Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3286 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti TROTTA GIUSEPPE ANTONIO e C.F._1
CARABELLESE RAIMONDO presso i quali elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso avv.ti TROTTA GIUSEPPE ANTONIO e C.F._2
CARABELLESE RAIMONDO presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro
[...]
contratto in PROCIDA l'11/12/2004 (atto n. 41, P. II, S. A, anno 2004), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 11/03/2022, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 26645/2021. Pt_2
1
economicamente indipendente, il 19/11/2010 e il 22/06/2013, minorenni. Per_2 Per_3
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile dei minori presso l'abitazione familiare sita in Procida (NA) alla via Vico II Principe Umberto n. 7; ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: nei week- end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00; inoltre, potrà tenerli con sé due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi, dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00. Nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività
e per i giorni del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ogni variazione a quanto precede potrà essere presa consensualmente da entrambi i genitori;
la casa familiare sita in Procida (NA) alla via Vico II Principe Umberto n. 7, oggetto del contratto di locazione intestato al IG. , viene assegnata alla madre ove vi continuerà a CP_1
vivere insieme ai figli minori. Il IG. se ne è già allontanato, in accordo con la moglie, CP_1
asportando indumenti ed effetti di uso personale;
il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 900, 00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
2 calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
inoltre il IG. si impegna a versare alla IG.ra la somma di € 300,00, entro CP_1 Parte_1
il 5 di ogni mese, a titolo di pagamento della locazione della casa familiare.
Inoltre, il IG. contribuirà al 50% alle spese per il consumo di acqua e luce. CP_1
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altra;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età. Ritiene invero coerente con l'età adolescenziale la previsione di incontri infrasettimanali senza indicazione di giorni predeterminati.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
a PROCIDA l'11/12/2004 (atto n. 41, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA per la trascrizione, le annotazioni e
3 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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