Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 831
TAR
Dispositivo di sentenza 3 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 10 ottobre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima assegnazione di voti alla lista n. 4 (AN)

    Le censure sono infondate in quanto le dichiarazioni dei rappresentanti di lista sono generiche e prive di un principio di prova sufficiente. Le anomalie segnalate non costituiscono segni di riconoscimento in modo inoppugnabile e non superano la prova di resistenza, dato lo scarto di voti e il numero limitato di schede potenzialmente contestabili.

  • Rigettato
    Mancata verbalizzazione delle contestazioni nei verbali delle sezioni

    Le omissioni o errori nelle verbalizzazioni dei seggi elettorali costituiscono semplici irregolarità che non pregiudicano la regolarità del procedimento elettorale né la libertà di espressione del voto, a meno che non ne alterino sostanzialmente il risultato.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di propaganda elettorale da parte del candidato AN

    La sanzione per tali violazioni è di tipo penale e non amministrativo. Inoltre, non è stata fornita documentazione probatoria sufficiente a dimostrare l'alterazione della libertà di scelta degli elettori.

  • Rigettato
    Richiesta di esibizione documentale e accesso agli atti

    Le richieste sono state ritenute inammissibili in quanto connotate da un intento esplorativo e non supportate da un principio di prova adeguato.

  • Rigettato
    Richiesta di nomina di un verificatore

    La richiesta è stata ritenuta inammissibile in quanto le censure erano generiche, sfornite di principio di prova e l'eventuale verificazione non avrebbe superato la prova di resistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 831
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 831
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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