Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2024, n. 39576
CASS
Sentenza 1 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1450 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, emessa il 1 ottobre 2024. Le parti in causa erano l'imputato, di nazionalità egiziana, e il suo difensore, che ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva confermato la condanna per vari reati. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la presunta nullità del verbale di elezione di domicilio per la mancata traduzione in lingua straniera, la legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato e la mancata notifica di modifiche all'imputazione.

Il giudice ha respinto il primo motivo, ritenendo sufficiente la presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, evidenziando che la semplice elezione di domicilio presso un difensore, che successivamente ha rinunciato al mandato, non garantisce l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. La Corte ha quindi annullato le sentenze precedenti, ordinando un nuovo giudizio, sottolineando l'importanza di garantire il diritto alla difesa e la necessità di una comunicazione efficace tra l'imputato e il suo legale.

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Massime1

La nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la mancata partecipazione del predetto è ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore.

Commentari2

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  • 2Elezione di domicilio presso il difensore non sempre basta per dichiarare assenza (Cass. 9603/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2024, n. 39576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39576
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo