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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
elettivamente domiciliato in Bari, via Dalmazia n. 179, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Massimo de Cesare, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
, elettivamente domiciliato in Bari, via Melo n. Controparte_1
97, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, che la rappresenta e difende ope legis ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellato
Conclusioni: all' udienza del 14 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
1 Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 15 d. lgs. 150/11 del 26.9.22, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Parte_1 per il pagamento della somma di €10.963,50 a titolo di compenso per la difesa di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Fallimento
Fersud s.r.l.) nel giudizio civile svolto presso il tribunale di Bari ed iscritto al numero R.G. 6128/2005, oltre a condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Con citazione del 24.10.22, l'avv. ha proposto appello Parte_1 contro tale ordinanza, chiedendo l'accoglimento della sua domanda o, in subordine, la rimessione della causa al Tribunale per la liquidazione del compenso, con vittoria di spese.
Costituendosi, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dall'avv. per il pagamento del Pt_1 compenso vantato in relazione alla difesa di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Fallimento Fersud s.r.l.) in un giudizio civile svolto presso il Tribunale di Bari (iscritto al numero R.G.
6128/2005), per violazione dell'articolo 112 c.p.c. e segnatamente per errata qualificazione della domanda, avendo il giudice - secondo l'appellante erroneamente - ritenuto che il ricorso introducesse un giudizio di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115 del 2002 avverso il decreto del 24/11/2016 di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. al giudice dell'antescritto Pt_1 procedimento.
Col secondo motivo di appello si censura la medesima decisione di inammissibilità del ricorso in relazione all'ulteriore argomentazione secondo cui, anche qualificando il ricorso come introduttivo di un autonomo giudizio avente oggetto il pagamento del compenso, per il
2 Tribunale la domanda avrebbe dovuto proporsi al giudice del procedimento nel quale si era svolta la difesa.
Col terzo motivo di appello si critica la regolazione di spese di lite, da porsi a carico del , in considerazione della Controparte_1 fondatezza delle prime due censure, o, in subordine, da compensarsi, attesa la controvertibilità della vertenza.
In disparte la questione della proponibilità della domanda di pagamento del compenso del difensore di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che la Cassazione risolve in senso negativo laddove – come nel caso di specie - all'istanza di liquidazione sia seguìto il diniego, avverso il quale “va attivato il rimedio di cui all'art. 170 del
D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce la sola procedura esperibile per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” (in termini, Cass. , Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11431, che richiama Cass. n.
29228 del 2017, Cass. n. 3028 del 2018 e Cass. n. 10487 del 2020), l'appello è inammissibile.
Il Tribunale ha trattato e deciso la causa ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/11, come agevolmente risulta dall'ordinanza impugnata, secondo cui “il presente ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., secondo le stesse prospettazioni del ricorrente, deve essere qualificato in termini di opposizione ex articolo 170 DPR 115/02 al decreto il 24/11/2016 col quale il giudice del procedimento a quo dichiarò l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato avanzata nel detto procedimento dall'avvocato a Pt_1 prescindere dall'omessa intestazione o dall'omesso riferimento testuale alla suddetta disposizione normativa”.
Peraltro, proprio su questa premessa, il Tribunale ha giudicato il ricorso inammissibile per violazione del termine per proporre opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/02 (cfr. pg.
2-3 ordinanza impugnata: “Ciò premesso, va rammentato che, nonostante non sia specificato dal novellato articolo 170 DPR 115/02 alcun termine per proporre l'opposizione, costituisce orientamento consolidato anche di questo tribunale quello secondo cui il termine per proporre l'opposizione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto di liquidazione, tenuto conto della lettura coordinata e sistematica degli articoli 170 DPR 115/02 e 15 d.lgs.
3 150/11, come recentemente ribadito altresì dalla Suprema Corte. […] In particolare, come ha precisato la Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di 30 giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. A ciò vale la pena soggiungere, quanto all'applicabilità della novella di cui al citato articolo 15 del d.lgs. 150/11, che la nozione di pendenza della lite alla quale occorre far riferimento ai fini dell'applicazione del citato d.lgs. 150/11 deve tener conto non già della data di introduzione del giudizio di cognizione nell'ambito del quale l'avvocato ha svolto attività difensiva (nella specie il giudizio recante n.
R.G. 6128/2005), bensì alla diversa data in cui risulta essere stata proposta l'opposizione, trattandosi di un procedimento autonomo e sottoposto a regole processuali differenti da quelle che invece regolano il procedimento che ha occasionato la difesa dell'avvocato”.
D'altronde, è quanto sostiene lo stesso appellante, che ne fa - come già esposto – un apposito motivo di appello, laddove critica proprio l'errata qualificazione della domanda in termini di opposizione ex art. 170 d.p.r.
115/2002 al decreto del 24.11.16 di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato della Fersud Srl nel giudizio iscritto al n.r.g. 6128/2005.
L'ordinanza impugnata è stata, dunque, chiaramente pronunciata ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/11 ed è, perciò, inappellabile per espressa previsione del comma 6 del medesimo art. 15.
Per giurisprudenza consolidata della S.C., infatti, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile dev'essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza (così,
Cass. 16424/19; 13381/17; 9362/17; S.U. 4617/11).
Pertanto, l'esplicita qualificazione, da parte del Tribunale, del provvedimento impugnato quale ordinanza emessa ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 150/11 comporta l'applicazione del relativo regime impugnatorio, che, come già detto, esclude espressamente l'appello.
Per queste ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile.
4 La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal D.M. 147/22, attesa la collocazione del credito all'interno dello scaglione di riferimento), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione del Parte_1
24.10.22, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 26.9.22, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, liquidate in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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