Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8216 del 2025, proposto da AB SC, Gennaro Del Gaudio, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della Sent. n. 10982/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n. 19350/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo di euro 1.133,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura (all. 8);
2) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 10982/2024 pubbl. il 30/10/2024 RG n. 19350/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 500,00 euro per l'anno scolastico 2018/2019;
3) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. AR CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 10982/2024, che ha condannato il Ministero resistente: (i) “ alla attribuzione della Carta Docente, in favore di SC AB, per l’anno scolastico 2018/2019, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio ”; (ii) “ al pagamento, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito descritti.
5. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
6. La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022).
7. A fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).
8. Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
10. Il Collegio non ritiene, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, del codice civile poiché, “ in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è quello di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. (ex multis, v. Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n.12449; Consiglio di Stato sez. II, 19/06/2024, n.5501) ” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3084/2025; in termini analoghi, TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 2245/2026).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza con riguardo:
(i) al “ diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della Legge n. 17/2015, in forza del contratto a tempo determinato dettagliato al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere alla Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 500,00 (Euro cinquecento) per l’anno scolastico 2018/2019 ”;
(ii) al pagamento dell’importo di euro “ 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA ” a titolo di spese di lite distratte a favore del procuratore antistatario dalla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 10982/2024;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Gennaro del Gaudio, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TU, Presidente FF
AB La Malfa Ribolla, Referendario
AR CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CI | FA TU |
IL SEGRETARIO