è da considerarsi valido tutte le volte in cui la volontà dell'elettore possa rilevarsi in maniera univoca.
18.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (richiamata dalla sentenza della Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 552) è consolidata nel senso di ritenere che “ l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ‘ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore’, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (Cons. Stato, sez. V, n. 7241/2009). In altri termini, ‘La regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, cioè, sostanzialmente, un limite legale al principio del favor voti. 39.2. Invero, l’espressione «in modo inoppugnabile», utilizzata al riguardo dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L’elemento della riconoscibilità, dunque, «deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142), di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento «solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato» (Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523) ”.
18.2. Va poi ricordato che nel giudizio elettorale grava sul ricorrente l'onere di fornire almeno un principio di prova, nel senso che deve indicare le contestazioni contenute nei verbali elettorali onde evitare che il giudizio si connoti per una finalità esplorativa, siccome volto a promuovere in via giudiziale il rinnovo dello scrutinio dei voti espressi dal corpo elettorale (Consiglio di Stato sez. V, 28 giugno 2016, n. 2901). Di tali principi il TAR ha fatto buon governo ritenendo (correttamente) che le censure e la documentazione allegata fossero fondanti richieste esplorative (aggiunge questo Collegio che l’intento esplorativo è flagrante data, tra l’altro, la genericità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista).
18.3. Sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova debba essere valutato con minore rigore, i motivi non possono però risolversi in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali; l'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati dell'attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 10 luglio 2024, n. 6182) evenienza che qui pacificamente non ricorre. Le dichiarazioni sostitutive per acquisire il necessario valore di principio di prova devono ricostruire, in fatto, le asserite irregolarità nell'attribuzione dei voti con carattere ampiamente circostanziato. Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (Consiglio di Stato, sez., II, 9 gennaio 2024, n. 316).
18.4. Anche sulla questione della prova di resistenza, le conclusioni cui è giunto il primo Giudice sono da condividere dato che nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Consiglio di Stato sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428).
18.5. Va anche precisato che nelle verbalizzazioni dei seggi elettorali le omissioni o errori costituiscono semplici irregolarità, in quanto ciò non preclude l'accertamento della volontà degli elettori e non influisce sulla regolarità della sua formazione, né pregiudica la libertà di espressione del voto stesso.
18.6. È da escludere, inoltre, che vi sia stata una qualche violazione dell’art. 73 comma 3 del codice del processo amministrativo. Com’è noto, lo scopo della previsione è la salvaguardia del contraddittorio, volendosi evitare una decisione a sorpresa, che segua una soluzione diversa da quella indicata dalle parti in causa, senza che le parti abbiano avuto modo di interloquire (la c.d. sentenza della terza via). Ma, in questo caso, tutta la controversia ruota intorno alla genericità delle censure dedotte sprovviste di riscontri, questione su cui le parti hanno argomentato con ampi svolgimenti. Il TAR ha escluso, in modo condivisibile, che il ricorso elettorale possa limitarsi alla formulazione di censure generiche, ipotetiche e sfornite di qualsiasi principio di prova, volte ad ottenere, tramite l'attività istruttoria del giudice, il riesame delle operazioni di scrutinio e l'eventuale correzione dei risultati elettorali.
19. In ordine alle domande istruttorie e di accesso agli atti, le statuizioni del TAR sono condivisibili dato che, anche in questo caso, è evidente l’intento esplorativo che peraltro connota tutto l’impianto argomentativo dell’appellante.
20. Siccome l’appellante afferma anche che il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione a più censure, è necessario ricordare che nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta sicuramente dal compiuto esame delle censure che il TAR ha effettuato nella motivazione della sentenza.
A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31 gennaio 2025, n. 2387, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16 luglio 2020, n. 15193).
21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto e va confermata la sentenza impugnata. L’appello incidentale subordinato deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese, vista l’esistenza di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
a) rigetta il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES GI, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
GI VE, Consigliere, Estensore
SC Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI VE | ES GI |
IL SEGRETARIO