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8 dicembre 2012
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28 dicembre 2013
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Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell' articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui , a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
6. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell' articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui , a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
6. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) . ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)) .
Commentari • 20
- 1. XVI Legislaturahttps://www.astrid-online.it/ · 7.347618
[…]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Roma, sentenza 26/06/2023, n. 10078Provvedimento: […] [..(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 76/2007) in quanto né Controparte_1 ” né “ CP_7 ” hanno depositato contrassegno di lista, non avendo quindi partecipato alle elezioni con un proprio contrassegno, non avendo neanche presentato richiesta di rimborso per le spese elettorali nei termini prescritti, a pena di decadenza, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999, non risultando contestato il piano di ripartizione nei termini previsti dall'art. 1 comma 2 del Regolamento di pagina 2 di 5 attuazione della legge 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 26-7-1994. […]Leggi di più...
- creditore apparente·
- art. 1189 c.c.·
- litispendenza·
- ne bis in idem·
- giurisdizione civile·
- compensazione spese·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- legittimazione passiva·
- rimborsi elettorali·
- revoca decreto ingiuntivo