Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2024, proposto da -OMISSIS-, n.q. di titolare della ditta individuale “O.C.T.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Ragusa – Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Ragusa, prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2024, successivamente notificato a mani del ricorrente in data 28 novembre 2024, con cui è stata sospesa la licenza n. -OMISSIS- gennaio 2013 e successivi rinnovi fino al 21 gennaio 2025, ex art. 134 del T.U.L.P.S., per l’attività di gestione dell’Istituto di vigilanza denominato “O.C.T.-OMISSIS-” avente ad oggetto l’espletamento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (c.d. buttafuori), ritenendo non più sussistenti i requisiti soggettivi e di affidabilità che diedero luogo al rilascio dell’originaria licenza;
- della presupposta nota n. -OMISSIS- del 2 settembre 2024;
- ove occorra, della nota Cat. -OMISSIS- P.A.S.I. del -OMISSIS-, mai comunicata, con cui la Questura di Ragusa avrebbe “confermato la precedente valutazione negativa” sul ricorrente, parimenti non conosciuta e da intendersi, ove occorra, quivi gravata;
- nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del governo di Ragusa;
Visto il decreto presidenziale n. 490/2024 del 30 novembre 2024, confermato con ordinanza n. 59/2025 del 31 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con il quale è stata sospesa la licenza n. -OMISSIS- gennaio 2013 e successivi rinnovi fino al 21 gennaio 2025, ex art. 134 del UL, per l’attività di gestione dell’Istituto di vigilanza denominato “O.C.T.-OMISSIS-” avente ad oggetto l’espletamento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (c.d. buttafuori), ritenendo non più sussistenti i requisiti soggettivi e di affidabilità fondanti il rilascio dell’originaria licenza, articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione, sotto vari profili, del d.m. 269/2010 in luogo dello specifico d.m. 6 ottobre 2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti ed ingiustizia manifesta.
In estrema sintesi, parte ricorrente si duole dell’invocata applicabilità dei requisiti previsti dal d.m. n. 269/2010, in quanto regolamento applicabile ai soli istituti di vigilanza locali da intrattenimento e spettacolo portavalori ed investigativi e non già a quelli svolgenti i soli servizi di controllo nei locali da intrattenimento e spettacolo.
2) Violazione delle garanzie partecipative per aver posto a fondamento del provvedimento impugnato circostanze non esplicitate nella comunicazione di avvio del procedimento poiché la motivazione posta a sostegno del provvedimento afferirebbe a circostanze differenti rispetto a quelle indicate nel preavviso di diniego.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata che ha depositato documenti.
Con ordinanza n. 59/2025 del 29 gennaio 2025, il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale n. 490/2024 del 30 novembre 2024, accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di fase.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memorie e documenti – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Il provvedimento gravato è fondato sulla mancata produzione di documenti, segnatamente,
i) il progetto organizzativo e tecnico operativo rimodulato sulla base del nuovo ambito funzionale e territoriale prescelto,
ii) il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere nell’ulteriore ambito territoriale,
iii) la certificazione rilasciata dagli organismi di certificazione, ai sensi del D.M. 115/2014, adeguata allo svolgimento dei servizi nell’ulteriore ambito territoriale,
iv) la certificazione aggiornata attestante l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente,
v) la certificazione aggiornata di regolarità fiscale rilasciata territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate) richiesti dall’amministrazione che non ha ritenuto l’attività svolta dal ricorrente esonerata da tali oneri solo perché svolgente i servizi di cui all’art. 2, c. 2, classe C del d.m. 269/2010) in quanto
- l’attività di assistenza in locali di pubblico spettacolo è stata classificata come una delle tipologie nelle quali si può disimpegnare la vigilanza (art. 2, c. 2, classe C del d.m. 269/2010);
- gli istituti che intendono svolgere servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, di cui al d.m. 6 ottobre 2009, devono possedere i requisiti previsti per gli istituti di vigilanza o di investigazione privata, ex art. 134 UL;
- il -OMISSIS-, all’atto del rilascio della licenza, ha optato per la forma dell’istituto di vigilanza anziché quella dell’investigazione e, pertanto, deve possedere i requisiti previsti per gli istituti di vigilanza.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene necessario premettere e ricostruire l’ambito di operatività del decreto del Ministero dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (avente ad oggetto il “ Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti ”) e la disciplina della figura del “buttafuori” (tecnicamente definito “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo”), disciplinato, in modo specifico al decreto del Ministero dell’interno 6 ottobre 2009, n. -OMISSIS-(recante la “ Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ”) emanato in attuazione dell’art. 3, commi 7-13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
In primo luogo è necessario richiamare l’art. 134 UL secondo cui “ Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché dall’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. ”
Per quanto rilevante in questa sede occorre richiamare i successivi articoli del UL, e segnatamente,
- l’art. 136 secondo cui “ La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio. L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. ”
- l’art. 137 secondo cui “ il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzato. ”;
- art. 139 UL, secondo cui “ Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. ”
I predetti articoli, pertanto, prevedono, in via generale, per tutte le licenze rilasciate: i ) i requisiti di moralità (art. 134, comma 2 e 4 UL); ii ) i requisiti di capacità tecnica (art. 136, coma 1, UL); iii ) i requisiti finanziari (art. 137 UL); iv ) gli obblighi di assistenza alle forze dell’ordine (art. 139 UL)
A fronte di tale disciplina che accomuna tutte le licenze ex art. 134 UL, con riferimento al personale da impiegare nelle attività titolari della licenza,
- l’art. 135 UL stabilisce specifici obblighi per i titolari di licenze investigative;
- l’art. 138 UL si occupa dei requisiti soggettivi e di professionalità necessari per le guardie giurate particolari da impiegare presso operatori muniti della licenza ai fini della vigilanza.
L’art. 257 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 portante l’“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.”) prevede che “ La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l’istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell’istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.)
Fino all’adozione dunque del decreto del Ministero dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269 – costituente attuazione dell’ultimo comma appena citato – i requisiti di capacità tecnica-organizzativa e finanziaria era rimessa all’ampia discrezionalità delle singole amministrazioni territoriali destinatarie della richiesta di rilascio della licenza (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1185/2009).
Nel sistema ante d.m. 269/2010, il d.m. 6 ottobre 2009 costituisce una disposizione regolamentare che trova diretta previsione in norme di legge (i commi 7-13 dell’art. 3 della l. n. 94/2009) secondo cui “ 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8 l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11 ”
Nella vigenza del predetto sistema (ampiamente discrezionale) di rilascio delle licenze ex art. 134 UL è stato adottato il citato decreto del Ministero dell’interno 6 ottobre 2009, n. -OMISSIS-in attuazione delle disposizioni di legge di cui commi 7-13 dell’art. 3 della l. n. 94/2009) secondo cui “ 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8 l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.
10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11 .”
In forza delle predette previsioni legislative e regolamentari (portate dal citato d.m. del 2009), nell’ambito di attività di sicurezza, è stata creata un’autonoma categoria di operatori addetti ai servizi di controllo (ASC) delle attività di intrattenimento e di spettacolo così da distinguerli i ) dalle guardie giurate ex art. 138 UL che si connotano per diversa (di gran lunga maggiore) rilevanza nella gestione della pubblica sicurezza (cfr. Cass. pen. Sez. VI, n. 4159/2013); ii ) dagli operatori investigativi.
Tali operatori, ossia gli ASC, sono iscritti in un apposito elenco gestito dalla Prefettura, previa verifica di determinati requisiti soggettivi elencati all’art. 1, comma 4, del decreto del Ministero dell’interno 6 ottobre 2009, n. -OMISSIS-(integrato dai successivi decreti ministeriali, 20 giugno 2011, n. 54347, 15 giugno 2012, n. 61952, 24 novembre 2016, n. 107084) che attualmente ha il seguente tenore:
“ Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;
d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2”.
Il citato d.m. del 2009, quindi, non solo ha differenziato l’attività del buttafuori sotto il profilo del singolo lavoratore, differenziandolo così dalle guardie giurate e dagli investigatori, ma ha altresì autorizzato, in via generale, il loro impiego direttamente dai gestori dell’attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (es. titolare di una discoteca) prevedendo, infatti, all’art. 1, comma 2, che i “ gestori delle attività di cui al comma 1 [attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi] possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 557 del 17 novembre 2010 – richiamata nel precedente di questo T.a.r. n. 1336/2014 citato dalla parte ricorrente – ha chiarito che l’iscrizione all’albo prefettizio per l’esercizio dell’attività di “buttafuori” possa essere richiesta esclusivamente dal gestore delle attività di intrattenimento e spettacolo, o dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell’art. 134 UL (con esclusione, quindi, della possibilità che la domanda sia presentata da soggetti diversi - ad esempio, agenzia di lavoro - o direttamente dagli aspiranti addetti ai servizi di controllo).
In altre parole, seppure gli ASC siano differenti dalle guardie giurate e dagli investigatori con riferimento ai requisiti soggettivi, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi devono essere sempre somministrati da soggetti titolari della licenza di cui all’art. 134 UL, potendo derogarsi a tale previsione solo nel caso di internalizzazione di tale servizio nell’ambito dell’organizzazione lavorativa dell’esercente l’attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; tertium non datur .
Non a caso, sia il comma 7 della l. 15 luglio 2009, n. 94 sia l’art. 1, comma 2, del d.m. 6 ottobre 2009 richiamano la necessità che il personale ASC – ove non direttamente dipendente dall’esercente i intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi in cui sarà chiamato ad operare – sia necessariamente dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli unici legittimati a fornire tali servizi a terzi.
Successivamente con il d.m. n. 269/2010 si è proceduto a specificare i requisiti l’art. 134 UL -prima ampiamente discrezionali – prevedendo:
- all’art. 1, rubricato “ambito di applicazione”, che “ Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto;
b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’articolo 257, comma 3, individuati nell’allegato D del presente decreto;
c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’allegato B del presente decreto;
d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’allegato A del presente decreto;
e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto. ”
- all’art. 2, rubricato “Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata”, che “ 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza é richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) classi funzionali:
classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;
classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
classe E: servizi di custodia e deposito valori;
b) livelli dimensionali:
livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;
livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50;
livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100;
livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.
c) ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente):
ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti;
ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;
ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;
ambito 5: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.
3. Per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell’ambito territoriale. ”
- art. 3, rubricato “Requisiti e qualità dei servizi”, al comma 3, che “ Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati. ”.
Alla luce di tali coordinate, pertanto, l’attività del personale di cui al d.m. 6 ottobre 2009 rientra
tra i servizi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del d.m. n. 269/2010 con riferimento alla necessità di soddisfare le caratteristiche e i requisiti organizzativi e professionali (di cui all’allegato C) poiché annoverabili nella “ classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate” ;
nell’attività che devono soddisfare i requisiti e qualità dei servizi poiché riconducibili alle “altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati” di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. n. 269/2000;
In tale prospettiva, pertanto, le richieste avanzate dall’amministrazione trovano fondamento nel citato d.m. n. 269/2010 con riferimento:
al progetto organizzativo e tecnico operativo rimodulato sulla base del nuovo ambito funzionale e territoriale prescelto, nell’allegato C, dove si dettano “ le caratteristiche minime cui conformarsi il progetto organizzativo e tecnico operativo di cui all’articolo 257, comma 2, del regolamento di esecuzione, degli istituti di vigilanza privata ”
al progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere nell’ulteriore ambito territoriale, nell’allegato D);
alla certificazione rilasciata dagli organismi di certificazione adeguata allo svolgimento dei servizi nell’ulteriore ambito territoriale, nel decreto del Ministero dell’interno 4 giugno 2014, n. 115/2014, recante il regolamento per la “ Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente .”;
iv) alla certificazione aggiornata attestante l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nell’allegato D, sez. I, lett. l), del d.m. n. 269/2010;
v) alla certificazione aggiornata di regolarità fiscale rilasciata territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate), nell’allegato D, sez. I, lett. l), del d.m. n. 269/2010 .
A comprova che tali oneri gravano anche sugli istituti che svolgono esclusivamente le attività di ASC è confermato da quanto disposto dall’allegato n. 5 del d.m. n. 269/2010 che prevede che “ non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attività di cui all’art. 2, co. 2, lett. a), classe A, servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attività di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, disciplinante le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, disciplinante le attività antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana ”.
In altre parole, il d.m. n. 269/2010, nei casi in cui ha voluto esonerare le attività di cui al d.m. 6 ottobre 2009 da alcuni oneri ivi previsti, lo ha stabilito espressamente dovendosi pertanto ritenere che, per gli altri adempimenti non è stata prevista alcuna esclusione.
Non smentiscono tale ricostruzione i precedenti giurisprudenziali di questo T.a.r. citati dalla ricorrente, poiché riguardano o profili differenti - mancata presentazione della domanda di prosecuzione attività (cfr. T.a.r. n. 546/2020, ord.) - o hanno definito la controversia in rito e accertando la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 2118/2022) o, ancora, hanno accolto il ricorso per violazioni procedimentali e mancato rispetto del contraddittorio (sent. n. 1572/2024).
Il secondo motivo di ricorso – pur astrattamente fondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 nella parte in cui il provvedimento impugnato indica ulteriori cause ostative non rappresentate nel preavviso di rigetto – non può incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, poiché sorretto dalle altre ragioni (su cui il contraddittorio procedimentale è stato correttamente instaurato) che resistono alle censure sollevate.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità e novità della questione giuridica in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO IA VA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | IO IA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.